Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
In tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, "pro solvendo" e che, ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2004, n. 24105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24105 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 21/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 682
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 032561/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) LI ER N. IL 17/06/1943;
2) LI IN N. IL 16/08/1945;
3) LI SA N. IL 30/11/1969;
avverso SENTENZA del 13/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. VENEZIANO Giuseppe Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Marco Calò che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza 13 marzo 2003 la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Grosseto del 30 luglio 2002 confermava la condanna di ON SE, ON AR e ON SA, i primi due quali componenti del consiglio di amministrazione della fallita s.r.l. Gruppo Grandi Lavori e la terza quale presidente del consiglio di amministrazione, per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta documentale. L'imputazione di bancarotta preferenziale si riferiva (capi F e G) a cessioni di credito effettuate nel maggio '96, nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato preventivo, a favore della Toscana Impianti s.r.l., societa' di cui erano soci ON SE, AR e RU, quest'ultimo deceduto. Il SE ed il AR soltanto erano chiamati a rispondere della bancarotta fraudolenta documentale in concorso con il ON RU.
Hanno proposto ricorso per Cassazione ON SE, ON AR e ON SA, deducendo:
1) violazione di legge con riferimento all'imputazione di bancarotta preferenziale e difetto di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione sul motivo di gravame con cui si contestava che sussistesse pagamento preferenziale in quanto le cessioni di credito non erano andate a buon fine e si trattava di cessioni pro solvendo, tanto più che il consulente del P.M. sulle cui conclusioni si era fondata la sentenza impugnata, aveva rilevato di non aver elementi per poter ritenere che le cessioni fossero andate a buon fine. 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale. La Corte di merito avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico, intenzionale e dunque diretto, rappresentato dal fine di favorire taluno dei creditori. La Corte si era limitata ad osservare che i ON intendevano favorire se stessi, posto che la società destinataria delle cessioni faceva capo sempre a loro, con ciò implicitamente affermando l'esistenza di un dolo eventuale. 3) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza nel reato di bancarotta preferenziale del concorso di persone nel reato quanto ai ON SE e AR. I due ricorrenti erano componenti del consiglio di amministrazione ed era provato che le cessioni non erano state autorizzate con delibera del consiglio. Le cessioni secondo la Corte di merito non erano state autorizzate soltanto dal defunto ON RU, presidente del consiglio di amministrazione prima della figlia SA, perché erano un modo per ridurre il passivo della società fallita in vista dell'ammissione al concordato preventivo, sì che i due imputati non potevano non aver partecipato alla decisione. Tale conclusione peraltro era manifestamente illogica, così come l'ulteriore affermazione che altrimenti si sarebbe dovuto ritenere che le cessioni fossero state autorizzate dal nuovo amministratore ON SA.
4) Illogicità di motivazione in ordine alla partecipazione di ON SA alla bancarotta preferenziale di cui al capo G), posta in essere nel periodo in cui la ricorrente era presidente del consiglio di amministrazione. La Corte avrebbe trascurato che le cessioni di credito erano state disposte il 27.5.96, mentre la ON era diventata amministratore il giorno 24. La motivazione della Corte di merito, che la ricorrente poteva ben rendersi conto che la cessione era a favore di altra società della famiglia, era insufficiente a fondare la prova del dolo.
5) difetto di motivazione in ordine alla partecipazione di ON SE e AR alla bancarotta documentale, avendo trascurato il motivo di gravame in cui si deduceva che i ricorrenti erano estranei alla gestione della società. Questa Corte ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, terzo comma legge fallimentare), quando la condotta si attua mediante la "datio in solutum", che è pur sempre un negozio traslativo oneroso, vanno applicati i principi della compravendita, onde stabilire se gli atti compiuti siano idonei a realizzare il trasferimento dei beni e, quindi, la sottrazione degli stessi alla garanzia dei creditori. Risponde, pertanto del reato suindicato, l'amministratore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, che abbia ceduto alcuni autoveicoli ad uno dei creditori, anche se non abbia provveduto alla relativa trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico, poiché il trasferimento di proprietà si è già verificato con l'incontro della volontà delle parti (Cass. pen., sez. 5^, 30.8.1994, n. 9318, Rapetti, 192249). Analoga conclusione vale nel caso di cessione di crediti, perché l'effetto traslativo del credito si produce nel momento stesso in cui si realizza l'incontro dei consensi, indipendentemente poi dal fatto che la cessione vada a buon fine. La circostanza che, salvo patto contrario, la cessione avvenga pro solvendo e che ai sensi dell'art. 1198 c.c. quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito se non risulta una diversa volontà delle parti, non toglie che per effetto della cessione si determina l'immediato depauperamento del patrimonio della società fallita, con sottrazione del credito alla garanzia dei creditori. Neppure è fondato il secondo motivo di ricorso. Affermando che con la cessione dei crediti i ON intendevano favorire se stessi, perché la società cessionaria era pur sempre una società della famiglia ON, di cui i ricorrenti erano soci, la Corte di merito ha chiaramente inteso significare che i ON erano ben consapevoli della finalità dell'atto, diretto a favorire un creditore, la Toscana Impianti s.r.l., e dunque indirettamente se stessi. Non sussiste dunque il lamentato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato. ON SE e AR erano membri del consiglio di amministrazione. È pacifico che l'amministrazione era nelle mani del defunto ON RU e che le cessioni dei crediti non furono deliberate dal consiglio di amministrazione. La Corte di merito ha affermato che le cessioni erano state concordate dai due fratelli ON con la sorella SA, nel frattempo divenuta presidente del consiglio di amministrazione (in tale veste le è contestato il reato sub G, mentre non è imputata per la bancarotta preferenziale di cui al capo F) perché tali cessioni erano un modo per ridurre il passivo della società fallita in vista dell'ammissione al concordato preventivo e perché essi in realtà erano beneficiati dalla cessione, posto che la società cessionaria faceva capo sempre alla famiglia ON. Tale rilievo si integra con quanto sottolineato dal giudice di primo grado, vale a dire che prima delle cessioni per cui è processo, nelle decisioni relative alla cessione di crediti era stato sempre interessato il consiglio di amministrazione nella sua interezza. La formale mancanza della delibera del consiglio di amministrazione nel caso di specie, non può significare, in assenza di specifici elementi di prova, che ci si fosse discostati dalla prassi sino ad allora seguita. Tanto più che le cessioni erano state poste in essere quando il ON RU era già stato colpito dalla malattia che l'avrebbe portato alla morte. Doveva pertanto ritenersi che il ON RU avesse concordato con i fratelli, anche se al di fuori di una riunione formale, la cessione dei crediti alla Toscana Impianti, conclusione questa rafforzata dal rilievo che i ricorrenti erano soci anche di quest'ultima società, che era oggetto di gestione unitaria insieme alla società fallita, sì che non era seriamente sostenibile che essi non fossero partecipi di queste scelte gestionali. La lamentata illogicità di motivazione non sussiste.
Tale conclusione non può non valere anche per l'imputazione di bancarotta documentale, una volta affermato che i due ricorrenti, al di là della posizione formale in seno al consiglio di amministrazione, erano direttamente coinvolti nella gestione e dunque anche nella tenuta della contabilità.
Pure infondata è la censura, relativa alla bancarotta preferenziale di cui al solo capo G), per quanto concerne la ON SA. Essa era presidente del consiglio di amministrazione nel momento in cui la cessione fu disposta, sì che l'atto le era direttamente imputabile come da lei deciso. Nè può ritenersi, come ha esattamente osservato la Corte di merito, che la ricorrente fosse a tal punto succube del padre RU, malato, da non rendersi conto della rilevanza dell'atto, anche in ragione dell'entità dei crediti ceduti e del carattere anomalo dell'operazione, anche se essa fu posta in essere due giorni dopo che la ON aveva formalmente assunto l'amministrazione della società.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004