Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2004, n. 24105
CASS
Sentenza 21 aprile 2004

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In tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, "pro solvendo" e che, ai sensi dell'art. 1198 cod. civ., quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2004, n. 24105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24105
    Data del deposito : 21 aprile 2004

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