Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale: rilevanza penale della vendita sottocosto (Cassazione penale n. 50797/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/11/2023, (ud. 17/11/2023, dep. 20/12/2023), n.50797 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2010, n. 39635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39635 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2009
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 47011/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE EO N. IL 02/04/1945;
avverso la sentenza n. 334/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TE RI, nella sua qualità di amministratore di fatto e poi liquidatore della Cieffe sas dichiarata fallita il 22 maggio 1996, è stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Roma il 9 giugno 2005 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 16 marzo 2009 - alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia per il delitto di bancarotta per distrazione perché vendeva due immobili della società siti in Arzachena ed in Roma e si impossessava del prezzo ricavato. La Corte di merito disattendeva la tesi difensiva fondata essenzialmente sul presupposto che per effetto dell'azione revocatoria l'immobile di Arzachena era rientrato nel patrimonio societario e che il fallimento era attivo.
Con il ricorso per cassazione TE RI, dopo avere riepilogato l'iter del processo, deduceva il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza della stessa.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da TE RI non sono fondati.
Certamente la motivazione che sorregge la decisione della Corte di merito è molto succinta in quanto sostanzialmente fondata sulla unica considerazione che l'immobile sito in Arzachena risultava ceduto ad una società irlandese e che il prezzo pagato era stato acquisito dall'imputato e sottratto alle pretese dei creditori. Essa, però, appare, nonostante tutto, sufficiente a legittimare una affermazione di responsabilità dell'imputato.
Bisogna in primo luogo considerare che le due sentenze di merito sono conformi e, quindi, le motivazioni dei due provvedimenti, per costante giurisprudenza di legittimità, si integrano, senza che vi sia la necessità di un esplicito richiamo per relationem da parte del giudice di secondo grado.
Ebbene dalla lettura delle due sentenze di merito si comprende come l'affermazione di responsabilità si fonda principalmente sui dati acquisiti dal curatore e sul contenuto della relazione del curatore fallimentare L. Fall., ex art. 33, come del resto riconosce anche il ricorrente nell'atto di ricorso.
In secondo luogo va detto che la estrema concisione della motivazione della sentenza di appello si giustifica anche per la palese infondatezza dei motivi di appello, riproposti, peraltro, con il ricorso.
Essendo pacifico che la vendita degli immobili vi sia stata e che il prezzo ricavato dalla compravendita sia stato incassato dal ricorrente - il fatto in sè non è contestato nemmeno dal RI -, quest'ultimo ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile la distrazione perché per effetto di una azione revocatoria il bene, o i beni, sarebbe rientrato nel patrimonio societario. La tesi è pacificamente infondata perché, come la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di notare (vedi Cass., Sez. 5^, 23 marzo - 14 aprile 1999, n. 4739), l'elemento oggettivo del delitto in discussione è costituito dal distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori.
Anche il recupero - ad esempio attraverso una azione revocatoria o con atto di restituzione dell'imputato - o la possibilità del recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto. Anche il fatto che il fallimento sarebbe stato, secondo l'affermazione del ricorrente, attivo non appare rilevante. L'accertamento dello stato di insolvenza e la conseguente dichiarazione di fallimento del giudice civile, infatti, non possono essere messi in dubbio dal giudice penale;
con la dichiarazione di fallimento vengono ad esistenza giuridica i fatti di distrazione commessi in precedenza.
Gli eventi successivi a detta dichiarazione - quali ad esempio revocatorie fallimentari che consentano il recupero di beni - non incidono, come del resto sè è già notato, sulla sussistenza dell'illecito, il quale, pertanto, rimane integro anche nel caso i beni vengano successivamente rinvenuti e recuperati dagli organi fallimentari, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che rimane tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 5^, 17 marzo - 15 maggio 1987, n. 6168). Insomma il fatto che a conclusione della procedura fallimentare il fallimento, anche per effetto delle azioni di recupero del curatore fallimentare, si risolva in bonis non esclude la configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione.
In conclusione la palese infondatezza, in base a giurisprudenza consolidata, dei motivi di appello e le pacifiche circostanze relative alla vendita dei beni, poste in evidenza anche dalla sentenza di primo grado, legittimano anche una motivazione assai concisa come quella della sentenza impugnata.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagar le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010