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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 370/2022 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. C.F._1
Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- attori in riassunzione - elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. VERSACE
FRANCESCO, contro
Controparte_1
pagina 1 di 84 (C.F. ) C.F._2
- convenuto in riassunzione - elettivamente domiciliato in VENEZIA, SANTA CROCE n. 184, con il patrocinio dell'avv. TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO,
, Controparte_2
(C.F. ) C.F._3
Parte_3
(C.F. ) C.F._4
Parte_4
(C.F. ) C.F._5
, Parte_5
(C.F. ) C.F._6
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in VERONA, VIA S. CHIARA n. 15, con il patrocinio degli avv.ti PICOTTI LORENZO, DUCA GIUSEPPE, DE STROBEL GABRIELLA e
TEDOLDI ALBERTO,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
(chiamata in causa da e , Parte_1 Parte_2
- convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, PIAZZALE CIALDINI n. 2, con il patrocinio dell'avv. GUIDONI MAURIZIO,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
(chiamata in causa da Controparte_1
pagina 2 di 84 - convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, RIVIERA MAGELLANO 5, con il patrocinio dell'avv. VIERO ROBERTA,
CP_4
(C.F. ) P.IVA_3
- convenuta in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, PIAZZA FERRETTO n. 4, con il patrocinio dell'avv. CHERSEVANI PAOLO
[...]
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_4
- convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA, SAN MARCO, CALLE DELLA MANDOLA
n. 3727/A, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRI CRISTIANO,
, Controparte_6
(C.F. ) C.F._7
- convenuto in riassunzione - elettivamente domiciliato in VENEZIA – MESTRE, VIA TERRAGLIO n. 36/D, con il patrocinio dell'avv. ANNI' GABRIELE.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni degli attori in riassunzione:
1) IN VIA PRELIMINARE: attesa la mancata riproposizione in questa fase del giudizio e, quindi, la rinuncia delle domande di condanna, in proporzione al grado di responsabilità che fosse stato pagina 3 di 84 accertato, del sig. e e l'accettazione Parte_1 Parte_2
della rinuncia da parte di questi ultimi, dichiarare l'estinzione del processo nei confronti dei chiamati in causa sig. e con Parte_1 Parte_2
condanna alla rifusione delle spese del primo grado e della presente fase;
2) al solo fine della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione e l'imputazione delle spese, si ripropongono le conclusioni già precisate nell'atto di riassunzione:
- nel merito: respingersi le domande dell'appellante nei confronti del convenuto principale, in quanto prescritte e infondate e, per l'effetto, respingersi tutte le domande nei confronti dei chiamati in causa in successione e confermarsi l'impugnata sentenza di primo grado;
- nel merito in via subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
a) rigettarsi la domanda di manleva della chiamante siccome infondata in CP_4
fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, essendo stata la condotta del sig. del tutto ininfluente nella causazione dell'evento dannoso di cui è Parte_1
causa;
b) condannarsi a manlevare e tenere indenne Controparte_7 [...]
da qualsiasi onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere in Parte_2
ragione dell'accoglimento delle domande avversarie;
- spese del primo grado e della presente fase rifuse.
Conclusioni del convenuto in riassunzione Controparte_1
- Rigettarsi l'impugnazione proposta da in proprio e quale Parte_6
esercente la potestà genitoriale sui figli minori ed Parte_3 Parte_4
siccome infondata, confermandosi, per l'effetto, integralmente la Parte_5
pagina 4 di 84 sentenza n. 2199/2019 del Tribunale di Venezia (R.G. n. 3318/2015) e/o, comunque, accogliersi le domande e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, in questa sede nuovamente riproposte:
Nel merito in via principale
- previo accertamento della mancanza di responsabilità di per i fatti Controparte_1
di cui è causa, rigettarsi ogni avversa domanda avanzata nei confronti del medesimo, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del sig. - previa rideterminazione del quantum spettante ai sigg.ri CP_1
anche in considerazione dei motivi esposti in narrativa - condannare CP_2 [...]
(già , in persona del proprio legale CP_3 Controparte_7
rappresentante pro tempore, a manlevare di quanto dovesse essere Controparte_1
chiamato a corrispondere a chicchessia per i fatti di cui è causa.
In ogni caso
- con vittoria di onorari e spese di causa per tutti i gradi di giudizio (ivi comprese le spese sostenute per la chiamata in causa di .”. Controparte_3
Conclusioni dei convenuti in riassunzione e CP_2 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di riassunzione di e Parte_1 [...]
Controparte_8
NEL MERITO
pagina 5 di 84 1) rigettata ogni contraria eccezione ed istanza di merito, specialmente in punto di prescrizione, ed anche istruttoria, ex adverso formulata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto sig. per i fatti e per le ragioni di cui in Controparte_6
narrativa dell'atto di citazione e delle successive memorie istruttorie, in specie ai sensi dell'art. 1681 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 409 codice della navigazione o in estremo subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2) per l'effetto condannare il convenuto sig. e, in solido, la chiamata Controparte_6
in causa a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non Parte_7
patrimoniali, subiti dalle parti attrici, che si quantificano nella somma complessiva di euro 3.088.610,03, già detratto quanto corrisposto in via provvisoria e di acconto dalle compagnie assicuratrici di per euro 1.015.000,00, di , CP_4 Parte_8 [...]
e per euro 300.000,00, di per euro 200.00,00, o nella Pt_9 Pt_10 CP_1
maggiore o minore somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dovuti dal sinistro fino all'introduzione della causa, e quindi ex art. 1284, comma
4 c.c. dal 21.5.2015 fino al saldo integrale, oltre al maggior danno per l'intercorsa svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo integrale.
3) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, compresa la fase del ricorso in Cassazione.
Conclusioni della convenuta in riassunzione (sulla chiamata in Controparte_3
causa formulata da e : Parte_1 Parte_2
IN PRINCIPALITA':
- dichiarare improponibile la domanda di manleva come svolta dagli attori riassumenti
E nei confronti della Parte_1 Parte_2
comparente in quanto non riproposta ex art. 346 c.p.c., e Controparte_3
perciò rinunziata.
pagina 6 di 84 IN SUBORDINE:
- in via principale: respingersi l'appello di in proprio e nella Controparte_2
qualità, ex adverso proposto
contro
; Controparte_3
- in via subordinata: respingersi ogni domanda, da qualsiasi delle parti proposta, contro
Controparte_3
- in via ulteriormente subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento delle domande svolte in primo grado ed assorbite:
a) dichiararsi improponibile la domanda svolta da A.C.T.V. nei confronti della comparente per la mancata osservanza della normativa di cui agli Controparte_3
artt. 143 e ss. della D.L. 209/2005, con vittoria di spese e competenze di lite;
b) respingere ogni domanda formulata nei confronti degli assicurati
[...]
o di per i fatti di cui è causa, con vittoria di Parte_11 Parte_1
spese e competenze;
c) darsi atto che la Compagnia chiamata offre garanzia assicurativa alla
[...]
e ad nei rigorosi limiti di cui alla polizza Parte_11 Parte_1
prodotta in atti dagli stessi, con riferimento all'entità del massimale ed alle previsioni contrattuali;
contenersi in detti limiti la domanda di garanzia per il sinistro di cui è causa;
limitarsi comunque l'obbligo della chiamata Compagnia, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità di od Parte_11 Pt_1
, con riferimento alla accertata e dichiarata loro responsabilità; con
[...]
compensazione delle spese di lite tra i chiamanti ed Parte_11
e la chiamata Parte_1 Controparte_9
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente grado.
pagina 7 di 84 Conclusioni della convenuta in riassunzione (sulla chiamata in Controparte_3
causa formulata da : Controparte_1
In via principale: rigettarsi per infondatezza, inammissibilità, stante il giudicato e per tutto quanto esposto in fatto e in diritto l'appello proposto nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. CP_3
2199/2019, pubblicata in cancelleria in data 4.12.2019, in ogni sua parte.
In via subordinata: rigettarsi ogni domanda da qualsiasi delle parti proposta contro
. Controparte_3
In via ulteriormente subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande svolte in primo grado e assorbite: tenuto conto dell'importo complessivamente già corrisposto alla sig. quale Controparte_10
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 Parte_3
di cui € 200.000,00 versati da in data 29.1/1.2.2018,
[...] Controparte_3
dichiararsi tali somme congrue e integralmente satisfattive nell'ambito di ogni prospettiva risarcitoria e rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti del sig.
[...]
e di . CP_1 Controparte_3
In via ulteriormente subordinata: per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle domande svolte in primo grado e assorbite, fatta salva la rivalsa nel rapporto interno, tenuto conto della concorrente responsabilità delle altre parti del giudizio, contenersi l'eventuale condanna di e quindi la domanda come formulata nei Controparte_3
confronti del sig. nei limiti delle condizioni di polizza e dell'oggetto del CP_1
rischio assicurato tenuto conto della franchigia e l'esposizione di massimale, con rigetto di ogni maggiore richiesta.
In ogni caso: Spese anche generali con iva e cpa rifuse.
pagina 8 di 84 In via subordinata istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08 il sig. provenendo dalla Stazione, CP_1
in uscita dal ponte di Rialto, stava conducendo la propria gondola mantenendo il lato sinistro del Canal Grande, con due passeggeri a bordo (come da foto n. 3 che si rammostra-doc. 8)
2) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08, il m/b usciva in retromarcia Parte_12
dallo stazio della sulla prua della gondola del (come da foto n. 3 che Pt_13 CP_1
si rammostra-doc.8)
3) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08, il capitano del m/b n. 45 disormeggiava dal pontile Linea 2 (come da foto n. 3 che si rammostra)
4) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il m/b , dopo aver attraversato Parte_12
trasversalmente il Canal Grande, iniziava a procedere sul lato sinistro del canale (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
5) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il capitano del m/b n. 45, avendo di prua la gondola del e a mezza barca il m/b n. 2 (in transito al centro del canale) CP_1
innestava la marcia avanti e lasciava l'ormeggio (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
6) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il sig. dopo aver accostato CP_1
leggermente a sinistra tenendo il remo “sotto morso”, poneva il remo davanti alla forcola (in nasello) e bloccava la gondola in posizione parallela alla riva a 8/10 metri dalla prua del m/b 45 (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
7) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.33, il capitano del m/b n. 45, nonostante non avesse la prua ancora libera dalla poppa del m/b n. 2 e la presenza della gondola sul pagina 9 di 84 davanti, ferma in posizione parallela alla riva da più di 10 secondi, accostava tutto a sinistra (come da foto n. 12 che si rammostra – doc. 8)
8) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.51-54, il capitano del m/b 45, dopo aver accostato a sinistra tanto da superare la mezzeria del canale, poggiava tutto alla destra per evitare di collidere con il m/b 47 proveniente dall'opposta direzione (come da foto n. 16/17 che si rammostrano – doc. 8)
9) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.51-54, il capitano del m/b 47 proveniente da stazione, che si era appena svincolato dal m/b orzando a sinistra, poggiava Parte_12
tutto a destra per evitare di collidere col m/b 45 (come da foto n. 16/17 che si rammostra
– doc. 8)
10) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.07, il m/b 45 e il m/b 47 si “scambiavano” all'altezza del ponte di Rialto mantenendo la propria sinistra (come da foto n. 19 che si rammostra – doc. 8).
11) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.07, la gondola condotta dal sulla CP_6
quale erano trasportati i sigg. si arrestava presso il pontiletto del Magistrato alle CP_2
Acque (come da foto n. 19 che si rammostra – doc. 8).
12) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.17, il m/b 47 si dirigeva, in abbrivio, verso il pontiletto del Magistrato alle Acque dove alle ore 11.31.21 collideva con la gondola del sig. (come da foto n. 22 e 23 che si rammostrano – doc. 8) CP_6
13) Vero che nelle circostanze di cui al punto 1) che precede, il sig. CP_1
procedeva alla mano sinistra con la prua della gondola leggermente obliquata verso il centro del canale per contrastare la “dosana” (corrente di marea scendente).
14) Vero che nelle circostanze di cui ai punti 2), 3), 4), 5). 6) e 7) che precedono, il sig.
con l'unica manovra possibile da attuare nel caos ingenerato da tutti i mezzi CP_1
pagina 10 di 84 acquei presenti in loco arrestava la sua gondola in posizione parallela alla riva “del carbon” del Canal Grande.
15) Vero che nelle circostanze di cui ai punti 2), 3), 4), 5). 6) e 7) che precedono il sig.
arrestava la sua gondola a circa 10 metri di distanza dai pontili ACTV Linne CP_1
2 e a un terzo di distanza dalla riva del Carbon.
16) Vero che nelle circostanze di cui al punto 7) che precede, il sig. puntava CP_1
la prua della gondola verso riva sinistra “del carbon” del Canal Grande dando così ulteriore acqua al m/b 45.
17) Vero che nelle circostanze di cui ai punti che precedono, il sig. iniziava CP_1
ad attraversare il Canal Grande per raggiungere lo stazio di Riva del Vin dopo le ore
11.31.21 quando già era già intervenuta la collisione tra la gondola condotta dal sig.
e il m/b 47. CP_6
18) Vero che il sig. , provenendo da San Marco, conduceva la sua gondola CP_6
mantenendo la sinistra del Canal Grande trasportando i sigg. bordo. CP_2
19) Vero che il sig. dalle ore 11.30.08 alle ore 11.31.07, quando si arrestava CP_6
al pontiletto del Magistrato alle Acque, proseguiva nella sua rotta senza arrestare la sua marcia.
20) Vero che il 28.3.2017 presso la Direzione Marittima di VENEZIA si è tenuta una commissione di inchiesta nominata con decreto 14/2017 del 28/2/2017 ex art 467 Reg. per esecuzione Codice Navigazione che si rammostra (doc. 9).
21) Vero che tale Commissione ha riconosciuto la responsabilità per quanto occorso il
17.8.2013 in via esclusiva ai tre conducenti dei mezzi come da documento che si CP_4
rammostra sub. doc. 9).
22) Vero che tale Commissione di inchiesta ha concluso ravvisando la necessità di disporre lo spostamento dei pontili come da documento che si rammostra sub. doc. 9).
pagina 11 di 84 Si indicano a testimoni , Ing. Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
, Uff. P.G. , Cv. Comandante Giuseppe Tes_4 Testimone_5 CP_11
Spinoso, Cp. Pres. CP_12
Conclusioni della convenuta in riassunzione CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito: respingere ogni pretesa da chiunque avanzata nei confronti di CP_4
poiché infondata, sia in fatto che in diritto.
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti, CPA, IVA
e spese forfettarie al 15% del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, e distrazione ex art. 93 cpc a favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di acquisizione ex art. 213 cpc o l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, della documentazione relativa alla posizione infortunistica del signor nei confronti dell'ente (o degli enti) di previdenza Persona_2
sociale tedesco.
Si chiede altresì l'ammissione di prova per interrogatorio formale della signora CP_2
del signor del signor e del signor
[...] Controparte_1 Controparte_6 Pt_1
sui seguenti capitoli:
[...]
1) “Vero che in data 19.12.2013, alle ore 11:20 circa, la famiglia si è imbarcata CP_2
presso la riva del campo della Fava sulla Gondola del sig. per un giro CP_6
turistico”;
2) “Vero che alle ore 11:29 la gondola del procedeva verso la mezzeria CP_6
sinistra verso il lato ponente del ponte”;
3) “Vero che alle ore 11:30:42. il taxi acqueo 288 Venezia 8123 guidato da Pt_1
che aveva iniziato il passaggio sotto il ponte di Rialto tra l'estremità di
[...]
ponente dell'arcata il motobattello 47, si trovava in uscita dal ponte sul lato di nord-est”;
pagina 12 di 84 4) “Vero che la gondola del signor che si trovava quasi in centro canale in CP_1
accostata sinistra, veniva evitata dal motobattello 2, che poi accostava a dritta per dirigersi verso il ponte, mentre il motobattello 45 accostava a sinistra per allargarsi dalla gondola di;
CP_1
5) “Vero che alle ore 11:30:47, la gondola del era ferma davanti al pontile del CP_6
magistrato delle acque”;
6) “Vero che in tale frangente il motobattello 2 condotto da ed il CP_13
motobattello 47 guidato da si incrociavano sotto il ponte di Controparte_14
Rialto”;
7) “Vero che sempre in tale frangente il motobattello 45 condotto da CP_15
presentava la poppa al traverso dello spazio fra i due pontoni della linea 2 e la
[...]
prua verso i motobattelli 45 e 47 timone a dritta e che la gondola di Forcellini si trovava di traverso di dritta al motobattello 45 ed iniziava a sfilare lungo il fianco destro del motobattello 45”;
8) “Vero che alle ore 11:31:14, il motobattello 47 era in accelerazione in accostata sinistra con spostamento laterale verso destra, mentre il motobattello 45 era in transito sotto il ponte e la gondola di era ferma all'altezza del pontone di levante della CP_1
linea 2”;
9) “Vero che alle ore 11:31:21, il motobattello 47 iniziava la virata a sinistra per dirigersi verso il pontile della linea 1, ma nell'effettuare tale manovra si allargava verso destra collidendo con la poppa lato di destra con la gondola del Pizzaggia, ancora affiancata al pontile del magistrato delle acque”;
10) “Vero che il sig. seduto sul lato destro della gondola del , veniva CP_2 CP_6
colpito al petto e, nonostante i primi soccorsi ed i tentativi di rianimazione, decedeva
”per arresto cardiocircolatorio irreversibile da shock emorragico ed insufficienza pagina 13 di 84 respiratoria acuta conseguente ad emotorace, emoperitoneo, sfondamento torico e rottura di fegato” alle ore 12,00 circa mentre la piccola subiva una ferita sul Pt_5
volto all'altezza dello zigomo”;
11) “Vero che ha versato alla signora la somma di CP_16 Controparte_2
complessivi Euro 1.015.000,00, di cui Euro 253.000,00 a favore della medesima sig.ra euro 257.500,00 a favore della figlia minore Controparte_2 Parte_5
euro 254.000,00 a favore del figlio minore e di euro 251.000,00 a favore Parte_4
del figlio minore come da documenti 2-5 che Le si rammostrano”. Parte_3
Si indicano quali testimoni: residente in [...]
Cavanis n. 12; , residente in [...], Giudecca n. 693/D e Controparte_14
residente in [...], sui soli capitoli Controparte_15
da 1 a 10.
Si insiste altresì nella richiesta di:
- ammissione di CTU tecnica-cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa;
- acquisizione di tutta la documentazione e degli atti contenuti nel procedimento penale
R.G.N.R. 8534/13 e R.G. GIP 58712/12 conclusosi con la sentenza n. 613/2015 e nel procedimento penale R.G.N.R. 1986/15-8534/13, entrambi presso il Tribunale di
Venezia.
Conclusioni della convenuta in riassunzione Controparte_5
Dichiararsi inammissibile l'appello per le ragioni esposte, ovvero rigettarsi lo stesso nella parte ritenuta ammissibile.
Spese del grado comunque rifuse.
Conclusioni del convenuto in riassunzione : Controparte_6
pagina 14 di 84 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
1) Rigettare per le ragioni sopra esposte tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto che in diritto, confermando così integralmente la sentenza n. 2199/18, resa dal Tribunale di Venezia in data
30.11.2018, e pubblicata in data 04.12.2018, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
2) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore appellante contro il sig. , per tutti e ciascuno i motivi suesposti;
Controparte_6
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello e delle richieste di condanna del convenuto al risarcimento di CP_6
qualsivoglia danno attoreo, a qualsivoglia titolo, si chiede che, accertata l'esclusiva responsabilità della terza chiamata nell'aver tenuto il contegno illecito che CP_4
ha causato il danno ex adverso lamentato, la si condanni a tenere manlevato il convenuto da ogni eventuale somma risarcitoria a favore dell'attore. CP_6
4) In via ulteriormente subordinata, nel caso di condanna del convenuto al CP_6
risarcimento del danno attoreo, condannare la Parte_14
a tenere manlevato il convenuto da ogni somma risarcitoria a favore CP_6
dell'attore, in virtù della garanzia assicurativa con essa intercorrente.
5) Alla luce del fatto che dette chiamate in causa originano non tanto da dubbi circa l'incolpevolezza del contegno del convenuto, ma dall'enorme ammontare del risarcimento richiesto e della condotta processuale e preprocessuale da parte dell'attore, si chiede che, all'auspicato e richiesto rigetto delle azioni svolte dall'attore, consegua la condanna dell'attore alla diretta rifusione delle spese di lite a favore dei chiamati in pagina 15 di 84 causa, esonerando da ciò il , ovvero, in subordine, alla rifusione a favore del CP_6
di quanto dovesse essere condannato a pagare a favore dei chiamati. CP_6
IN VIA ISTRUTTORIA
Accertata l'intervenuta rinuncia in primo grado da parte dell'Attore, odierno Appellante, alle proprie istanze istruttorie, rigettare le istanze probatorie dal medesimo avanzate, poiché irrituali ed inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e distrazione al sottoscritto Avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_2
in proprio e quale genitore legale rappresentante dei figli minori Parte_3
ed premettendo: Parte_4 Parte_5
- che in data 17.8.13 essi, assieme a rispettivamente marito e Persona_2
padre degli attori, si erano imbarcati su di una gondola condotta da
[...]
, che, giunta in Canal Grande intorno alle h. 11.30, in ragione di una CP_6
complessa dinamica che vedeva coinvolti tre battelli della , un'altra gondola CP_4
condotta da ed il taxi acqueo condotto da era Controparte_1 Parte_1
stata speronata dal vaporetto condotto da e schiacciata contro il Controparte_14
pontile,
- che a seguito delle lesioni riportate nell'impatto era Persona_2
deceduto mentre ella ed i figli avevano riportato lesioni e traumi anche di natura psichica,
- che, sebbene il P.M. incaricato di seguire le indagini relative alla vicenda avesse richiesto l'archiviazione delle accuse mosse contro il , sussistevano CP_6
pagina 16 di 84 cogenti ragioni per ritenerlo responsabile del sinistro giacché, tenuto conto dell'arrischiato posizionamento della gondola all'ormeggio del Magistrato delle
Acque, tale da averla lasciata esposta al rischio della collisione, sarebbe stato onere del medesimo:
o di prudentemente consigliare ai passeggeri di scendere dal natante e raggiungere il pontile, come egli stesso aveva fatto, invece di abbandonarli alla loro tragica sorte,
o ovvero, quanto meno, di retrocedere con la gondola di pochi metri,
accostandosi alla riva sinistra,
- che essi avevano pertanto diritto al ristoro:
o dei danni patrimoniali, di cui,
▪ € 27.625,87 per spese di trattamento conservativo della salma del defunto, di trasporto della stessa in Germania, di funerale e notarili,
▪ € 22.770,29 per spese di consulenza tecnica e medico–legale nonché
di traduzione degli atti dall'italiano al tedesco,
▪ € 2.700.00,00 a titolo di lucro cessante corrispondente alla mancata percezione di reddito del defunto (pari ad € 150.000,00 annui) dal momento del sinistro fino all'età pensionabile, in aggiunta a quanto già erogato a titolo di indennizzo dall'assicurazione e dall'ente di previdenza sociale,
o dei danni non patrimoniali, di cui,
▪ € 5.000,00 in favore di per lesione da invalidità Parte_5
permanente allo zigomo,
▪ € 3.550,00 in favore di ciascuno, a titolo di danno da invalidità
temporanea,
pagina 17 di 84 ▪ € 10.000,00 in favore di ciascuno, a titolo di danno morale,
▪ € 1.000.000,00 in favore di ciascuno, a titolo di perdita del rapporto parentale,
▪ € 1.000.000,00 iure hereditario, a titolo di ristoro del danno catastrofale subito dal defunto prima del decesso,
▪ € 1.000.000,00 iure hereditario, a titolo di ristoro del danno tanotologico, hanno convenuto in giudizio il citato gondoliere chiedendo venisse accertata la sua responsabilità nella causazione del fatto ai sensi dell'art. 1681 cc o, in subordine, dell'art. 409 del Codice della navigazione o, in estremo subordine, dell'art. 2043 cc e conseguentemente fosse pronunciata condanna del medesimo a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, così subiti da essi attori a seguito del tragico incidente.
Costituitosi in giudizio, il : CP_6
- eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati ex adverso a mente del combinato disposto degli artt. 409 e 418 del Codice della navigazione, essendosi concluso il contratto di trasporto in data 17.8.13 ed essendo maturata la prescrizione il successivo 17.2.14,
- contestava nel merito le domande attoree rilevando che l'evento era derivato da causa non imputabile e sottolineando l'assenza di un qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico, secondo quanto già accertato dai periti del P.M. in sede penale,
- chiedeva comunque, in via prudenziale, di essere autorizzato a chiamare in causa la
, quale responsabile ex art. 2049 cc, e la società CP_4 Parte_14
con la quale aveva in corso al momento del sinistro una valida
[...]
polizza.
pagina 18 di 84 Evocata in giudizio, contestava integralmente le pretese attoree in quanto CP_4
infondate chiedendo, a propria volta, di essere autorizzata a chiamare in manleva Pt_1
e la nonché
[...] Parte_2 Controparte_1
e rilevando che Controparte_3 Parte_14
l'evento risultava semmai riconducibile alla condotta tenuta dal mezzo acqueo VE8123, manovrato dall' oltre che da e da , Pt_1 Controparte_1 Controparte_6
conducenti delle altre gondole coinvolte nel sinistro.
A loro volta costituitisi in giudizio:
- l' e la chiedevano il rigetto delle Pt_1 Parte_2
domande formulate nei loro confronti instando per la chiamata in causa di
, con cui era stata stipulata la polizza n. 302884551 a Controparte_3
copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per il motoscafo coinvolto nel sinistro,
- il affermava la totale assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico e, in CP_1
via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
, che lo garantiva per la responsabilità civile, CP_3
- quest'ultima, quale compagnia assicuratrice del taxi nautico VE8123, eccepiva l'improponibilità della domanda risarcitoria stante la carenza della condizione di dettata dall'art. 148 C.d.A. ed instava per il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti dell'assicurata e dell' n quanto infondata in fatto e in diritto, Pt_1
- la medesima, inoltre, nella veste di assicuratrice del contestava sia la CP_1
sussistenza di un nesso causale fra il comportamento mantenuto da questi e l'evento come effettivamente occorso, sia la quantificazione dei danni e le voci risarcitorie pretese dalle controparti,
- dal canto proprio, oltre a contestare la Parte_14
pagina 19 di 84 ricostruzione dell'occorso come effettuata da , escludendo qualsiasi CP_4
coinvolgimento del , affermava di non aver mai assicurato la gondola CP_6
targata VE – 212 di proprietà del e, in subordine, eccepiva la mancanza CP_1
di titolarità, in capo alla predetta società, a chiamarla direttamente in causa.
Procedutosi allora:
- ad istruire il giudizio documentalmente, anche con il deposito:
o della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 4252/17 che confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Venezia di condanna di
[...]
, e per il CP_14 Controparte_15 Testimone_6 Parte_1
delitto di cui agli artt. 41, 589, commi primo e quarto, in relazione al primo, secondo e quarto comma dell'art. 590 cp perché, navigando tutti in corrispondenza del Ponte di Rialto a bordo di vaporetti della , per CP_4
colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché in violazione di leggi, regolamenti e discipline generali della navigazione, cagionavano con la condotta loro propria e con concorso di cause indipendenti, la morte di
Persona_3
o della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato anche il in relazione al medesimo evento, CP_1
- rinunciata da parte di la domanda svolta nei confronti di CP_4 [...]
Parte_14
- depositate le attestazioni:
o di di aver versato in favore degli attori l'importo Controparte_3
di € 200.000,00,
o di di aver versato in favore degli attori l'importo di € CP_4
302.099,75,
pagina 20 di 84 la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2199/18, pubblicata in data 4.12.18, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 23 della L.R.
Veneto n. 63/93 dal momento che le “disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna” ivi citate si riferiscono all'evidenza ai provvedimenti di natura amministrativa, senza che possa in alcun modo derogarsi alle norme di legge, anche in ragione del fatto che la stessa norma fa comunque salve le “procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa”,
- riscontrata, di conseguenza, la prescrizione semestrale dell'azione contrattuale di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti del , giusta il CP_6
combinato disposto degli artt. 418 del Codice della navigazione e 1680 cc, il quale ultimo stabilisce che le disposizioni generali sul contratto di trasporto si applicano anche ai trasporti per via d'acqua, in quanto non derogate dal Codice della navigazione, ed atteso non potersi applicare in quest'ambito il diverso termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 cc, posto che esso risulta riferibile alla sola azione extracontrattuale,
- opinata l'infondatezza nel merito delle domande svolte nei confronti del , CP_6
giacché:
o l'inchiesta amministrativa svolta dalla Direzione Marittima di Venezia ex artt. 579 e ss. del Codice della navigazione si era conclusa escludendo la possibilità di ravvisare alcuna responsabilità colposa nei confronti del medesimo, che, affiancandosi al pontile del Magistrato alle acque per minimizzare il rischio di sinistro marittimo e tutelare sé stesso e gli occupanti della gondola, aveva mantenuto una condotta prudente ed incolpevole,
pagina 21 di 84 o il GIP del Tribunale di Venezia aveva emesso decreto di archiviazione nei suoi confronti affermando che l'indagato, nella situazione data, aveva tenuto l'unica condotta di navigazione corretta ed all'esito degli esperimenti giudiziali svolti, non erano emerse condotte alternative che avrebbero potuto porre in salvo i passeggeri,
o non sussistevano nemmeno elementi di fatto tali da poter imputare al medesimo un mancato avviso ai passeggeri della gondola dell'incombente pericolo o, comunque, da poter affermare che, in tal caso, gli stessi avrebbero potuto mettersi in salvo,
- ritenuto che a tanto conseguisse l'assorbimento delle domande svolte in garanzia nei confronti degli ulteriori terzi chiamati, ha rigettato le domande attoree, condannando i danneggiati alla refusione delle spese di lite in favore di tutte le controparti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori contestando siccome erronea la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale e formulando cinque motivi di appello, in forza dei quali hanno rinnovato le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il , la , il CP_6 CP_4 CP_1 [...]
e ontestando le pretese avversarie, CP_3 Parte_14
invocando l'integrale conferma della sentenza impugnata e ribadendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, le eccezioni e deduzioni già svolte avanti al Tribunale, previa richiesta da parte di e di di declaratoria della CP_4 Parte_14
inammissibilità del gravame. e la Parte_1 Parte_2
ono invece rimasti contumaci.
[...]
pagina 22 di 84 Con ordinanza del 15.4.19 la Corte territoriale:
- ricordato che in base al filtro in appello disciplinato dagli artt. 348 bis e ter cpc,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolta, risultando che il giudice di primo grado abbia affrontato in maniera corretta le questioni proposte,
- opinato che la sentenza impugnata contenesse in motivazione argomenti pregnanti tali da contrastare le doglianze di parte appellante, tanto che una pronuncia di secondo grado sul punto non avrebbe potuto che contenere una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado,
- osservato infatti essere stato già ben chiarito:
o che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale doveva ritenersi prescritto, poiché il disposto dell'art. 2947 cc, invocato dai danneggiati, si riferisce solo al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che sorge dall'illecito aquiliano e non da un inadempimento contrattuale,
o che, in ogni caso, alla luce della consulenza redatta dal perito del P.M., la responsabilità del andava esclusa anche ai sensi dell'art. 2043 cc, CP_6
dal momento che i comportamenti alternativi leciti con i quali, secondo le parti appellanti, il gondoliere avrebbe potuto scongiurare l'evento, CP_6
ovvero:
▪ l'accostamento a riva e non al pontile galleggiante del magistrato alle acque,
▪ e l'avviso agli occupanti della gondola di saltare sul pontile abbandonando la barca prima che fosse colpita dal motobattello, erano già stati congruamente valutati dal Tribunale con motivazione aderente alle emergenze istruttorie, senza che fosse emersa una qualsiasi altra pagina 23 di 84 plausibile ricostruzione alternativa da proporre, dovendosi tenere conto del fatto che l'occupazione di un diverso spazio acqueo nelle cavane disponibili, avrebbe comunque comportato una più rischiosa manovra di traversamento dell'unità rispetto al canale,
- ritenuto, d'altro canto, non doversi ammettere la CTU prevista dagli artt. 599 e ss. del codice della navigazione, dal momento che, non potendo considerarsi una gondola alla stregua di una nave, la controversia non rientrava allora nell'ambito di quelle previste dall'art. 589 del predetto codice,
- notato, comunque, che il Tribunale aveva tenuto conto delle risultanze di una CTU
svolta su incarico del P.M., svoltasi nel contraddittorio degli appellanti, da ritenersi sostanzialmente equipollente a quella invocata dai danneggiati, ha dichiarato inammissibile il gravame condannando gli appellanti a rifondere le spese di lite in favore di tutte le altre parti.
3. Il giudizio di legittimità
Formulato quindi ricorso in Cassazione da parte dei danneggiati articolato in nove motivi di censura, al quale le altre parti resistevano con propri controricorsi, ad eccezione di e della i quali Parte_1 Parte_2
rimanevano contumaci, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo:
- ricordato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 ter cpc risulta ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, ivi compreso quello relativo al fatto che il provvedimento sia emesso successivamente alla trattazione, da intendersi peraltro quale nozione non riducibile all'ingresso formale in una fase ma comprendente anche le ipotesi in cui una questione suscettibile di essere risolta ai fini della decisione sia stata affrontata e risolta,
pagina 24 di 84 - opinato, infatti, che in tal caso il provvedimento, sebbene formalmente qualificato alla stregua di una ordinanza ex art. 348 bis cpc, viene ad assumere il contenuto decisionale di una vera e propria sentenza, la quale rimuove allora la decisione di primo grado, sostituendola e così acquisendo la possibilità di divenire cosa giudicata,
- considerato allora come, nelle cause relative a sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina di un CTU risulti obbligatoria sia in primo che in secondo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 599 e 600 del codice della navigazione, con susseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza della predetta formalità,
- opinato che ciò valga per il secondo grado anche qualora nel primo grado non vi sia stata CTU e non sia stato formulato uno specifico motivo di appello in proposito,
- osservato che nella fattispecie, a fronte della richiesta di esperimento della CTU
formulata dai parenti della vittima, la Corte territoriale aveva allora dovuto decidere la questione sostanziale relativa al fatto che si fosse o meno in presenza di un sinistro marittimo, adottando peraltro la forma dell'ordinanza invece che della sentenza,
- ritenuto invece assorbito il profilo del medesimo motivo relativo alla questione della ricorrenza o meno, nella fattispecie, di un sinistro marittimo, nonché tutti gli altri otto motivi di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio alla delibazione di questa Corte.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di tale pronuncia, e la Parte_1 Parte_2
anno promosso atto di citazione in riassunzione facendo presente:
[...]
- che nelle more dei vari giudizi l' era stato definitivamente assolto in sede Pt_1
pagina 25 di 84 penale con formula piena dal reato ascrittogli per i fatti di cui è causa,
- che in quella sede era stata respinta anche l'azione civile svolta dai danneggiati,
- che a seguito della decisione assunta dalla Cassazione in sede civile, che aveva cassato l'ordinanza della Corte territoriale, la sentenza di primo grado doveva ritenersi tuttora efficace, ed invocando pertanto, in via principale, il rigetto delle domande svolte dagli appellanti nei loro confronti, con conferma della pronuncia emessa sul punto dal Tribunale di
Venezia ovvero, in subordine, il rigetto della domanda di manleva esperita da CP_4
e, comunque, la condanna di a tenere indenne la
[...] Controparte_3
cooperativa a qualsiasi onere fosse stata condannata a corrispondere in ragione dell'accoglimento delle avverse domande.
A propria volta costituitasi, la citata compagnia, nel costituirsi avverso le pretese avanzate dall' dalla cooperativa: Pt_1
- eccepiva che, essendo la propria assicurata rimasta contumace sia in appello che in cassazione, la domanda di manleva doveva ormai ritenersi improponibile ex art. 346 cpc in quanto dichiarata assorbita dal Tribunale di Venezia e mai più riproposta in seguito,
- riproponeva le proprie precedenti difese:
o riscontrando l'improcedibilità, peraltro rilevabile d'ufficio, della domanda svolta da nei suoi confronti stante il mancato invio della missiva CP_4
prevista dall'art. 148 C.d.A.,
o ribadendo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dai danneggiati per decorrenza del termine semestrale di cui al combinato disposto degli artt.
409 e 418 del Codice della navigazione,
o richiamando, quanto al merito, le conclusioni contenute nel Verbale della pagina 26 di 84 Direzione Marittima di Venezia, ove si era esclusa qualsiasi responsabilità diretta dell' el verificarsi del sinistro, Pt_1
o contestando siccome incongrue le pretese risarcitorie formulate dagli attori.
Quanto invece alle domande svolte dal la medesima: CP_1
- rilevava di avere interesse a prendere posizione unicamente con riguardo al quinto motivo d'appello con il quale si contestava la sentenza del Tribunale di Venezia
nella parte in cui aveva condannato gli attori alla refusione delle spese di lite in suo favore, facendo presente risultare pacifico in giurisprudenza che le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, debbano essere poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo evocato in giudizio, anche in ipotesi di mera garanzia impropria, stante la responsabilità dell'attore per aver dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale rimaneva coinvolto il terzo,
- affermava l'assenza di una qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro,
- ricordava che gli attori avevano già incassato da e CP_16 CP_3
il complessivo importo di € 1.517.099,70 (di cui € 1.317.099,75 dalla
[...]
prima ed € 200.000,00 dalla seconda), da ritenersi ampiamente satisfattivo di tutte le loro richieste risarcitorie, anche tenuto conto delle ulteriori somme versate dagli enti previdenziali tedeschi,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso,
- denegava di essere tenuta a rimborsare al le spese processuali, dal CP_1
momento che, a norma di polizza, l'intera gestione del sinistro spettava ad essa che, da contratto, non era tenuta a riconoscere i costi sostenuti per legali e tecnici che non pagina 27 di 84 fossero stati da essa designati.
Il , dal canto suo: CP_6
- sosteneva, anch'egli che la sentenza di primo grado dovesse ritenersi tuttora efficace,
- riscontrava la tardività della richiesta di esperimento della CTU formulata dagli originari attori nel giudizio d'appello, in quanto per la prima volta formulata in udienza e non invece con un apposito motivo di gravame,
- contestava comunque essersi in presenza di un sinistro nautico,
- osservava, d'altro canto, che la CTU risultava necessaria solo ove fosse stata riscontrata la presenza di questioni tecniche da risolvere,
- eccepiva la decadenza degli attori da qualsiasi istanza istruttoria, giacché in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado nessuna richiesta in tal senso era stata rassegnata,
- affermava doversi applicare alla fattispecie le norme dettate dal Codice della
Navigazione, con susseguente prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto a seguito di decorso del termine semestrale previsto dall'art. 418, non potendo trovare applicazione alla fattispecie il primo comma dell'art. 23 della legge regionale del Veneto 30.12.93 n. 63 e il terzo comma dell'art. 2 della legge 15.1.92
n. 21,
- contestava che l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di
[...]
potesse estendersi nei suoi confronti, non essendo Parte_14
quest'ultima legata da alcun vincolo di solidarietà con lui, stante l'assenza di una azione diretta esperibile nei confronti della compagnia,
- ribadiva non potersi applicare la più lunga prescrizione dettata dal terzo comma dell'art. 2497 cc, posto che tale previsione risultava riferibile alla sola azione pagina 28 di 84 extracontrattuale,
- affermava l'infondatezza di quest'ultima, richiamando il tenore delle risultanze dell'inchiesta amministrativa e del decreto di archiviazione emesso dal Gip del
Tribunale di Venezia, il quale aveva ritenuto che egli avesse posto in essere l'unica condotta di navigazione corretta, senza che ve ne fossero altre di alternative idonee a porre in salvo i passeggeri,
- contestava, nel merito, i motivi di gravame formulati dagli appellanti,
- negava la congruità dell'ammontare del risarcimento da loro richiesto,
- riproponeva le domande di garanzia svolte nei confronti di e della CP_4
propria compagnia assicurativa Parte_14
Quest'ultima, invece, richiamate le difese e produzioni già svolte, ribadiva l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del proprio assicurato, sia sotto il profilo contrattuale, ed ancor più in considerazione dell'estinzione per prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone ex art. 418 del Codice della Navigazione, sia sotto quello extracontrattuale, contestando infine, la congruità del quantum debeatur richiesto dagli attori.
, a propria volta, si costituiva osservando che nella presente sede si doveva CP_4
unicamente discutere del coinvolgimento nella causazione dell'occorso da parte del
, posto che, per stessa dichiarazione resa dalle parti attrici in primo grado a CP_6
verbale d'udienza del 17.5.17, le stesse avevano escluso di aver esteso la propria domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati e non avevano accettato con le medesime alcun contraddittorio;
deduceva, pertanto, l'irrilevanza per essa dell'accoglimento, o meno, del gravame, e ciò in quanto anche qualora fosse stata affermata l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'occorso, CP_6
nessuna condanna avrebbe potuto essere pronunciata nei suoi confronti posto che pagina 29 di 84 l'unico soggetto che aveva svolto domande avverso di essa era appunto il , la CP_6
cui domanda di manleva/regresso avrebbe però presupposto una declaratoria di responsabilità concorsuale dei conducenti dei mezzi di proprietà della , la CP_4
quale non era mai stata presa in considerazione dai congiunti del Prof. CP_2
Gli originari attori, nel costituirsi:
- richiamavano l'esito della vicenda penale, che aveva visti irrevocabilmente condannati per omicidio colposo aggravato i conducenti dei tre vaporetti CP_4
coinvolti nel sinistro, , e nonché il per Parte_8 Parte_9 Pt_10 CP_1
avere ciascuno di essi contribuito a cagionare, con la propria condotta, la morte del prof. e le lesioni personali agli altri suoi familiari trasportati sulla gondola del CP_2
, CP_6
- ricordavano, in particolare, risultare accertato che la gondola era stata impattata dal vaporetto condotto dal , la cui manovra di rientro verso quel lato del Parte_8
Canal Grande era stata causata dalla necessità di evitare, con una precedente forte virata a dritta i motobattelli condotti, rispettivamente, dallo e dal CP_4 Pt_10
che lo incrociavano in sequenza sotto il Ponte di Rialto, invadendone Parte_9
la mezzeria e che erano stati a loro volta costretti o comunque indotti a tali manovre,
e in specie a superare la linea di mezzeria del Canal Grande, a causa della gondola del che si poneva sulla loro rotta, nell'insistito e reiterato tentativo di CP_1
traversare lo specchio d'acqua con una manovra imprudente e imperita provenendo da un rio laterale, al fine di ritornare al suo stazzo alla propria dritta, posto sulla
Riva del Vin,
- eccepivano, quindi, il difetto di interesse dell' e della Pt_1 [...]
a riassumere il giudizio in sede di rinvio, nei termini Parte_2
prospettati, non essendo stati parti costituite né nel giudizio di appello né in quello pagina 30 di 84 in Cassazione, essendo ormai stata rimossa dall'ordinamento la sentenza di primo grado di cui essi chiedevano la conferma, oltre che la nullità della citazione per assoluto difetto dell'editio actionis,
- reiteravano l'istanza di ammissione di una CTU ex artt. 599 e 600 Codice della
Navigazione, applicabili in ipotesi di un qualunque sinistro nautico:
o dovendo ritenersi nave una qualsiasi costruzione avente mezzi propri ed autonomi di propulsione destinata al trasporto per acqua ed essendo comunque pacifico che il sinistro avesse visto coinvolti i vaporetti , CP_4
o non valendo a modificare tale circostanza né il fatto che l'evento era accaduto in laguna né la circostanza che fosse stata azionata una domanda di natura extracontrattuale,
o riscontrandosi nella fattispecie un urto tra navi, tale da rendere applicabile il disposto dell'art. 589 del Codice della Navigazione,
o essendo priva di riscontri la tesi secondo cui le norme citate sarebbero applicabili limitatamente ai casi di indennità da salvataggio e recupero,
o risultando evidente sia l'esistenza di complesse questioni tecniche da risolvere sia la natura obbligatoria del predetto esperimento a norma degli articoli richiamati,
o sottolineando l'irrilevanza del fatto che la posizione del fosse stata CP_6
archiviata in sede penale,
- affermavano che quest'ultimo aveva posto in essere una condotta imperita e imprudente, tale da esporre per lungo tempo la gondola, coi suoi passeggeri, ad una vicinanza pericolosa coi vaporetti, avendola fatta approdare al pontile del Magistrato alle Acque, al quale è peraltro vietato l'ormeggio a qualsiasi imbarcazione,
- evidenziavano la sussistenza di idonei comportamenti alternativi leciti, dal momento pagina 31 di 84 che:
o per un verso, ai lati del pontile del Magistrato alle Acque, nello spazio acqueo antistante i ristoranti “Caffè Saraceno” e “Riva Rialto”, non vi era alcun ostacolo che impedisse di attraccare o di accostare parallelamente alla riva, anche poiché non risultava vero che tale manovra avrebbe esposto la barca allo speronamento, essendo sufficiente alla bisogna una virata di 45°,
o per altro verso, il avrebbe quanto meno potuto tempestivamente CP_6
avvisare i passeggeri del pericolo ed aiutarli a porsi in salvo,
- rilevavano che il vettore non aveva, d'altro canto, assolto al proprio onere di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione di trasporto,
- chiedevano pertanto l'accoglimento degli originari motivi d'appello, ribadendo:
o con il primo di essi, l'applicabilità all'azione contrattuale del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc, il quale si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato, essendo pacifico che l'inadempimento di un contratto possa integrare anche una fattispecie di rilevanza penale,
o con il secondo, che l'esame nel merito della domanda avrebbe certamente dovuto condurre a riconoscere la responsabilità a titolo contrattuale del per tutte le ragioni sopra esposte ed anche in forza della CP_6
presunzione posta in materia dagli artt. 1681 cc e 409 del Codice della
Navigazione,
pagina 32 di 84 o con il terzo, l'ulteriore sussistenza di una responsabilità di carattere aquiliano:
▪ essendo le risultanze dell'inchiesta amministrativa svolta dalla
Direzione Marittima di Venezia, oltre che prive di valore probatorio in questa sede, pure palesemente inficiate da errori e carenze valutative,
▪ risultando del pari mancante di qualsiasi valenza dimostrativa il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Venezia,
o con il quarto, l'erroneità della decisione di porre a loro carico le spese di lite in favore del e di nonché CP_6 Parte_14
l'abnorme quantificazione delle stesse,
o con il quinto, l'erroneità della decisione di porre a loro carico le spese di lite in favore di tutti gli altri chiamati in causa, rispetto ai quali essi non avevano accettato alcun contraddittorio, nonché l'eccessiva determinazione delle medesime, tra l'altro liquidate due volte in favore della medesima
, Controparte_3
- esponevano nuovamente le proprie pretese risarcitorie, chiedendone l'integrale accoglimento, previo rigetto della eccezione di compensazione con quanto ricevuto dagli enti previdenziali tedeschi a titolo di pensione di reversibilità, complessivamente determinando il dovuto in € 4.603.610,03, oltre rivalutazione e interessi di mora ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cc c. dalla data del sinistro e fino alla data della domanda giudiziale, e del quarto comma da tale momento al saldo integrale, facendo presente di aver già ricevuto l'importo:
o di € 1.015.000,00 da uale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
17.12.14,
pagina 33 di 84 o di € 302.000,75 da quale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
18.1.16,
o di € 200.000,00 da quale assicuratrice del in Controparte_3 CP_1
data 29.1.18.
Il si difendeva, viceversa: CP_1
- deducendo l'infondatezza del quinto motivo di gravame, dal momento che:
o da un lato, la tesi sostenuta dagli appellanti si scontrava con i principi costantemente ed uniformemente applicati nella giurisprudenza di merito e di Cassazione in materia di rimborso delle spese di lite del terzo chiamato, osservando che la sua partecipazione al giudizio era stata resa obbligata dalla evocazione in giudizio e non risultava certo volontaria o arbitraria, così come obbligata risultava la chiamata in causa operata al fine di svolgere la domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa,
o d'altro lato, la quantificazione delle competenze era stata operata applicando addirittura una cospicua diminuzione dei valori medi tariffari dello scaglione di riferimento,
- riproponeva comunque le domande già svolte in primo grado, escludendo fosse ravvisabile una sua qualche responsabilità nel verificarsi del sinistro, dal momento che egli aveva iniziato l'attraversamento del canale in maniera del tutto prudente, in un momento in cui tutti i vaporetti risultavano fermi ai rispettivi approdi, laddove erano poi stati i conducenti di questi ultimi a porre in essere condotte imperite e imprudenti, tali da costringerlo ad accostare alla propria destra in rotta di collisione con la gondola del , CP_6
- contestava la quantificazione dei danni compiuta dagli attori,
- riproponeva la domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_3
pagina 34 di 84 SPA,
- si associava alla difesa dell' in merito alla natura del giudizio di rinvio, Pt_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione in presenza del giudizio e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo è stato quindi rimesso sul ruolo al fine di esperire CTU volta a ricostruire la dinamica dell'evento e, una volta depositato l'elaborato peritale, è
stata dapprima fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni e quindi udienza per la discussione in presenza della causa ex art. 352 cpc, ante riforma Cartabia, per la data del 18 giugno 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi della decisione
Preliminarmente ad ogni altra valutazione, ritiene il collegio di dover procedere alla revoca della declaratoria di contumacia di costituitosi in giudizio il Controparte_1
giorno stesso in cui veniva assunto a verbale d'udienza del 19.10.22 il predetto provvedimento.
5.1 Esaminando, quindi, in ordine logico le numerose e complesse questioni poste all'attenzione di questa Corte rileva, in primo luogo, il Collegio l'infondatezza della eccezione sollevata dagli originari attori in merito ad un asserito difetto di editio actionis da parte dell' e della dal Pt_1 Parte_2
momento che, nell'atto riassuntivo del giudizio i predetti, seppur con lodevole sinteticità, hanno dapprima ripercorso tutte le tappe salienti della vicenda giudiziaria ed evidenziato specificamente le ragioni in forza delle quali dovevano ritenersi infondate le domande svolte nei loro confronti – precisando in proposito che l' era stato Pt_1
definitivamente assolto in sede penale con formula piena dal reato ascrittogli per i fatti di cui è causa e che in quella sede era stata pure respinta l'azione civile svolta nei suoi confronti dai danneggiati – per poi conclusivamente formulare specifiche conclusioni pagina 35 di 84 chiaramente intelligibili.
Il che ben vale ad escludere il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi prese in considerazione dall'art. 164 cpc e ciò tanto più ove si consideri che l'art. 342 cpc, il quale richiama a sua volta l'art. 163 cpc, impone comunque, tra le altre cose, la sinteticità dell'atto.
5.2 In secondo luogo, poi, va anche respinta l'ulteriore eccezione sempre sollevata dalla difesa dei congiunti del prof. volta a contestare una pretesa carenza di interesse CP_2
delle predette parti a riassumere il giudizio in sede di rinvio, in quanto non costituite né in appello né in Cassazione e dovendosi ormai ritenere rimossa dall'ordinamento la sentenza di primo grado di cui essi chiedevano la conferma, giacché, al contrario:
- da un lato, la costituzione in giudizio non costituisce un obbligo per la parte, che ben può rimanere contumace, senza che ciò ne comporti l'estromissione dal giudizio, conseguendone allora che essa può in qualsiasi momento comparirvi per far valere le proprie ragioni, previo rispetto delle preclusioni assertive e probatorie già maturate, le quali ultime non vengono peraltro in alcun modo in rilievo nel caso di specie dal momento che l' e la si sono limitati a chiedere il Pt_1 Parte_2
rigetto delle pretese avanzate da altri soggetti nei loro confronti, previa conferma della pronuncia di primo grado,
- d'altro lato, pur essendo pacifico in giurisprudenza che quest'ultima non esplichi ormai più alcun effetto giuridico, siccome affermato dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare:
o che l'effetto sostitutivo della pronuncia d'appello, la quale si sia limitata a confermare integralmente o riformare solo parzialmente la decisione di primo grado, comporta l'individuazione della prima di esse quale unico titolo esecutivo idoneo a sorreggere una esecuzione da intraprendersi ex
pagina 36 di 84 novo, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 13.11.18 n. 29021),
o che anche nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia stata a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado
(Cass.
8.7.13 n. 16934), resta comunque evidente l'interesse delle predette parti a veder accertare in sede giudiziaria l'infondatezza delle domande svolte nei loro confronti, al fine di non rischiare di risultare nuovamente esposti a qualsiasi tipo di pretesa risarcitoria in relazione alla vicenda in esame.
5.3 In terzo luogo va anche respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello originariamente formulato dai congiunti del prof. – sollevata da CP_2 [...]
nel presupposto che il generico richiamo al contenuto degli scritti CP_5
difensivi di primo grado non sia idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e,
quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 cpc di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse – dal momento che, nella fattispecie, la parte, pur non avendo espressamente riproposto nella parte espositiva del proprio atto le ragioni poste a fondamento della richiesta di ristoro dei danni subiti, ciò
nonostante non si limitava a richiamare sul punto in maniera anodina quanto dedotto in pagina 37 di 84 primo grado sul punto ma espressamente formulava domanda di condanna del CP_6
al risarcimento di tutti i pregiudizi causati con la propria condotta, così esplicitando in maniera assolutamente evidente la propria intenzione di rinnovare anche in quella sede la richiesta di accoglimento delle proprie pretese risarcitorie (cfr. pag. 55 dell'originario atto di citazione in appello ove è scritto: “2) per l'effetto condannare il convenuto sig.
e, in solido, la chiamata in causa Controparte_6 Parte_7
a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle parti attrici, che si
quantificano nella somma complessiva pari ad euro 7.564.135,95, salvo detrarre
quanto già corrisposto in via provvisoria e di acconto dalle compagnie assicuratrici
delle parti per euro 1.015.000,00, Venerando, e CP_4 Parte_9 Pt_10
per euro 300.000,00, per euro 200.00,00 e dunque, in subordine , Pt_1 CP_1
condannare il convenuto alla somma residua di euro 6.049.135,90, secondo le diverse
voci e attribuzioni che si preciseranno nella memoria conclusionale rispetto a quanto
formulato nell'atto di citazione, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
giustizia”.
Il che ben si attaglia a quanto affermato in proposito dalla Suprema Corte la quale, in proposito, ha avuto modo di affermare che, in sede di gravame, non si ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite, essendo sufficiente che le stesse siano riproposte in giudizio in modo espresso, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cpc con conseguente formazione del giudicato implicito (Cass. 12.1.06 n. 413).
Nell'ambito della quale pronuncia, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per la mancata specifica riproposizione delle originarie domande di merito, era pagina 38 di 84 stato appunto chiarito che l'inserimento nelle conclusioni delle domande di merito non esaminate era sufficiente “a investire il giudice d'appello della domanda … senza che
fosse necessaria la riproposizione in appello anche dei motivi di censura, rientrando,
alla luce dei principi sopra affermati, nel potere-dovere del giudice enucleare,
nell'ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale e quello assorbito dalla
precedente dichiarazione di inammissibilità”.
5.4 E sempre in via preliminare di rito, sotto un ulteriore profilo, va disattesa l'eccezione sollevata da , secondo cui in questa sede si dovrebbe CP_4
unicamente disquisire in merito al coinvolgimento del nella causazione CP_6
dell'evento mortale posto che i danneggiati avevano esplicitamente escluso di voler estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, dal momento:
- che oggetto del giudizio non è solo la domanda di risarcimento di cui sopra ma anche quelle di regresso e manleva svolte a cascata dal e dai chiamati in CP_6
causa fra loro, le quali fanno a pieno titolo parte del thema decidendum, in quanto ritualmente introdotte in causa,
- che la declaratoria di responsabilità concorsuale dei conducenti dei vari mezzi coinvolti nel sinistro, individuata quale necessario presupposto per l'esame delle predette domande, sebbene non richiesta dagli attori, risulta comunque esperita sin dal primo grado proprio dall' e dalla Pt_1 Parte_2
he, nella propria comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Venezia, in
[...]
via ulteriormente subordinata, chiedevano appunto l'accertamento della percentuale di colpa loro riferibile, il che necessariamente implica anche l'individuazione di quelle degli altri soggetti,
- che, in ogni caso, non risultava necessario l'esperimento formale di una tale pagina 39 di 84 richiesta, bastando in proposito una valutazione effettuata incidenter tantum giacché la valutazione della responsabilità dei coautori va comunque inderogabilmente compiuta per determinare la misura del regresso e, quindi, è implicitamente inclusa nella domanda di regresso, purché, nell'invocarlo, si espongano i fatti che giustificano una diversa imputazione di responsabilità o una ripartizione diversa da quella paritaria, la quale rappresenta il criterio legale standard in mancanza di prova.
5.5 Chiarite tali questioni preliminari, e venendo al merito delle varie domande svolte in causa, deve poi innanzi tutto verificarsi se alla fattispecie risultino o meno applicabili le disposizioni dettate dal Codice della Navigazione, ciò che presenta rilievo ai fini della soluzione delle questioni che si verranno poi ad affrontare volta per volta.
In proposito, una volta ricordato:
- che a mente dell'art. 136 del Codice della Navigazione “per nave s'intende qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca,
di diporto, o ad altro scopo”,
- che “le navi si distinguono in maggiori e minori”, tra le quali ultime rientrano “le
navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla
navigazione interna”,
- che, comunque, “le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non
sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio
attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne”,
non pare allora dubbio che, nel caso in esame, la predetta normativa debba trovare applicazione essendo evidente,
- da un lato, che la gondola, sebbene priva di un autonomo mezzo di propulsione, e pagina 40 di 84 non potendo per tale motivo essere ricompresa direttamente nel novero delle navi, le quali viceversa presentano siffatta caratteristica, rientri quanto meno nell'ambito dei galleggianti mobili adibiti ad un servizio attinente alla navigazione e al traffico in acque interne, al quale pertanto si applicano le stesse disposizioni dettate per le navi,
- d'altro lato, che comunque a siffatta conclusione si debba giungere poiché nella vicenda esaminata risultano coinvolti un taxi acqueo e tre vaporetti, pacificamente rientranti nel novero delle navi minori.
Né, a contrario, varrebbe obiettare, con riferimento a quanto appena rilevato, che questi ultimi non dovrebbero essere tenuti in considerazione in ragione del fatto che la domanda è stata direttamente svolta dai trasportati nei confronti del gondoliere, poiché
in realtà, come già detto, anche alla gondola, quale galleggiante, si applicano, per espressa previsione codicistica, le stesse norme destinate alle navi, e comunque in quanto l'evento addebitato al risulta essere stato causato dall'urto fra la stessa CP_6
ed una nave minore, quale il vaporetto.
Mentre, a sua volta, è l'art. 1270 del Codice della navigazione – con il dettare specifiche disposizioni in merito alla competenza a disciplinare i servizi pubblici di navigazione di
Venezia, siano essi comunali o provinciali – a confermare, in tal modo, che anche questa attività di trasporto lagunare risulta assoggettata alle previsioni di tale fonte normativa, la quale, con l'art. 24, disciplina poi in maniera espressa l'ipotesi di navigazione promiscua, del genere di quella riscontrabile all'interno della laguna,
prevedendo che “le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque
marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla
vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima” e che “parimenti le
pagina 41 di 84 navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono
osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza
degli organi competenti per la navigazione interna”.
E tanto meno può farsi riferimento, per escludere l'operatività delle norme del codice della navigazione, al tenore del primo comma dell'art. 23 della L.R.V. n. 63/93 – il quale, nel prevedere che “il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non
di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi”,
viene così a richiamare il terzo comma dell'art. 2 di tale ultima legge, a sua volta disponente che “il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il
cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina
comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le
disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna,
salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle
patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa” –
giacché siffatta previsione di inapplicabilità delle disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna si riferisce unicamente a tali provvedimenti amministrativi, e non certo alle norme codicistiche.
Il che, conclusivamente, induce questa Corte a ritenere di essersi in presenza di un sinistro marittimo, avvenuto in acque interne, al quale trovano pertanto applicazione le disposizioni dettate dal Codice della Navigazione.
5.6 Precisato quanto sopra, deve allora, innanzi tutto, affrontarsi l'eccezione relativa alla sopravvenuta prescrizione dell'azione contrattuale esercitata dai danneggiati a mente del combinato disposto degli artt. 1681 cc e 409 del Codice della navigazione, tra i quali pagina 42 di 84 intercorre un rapporto di specialità concorrente dato dal fatto che entrambi regolano la responsabilità del vettore verso il passeggero, ma con ambiti autonomi giacché, quando si tratta di trasporto su nave di persone, prevale sempre la disciplina speciale della norma sulla navigazione ma, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla stessa, si applica in via sussidiaria l'art. 1681 cc.
Tanto premesso, stante l'appena sopra richiamata applicabilità al caso di specie delle norme del Codice della Navigazione, non vi è dubbio che debba tenersi conto del disposto dell'art. 418 del Codice della navigazione, il quale prevede, al primo comma,
che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si
prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso
di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare”,
conseguendone, sotto tale profilo, la tardività dell'azione esperita dai danneggiati dal momento che, mentre il sinistro si verificava in data 17.8.13, la prima richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del risaliva solo al 25.7.17, una volta ormai CP_6
ampiamente decorso il termine di legge di cui sopra.
E, comunque, a medesima conclusione dovrebbe giungersi anche ove si volesse applicare l'art. 2951 cc, a mente del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Né, d'altro canto, può fondatamente sostenersi che l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di possa estendere i suoi Parte_14
effetti nei confronti del gondoliere, come previsto dal primo comma dell'art. 1310 cc per i coobbligati solidali, giacché tra il e la citata compagnia non esiste alcun CP_6
vincolo di solidarietà (viceversa esistente tra i vari coautori delle condotte lesive ex art.
pagina 43 di 84 2055 cc), bensì solo un rapporto di garanzia derivante dalla intervenuta stipula del contratto di assicurazione.
Sicché resta unicamente da valutarsi se alla fattispecie sia comunque applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc, il quale prevede che “in ogni caso, se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile, salvo che il reato si sia estinto per
causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio
penale, nel qual caso il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini
indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla
data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Tale assunto, peraltro – a prescindere dalla concreta operatività del disposto della norma sopra richiamata nell'ambito delle obbligazioni di natura contrattuale, tuttora oggetto di dibattito – non è comunque fondatamente postulabile ove si consideri che sia l'art. 2951
cc che l'art. 418 del Codice della navigazione, i quali si riferiscono entrambi alla prescrizione dei diritti derivanti da un contratto di trasporto (marittimo o meno), sono comunque norme di carattere speciale da ritenersi prevalenti rispetto a quelle generali di cui agli artt. 2946 e 2947 cc.
Sul punto, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi chiarendo che, se il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale è ammissibile,
quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto diritti derivanti dal contratto,
ma anche diritti che alla persona spettino indipendentemente dal contratto stesso –
potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, anche nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno, di pagina 44 di 84 cui all'art 2043 cc – ciò nonostante, in tale ipotesi, le due azioni restano ciascuna soggetta al proprio specifico termine prescrizionale, tanto da essersi affermato che,
venuta meno l'azione contrattuale per cause particolari legate alla prescrizione breve ad essa applicabile, rimane tuttavia proponibile l'altra azione per la responsabilità da fatto illecito, con la correlativa applicazione del relativo termine prescrizionale (Cass.
22.9.83 n. 5638 e 9.1.79 n. 119).
Principio, questo, poi confermato anche da altre due pronunce, le quali hanno avuto modo di chiarire:
- che, una volta trascorso il termine annuale, previsto dall'art 2951 cc per la prescrizione dei diritti derivanti dal trasporto di persona, resta comunque proponibile da parte del danneggiato l'azione extracontrattuale di risarcimento dei danni entro il termine prescrizionale previsto dall'art. 2947 cc, secondo comma,
purché si tratti di un medesimo fatto che abbia violato non soltanto i diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che spettino all'offeso indipendentemente dal contratto stesso (Cass. 11.11.74 n. 3536),
- che, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto trasportato abbia riportato danni alla persona durante l'esecuzione del trasporto, le due azioni costituiscono strumenti autonomi e restano soggette a regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione, con la conseguenza che gli eventuali atti interruttivi aventi ad oggetto il termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al decorso del termine previsto per l'altra
(Cass. 29.3.83 n. 2278).
pagina 45 di 84 Conseguendone, allora, la necessità:
- di dichiarare prescritta l'azione di natura contrattuale esperita dagli attori ai sensi del combinato disposto dell'art. 1681 cc e dell'art. 409 del Codice della navigazione,
- di rigettare, pertanto, i primi due motivi d'appello formulati dai danneggiati,
rispettivamente volti:
o a far affermare l'applicabilità al caso di specie del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc,
o ad ottenere l'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria svolta nei confronti del a titolo di responsabilità contrattuale. CP_6
5.7 Quanto, invece, alla domanda di responsabilità extracontrattuale svolta dai danneggiati in via subordinata a mente dell'art. 2043 cc, la quale forma oggetto del terzo motivo di gravame, deve esaminarsi la fondatezza della medesima alla luce del materiale probatorio acquisito in causa.
Sul punto, assumono allora valenza dirimente le risultanze della CTU disposta da questa
Corte che, nella fattispecie, ha deciso di avvalersene alla stregua di un mezzo istruttorio rimesso alla facoltà del collegio giudicante al fine di meglio chiarire l'effettiva dinamica del sinistro, ma comunque al di fuori del perimetro di operatività del combinato disposto degli artt. 599 e 600 del Codice della navigazione e senza che sia quindi necessaria l'audizione in camera di consiglio del consulente tecnico.
In proposito, infatti:
- una volta ricordato che le norme degli artt. 599 e 600 del codice della navigazione,
riguardanti nomina e funzione dei consulenti tecnici, trovano applicazione unicamente nelle cause per sinistri marittimi, che sono quelle tassativamente pagina 46 di 84 elencate dall'art. 589 del codice medesimo, sicché la loro violazione non può essere dedotta con riferimento ad una causa in cui si controverta di danni cagionati da inadempienza di un contratto di trasporto marittimo (Cass. 12.2.73 n. 417),
- ed altresì chiarito che l'unica ipotesi di cu all'art. 589 del codice della navigazione astrattamente applicabile alla fattispecie sarebbe quella di cui alla lett. a), la quale si riferisce alle cause riguardanti “i danni dipendenti da urto di navi”,
ritiene la Corte che siffatta previsione non si attagli peraltro al caso di specie, essendo evidente che la dizione utilizzata dal legislatore intenda far riferimento al caso di scontro tra almeno due navi (come reso evidente ed intangibile dall'utilizzo del plurale)
e non, invece, a quello tra una nave, comunque minore, quale il vaporetto, ed un galleggiante.
Depongono, infatti, in tal senso:
- sia la circostanza che la individuazione di siffatto tipo di controversie debba essere compiuta, a mente del disposto dell'art. 14 delle preleggi, evitando qualsiasi ricorso ad argomenti di carattere analogico, stante la natura speciale della competenza e delle norme dettate per la loro disciplina, le quali non possono applicarsi oltre i casi e i tempi in esse considerati,
- sia il fatto che le altre ipotesi prese in considerazione dal medesimo articolo si riferiscono unicamente a situazioni che hanno unicamente visto coinvolte navi o i loro meccanismi di carico e scarico delle merci.
Il che trova la sua ratio nella circostanza che il legislatore ha presumibilmente ritenuto opportuno di limitare l'applicazione di questa procedura speciale a quelle sole ipotesi caratterizzate da problematiche di carattere tecnico notevole – come quelle appunto pagina 47 di 84 coinvolgenti la collisione tra mezzi di trasporto navale o comunque la movimentazione di merci avvenuta mediante l'utilizzo di attrezzature idonee a spostare tonnellate di materiale, con tutti i rischi insiti in tale tipo di operazioni – e lasciando viceversa al di fuori dell'ambito di operatività della norma quelle altre fattispecie almeno in astratto caratterizzate da una minore complessità tecnica, come quelle relative ad urti che abbiano interessato dei meri galleggianti e ciò poiché, nella gran parte dei casi, gli stessi risultano coinvolti in sinistri che presentano un assai minor rilievo tecnico ed una ben più limitata gravità di effetti.
Tanto chiarito, e ritenuto pertanto – in adesione a quanto sostenuto dal patrocinio di
– non essere necessaria la presenza in Controparte_5
camera di consiglio del CTU, si osserva quindi come dalla lettura dell'elaborato peritale si evinca:
- che il Canal Grande rappresenta una via d'acqua interna urbana soggetta alla regolamentazione da parte delle autorità competenti per il territorio,
- che, in questo contesto, le disposizioni specifiche sono quelle incluse:
o nel “Regolamento per la circolazione acquea nel comune di Venezia”, così
come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64
del 9/10 maggio 2011, il cui art. 2 prevede che, nel Canal Grande, le imbarcazioni a remi possano circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea mentre le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo, all'incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra,
pagina 48 di 84 o nel “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, i cui articoli 52 e 53 rispettivamente prevedono,
▪ che per fermata debba intendersi la temporanea sospensione della navigazione con ormeggio dell'unità anche presso un luogo ove non sia ammessa la sosta, per consentire l'imbarco o lo sbarco delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata, durante la fermata il conduttore deve comunque essere presente e pronto a riprendere il moto,
▪ che è vietato a chiunque di abbandonare una unità senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per la navigazione,
▪ che la fermata e la sosta sono vietate presso aree di sosta in concessione ad altri, ai pontili ed approdi riservati alle unità adibite a servizi pubblici, di linea e non di linea;
▪ che la sosta è inoltre vietata dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità regolarmente in sosta, oppure il suo spostamento,
ovvero in seconda fila, salvo che si resti libero spazio sufficiente alla navigazione,
- che alla luce di quanto esposto la fermata temporanea presso il pontone del
Magistrato alle Acque di Venezia operata dal doveva ritenersi consentita CP_6
poiché volta a soddisfare esigenze di brevissima durata inerenti allo sbarco di persone,
- che l'analisi dei filmati dell'evento permette di determinare che pochi attimi prima pagina 49 di 84 del sinistro la gondola del fosse ferma in appoggio al Pontone del CP_6
Magistrato alle Acque di Venezia, con il fianco posizionato in modo da non agevolare l'evacuazione delle persone in pericolo in quanto solo la poppa, su cui si trovava il gondoliere, era posizionata a contatto dell'approdo, mentre il centro barca,
dove sedevano i passeggeri, risultava molto avanzato rispetto al termine del pontone, così impedendo agli stessi una qualsiasi possibilità di evacuazione del natante,
- che tra l'inizio della manovra di accosto e il momento della compressione dello scafo della gondola sul pontone sono trascorsi circa trenta secondi,
- che tale periodo di tempo sarebbe stato sufficiente per attuare molteplici manovre elusive, alternative a quella messa in atto,
- che, infatti, il gondoliere avrebbe potuto:
o o fermarsi nel luogo dove si trovava nel momento in cui poteva rendersi conto di navigare verso una situazione di traffico complicato,
o o manovrare accostando decisamente a sinistra, qualsiasi fosse stato l'esito della nuova rotta,
- che invece, paradossalmente, la scelta di procedere imperterrito verso la struttura del pontone del Magistrato delle Acque è stata la meno opportuna ed anche quella che ha implicato un maggior dispendio di preziosissimo tempo che si sarebbe potuto impiegare per ridurre gli esiti del sinistro,
- che una volta presa la decisione di cui sopra non gli sono poi restate altre manovre per sottrarsi all'urto, salva la possibilità di retrocedere, poiché, nella condizione di accosto sopra descritta, la gondola si trovava ormai ad avere un impedimento pagina 50 di 84 frontale e laterale destro in arrivo (il vaporetto) ed un vincolo laterale a sinistra (il pontone),
- che tale ultima possibilità di disimpegno, per quanto disperata, se attuata nell'arco dei sedici secondi trascorsi in maniera stazionaria a fianco del pontone, vogando all'indietro o spingendo fisicamente la barca all'indietro, avrebbe quanto meno permesso di diminuire le superfici della gondola che sarebbero state coinvolte nell'urto del battello contro il pontone,
- che va allora riscontrata la responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro dal momento che la visione delle immagini in movimento consente di apprezzare come il , una volta portatosi sul lato del canale per procedere con la CP_6
navigazione prevista, si sia più volte distratto, senza prestare la dovuta attenzione alle condizioni di traffico presenti di fronte a lui, rivolgendo più volte lo sguardo verso i passeggeri, verso poppa e a sinistra per una durata di circa undici secondi,
- che un cambiamento nella posizione di voga, presumibilmente determinato dal riscontro della situazione di pericolo e volto ad accelerare la manovra di approdo, si nota chiaramente solo quando la gondola si trova ormai a una decina di metri dal pontone del magistrato delle acque, senza peraltro che il consideri che in CP_6
tal modo viene a collocare l'imbarcazione in una posizione vincolante ed esposta,
- che appare altresì evidente che il gondoliere manovra in tal modo per avvicinare al pontone la poppa e non il fianco o la prora, così da poter agevolmente saltare a terra lasciando il natante e le persone in esso imbarcate al proprio destino,
- che nel momento, pur tardivo, in cui si accorge del pericolo, il avrebbe CP_6
quanto meno potuto e dovuto fermare la gondola, con una manovra che avrebbe pagina 51 di 84 richiesto solamente qualche secondo, e così stazionare nel punto in cui si trovava ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto accostare alla Riva del Vin, anche a costo di urtare con la prua dell'imbarcazione l'interno del Pontone del Magistrato alle
Acque.
Essendo poi stato ulteriormente precisato, in sede di chiarimento alle osservazioni presentate dai CTP:
- che risulta addebitabile al di aver proseguito la sua navigazione fino a CP_6
trovarsi in posizione estremamente prossima ad un ambito di traffico marittimo congestionato pur avendo percepito, o potuto percepire, in anticipo lo sviluppo di una situazione anomala, in violazione del Principio di Precauzione dettato dalla della , la quale fa riferimento al concetto di “precauzione CP_17 CP_18
proattiva” secondo cui, in caso di dubbio, il rischio deve ritenersi esistente,
- che, d'altro canto, già la semplice percezione della tipologia di traffico congestionato in essere in quel momento, alla luce del principio posto dalla richiamata della , avrebbe dovuto indurre il gondoliere ad una CP_17 CP_18
grande attenzione e cautela nell'incedere verso un'area potenzialmente problematica,
- che la ricostruzione della posizione della gondola operata dal CTP del è CP_6
errata, non tenendo conto del fatto che, in tal caso, il gondoliere, in occasione dell'abbandono dell'imbarcazione, si sarebbe allora imbattuto contro la balaustra e le strutture in acciaio dei “porta respingenti” che gli avrebbero impedito l'agevole salto laterale viceversa documentato dalle immagini dei filmati esaminati,
- che la distrazione del è dimostrata dal fatto che nei 52 secondi di durata CP_6
pagina 52 di 84 del filmato realizzato da una guida turistica, il medesimo voga in totale per 22
secondi e resta distratto per 30 secondi, guardando ovunque tranne nel senso di marcia della navigazione della gondola,
- che nessuna delle imbarcazioni presenti nell'area considerata ha in qualche modo direttamente interferito con la navigazione della gondola prima del sinistro,
- che l'eventuale tentativo di fuga dei passeggeri sarebbe stato impossibile giacché il loro posizionamento nella migliore delle ipotesi corrispondeva allo spigolo del pontone galleggiante mentre, nella peggiore, fuoriusciva dal perimetro strutturale di esso di almeno due metri.
Alla luce dei quali puntuali, motivati e condivisibili rilievi non pare dubbio doversi affermare la responsabilità del nel verificarsi del sinistro per aver condotto la CP_6
gondola in una posizione estremamente rischiosa, nella quale non era poi possibile compiere alcuna manovra di evasione tale da evitare il successivo verificarsi della collisione con il vaporetto, in violazione del principio di precauzione proattiva dettato dall'art. 7 delle COLREG, pur avendo avuto la possibilità di accorgersi per tempo della potenziale pericolosità della situazione del traffico e, conseguentemente, della manovra di accosto al pontone del Magistrato alle Acque.
Né a diverse conclusioni può giungersi richiamando il tenore del decreto di archiviazione emesso in sede penale dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta del
P.M., dovendosi in proposito osservare:
- da un lato, che esso è stato emesso in applicazione del principio posto dall'art. 533
cpp secondo cui una pronuncia di condanna può essere emessa solo se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la pagina 53 di 84 presunzione di non colpevolezza sancita dagli artt. 25 e 111 Cost., pacificamente irrilevante in sede civile,
- d'altro lato, che il medesimo non è idoneo a passare in giudicato e vale unicamente a dimostrare che il P.M. non ha ritenuto di avere elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, il cui onere probatorio è assai più rigoroso di quello vigente in ambito civilistico, ove valgono i principi:
o dell'accertamento del nesso causale sulla base del criterio del “più probabile che non”,
o e quello correlato di non contestazione delle circostanze dedotte dall'attore.
5.8 Tanto chiarito, deve allora determinarsi l'ammontare dei danni che il è CP_6
tenuto a risarcire in favore dei danneggiati.
In proposito, partendo all'esame dei pregiudizi di natura patrimoniale, osserva innanzi tutto questa Corte come risultino risarcibili in favore di Controparte_2
- le spese sopportate per il trasporto della salma in Germania, il funerale, i relativi annunci, la tumulazione e la realizzazione di una lapide, liquidate nella somma equitativamente determinata di € 20.000,00, apparendo eccessive le richieste di integrale risarcimento di costi in concreto ammontati ad € 27.625,87 solo perché si è
ritenuto di dare corso ad esequie estremamente costose, che, come risulta dall'esame delle fatture prodotte sub doc. 18 e 19, hanno visto la partecipazione di un quartetto d'archi e di un chitarrista famoso nonché la predisposizione di composizioni floreali per quasi € 2.000,00 e di un rinfresco dell'importo di oltre € 3.100,00,
- le spese sostenute per la consulenza tecnica e quella medico-legale di parte, per la traduzione degli atti dall'italiano al tedesco e per le ulteriori documentate attività
pagina 54 di 84 resesi necessarie di cui ai docc. nn.18 e 19, liquidate peraltro nel più congruo importo di € 15.000,00, maggiormente attinente agli effettivi costi di mercato dei servizi in questione, anziché in quello richiesto di € 22.770,29,
per un totale complessivo di € 35.000,00 attualizzato ad oggi in € 42.455,00.
5.9 Sotto un ulteriore profilo, rileva poi il collegio come si debba altresì valutare, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, se gli interessati avrebbero conseguito dal defunto, qualora fosse rimasto in vita, un qualche apporto economico.
Il che necessariamente comporta l'effettuazione del relativo giudizio sulla scorta di dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, sussistendo un danno patrimoniale solo in quanto la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 2 giugno 1992 n. 6692).
Essendosi ben chiarito che ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata, da liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro (Cass. 13.3.12 n. 3966 e 27.6.07 n. 14845), purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già
beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro
(Cass.
8.3.06 n. 4980).
E ciò poiché la morte di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante – consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge, ad esempio ai sensi degli artt. 143 e 147 cc, o per pagina 55 di 84 consuetudine sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche le quali, a cagione della loro sporadicità, non consentirebbero di presumere ex art. 2727 cc che, se il defunto fosse rimasto in vita, sarebbero continuate anche per l'avvenire – il quale può essere alternativamente liquidato in forma di rendita o di capitale attualizzato,
con la precisazione:
- che la quantificazione di tale danno, se avviene in forma di capitale e non di rendita,
va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più
giovane tra i due e per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno,
- che nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass. 16.3.18 n. 6619).
Ora, dal momento che nel caso di specie vi è prova che il prof. dell'età di 50 CP_2
anni al momento del sinistro, lavorasse all'epoca quale docente universitario percependo un reddito netto annuo di € 86.395,24 nel 2010, di € 108.706,94 nel 2011 e di € 113.388,36 nel 2012, ed essendo altresì presumibile:
- che nel corso degli ulteriori 18 anni di carriera futura, tenendo conto di un aumento medio del 5% annuo, pari a quello verificatosi tra il 2011 ed il 2012, potesse pagina 56 di 84 raggiungere un reddito massimo finale di € 190.000,00,
- che il reddito medio di questi 18 anni debba pertanto essere calcolato in €
150.000,00,
- che egli avrebbe presumibilmente utilizzato per sé l'importo di € 50.000,00 annui,
pari a circa € 4.000,00 mensili, riversando in famiglia la parte residua del reddito, in parte per le spese correnti ed in parte a titolo di risparmio, per un totale di €
100.000,00, di cui € 40.000,00 per la moglie ed € 20.000,00 per ciascuno dei tre figli,
- che tale dato non va in alcun modo aggiustato, dal momento che nessuno dei tre figli
(rispettivamente dell'età di otto, sette e tre anni) avrebbe presumibilmente raggiunto l'indipendenza economica prima del pensionamento del padre, ipotizzabile al raggiungimento del sessantottesimo anno di età,
può pertanto ragionevolmente ipotizzarsi che i suoi famigliari avrebbero goduto di importi, capitalizzati tenendo conto degli appositi coefficienti desunti dalle tabelle in proposito predisposte dal Tribunale di Milano, pari:
- quanto alla moglie ad € 774.400 (€ 40.000,00 x 19,36),
- quanto a ciascuno dei tre figli ad € 391.600,00 (€ 20.000,00 x 19,58).
Importi questi da attualizzarsi ad oggi in € 935.475,20 quanto alla moglie ed in €
473.052,80 quanto ai figli, sui quali spettano poi gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Mentre non sussistono fondate ragioni per affermare che da tale somma debba essere detratto il valore capitale delle prestazioni erogate dall'ente di previdenza sociale bavarese, dal momento che, al pari di quanto accordato dall'INPS al familiare superstite pagina 57 di 84 in conseguenza della morte del congiunto, si tratta di forme di tutela previdenziale connesse ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotate dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Cass. Sez. Un. 22.5.18 n. 12564).
5.10 Quanto invece ai danni di natura non patrimoniale compete, innanzi tutto, agli attori, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – già comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata – che si è
affermato essere dovuto in ragione del fatto che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente,
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
pagina 58 di 84 La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato un recente, quanto netto, revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come
condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di … evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
pagina 59 di 84 relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio dai congiunti del prof. al momento che: CP_2
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, le controparti non hanno provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i medesimi.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – ritiene il collegio che,
in assenza di più puntuali riscontri probatori, ricorrano i presupposti per attribuire il punteggio medio di 15 punti, che si riferisce alle ipotesi di normalità della gradazione di livello della relazione interpersonale.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 17.8.13 all'età di 50, si osserva doversi allora procedere alla determinazione del dovuto riconoscendo, sulla base dei seguenti calcoli:
pagina 60 di 84 - quanto alla moglie del defunto, dell'età di 42 anni al Controparte_2
momento dell'evento:
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 312.880,00,
- quanto al figlio del defunto, dell'età di 8 anni al momento Parte_3
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00,
- quanto al figlio del defunto, dell'età di 7 anni al momento Parte_4
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
pagina 61 di 84 o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00,
- quanto alla figlia del defunto, dell'età di 3 anni al momento Parte_5
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00.
5.11 In secondo luogo, è poi dovuto agli originari attori il ristoro del pregiudizio di natura biologica, il quale risulta peraltro provato solo per alcuni di essi con riferimento ad una invalidità di natura temporanea, testimoniata dai certificati dell'Ospedale di
Venezia, prodotti in atti, i quali danno atto di una prognosi di 15 giorni per Pt_5
di 6 giorni e di 6 giorni per
[...] Parte_3 Controparte_2
Mentre è certo:
- da un lato, siccome desumibile dalla lettura del certificato rilasciato dal dr. Per_4
che la cicatrice di 35 mm. patita da la cui effettiva rilevanza estetica non si è Pt_5
stati in grado di documentare, non abbia comunque causato alcuna alterazione di carattere funzionale,
pagina 62 di 84 - d'altro lato, siccome desumibile dall'esame del certificato di Pronto Soccorso, che non abbia riportato alcuna contusione. Parte_4
Il che comporta, tenuto conto di un valore medio giornaliero di invalidità di € 145,00,
calcolato sulla base delle più recenti tabelle milanesi, e della necessità di dimezzare tale cifra ad € 72,50 in ragione del fatto che le invalidità in questione vanno conteggiate al
50% in quanto tali da non compromettere totalmente i movimenti dei danneggiati, la spettanza di un risarcimento:
- di € 1.087,50 in favore di Parte_5
- di € 435,00 ciascuno in favore di e di Parte_3 Controparte_2
5.12 Nulla invece è dovuto a titolo di risarcimento del danno morale correlato alle predette lesioni, stante l'estrema limitatezza delle stesse, tale da non aver provocato alcun perturbamento giuridicamente apprezzabile.
Mentre non risulta dovuto alcunché in relazione allo stress patito per l'aver assistito al decesso del congiunto, causato in maniera drammaticamente violenta e repentina dall'investimento della gondola da parte del vaporetto, dal momento che la parte, in primo grado, si è limitata a chiedere:
- da un lato, il ristoro del danno morale relativo alle lesioni patite, di cui si è appena detto, senza provare in alcun modo, mediante documentazione medica specifica,
l'insorgere di un qualsiasi disturbo di natura psichica conseguente alla vicenda narrata,
- d'altro lato, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che è già
stato in precedenza liquidato.
Ed altrettanto è a dirsi per quel che attiene alla richiesta di risrcimento, iure hereditario,
pagina 63 di 84 del danno direttamente patito dal prof. l momento del sinistro, durante il periodo CP_2
dell'agonia che ha preceduto la morte.
Come ben noto, invero, la giurisprudenza è venuta ad individuare in proposito tre distinte figure di danno, note alla stregua di danno tanatologico, danno catastrofale (o terminale morale) e danno terminale (biologico), delle quali:
- il danno tanatologico sarebbe identificabile con il pregiudizio connesso alla perdita della vita,
- il danno catastrofale si riferirebbe alla sofferenza psichica di forte intensità patita dalla vittima dell'illecito, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, quando essa sia sopraggiunta entro i cento giorni seguenti, per l'angoscia di essere ormai prossimo alla fine, il quale va liquidato sulla base di un apprezzamento equitativo in tutti quei casi in cui il soggetto abbia avuto effettiva consapevolezza dell'imminenza della fine (Cass. 28.2.20 n. 5448),
- il danno biologico terminale sarebbe relativo all'aspetto del danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel medesimo periodo sopra considerato, durante il quale si verificherebbe un pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, accertabile per mezzo di idonea valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (Cass. 13.12.12 n. 22896).
Quanto al danno tanatologico, peraltro, fatta salva l'isolata pronunciata della Cassazione
n. 1361 del 23.1.14, i giudici di legittimità ne hanno sempre predicato la non risarcibilità rimarcando come insuperabili considerazioni di ordine logico militino in tal senso. Ed invero depone chiaramente a contrario del riconoscimento di tale danno il fatto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio pagina 64 di 84 perché, finché il medesimo è in vita non si verifica alcuna perdita mentre, quando la morte sopravviene, il soggetto da un lato non è più titolare di alcun diritto e dall'altro non è nemmeno più in grado di acquistarne (Cass. Sez. Un. 22.7.15 n. 15350, Cass.
23.3.16 n. 5684 e 23.2.04 n. 3549).
Considerazioni queste pienamente condivisibili ove si ponga altresì mente al fatto:
o che per granitico insegnamento di giurisprudenza l'art. 2043 cc presenta funzione meramente riparatoria,
o che allo stato attuale il danno non patrimoniale è considerato danno conseguenza e non più danno evento giacché l'art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 cc.
Dal che ne discende la impossibilità di risarcire il danno tanatologico alla stregua di un danno biologico, inteso nella sua più profonda gravità, quale totale e massima lesione del bene giuridico salute, dal momento che vita e salute sono due beni giuridici distinti e, nel caso in cui l'illecito abbia inciso sul bene vita, la perdita di quest'ultima, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, come tale trasferibile agli eredi.
Trattandosi, infatti, della lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, deve escludersi che il risarcimento del danno, per la sua funzione schiettamente riparatoria, possa operare quando la persona pagina 65 di 84 abbia cessato di esistere (Cass. 23.2.04 n. 3549 e 25.2.00 2134 nonché Corte Cost.
24.10.94 n. 372) e ciò anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per assegnare alla tutela apprestata dall'articolo 2043 cc una funzione solo sanzionatoria, che ad esso non compete.
Quanto al danno catastrofale, si ricorda invece come le famose sentenze di San Martino
delle Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano invero affermato:
o che in tali casi il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine,
o che in tal modo viene evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura,
o che siffatta sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta,
non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972 e Cass. 13.12.12 n. 22896).
Nella fattispecie, peraltro, non ricorrono i presupposti per riconoscere la sussistenza del medesimo dal momento che, pur non essendo la morte sopraggiunta in maniera immediata – sebbene a distanza di poco tempo, siccome desumibile dalla lettura della relazione predisposta dagli operatori del SUEM, intervenuti in loco a non più di una decina di minuti dal verificarsi del fatto – risulta comunque che la vittima fosse già
pagina 66 di 84 incosciente e priva di attività cardiaca e respiratoria.
Il che deve presumersi si sia verificato sin dal momento della collisione tra il vaporetto e la gondola, dal momento che, come risulta dall'esame autoptico, il prof. ha CP_2
patito un completo sfondamento toracico anteriore, con fratture multiple costali bilaterali anteriori e posteriori, scomposte, emotorace per circa 200 ml. di sangue,
collasso polmonare e rottura del fegato, tali da comportare il decesso per il meccanismo combinato determinato, da un lato, dalla perdita ematica toracica ed addominale e,
d'altro lato, dall'insufficienza respiratoria determinata dallo sfondamento toracico.
Il che porta ad escludere che la vittima abbia concretamente avuto la possibilità di rendersi conto della situazione in cui versava nonché dell'inevitabile appressarsi del proprio exitus, mancando una fase di lucida agonia.
Mentre, proprio a causa del quasi immediato sopraggiungere della morte, non è
nemmeno a parlarsi di un danno biologico terminale, relativo al pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, essendo mancato il tempo necessario al prodursi di tale tipo di pregiudizio.
5.13 Sicché, conclusivamente, deve ritenersi accertata l'esistenza di un danno patito dagli attori, rispettivamente pari:
o ad € 1.291.245,20 per Controparte_2
o ad € 817.655,80 per Parte_3
o ad € 817.220,80 per Parte_4
o ad € 818.308,30 per Parte_5
somme queste già liquidate all'attualità.
Dalle medesime vanno peraltro detratti gli importi:
pagina 67 di 84 o di € 1.015.000,00 ricevuti da quale assicuratrice di , in CP_16 CP_4
data 17.12.14, da rivalutarsi ad oggi in € 1.233.225,00,
o di € 302.000,75 ricevuti da quale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
18.1.16, da rivalutarsi ad oggi in € 367.836,91,
o di € 200.000,00 ricevuti da quale assicuratrice del in Controparte_3 CP_1
data 29.1.18, da rivalutarsi ad oggi in € 239.200,00,
o per un totale di € 1.830.261,91,
i quali si stimano ricevuti pro quota da ciascuno dei danneggiati in proporzione dell'ammontare dei danni subiti e cioè:
o per € 610.087,30 da parte di Controparte_2
o per € 406.724,87 ciascuno da parte dei tre figli.
Conseguendone, allora, doversi accogliere la domanda risarcitoria per il residuo importo:
o di € 681.157,90 in favore di Controparte_2
o di € 410.940,93 in favore di Parte_3
o di € 410.495,93 in favore di Parte_4
o di € 411.583,43 in favore di Parte_5
Sulle somme sopra indicate, già liquidate all'attualità, sono inoltre dovuti gli interessi di legge dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
Gli stessi non spettano, invece, per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo pagina 68 di 84 allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima
(Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
Quanto, invece, al loro tasso non ritiene la Corte che esso possa essere rapportato a quanto previsto dall'art. 1284 cpc, quarto comma, poiché gli stessi non erano stati richiesti né in primo grado né con l'atto di citazione in appello (bensì solo con la comparsa conclusionale in tale sede), sicché la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 345 cpc, il quale ne postula d'altronde il rilievo officioso, ciò che toglie qualsiasi valenza anche all'eventuale accettazione del contraddittorio manifestata sul punto dalle controparti, essendosi in presenza di un limite oggettivo del perimetro del giudizio la cui verifica risulta rimessa alla esclusiva valutazione della Corte.
E, d'altro canto, quand'anche si intendesse superare tale argomento, resterebbe insuperabile la circostanza che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 19063 del
5.7.23, abbia avuto modo di chiarire che:
pagina 69 di 84 - se è vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione,
- la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure,
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento,
affermando quindi che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 cc, bensì dell'art. 1223 cc ed eventualmente dell'art. 1226 cc, e così rigettando il motivo riguardante il riconoscimento dei predetti interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc, anziché
al saggio di cui al precedente primo comma, in mancanza della specificazione, da parte del ricorrente, delle ragioni della pretesa erroneità della misura così individuata per gli interessi compensativi rispetto ad un'altra, in tesi più adeguata all'effettivo ristoro del danno subito.
Di tal che, nella fattispecie – una volta osservato che gli appellanti, nel richiedere l'applicazione della norma in oggetto, si sono limitati a compiere una mera petizione di principio sfornita di un qualsiasi riscontro, senza in alcun modo dimostrare il mancato guadagno loro derivato dal ritardato pagamento del dovuto – non può che respingersi la relativa pretesa.
5.14 L'accoglimento del terzo motivo di gravame comporta, invece, del tutto conseguentemente, l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di gravame.
Sotto un primo profilo, infatti, all'affermazione della responsabilità del nella CP_6
pagina 70 di 84 causazione dell'occorso ed al conseguente accoglimento delle domande attoree,
consegue l'addossamento delle spese di lite a carico del medesimo e della sua compagnia assicurativa, che si erano opposti al riconoscimento delle predette pretese risarcitorie. E del pari, sotto un secondo profilo, il predetto accoglimento della posizione vantata dagli attori preclude altresì la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, la cui liquidazione dovrà essere valutata alla luce dell'esito delle pretese avanzate verso di loro da parte di coloro che li hanno evocati in giudizio.
5.15 Esaminando, allora, per ordine tali posizioni, a partire da quella della , CP_4
chiamata in causa in via di regresso dal – tenendo conto del fatto che, a mente CP_6
del primo comma dell'art. 2055 cc, si instaura una ipotesi di solidarietà risarcitoria ogni qualvolta si sia verificato un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più
persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti (Cass. 15.10.24 n. 26736) e pur ove i vari autori debbano risponderne a titolo diverso giacché la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass. Sez. Un. 27.4.22 n. 13143) – deve innanzi tutto riscontrarsi la fondatezza di quest'ultima.
All'esito del giudizio penale intentato, in relazione all'occorso, avverso:
- , quale comandante del motobattello ACTV 47 in servizio di Controparte_14
linea n. 1 da Piazzale Roma a San Marco,
- quale comandante del motobattello ACTV 45 in servizio di Controparte_15
linea n. 2 da San Marco a Piazzale Roma,
- quale comandante del motobattello ACTV 2 in servizio di linea n. 1 Testimone_6
pagina 71 di 84 da San Marco a Piazzale Roma,
tutti i predetti conducenti, all'esito di tre gradi di giudizio, sono stati infatti ritenuti colpevoli del reato loro ascritto e quindi condannati a pene variabili in relazione alle rispettive responsabilità, ritenendosi:
- che lo Pt_10
o non avesse rallentato all'altezza del pontile di Rialto, pur avendo percepito la presenza della gondola del CP_1
o avesse quindi optato di scapolare sulla destra di quest'ultima, effettuando un'ampia accostata a sinistra, così oltrepassando la mezzeria del canale, pur avendo avuto la possibilità di percepire il difficile incrocio tra il suo battello e quello del , e pervenendo allo “scambio” con quest'ultimo in Parte_8
condizioni estremamente pericolose, tali da rendergli necessario un notevole aumento dei giri del motore, così da provocare con il timone di sinistra una corrente di scia che investiva la prua dell'altro mezzo,
- che il Parte_9
o fosse partito dal pontile di Rialto accostando a sinistra in progressiva accelerazione, nonostante la presenza della gondola del CP_1
o avesse quindi oltrepassato la mezzeria del canale per aggirare quest'ultima, così
mettendosi in rotta di collisione con il motobattello 47,
o avesse quindi effettuato una brusca accostata a dritta invece di rallentare, così
influenzando con la propria scia il moto di quest'ultimo mezzo,
- che il : Parte_8
o avesse intrapreso il passaggio sotto il Ponte di Rialto accelerando con timone a pagina 72 di 84 dritta pur in presenza del motobattello 2 in contro corsa, condotto dallo invece di fermarsi e governare l'imbarcazione, Pt_10
o avesse quindi intrapreso l'incrocio con il motobattello 45, condotto da
[...]
tenendo una rotta sbandata rispetto all'asse del canale, così da finire Pt_9
con la prua fortemente angolata,
o avesse, a questo punto, accostato bruscamente a sinistra accelerando, invece di fermarsi, così da finire addosso alla gondola su cui era trasportato il prof. CP_2
A fronte delle quali statuizioni irrevocabili di condanna pronunciate a seguito di dibattimento – le quali, tra l'altro, a mente del disposto dell'art. 651 cpp, presentano efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno così causato – non pare allora dubbia la sussistenza di una concorrente responsabilità anche di tali soggetti, e quindi di , dei quali essi CP_4
erano dipendenti, giusta il disposto sensi dell'art. 2049 cc.
Atteso che la richiesta di manleva non può, peraltro, essere accolta in via integrale,
sussistendo per quanto sopra osservato, anche una responsabilità del , deve CP_6
allora determinarsi anche il rispettivo grado di responsabilità di tali soggetti nella causazione dell'evento lesivo. In proposito, dovendosi altresì tenersi conto delle posizioni degli altri soggetti coinvolti nell'occorso, non ancora scrutinate, si rimanda ad un successivo paragrafo la relativa quantificazione.
5.16 Quanto, invece, alle chiamate in causa operate, nel corso del giudizio di primo grado, da nei confronti di e della CP_4 Parte_1 [...]
nonché di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagina 73 di 84 – una volta ricordato che la domanda svolta Parte_14
nei confronti di quest'ultima è stata rinunciata in corso di causa – le restanti appaiono solo in parte fondate.
E, invero, non può in questa sede non tenersi conto del fatto che l' a seguito di Pt_1
due appelli e di due giudizi di legittimità, sia stato assolto dai fatti ascrittigli, essendosi ritenuto non esservi prova certa del fatto che l'incrocio da parte del taxi da lui condotto:
- dapprima con la gondola del fosse stata la causa del ritardo di CP_1
quest'ultimo nell'attraversamento del canale e, dunque, del prolungato stallo del medesimo nella mezzeria della via d'acqua, fonte di successivo intralcio alla marcia dei motobattelli 2 e 45, e ciò poiché, in realtà, risultava che la manovra del gondoliere fosse iniziata quasi un minuto dopo che questi aveva dato acqua al taxi,
- e poi con il motobattello 47, avesse causato alcuna perturbazione a tale mezzo,
giacché esso era avvenuto ben prima che il intraprendesse la rotta a Parte_8
serpentina per schivare gli altri due vaporetti, che avevano invaso la mezzeria del canale a causa della presenza della gondola del CP_1
Il che è pure desumibile dal fatto che né il né il abbiano mai fatto CP_1 Parte_8
menzione delle evoluzioni del mototaxi quale causa delle loro condotte.
Dovendosi, in questo caso, tenere conto, oltre che della forza persuasiva di tali argomentazioni, pienamente condivise da questo collegio, anche della circostanza che, a mente dell'art. 652 cpp, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
La domanda di manleva è invece fondata nei confronti del il quale, in sede CP_1
pagina 74 di 84 penale, è stato considerato la causa di innesco di tutti gli eventi di quel giorno per aver costituito grave ed iniziale turbativa alla marcia degli altri mezzi con la sua manovra volta all'attraversamento del Canal Grande, partendo dallo stazzo situato tra il Ponte di
Rialto e gli approdi della linea 2 su Riva del Ferro, per dirigersi allo stazzo di CP_4
Riva del Vin, ubicato sul lato opposto della via d'acqua.
Con tale azzardata manovra, infatti, posta in essere pur in presenza di altri mezzi che già
stavano impegnando il canale, egli costringeva in successione sia il motobattello 2 che quello 45, che lo seguiva, con i quali era entrato in rotta di collisione, a mutare la rotta,
deviando a sinistra per evitarlo, e così peraltro contribuendo a creare le condizioni critiche dei successivi incroci tra i predetti vaporetti e quello condotto sul lato opposto dal , sfociati poi nella azzardata manovra evasiva posta in essere da Parte_8
quest'ultimo e conclusasi con lo speronamento della gondola del . CP_6
Il tutto compiuto, da parte del in una situazione iniziale di ridotta visibilità ed CP_1
in presenza di un traffico intensissimo – circostanze queste che già gli avrebbero dovuto consigliare di desistere dalla manovra – e pur essendosi quasi immediatamente reso conto della impossibilità di completare in sicurezza l'attraversamento del canale.
Valutazioni, queste, relative alla fondatezza della originaria domanda di manleva di
, effettuate in questa sede non allo scopo di vagliare l'accoglimento della CP_4
stessa, non riproposta nell'ambito di questo giudizio di riassunzione, ma al fine:
- da un lato, come già detto, di graduare le rispettive responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, siccome richiesto dal , CP_6
- d'altro lato, di determinare la soccombenza virtuale in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite per i vari gradi di giudizio.
pagina 75 di 84 5.17 Tanto chiarito in linea di fatto, può allora ritornarsi all'esame della domanda di regresso svolta appunto dal , affermandosi che le relative responsabilità vanno CP_6
graduate nella misura:
- del 30% quanto al che dava origine alla concatenazione degli eventi poi CP_1
sfociata nella morte del prof. attraversando improvvidamente il Canal CP_2
Grande senza essersi accertato della possibilità di farlo in sicurezza,
- del 55% quanto alla , i cui tre motobatteli contribuivano in sequenza al CP_4
verificarsi della collisione omettendo di rallentare o di fermare la propria marcia pur a fronte dell'ostacolo posto dal natante condotto dal e, anzi, acceleravano CP_1
e in parte sbandavano in maniera incontrollata, venendo a entrare in rotta di collisione con il pontile del Magistrato alle Acque,
- del 15% quanto al che, non avvedendosi del descritto evolversi della CP_6
situazione pericolosa, procedeva imperterrito verso l'ormeggio di cui sopra, così
conclusivamente concretizzando le condizioni di rischio che conducevano infine allo speronamento della sua gondola da parte del motobattello 47.
5.18 Tanto chiarito e riscontrata pertanto la corresponsabilità del , della CP_6 CP_4
e del nella causazione del sinistro, devono valutarsi le domande di manleva CP_1
esperite dal e dal nei confronti delle rispettive imprese assicuratrici CP_6 CP_1
osservandosi, in proposito, che entrambe meritano accoglimento dal momento che tutte e due le compagnie hanno riconosciuto l'operatività delle polizze, pur precisando che la propria copre solo la quota di Parte_14
responsabilità concretamente posta a carico del proprio assicurato.
Tale posizione, peraltro, non può essere accolta non avendo l'assicurazione specificato pagina 76 di 84 quale clausola del contratto prevederebbe siffatta limitazione, che peraltro non risulta nemmeno rinvenibile alla lettura della relativa documentazione dimessa atti.
Sicché, tenuto conto dei massimali di polizza, quest'ultima è tenuta a garantire il nei limiti dell'importo di € 1.500.000,00 mentre CP_6 Controparte_3
deve indennizzare il sino a concorrenza dell'importo di € 3.000.000,00, CP_1
comprese le spese di lite, e ciò pur a fronte del tenore dell'art. 10 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, il quale prevede che “La Società non riconosce spese
sostenute dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe e ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale”.
In proposito, invero, una volta ricordato come la Suprema Corte, con la pronuncia n.
21220 del 5.7.22, abbia avuto modo di chiarire:
- che il terzo comma dell'art. 1917 cc, stabilisce che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”,
- che il successivo art. 1932 cc, primo comma, dispone a propria volta che le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1917 cc non possano essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato,
- che, di conseguenza, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore debba ritenersi una deroga in pejus rispetto al terzo comma dell'art. 1917 cc e, pertanto,
affetta da nullità,
non sussistono ragioni per non accogliere integralmente la domanda di manleva esperita dal , tenuto conto che le spese di resistenza sborsate dall'assicurato sono state CP_6
pagina 77 di 84 affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore e non risultano sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma.
5.19 Da ultimo, infine, deve dichiararsi estinta la domanda di regresso formulata da avverso stante la declaratoria di CP_4 Parte_14
rinuncia alla stessa operata nel corso del giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico:
- di in favore dei congiunti del prof. Controparte_6 CP_2
pagina 78 di 84 - di in favore di e della CP_4 Parte_1 [...]
sebbene con riferimento al solo primo grado ed al giudizio Parte_2
di rinvio, dal momento che i medesimi sono rimasti contumaci sia in sede di appello che di legittimità,
- di in favore di , infondatamente evocata in CP_4 Controparte_3
giudizio in relazione alla posizione dell' della predetta cooperativa, Pt_1
- di in favore di con riguardo alle CP_4 Parte_14
sole fasi di studio e introduttiva del giudizio di primo grado, a seguito della rinuncia all'azione a quel punto effettuata dalla prima, una volta riscontrata l'infondatezza della pretesa così avanzata,
determinandole come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 5.989,00
Fase introduttiva I^ grado € 3.951,00
Fase istruttoria I^ grado € 17.594,00
Fase decisionale I^ grado € 10.417,00
Totale € 37.951,00
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Fase di studio Cassazione € 8.384,00
pagina 79 di 84 Fase introduttiva Cassazione € 5.509,00
Fase decisionale Cassazione € 4.313,00
Totale € 18.206,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 7.418,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 4.313,00
Fase istruttoria giudizio di rinvio € 9.937,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 12.333,00
Totale € 34.001,00
Le stesse vanno invece integralmente compensate:
- tra il e , da un lato, e tra quest'ultima e il e CP_6 CP_4 CP_1
, dall'altro, essendo state accolte le reciproche domande Controparte_3
di accertamento di una corresponsabilità delle rispettive controparti nella causazione dell'evento,
- tra il e , giacché quest'ultima non ha contestato CP_1 Controparte_3
l'operatività della relativa polizza, salva la sola questione, di assai secondario rilievo, infondatamente sollevata con riferimento alla copertura delle spese di lite,
- tra il e dal momento che anch'essa CP_6 Parte_14
non ha contestato la validità della copertura, limitandosi ad eccepire che la polizza avrebbe coperto solo la quota di danno direttamente addebitabile al proprio assicurato (mentre resta dovuta, come già detto sopra, la manleva delle spese di difesa proprie dell'assicurato ex art. 1917 cc, terzo comma),
- tra , da un lato, e l' e la Controparte_3 Pt_1 [...]
dall'altro, dal momento che nessun contrasto di posizioni si Parte_2
pagina 80 di 84 è verificato tra gli stessi nel corso dei primi tre gradi di giudizio mentre la questione relativa alla dedotta improponibilità ex art. 346 cpc della domanda di manleva,
sollevata in questa sede, è rimasta assorbita dal rigetto delle domande svolte da nei confronti degli assicurati. CP_4
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico delle parti soccombenti , e CP_6 CP_4
le spese di CTU, nella misura di un terzo ciascuno. CP_1
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1
2) dichiara la concorrente responsabilità di , e CP_4 Controparte_1 [...]
, rispettivamente nella misura del 55% la prima, del 30% il secondo e del CP_6
15% il terzo, nella causazione del sinistro verificatosi in Venezia, lungo il Canal
Grande, in data 17.8.13;
3) accertato che a seguito del predetto sinistro hanno subito danni, già liquidati all'attualità:
o per € 1.291.245,20, Controparte_2
o per € 817.655,80, Parte_3
o per € 817.220,80, Parte_4
o per € 818.308,30, Parte_5
ed altresì riscontrato che i medesimi hanno già ricevuto in versamento acconti attualizzati ad oggi da e da : CP_19 Controparte_3
o per € 610.087,30 quanto a Controparte_2
pagina 81 di 84 o per € 406.724,87 ciascuno quanto a Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
condanna a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma già Controparte_6
rivalutata:
o di € 681.157,90 in favore di Controparte_2
o di € 410.940,93 in favore di Parte_3
o di € 410.495,93 in favore di Parte_4
o di € 411.583,43 in favore di Parte_5
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_6 Controparte_2
ed le spese processuali che liquida in Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00
per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
5) condanna e a manlevare di quanto CP_4 Controparte_1 Controparte_6
tenuto a versare in favore di Controparte_2 Parte_3 Pt_4
ed in forza della presente sentenza, comprese le spese di lite
[...] Parte_5
liquidate come sub 4), nei limiti del 55% del totale quanto alla prima e del 30% del totale quanto al secondo;
6) condanna a tenere indenne Controparte_5 [...]
di quanto tenuto a versare in favore di CP_6 Controparte_2 Parte_3
ed in forza della presente sentenza, nei limiti
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 82 di 84 del massimale di polizza pari ad € 1.500.000,00, comprese le spese di lite di cui al punto 4), oltre che di quelle sostenute per la propria difesa nei quattro gradi di giudizio, liquidate in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
7) condanna a tenere indenne di quanto Controparte_3 Controparte_1
tenuto a manlevare in forza della presente sentenza, nei limiti del Controparte_6
massimale di polizza pari ad € 3.000.000,00, oltre che delle spese sostenute per la propria difesa nei quattro gradi di giudizio, liquidate in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
8) rigetta la domanda di manleva esperita da nei confronti di CP_4 Pt_1
della
[...] Parte_2
9) dichiara estinta la domanda di manleva esperita da nei confronti di CP_4
; Controparte_5
10) condanna a rifondere in favore di e della CP_4 Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in € 37.951,00 per il Parte_2
primo grado ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
11) condanna a rifondere in favore di le spese CP_4 Controparte_3
processuali che liquida in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il pagina 83 di 84 secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
12) condanna a rifondere in favore di CP_4 Pt_14 Controparte_5
le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 9.940,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
13) compensa integralmente le spese di lite tra e;
Controparte_6 CP_4
14) compensa integralmente le spese di lite tra e CP_4 Controparte_1
15) compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_4 Controparte_3
16) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; CP_3
17) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_6 [...]
; Controparte_5
18) compensa integralmente le spese di lite tra , Controparte_3 Pt_1
[...] Parte_2
19) pone le competenze di CTU a carico di , e Controparte_6 CP_4 [...]
nella misura di un terzo ciascuno. CP_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 84 di 84
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 370/2022 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. C.F._1
Parte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- attori in riassunzione - elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. VERSACE
FRANCESCO, contro
Controparte_1
pagina 1 di 84 (C.F. ) C.F._2
- convenuto in riassunzione - elettivamente domiciliato in VENEZIA, SANTA CROCE n. 184, con il patrocinio dell'avv. TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO,
, Controparte_2
(C.F. ) C.F._3
Parte_3
(C.F. ) C.F._4
Parte_4
(C.F. ) C.F._5
, Parte_5
(C.F. ) C.F._6
- convenuti in riassunzione - elettivamente domiciliati in VERONA, VIA S. CHIARA n. 15, con il patrocinio degli avv.ti PICOTTI LORENZO, DUCA GIUSEPPE, DE STROBEL GABRIELLA e
TEDOLDI ALBERTO,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
(chiamata in causa da e , Parte_1 Parte_2
- convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, PIAZZALE CIALDINI n. 2, con il patrocinio dell'avv. GUIDONI MAURIZIO,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
(chiamata in causa da Controparte_1
pagina 2 di 84 - convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, RIVIERA MAGELLANO 5, con il patrocinio dell'avv. VIERO ROBERTA,
CP_4
(C.F. ) P.IVA_3
- convenuta in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE, PIAZZA FERRETTO n. 4, con il patrocinio dell'avv. CHERSEVANI PAOLO
[...]
Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_4
- convenuta in riassunzione - elettivamente domiciliata in VENEZIA, SAN MARCO, CALLE DELLA MANDOLA
n. 3727/A, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRI CRISTIANO,
, Controparte_6
(C.F. ) C.F._7
- convenuto in riassunzione - elettivamente domiciliato in VENEZIA – MESTRE, VIA TERRAGLIO n. 36/D, con il patrocinio dell'avv. ANNI' GABRIELE.
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni degli attori in riassunzione:
1) IN VIA PRELIMINARE: attesa la mancata riproposizione in questa fase del giudizio e, quindi, la rinuncia delle domande di condanna, in proporzione al grado di responsabilità che fosse stato pagina 3 di 84 accertato, del sig. e e l'accettazione Parte_1 Parte_2
della rinuncia da parte di questi ultimi, dichiarare l'estinzione del processo nei confronti dei chiamati in causa sig. e con Parte_1 Parte_2
condanna alla rifusione delle spese del primo grado e della presente fase;
2) al solo fine della valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione e l'imputazione delle spese, si ripropongono le conclusioni già precisate nell'atto di riassunzione:
- nel merito: respingersi le domande dell'appellante nei confronti del convenuto principale, in quanto prescritte e infondate e, per l'effetto, respingersi tutte le domande nei confronti dei chiamati in causa in successione e confermarsi l'impugnata sentenza di primo grado;
- nel merito in via subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
a) rigettarsi la domanda di manleva della chiamante siccome infondata in CP_4
fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, essendo stata la condotta del sig. del tutto ininfluente nella causazione dell'evento dannoso di cui è Parte_1
causa;
b) condannarsi a manlevare e tenere indenne Controparte_7 [...]
da qualsiasi onere e/o spesa fosse condannata a corrispondere in Parte_2
ragione dell'accoglimento delle domande avversarie;
- spese del primo grado e della presente fase rifuse.
Conclusioni del convenuto in riassunzione Controparte_1
- Rigettarsi l'impugnazione proposta da in proprio e quale Parte_6
esercente la potestà genitoriale sui figli minori ed Parte_3 Parte_4
siccome infondata, confermandosi, per l'effetto, integralmente la Parte_5
pagina 4 di 84 sentenza n. 2199/2019 del Tribunale di Venezia (R.G. n. 3318/2015) e/o, comunque, accogliersi le domande e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, in questa sede nuovamente riproposte:
Nel merito in via principale
- previo accertamento della mancanza di responsabilità di per i fatti Controparte_1
di cui è causa, rigettarsi ogni avversa domanda avanzata nei confronti del medesimo, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del sig. - previa rideterminazione del quantum spettante ai sigg.ri CP_1
anche in considerazione dei motivi esposti in narrativa - condannare CP_2 [...]
(già , in persona del proprio legale CP_3 Controparte_7
rappresentante pro tempore, a manlevare di quanto dovesse essere Controparte_1
chiamato a corrispondere a chicchessia per i fatti di cui è causa.
In ogni caso
- con vittoria di onorari e spese di causa per tutti i gradi di giudizio (ivi comprese le spese sostenute per la chiamata in causa di .”. Controparte_3
Conclusioni dei convenuti in riassunzione e CP_2 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di riassunzione di e Parte_1 [...]
Controparte_8
NEL MERITO
pagina 5 di 84 1) rigettata ogni contraria eccezione ed istanza di merito, specialmente in punto di prescrizione, ed anche istruttoria, ex adverso formulata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto sig. per i fatti e per le ragioni di cui in Controparte_6
narrativa dell'atto di citazione e delle successive memorie istruttorie, in specie ai sensi dell'art. 1681 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 409 codice della navigazione o in estremo subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2) per l'effetto condannare il convenuto sig. e, in solido, la chiamata Controparte_6
in causa a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non Parte_7
patrimoniali, subiti dalle parti attrici, che si quantificano nella somma complessiva di euro 3.088.610,03, già detratto quanto corrisposto in via provvisoria e di acconto dalle compagnie assicuratrici di per euro 1.015.000,00, di , CP_4 Parte_8 [...]
e per euro 300.000,00, di per euro 200.00,00, o nella Pt_9 Pt_10 CP_1
maggiore o minore somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dovuti dal sinistro fino all'introduzione della causa, e quindi ex art. 1284, comma
4 c.c. dal 21.5.2015 fino al saldo integrale, oltre al maggior danno per l'intercorsa svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo integrale.
3) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, compresa la fase del ricorso in Cassazione.
Conclusioni della convenuta in riassunzione (sulla chiamata in Controparte_3
causa formulata da e : Parte_1 Parte_2
IN PRINCIPALITA':
- dichiarare improponibile la domanda di manleva come svolta dagli attori riassumenti
E nei confronti della Parte_1 Parte_2
comparente in quanto non riproposta ex art. 346 c.p.c., e Controparte_3
perciò rinunziata.
pagina 6 di 84 IN SUBORDINE:
- in via principale: respingersi l'appello di in proprio e nella Controparte_2
qualità, ex adverso proposto
contro
; Controparte_3
- in via subordinata: respingersi ogni domanda, da qualsiasi delle parti proposta, contro
Controparte_3
- in via ulteriormente subordinata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento delle domande svolte in primo grado ed assorbite:
a) dichiararsi improponibile la domanda svolta da A.C.T.V. nei confronti della comparente per la mancata osservanza della normativa di cui agli Controparte_3
artt. 143 e ss. della D.L. 209/2005, con vittoria di spese e competenze di lite;
b) respingere ogni domanda formulata nei confronti degli assicurati
[...]
o di per i fatti di cui è causa, con vittoria di Parte_11 Parte_1
spese e competenze;
c) darsi atto che la Compagnia chiamata offre garanzia assicurativa alla
[...]
e ad nei rigorosi limiti di cui alla polizza Parte_11 Parte_1
prodotta in atti dagli stessi, con riferimento all'entità del massimale ed alle previsioni contrattuali;
contenersi in detti limiti la domanda di garanzia per il sinistro di cui è causa;
limitarsi comunque l'obbligo della chiamata Compagnia, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità di od Parte_11 Pt_1
, con riferimento alla accertata e dichiarata loro responsabilità; con
[...]
compensazione delle spese di lite tra i chiamanti ed Parte_11
e la chiamata Parte_1 Controparte_9
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente grado.
pagina 7 di 84 Conclusioni della convenuta in riassunzione (sulla chiamata in Controparte_3
causa formulata da : Controparte_1
In via principale: rigettarsi per infondatezza, inammissibilità, stante il giudicato e per tutto quanto esposto in fatto e in diritto l'appello proposto nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. CP_3
2199/2019, pubblicata in cancelleria in data 4.12.2019, in ogni sua parte.
In via subordinata: rigettarsi ogni domanda da qualsiasi delle parti proposta contro
. Controparte_3
In via ulteriormente subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande svolte in primo grado e assorbite: tenuto conto dell'importo complessivamente già corrisposto alla sig. quale Controparte_10
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 Parte_3
di cui € 200.000,00 versati da in data 29.1/1.2.2018,
[...] Controparte_3
dichiararsi tali somme congrue e integralmente satisfattive nell'ambito di ogni prospettiva risarcitoria e rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti del sig.
[...]
e di . CP_1 Controparte_3
In via ulteriormente subordinata: per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle domande svolte in primo grado e assorbite, fatta salva la rivalsa nel rapporto interno, tenuto conto della concorrente responsabilità delle altre parti del giudizio, contenersi l'eventuale condanna di e quindi la domanda come formulata nei Controparte_3
confronti del sig. nei limiti delle condizioni di polizza e dell'oggetto del CP_1
rischio assicurato tenuto conto della franchigia e l'esposizione di massimale, con rigetto di ogni maggiore richiesta.
In ogni caso: Spese anche generali con iva e cpa rifuse.
pagina 8 di 84 In via subordinata istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08 il sig. provenendo dalla Stazione, CP_1
in uscita dal ponte di Rialto, stava conducendo la propria gondola mantenendo il lato sinistro del Canal Grande, con due passeggeri a bordo (come da foto n. 3 che si rammostra-doc. 8)
2) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08, il m/b usciva in retromarcia Parte_12
dallo stazio della sulla prua della gondola del (come da foto n. 3 che Pt_13 CP_1
si rammostra-doc.8)
3) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.08, il capitano del m/b n. 45 disormeggiava dal pontile Linea 2 (come da foto n. 3 che si rammostra)
4) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il m/b , dopo aver attraversato Parte_12
trasversalmente il Canal Grande, iniziava a procedere sul lato sinistro del canale (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
5) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il capitano del m/b n. 45, avendo di prua la gondola del e a mezza barca il m/b n. 2 (in transito al centro del canale) CP_1
innestava la marcia avanti e lasciava l'ormeggio (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
6) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.22, il sig. dopo aver accostato CP_1
leggermente a sinistra tenendo il remo “sotto morso”, poneva il remo davanti alla forcola (in nasello) e bloccava la gondola in posizione parallela alla riva a 8/10 metri dalla prua del m/b 45 (come da foto n. 8 che si rammostra – doc. 8)
7) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.33, il capitano del m/b n. 45, nonostante non avesse la prua ancora libera dalla poppa del m/b n. 2 e la presenza della gondola sul pagina 9 di 84 davanti, ferma in posizione parallela alla riva da più di 10 secondi, accostava tutto a sinistra (come da foto n. 12 che si rammostra – doc. 8)
8) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.51-54, il capitano del m/b 45, dopo aver accostato a sinistra tanto da superare la mezzeria del canale, poggiava tutto alla destra per evitare di collidere con il m/b 47 proveniente dall'opposta direzione (come da foto n. 16/17 che si rammostrano – doc. 8)
9) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.30.51-54, il capitano del m/b 47 proveniente da stazione, che si era appena svincolato dal m/b orzando a sinistra, poggiava Parte_12
tutto a destra per evitare di collidere col m/b 45 (come da foto n. 16/17 che si rammostra
– doc. 8)
10) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.07, il m/b 45 e il m/b 47 si “scambiavano” all'altezza del ponte di Rialto mantenendo la propria sinistra (come da foto n. 19 che si rammostra – doc. 8).
11) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.07, la gondola condotta dal sulla CP_6
quale erano trasportati i sigg. si arrestava presso il pontiletto del Magistrato alle CP_2
Acque (come da foto n. 19 che si rammostra – doc. 8).
12) Vero che il 17.8.2013, alle ore 11.31.17, il m/b 47 si dirigeva, in abbrivio, verso il pontiletto del Magistrato alle Acque dove alle ore 11.31.21 collideva con la gondola del sig. (come da foto n. 22 e 23 che si rammostrano – doc. 8) CP_6
13) Vero che nelle circostanze di cui al punto 1) che precede, il sig. CP_1
procedeva alla mano sinistra con la prua della gondola leggermente obliquata verso il centro del canale per contrastare la “dosana” (corrente di marea scendente).
14) Vero che nelle circostanze di cui ai punti 2), 3), 4), 5). 6) e 7) che precedono, il sig.
con l'unica manovra possibile da attuare nel caos ingenerato da tutti i mezzi CP_1
pagina 10 di 84 acquei presenti in loco arrestava la sua gondola in posizione parallela alla riva “del carbon” del Canal Grande.
15) Vero che nelle circostanze di cui ai punti 2), 3), 4), 5). 6) e 7) che precedono il sig.
arrestava la sua gondola a circa 10 metri di distanza dai pontili ACTV Linne CP_1
2 e a un terzo di distanza dalla riva del Carbon.
16) Vero che nelle circostanze di cui al punto 7) che precede, il sig. puntava CP_1
la prua della gondola verso riva sinistra “del carbon” del Canal Grande dando così ulteriore acqua al m/b 45.
17) Vero che nelle circostanze di cui ai punti che precedono, il sig. iniziava CP_1
ad attraversare il Canal Grande per raggiungere lo stazio di Riva del Vin dopo le ore
11.31.21 quando già era già intervenuta la collisione tra la gondola condotta dal sig.
e il m/b 47. CP_6
18) Vero che il sig. , provenendo da San Marco, conduceva la sua gondola CP_6
mantenendo la sinistra del Canal Grande trasportando i sigg. bordo. CP_2
19) Vero che il sig. dalle ore 11.30.08 alle ore 11.31.07, quando si arrestava CP_6
al pontiletto del Magistrato alle Acque, proseguiva nella sua rotta senza arrestare la sua marcia.
20) Vero che il 28.3.2017 presso la Direzione Marittima di VENEZIA si è tenuta una commissione di inchiesta nominata con decreto 14/2017 del 28/2/2017 ex art 467 Reg. per esecuzione Codice Navigazione che si rammostra (doc. 9).
21) Vero che tale Commissione ha riconosciuto la responsabilità per quanto occorso il
17.8.2013 in via esclusiva ai tre conducenti dei mezzi come da documento che si CP_4
rammostra sub. doc. 9).
22) Vero che tale Commissione di inchiesta ha concluso ravvisando la necessità di disporre lo spostamento dei pontili come da documento che si rammostra sub. doc. 9).
pagina 11 di 84 Si indicano a testimoni , Ing. Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 [...]
, Uff. P.G. , Cv. Comandante Giuseppe Tes_4 Testimone_5 CP_11
Spinoso, Cp. Pres. CP_12
Conclusioni della convenuta in riassunzione CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito: respingere ogni pretesa da chiunque avanzata nei confronti di CP_4
poiché infondata, sia in fatto che in diritto.
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti, CPA, IVA
e spese forfettarie al 15% del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, e distrazione ex art. 93 cpc a favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di acquisizione ex art. 213 cpc o l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, della documentazione relativa alla posizione infortunistica del signor nei confronti dell'ente (o degli enti) di previdenza Persona_2
sociale tedesco.
Si chiede altresì l'ammissione di prova per interrogatorio formale della signora CP_2
del signor del signor e del signor
[...] Controparte_1 Controparte_6 Pt_1
sui seguenti capitoli:
[...]
1) “Vero che in data 19.12.2013, alle ore 11:20 circa, la famiglia si è imbarcata CP_2
presso la riva del campo della Fava sulla Gondola del sig. per un giro CP_6
turistico”;
2) “Vero che alle ore 11:29 la gondola del procedeva verso la mezzeria CP_6
sinistra verso il lato ponente del ponte”;
3) “Vero che alle ore 11:30:42. il taxi acqueo 288 Venezia 8123 guidato da Pt_1
che aveva iniziato il passaggio sotto il ponte di Rialto tra l'estremità di
[...]
ponente dell'arcata il motobattello 47, si trovava in uscita dal ponte sul lato di nord-est”;
pagina 12 di 84 4) “Vero che la gondola del signor che si trovava quasi in centro canale in CP_1
accostata sinistra, veniva evitata dal motobattello 2, che poi accostava a dritta per dirigersi verso il ponte, mentre il motobattello 45 accostava a sinistra per allargarsi dalla gondola di;
CP_1
5) “Vero che alle ore 11:30:47, la gondola del era ferma davanti al pontile del CP_6
magistrato delle acque”;
6) “Vero che in tale frangente il motobattello 2 condotto da ed il CP_13
motobattello 47 guidato da si incrociavano sotto il ponte di Controparte_14
Rialto”;
7) “Vero che sempre in tale frangente il motobattello 45 condotto da CP_15
presentava la poppa al traverso dello spazio fra i due pontoni della linea 2 e la
[...]
prua verso i motobattelli 45 e 47 timone a dritta e che la gondola di Forcellini si trovava di traverso di dritta al motobattello 45 ed iniziava a sfilare lungo il fianco destro del motobattello 45”;
8) “Vero che alle ore 11:31:14, il motobattello 47 era in accelerazione in accostata sinistra con spostamento laterale verso destra, mentre il motobattello 45 era in transito sotto il ponte e la gondola di era ferma all'altezza del pontone di levante della CP_1
linea 2”;
9) “Vero che alle ore 11:31:21, il motobattello 47 iniziava la virata a sinistra per dirigersi verso il pontile della linea 1, ma nell'effettuare tale manovra si allargava verso destra collidendo con la poppa lato di destra con la gondola del Pizzaggia, ancora affiancata al pontile del magistrato delle acque”;
10) “Vero che il sig. seduto sul lato destro della gondola del , veniva CP_2 CP_6
colpito al petto e, nonostante i primi soccorsi ed i tentativi di rianimazione, decedeva
”per arresto cardiocircolatorio irreversibile da shock emorragico ed insufficienza pagina 13 di 84 respiratoria acuta conseguente ad emotorace, emoperitoneo, sfondamento torico e rottura di fegato” alle ore 12,00 circa mentre la piccola subiva una ferita sul Pt_5
volto all'altezza dello zigomo”;
11) “Vero che ha versato alla signora la somma di CP_16 Controparte_2
complessivi Euro 1.015.000,00, di cui Euro 253.000,00 a favore della medesima sig.ra euro 257.500,00 a favore della figlia minore Controparte_2 Parte_5
euro 254.000,00 a favore del figlio minore e di euro 251.000,00 a favore Parte_4
del figlio minore come da documenti 2-5 che Le si rammostrano”. Parte_3
Si indicano quali testimoni: residente in [...]
Cavanis n. 12; , residente in [...], Giudecca n. 693/D e Controparte_14
residente in [...], sui soli capitoli Controparte_15
da 1 a 10.
Si insiste altresì nella richiesta di:
- ammissione di CTU tecnica-cinematica volta a ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di causa;
- acquisizione di tutta la documentazione e degli atti contenuti nel procedimento penale
R.G.N.R. 8534/13 e R.G. GIP 58712/12 conclusosi con la sentenza n. 613/2015 e nel procedimento penale R.G.N.R. 1986/15-8534/13, entrambi presso il Tribunale di
Venezia.
Conclusioni della convenuta in riassunzione Controparte_5
Dichiararsi inammissibile l'appello per le ragioni esposte, ovvero rigettarsi lo stesso nella parte ritenuta ammissibile.
Spese del grado comunque rifuse.
Conclusioni del convenuto in riassunzione : Controparte_6
pagina 14 di 84 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
1) Rigettare per le ragioni sopra esposte tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, in quanto inammissibili e/o infondati sia in fatto che in diritto, confermando così integralmente la sentenza n. 2199/18, resa dal Tribunale di Venezia in data
30.11.2018, e pubblicata in data 04.12.2018, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
2) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore appellante contro il sig. , per tutti e ciascuno i motivi suesposti;
Controparte_6
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello e delle richieste di condanna del convenuto al risarcimento di CP_6
qualsivoglia danno attoreo, a qualsivoglia titolo, si chiede che, accertata l'esclusiva responsabilità della terza chiamata nell'aver tenuto il contegno illecito che CP_4
ha causato il danno ex adverso lamentato, la si condanni a tenere manlevato il convenuto da ogni eventuale somma risarcitoria a favore dell'attore. CP_6
4) In via ulteriormente subordinata, nel caso di condanna del convenuto al CP_6
risarcimento del danno attoreo, condannare la Parte_14
a tenere manlevato il convenuto da ogni somma risarcitoria a favore CP_6
dell'attore, in virtù della garanzia assicurativa con essa intercorrente.
5) Alla luce del fatto che dette chiamate in causa originano non tanto da dubbi circa l'incolpevolezza del contegno del convenuto, ma dall'enorme ammontare del risarcimento richiesto e della condotta processuale e preprocessuale da parte dell'attore, si chiede che, all'auspicato e richiesto rigetto delle azioni svolte dall'attore, consegua la condanna dell'attore alla diretta rifusione delle spese di lite a favore dei chiamati in pagina 15 di 84 causa, esonerando da ciò il , ovvero, in subordine, alla rifusione a favore del CP_6
di quanto dovesse essere condannato a pagare a favore dei chiamati. CP_6
IN VIA ISTRUTTORIA
Accertata l'intervenuta rinuncia in primo grado da parte dell'Attore, odierno Appellante, alle proprie istanze istruttorie, rigettare le istanze probatorie dal medesimo avanzate, poiché irrituali ed inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e distrazione al sottoscritto Avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_2
in proprio e quale genitore legale rappresentante dei figli minori Parte_3
ed premettendo: Parte_4 Parte_5
- che in data 17.8.13 essi, assieme a rispettivamente marito e Persona_2
padre degli attori, si erano imbarcati su di una gondola condotta da
[...]
, che, giunta in Canal Grande intorno alle h. 11.30, in ragione di una CP_6
complessa dinamica che vedeva coinvolti tre battelli della , un'altra gondola CP_4
condotta da ed il taxi acqueo condotto da era Controparte_1 Parte_1
stata speronata dal vaporetto condotto da e schiacciata contro il Controparte_14
pontile,
- che a seguito delle lesioni riportate nell'impatto era Persona_2
deceduto mentre ella ed i figli avevano riportato lesioni e traumi anche di natura psichica,
- che, sebbene il P.M. incaricato di seguire le indagini relative alla vicenda avesse richiesto l'archiviazione delle accuse mosse contro il , sussistevano CP_6
pagina 16 di 84 cogenti ragioni per ritenerlo responsabile del sinistro giacché, tenuto conto dell'arrischiato posizionamento della gondola all'ormeggio del Magistrato delle
Acque, tale da averla lasciata esposta al rischio della collisione, sarebbe stato onere del medesimo:
o di prudentemente consigliare ai passeggeri di scendere dal natante e raggiungere il pontile, come egli stesso aveva fatto, invece di abbandonarli alla loro tragica sorte,
o ovvero, quanto meno, di retrocedere con la gondola di pochi metri,
accostandosi alla riva sinistra,
- che essi avevano pertanto diritto al ristoro:
o dei danni patrimoniali, di cui,
▪ € 27.625,87 per spese di trattamento conservativo della salma del defunto, di trasporto della stessa in Germania, di funerale e notarili,
▪ € 22.770,29 per spese di consulenza tecnica e medico–legale nonché
di traduzione degli atti dall'italiano al tedesco,
▪ € 2.700.00,00 a titolo di lucro cessante corrispondente alla mancata percezione di reddito del defunto (pari ad € 150.000,00 annui) dal momento del sinistro fino all'età pensionabile, in aggiunta a quanto già erogato a titolo di indennizzo dall'assicurazione e dall'ente di previdenza sociale,
o dei danni non patrimoniali, di cui,
▪ € 5.000,00 in favore di per lesione da invalidità Parte_5
permanente allo zigomo,
▪ € 3.550,00 in favore di ciascuno, a titolo di danno da invalidità
temporanea,
pagina 17 di 84 ▪ € 10.000,00 in favore di ciascuno, a titolo di danno morale,
▪ € 1.000.000,00 in favore di ciascuno, a titolo di perdita del rapporto parentale,
▪ € 1.000.000,00 iure hereditario, a titolo di ristoro del danno catastrofale subito dal defunto prima del decesso,
▪ € 1.000.000,00 iure hereditario, a titolo di ristoro del danno tanotologico, hanno convenuto in giudizio il citato gondoliere chiedendo venisse accertata la sua responsabilità nella causazione del fatto ai sensi dell'art. 1681 cc o, in subordine, dell'art. 409 del Codice della navigazione o, in estremo subordine, dell'art. 2043 cc e conseguentemente fosse pronunciata condanna del medesimo a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, così subiti da essi attori a seguito del tragico incidente.
Costituitosi in giudizio, il : CP_6
- eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati ex adverso a mente del combinato disposto degli artt. 409 e 418 del Codice della navigazione, essendosi concluso il contratto di trasporto in data 17.8.13 ed essendo maturata la prescrizione il successivo 17.2.14,
- contestava nel merito le domande attoree rilevando che l'evento era derivato da causa non imputabile e sottolineando l'assenza di un qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico, secondo quanto già accertato dai periti del P.M. in sede penale,
- chiedeva comunque, in via prudenziale, di essere autorizzato a chiamare in causa la
, quale responsabile ex art. 2049 cc, e la società CP_4 Parte_14
con la quale aveva in corso al momento del sinistro una valida
[...]
polizza.
pagina 18 di 84 Evocata in giudizio, contestava integralmente le pretese attoree in quanto CP_4
infondate chiedendo, a propria volta, di essere autorizzata a chiamare in manleva Pt_1
e la nonché
[...] Parte_2 Controparte_1
e rilevando che Controparte_3 Parte_14
l'evento risultava semmai riconducibile alla condotta tenuta dal mezzo acqueo VE8123, manovrato dall' oltre che da e da , Pt_1 Controparte_1 Controparte_6
conducenti delle altre gondole coinvolte nel sinistro.
A loro volta costituitisi in giudizio:
- l' e la chiedevano il rigetto delle Pt_1 Parte_2
domande formulate nei loro confronti instando per la chiamata in causa di
, con cui era stata stipulata la polizza n. 302884551 a Controparte_3
copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per il motoscafo coinvolto nel sinistro,
- il affermava la totale assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico e, in CP_1
via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
, che lo garantiva per la responsabilità civile, CP_3
- quest'ultima, quale compagnia assicuratrice del taxi nautico VE8123, eccepiva l'improponibilità della domanda risarcitoria stante la carenza della condizione di dettata dall'art. 148 C.d.A. ed instava per il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti dell'assicurata e dell' n quanto infondata in fatto e in diritto, Pt_1
- la medesima, inoltre, nella veste di assicuratrice del contestava sia la CP_1
sussistenza di un nesso causale fra il comportamento mantenuto da questi e l'evento come effettivamente occorso, sia la quantificazione dei danni e le voci risarcitorie pretese dalle controparti,
- dal canto proprio, oltre a contestare la Parte_14
pagina 19 di 84 ricostruzione dell'occorso come effettuata da , escludendo qualsiasi CP_4
coinvolgimento del , affermava di non aver mai assicurato la gondola CP_6
targata VE – 212 di proprietà del e, in subordine, eccepiva la mancanza CP_1
di titolarità, in capo alla predetta società, a chiamarla direttamente in causa.
Procedutosi allora:
- ad istruire il giudizio documentalmente, anche con il deposito:
o della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 4252/17 che confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Venezia di condanna di
[...]
, e per il CP_14 Controparte_15 Testimone_6 Parte_1
delitto di cui agli artt. 41, 589, commi primo e quarto, in relazione al primo, secondo e quarto comma dell'art. 590 cp perché, navigando tutti in corrispondenza del Ponte di Rialto a bordo di vaporetti della , per CP_4
colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché in violazione di leggi, regolamenti e discipline generali della navigazione, cagionavano con la condotta loro propria e con concorso di cause indipendenti, la morte di
Persona_3
o della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato anche il in relazione al medesimo evento, CP_1
- rinunciata da parte di la domanda svolta nei confronti di CP_4 [...]
Parte_14
- depositate le attestazioni:
o di di aver versato in favore degli attori l'importo Controparte_3
di € 200.000,00,
o di di aver versato in favore degli attori l'importo di € CP_4
302.099,75,
pagina 20 di 84 la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2199/18, pubblicata in data 4.12.18, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 23 della L.R.
Veneto n. 63/93 dal momento che le “disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna” ivi citate si riferiscono all'evidenza ai provvedimenti di natura amministrativa, senza che possa in alcun modo derogarsi alle norme di legge, anche in ragione del fatto che la stessa norma fa comunque salve le “procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa”,
- riscontrata, di conseguenza, la prescrizione semestrale dell'azione contrattuale di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti del , giusta il CP_6
combinato disposto degli artt. 418 del Codice della navigazione e 1680 cc, il quale ultimo stabilisce che le disposizioni generali sul contratto di trasporto si applicano anche ai trasporti per via d'acqua, in quanto non derogate dal Codice della navigazione, ed atteso non potersi applicare in quest'ambito il diverso termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 cc, posto che esso risulta riferibile alla sola azione extracontrattuale,
- opinata l'infondatezza nel merito delle domande svolte nei confronti del , CP_6
giacché:
o l'inchiesta amministrativa svolta dalla Direzione Marittima di Venezia ex artt. 579 e ss. del Codice della navigazione si era conclusa escludendo la possibilità di ravvisare alcuna responsabilità colposa nei confronti del medesimo, che, affiancandosi al pontile del Magistrato alle acque per minimizzare il rischio di sinistro marittimo e tutelare sé stesso e gli occupanti della gondola, aveva mantenuto una condotta prudente ed incolpevole,
pagina 21 di 84 o il GIP del Tribunale di Venezia aveva emesso decreto di archiviazione nei suoi confronti affermando che l'indagato, nella situazione data, aveva tenuto l'unica condotta di navigazione corretta ed all'esito degli esperimenti giudiziali svolti, non erano emerse condotte alternative che avrebbero potuto porre in salvo i passeggeri,
o non sussistevano nemmeno elementi di fatto tali da poter imputare al medesimo un mancato avviso ai passeggeri della gondola dell'incombente pericolo o, comunque, da poter affermare che, in tal caso, gli stessi avrebbero potuto mettersi in salvo,
- ritenuto che a tanto conseguisse l'assorbimento delle domande svolte in garanzia nei confronti degli ulteriori terzi chiamati, ha rigettato le domande attoree, condannando i danneggiati alla refusione delle spese di lite in favore di tutte le controparti.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori contestando siccome erronea la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale e formulando cinque motivi di appello, in forza dei quali hanno rinnovato le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il , la , il CP_6 CP_4 CP_1 [...]
e ontestando le pretese avversarie, CP_3 Parte_14
invocando l'integrale conferma della sentenza impugnata e ribadendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, le eccezioni e deduzioni già svolte avanti al Tribunale, previa richiesta da parte di e di di declaratoria della CP_4 Parte_14
inammissibilità del gravame. e la Parte_1 Parte_2
ono invece rimasti contumaci.
[...]
pagina 22 di 84 Con ordinanza del 15.4.19 la Corte territoriale:
- ricordato che in base al filtro in appello disciplinato dagli artt. 348 bis e ter cpc,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolta, risultando che il giudice di primo grado abbia affrontato in maniera corretta le questioni proposte,
- opinato che la sentenza impugnata contenesse in motivazione argomenti pregnanti tali da contrastare le doglianze di parte appellante, tanto che una pronuncia di secondo grado sul punto non avrebbe potuto che contenere una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado,
- osservato infatti essere stato già ben chiarito:
o che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale doveva ritenersi prescritto, poiché il disposto dell'art. 2947 cc, invocato dai danneggiati, si riferisce solo al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che sorge dall'illecito aquiliano e non da un inadempimento contrattuale,
o che, in ogni caso, alla luce della consulenza redatta dal perito del P.M., la responsabilità del andava esclusa anche ai sensi dell'art. 2043 cc, CP_6
dal momento che i comportamenti alternativi leciti con i quali, secondo le parti appellanti, il gondoliere avrebbe potuto scongiurare l'evento, CP_6
ovvero:
▪ l'accostamento a riva e non al pontile galleggiante del magistrato alle acque,
▪ e l'avviso agli occupanti della gondola di saltare sul pontile abbandonando la barca prima che fosse colpita dal motobattello, erano già stati congruamente valutati dal Tribunale con motivazione aderente alle emergenze istruttorie, senza che fosse emersa una qualsiasi altra pagina 23 di 84 plausibile ricostruzione alternativa da proporre, dovendosi tenere conto del fatto che l'occupazione di un diverso spazio acqueo nelle cavane disponibili, avrebbe comunque comportato una più rischiosa manovra di traversamento dell'unità rispetto al canale,
- ritenuto, d'altro canto, non doversi ammettere la CTU prevista dagli artt. 599 e ss. del codice della navigazione, dal momento che, non potendo considerarsi una gondola alla stregua di una nave, la controversia non rientrava allora nell'ambito di quelle previste dall'art. 589 del predetto codice,
- notato, comunque, che il Tribunale aveva tenuto conto delle risultanze di una CTU
svolta su incarico del P.M., svoltasi nel contraddittorio degli appellanti, da ritenersi sostanzialmente equipollente a quella invocata dai danneggiati, ha dichiarato inammissibile il gravame condannando gli appellanti a rifondere le spese di lite in favore di tutte le altre parti.
3. Il giudizio di legittimità
Formulato quindi ricorso in Cassazione da parte dei danneggiati articolato in nove motivi di censura, al quale le altre parti resistevano con propri controricorsi, ad eccezione di e della i quali Parte_1 Parte_2
rimanevano contumaci, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo:
- ricordato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 ter cpc risulta ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, ivi compreso quello relativo al fatto che il provvedimento sia emesso successivamente alla trattazione, da intendersi peraltro quale nozione non riducibile all'ingresso formale in una fase ma comprendente anche le ipotesi in cui una questione suscettibile di essere risolta ai fini della decisione sia stata affrontata e risolta,
pagina 24 di 84 - opinato, infatti, che in tal caso il provvedimento, sebbene formalmente qualificato alla stregua di una ordinanza ex art. 348 bis cpc, viene ad assumere il contenuto decisionale di una vera e propria sentenza, la quale rimuove allora la decisione di primo grado, sostituendola e così acquisendo la possibilità di divenire cosa giudicata,
- considerato allora come, nelle cause relative a sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina di un CTU risulti obbligatoria sia in primo che in secondo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 599 e 600 del codice della navigazione, con susseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza della predetta formalità,
- opinato che ciò valga per il secondo grado anche qualora nel primo grado non vi sia stata CTU e non sia stato formulato uno specifico motivo di appello in proposito,
- osservato che nella fattispecie, a fronte della richiesta di esperimento della CTU
formulata dai parenti della vittima, la Corte territoriale aveva allora dovuto decidere la questione sostanziale relativa al fatto che si fosse o meno in presenza di un sinistro marittimo, adottando peraltro la forma dell'ordinanza invece che della sentenza,
- ritenuto invece assorbito il profilo del medesimo motivo relativo alla questione della ricorrenza o meno, nella fattispecie, di un sinistro marittimo, nonché tutti gli altri otto motivi di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio alla delibazione di questa Corte.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di tale pronuncia, e la Parte_1 Parte_2
anno promosso atto di citazione in riassunzione facendo presente:
[...]
- che nelle more dei vari giudizi l' era stato definitivamente assolto in sede Pt_1
pagina 25 di 84 penale con formula piena dal reato ascrittogli per i fatti di cui è causa,
- che in quella sede era stata respinta anche l'azione civile svolta dai danneggiati,
- che a seguito della decisione assunta dalla Cassazione in sede civile, che aveva cassato l'ordinanza della Corte territoriale, la sentenza di primo grado doveva ritenersi tuttora efficace, ed invocando pertanto, in via principale, il rigetto delle domande svolte dagli appellanti nei loro confronti, con conferma della pronuncia emessa sul punto dal Tribunale di
Venezia ovvero, in subordine, il rigetto della domanda di manleva esperita da CP_4
e, comunque, la condanna di a tenere indenne la
[...] Controparte_3
cooperativa a qualsiasi onere fosse stata condannata a corrispondere in ragione dell'accoglimento delle avverse domande.
A propria volta costituitasi, la citata compagnia, nel costituirsi avverso le pretese avanzate dall' dalla cooperativa: Pt_1
- eccepiva che, essendo la propria assicurata rimasta contumace sia in appello che in cassazione, la domanda di manleva doveva ormai ritenersi improponibile ex art. 346 cpc in quanto dichiarata assorbita dal Tribunale di Venezia e mai più riproposta in seguito,
- riproponeva le proprie precedenti difese:
o riscontrando l'improcedibilità, peraltro rilevabile d'ufficio, della domanda svolta da nei suoi confronti stante il mancato invio della missiva CP_4
prevista dall'art. 148 C.d.A.,
o ribadendo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dai danneggiati per decorrenza del termine semestrale di cui al combinato disposto degli artt.
409 e 418 del Codice della navigazione,
o richiamando, quanto al merito, le conclusioni contenute nel Verbale della pagina 26 di 84 Direzione Marittima di Venezia, ove si era esclusa qualsiasi responsabilità diretta dell' el verificarsi del sinistro, Pt_1
o contestando siccome incongrue le pretese risarcitorie formulate dagli attori.
Quanto invece alle domande svolte dal la medesima: CP_1
- rilevava di avere interesse a prendere posizione unicamente con riguardo al quinto motivo d'appello con il quale si contestava la sentenza del Tribunale di Venezia
nella parte in cui aveva condannato gli attori alla refusione delle spese di lite in suo favore, facendo presente risultare pacifico in giurisprudenza che le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, debbano essere poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo evocato in giudizio, anche in ipotesi di mera garanzia impropria, stante la responsabilità dell'attore per aver dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale rimaneva coinvolto il terzo,
- affermava l'assenza di una qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro,
- ricordava che gli attori avevano già incassato da e CP_16 CP_3
il complessivo importo di € 1.517.099,70 (di cui € 1.317.099,75 dalla
[...]
prima ed € 200.000,00 dalla seconda), da ritenersi ampiamente satisfattivo di tutte le loro richieste risarcitorie, anche tenuto conto delle ulteriori somme versate dagli enti previdenziali tedeschi,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso,
- denegava di essere tenuta a rimborsare al le spese processuali, dal CP_1
momento che, a norma di polizza, l'intera gestione del sinistro spettava ad essa che, da contratto, non era tenuta a riconoscere i costi sostenuti per legali e tecnici che non pagina 27 di 84 fossero stati da essa designati.
Il , dal canto suo: CP_6
- sosteneva, anch'egli che la sentenza di primo grado dovesse ritenersi tuttora efficace,
- riscontrava la tardività della richiesta di esperimento della CTU formulata dagli originari attori nel giudizio d'appello, in quanto per la prima volta formulata in udienza e non invece con un apposito motivo di gravame,
- contestava comunque essersi in presenza di un sinistro nautico,
- osservava, d'altro canto, che la CTU risultava necessaria solo ove fosse stata riscontrata la presenza di questioni tecniche da risolvere,
- eccepiva la decadenza degli attori da qualsiasi istanza istruttoria, giacché in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado nessuna richiesta in tal senso era stata rassegnata,
- affermava doversi applicare alla fattispecie le norme dettate dal Codice della
Navigazione, con susseguente prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto a seguito di decorso del termine semestrale previsto dall'art. 418, non potendo trovare applicazione alla fattispecie il primo comma dell'art. 23 della legge regionale del Veneto 30.12.93 n. 63 e il terzo comma dell'art. 2 della legge 15.1.92
n. 21,
- contestava che l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di
[...]
potesse estendersi nei suoi confronti, non essendo Parte_14
quest'ultima legata da alcun vincolo di solidarietà con lui, stante l'assenza di una azione diretta esperibile nei confronti della compagnia,
- ribadiva non potersi applicare la più lunga prescrizione dettata dal terzo comma dell'art. 2497 cc, posto che tale previsione risultava riferibile alla sola azione pagina 28 di 84 extracontrattuale,
- affermava l'infondatezza di quest'ultima, richiamando il tenore delle risultanze dell'inchiesta amministrativa e del decreto di archiviazione emesso dal Gip del
Tribunale di Venezia, il quale aveva ritenuto che egli avesse posto in essere l'unica condotta di navigazione corretta, senza che ve ne fossero altre di alternative idonee a porre in salvo i passeggeri,
- contestava, nel merito, i motivi di gravame formulati dagli appellanti,
- negava la congruità dell'ammontare del risarcimento da loro richiesto,
- riproponeva le domande di garanzia svolte nei confronti di e della CP_4
propria compagnia assicurativa Parte_14
Quest'ultima, invece, richiamate le difese e produzioni già svolte, ribadiva l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del proprio assicurato, sia sotto il profilo contrattuale, ed ancor più in considerazione dell'estinzione per prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone ex art. 418 del Codice della Navigazione, sia sotto quello extracontrattuale, contestando infine, la congruità del quantum debeatur richiesto dagli attori.
, a propria volta, si costituiva osservando che nella presente sede si doveva CP_4
unicamente discutere del coinvolgimento nella causazione dell'occorso da parte del
, posto che, per stessa dichiarazione resa dalle parti attrici in primo grado a CP_6
verbale d'udienza del 17.5.17, le stesse avevano escluso di aver esteso la propria domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati e non avevano accettato con le medesime alcun contraddittorio;
deduceva, pertanto, l'irrilevanza per essa dell'accoglimento, o meno, del gravame, e ciò in quanto anche qualora fosse stata affermata l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'occorso, CP_6
nessuna condanna avrebbe potuto essere pronunciata nei suoi confronti posto che pagina 29 di 84 l'unico soggetto che aveva svolto domande avverso di essa era appunto il , la CP_6
cui domanda di manleva/regresso avrebbe però presupposto una declaratoria di responsabilità concorsuale dei conducenti dei mezzi di proprietà della , la CP_4
quale non era mai stata presa in considerazione dai congiunti del Prof. CP_2
Gli originari attori, nel costituirsi:
- richiamavano l'esito della vicenda penale, che aveva visti irrevocabilmente condannati per omicidio colposo aggravato i conducenti dei tre vaporetti CP_4
coinvolti nel sinistro, , e nonché il per Parte_8 Parte_9 Pt_10 CP_1
avere ciascuno di essi contribuito a cagionare, con la propria condotta, la morte del prof. e le lesioni personali agli altri suoi familiari trasportati sulla gondola del CP_2
, CP_6
- ricordavano, in particolare, risultare accertato che la gondola era stata impattata dal vaporetto condotto dal , la cui manovra di rientro verso quel lato del Parte_8
Canal Grande era stata causata dalla necessità di evitare, con una precedente forte virata a dritta i motobattelli condotti, rispettivamente, dallo e dal CP_4 Pt_10
che lo incrociavano in sequenza sotto il Ponte di Rialto, invadendone Parte_9
la mezzeria e che erano stati a loro volta costretti o comunque indotti a tali manovre,
e in specie a superare la linea di mezzeria del Canal Grande, a causa della gondola del che si poneva sulla loro rotta, nell'insistito e reiterato tentativo di CP_1
traversare lo specchio d'acqua con una manovra imprudente e imperita provenendo da un rio laterale, al fine di ritornare al suo stazzo alla propria dritta, posto sulla
Riva del Vin,
- eccepivano, quindi, il difetto di interesse dell' e della Pt_1 [...]
a riassumere il giudizio in sede di rinvio, nei termini Parte_2
prospettati, non essendo stati parti costituite né nel giudizio di appello né in quello pagina 30 di 84 in Cassazione, essendo ormai stata rimossa dall'ordinamento la sentenza di primo grado di cui essi chiedevano la conferma, oltre che la nullità della citazione per assoluto difetto dell'editio actionis,
- reiteravano l'istanza di ammissione di una CTU ex artt. 599 e 600 Codice della
Navigazione, applicabili in ipotesi di un qualunque sinistro nautico:
o dovendo ritenersi nave una qualsiasi costruzione avente mezzi propri ed autonomi di propulsione destinata al trasporto per acqua ed essendo comunque pacifico che il sinistro avesse visto coinvolti i vaporetti , CP_4
o non valendo a modificare tale circostanza né il fatto che l'evento era accaduto in laguna né la circostanza che fosse stata azionata una domanda di natura extracontrattuale,
o riscontrandosi nella fattispecie un urto tra navi, tale da rendere applicabile il disposto dell'art. 589 del Codice della Navigazione,
o essendo priva di riscontri la tesi secondo cui le norme citate sarebbero applicabili limitatamente ai casi di indennità da salvataggio e recupero,
o risultando evidente sia l'esistenza di complesse questioni tecniche da risolvere sia la natura obbligatoria del predetto esperimento a norma degli articoli richiamati,
o sottolineando l'irrilevanza del fatto che la posizione del fosse stata CP_6
archiviata in sede penale,
- affermavano che quest'ultimo aveva posto in essere una condotta imperita e imprudente, tale da esporre per lungo tempo la gondola, coi suoi passeggeri, ad una vicinanza pericolosa coi vaporetti, avendola fatta approdare al pontile del Magistrato alle Acque, al quale è peraltro vietato l'ormeggio a qualsiasi imbarcazione,
- evidenziavano la sussistenza di idonei comportamenti alternativi leciti, dal momento pagina 31 di 84 che:
o per un verso, ai lati del pontile del Magistrato alle Acque, nello spazio acqueo antistante i ristoranti “Caffè Saraceno” e “Riva Rialto”, non vi era alcun ostacolo che impedisse di attraccare o di accostare parallelamente alla riva, anche poiché non risultava vero che tale manovra avrebbe esposto la barca allo speronamento, essendo sufficiente alla bisogna una virata di 45°,
o per altro verso, il avrebbe quanto meno potuto tempestivamente CP_6
avvisare i passeggeri del pericolo ed aiutarli a porsi in salvo,
- rilevavano che il vettore non aveva, d'altro canto, assolto al proprio onere di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione di trasporto,
- chiedevano pertanto l'accoglimento degli originari motivi d'appello, ribadendo:
o con il primo di essi, l'applicabilità all'azione contrattuale del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc, il quale si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato, essendo pacifico che l'inadempimento di un contratto possa integrare anche una fattispecie di rilevanza penale,
o con il secondo, che l'esame nel merito della domanda avrebbe certamente dovuto condurre a riconoscere la responsabilità a titolo contrattuale del per tutte le ragioni sopra esposte ed anche in forza della CP_6
presunzione posta in materia dagli artt. 1681 cc e 409 del Codice della
Navigazione,
pagina 32 di 84 o con il terzo, l'ulteriore sussistenza di una responsabilità di carattere aquiliano:
▪ essendo le risultanze dell'inchiesta amministrativa svolta dalla
Direzione Marittima di Venezia, oltre che prive di valore probatorio in questa sede, pure palesemente inficiate da errori e carenze valutative,
▪ risultando del pari mancante di qualsiasi valenza dimostrativa il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Venezia,
o con il quarto, l'erroneità della decisione di porre a loro carico le spese di lite in favore del e di nonché CP_6 Parte_14
l'abnorme quantificazione delle stesse,
o con il quinto, l'erroneità della decisione di porre a loro carico le spese di lite in favore di tutti gli altri chiamati in causa, rispetto ai quali essi non avevano accettato alcun contraddittorio, nonché l'eccessiva determinazione delle medesime, tra l'altro liquidate due volte in favore della medesima
, Controparte_3
- esponevano nuovamente le proprie pretese risarcitorie, chiedendone l'integrale accoglimento, previo rigetto della eccezione di compensazione con quanto ricevuto dagli enti previdenziali tedeschi a titolo di pensione di reversibilità, complessivamente determinando il dovuto in € 4.603.610,03, oltre rivalutazione e interessi di mora ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cc c. dalla data del sinistro e fino alla data della domanda giudiziale, e del quarto comma da tale momento al saldo integrale, facendo presente di aver già ricevuto l'importo:
o di € 1.015.000,00 da uale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
17.12.14,
pagina 33 di 84 o di € 302.000,75 da quale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
18.1.16,
o di € 200.000,00 da quale assicuratrice del in Controparte_3 CP_1
data 29.1.18.
Il si difendeva, viceversa: CP_1
- deducendo l'infondatezza del quinto motivo di gravame, dal momento che:
o da un lato, la tesi sostenuta dagli appellanti si scontrava con i principi costantemente ed uniformemente applicati nella giurisprudenza di merito e di Cassazione in materia di rimborso delle spese di lite del terzo chiamato, osservando che la sua partecipazione al giudizio era stata resa obbligata dalla evocazione in giudizio e non risultava certo volontaria o arbitraria, così come obbligata risultava la chiamata in causa operata al fine di svolgere la domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa,
o d'altro lato, la quantificazione delle competenze era stata operata applicando addirittura una cospicua diminuzione dei valori medi tariffari dello scaglione di riferimento,
- riproponeva comunque le domande già svolte in primo grado, escludendo fosse ravvisabile una sua qualche responsabilità nel verificarsi del sinistro, dal momento che egli aveva iniziato l'attraversamento del canale in maniera del tutto prudente, in un momento in cui tutti i vaporetti risultavano fermi ai rispettivi approdi, laddove erano poi stati i conducenti di questi ultimi a porre in essere condotte imperite e imprudenti, tali da costringerlo ad accostare alla propria destra in rotta di collisione con la gondola del , CP_6
- contestava la quantificazione dei danni compiuta dagli attori,
- riproponeva la domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_3
pagina 34 di 84 SPA,
- si associava alla difesa dell' in merito alla natura del giudizio di rinvio, Pt_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione in presenza del giudizio e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo è stato quindi rimesso sul ruolo al fine di esperire CTU volta a ricostruire la dinamica dell'evento e, una volta depositato l'elaborato peritale, è
stata dapprima fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni e quindi udienza per la discussione in presenza della causa ex art. 352 cpc, ante riforma Cartabia, per la data del 18 giugno 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi della decisione
Preliminarmente ad ogni altra valutazione, ritiene il collegio di dover procedere alla revoca della declaratoria di contumacia di costituitosi in giudizio il Controparte_1
giorno stesso in cui veniva assunto a verbale d'udienza del 19.10.22 il predetto provvedimento.
5.1 Esaminando, quindi, in ordine logico le numerose e complesse questioni poste all'attenzione di questa Corte rileva, in primo luogo, il Collegio l'infondatezza della eccezione sollevata dagli originari attori in merito ad un asserito difetto di editio actionis da parte dell' e della dal Pt_1 Parte_2
momento che, nell'atto riassuntivo del giudizio i predetti, seppur con lodevole sinteticità, hanno dapprima ripercorso tutte le tappe salienti della vicenda giudiziaria ed evidenziato specificamente le ragioni in forza delle quali dovevano ritenersi infondate le domande svolte nei loro confronti – precisando in proposito che l' era stato Pt_1
definitivamente assolto in sede penale con formula piena dal reato ascrittogli per i fatti di cui è causa e che in quella sede era stata pure respinta l'azione civile svolta nei suoi confronti dai danneggiati – per poi conclusivamente formulare specifiche conclusioni pagina 35 di 84 chiaramente intelligibili.
Il che ben vale ad escludere il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi prese in considerazione dall'art. 164 cpc e ciò tanto più ove si consideri che l'art. 342 cpc, il quale richiama a sua volta l'art. 163 cpc, impone comunque, tra le altre cose, la sinteticità dell'atto.
5.2 In secondo luogo, poi, va anche respinta l'ulteriore eccezione sempre sollevata dalla difesa dei congiunti del prof. volta a contestare una pretesa carenza di interesse CP_2
delle predette parti a riassumere il giudizio in sede di rinvio, in quanto non costituite né in appello né in Cassazione e dovendosi ormai ritenere rimossa dall'ordinamento la sentenza di primo grado di cui essi chiedevano la conferma, giacché, al contrario:
- da un lato, la costituzione in giudizio non costituisce un obbligo per la parte, che ben può rimanere contumace, senza che ciò ne comporti l'estromissione dal giudizio, conseguendone allora che essa può in qualsiasi momento comparirvi per far valere le proprie ragioni, previo rispetto delle preclusioni assertive e probatorie già maturate, le quali ultime non vengono peraltro in alcun modo in rilievo nel caso di specie dal momento che l' e la si sono limitati a chiedere il Pt_1 Parte_2
rigetto delle pretese avanzate da altri soggetti nei loro confronti, previa conferma della pronuncia di primo grado,
- d'altro lato, pur essendo pacifico in giurisprudenza che quest'ultima non esplichi ormai più alcun effetto giuridico, siccome affermato dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare:
o che l'effetto sostitutivo della pronuncia d'appello, la quale si sia limitata a confermare integralmente o riformare solo parzialmente la decisione di primo grado, comporta l'individuazione della prima di esse quale unico titolo esecutivo idoneo a sorreggere una esecuzione da intraprendersi ex
pagina 36 di 84 novo, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 13.11.18 n. 29021),
o che anche nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia stata a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado
(Cass.
8.7.13 n. 16934), resta comunque evidente l'interesse delle predette parti a veder accertare in sede giudiziaria l'infondatezza delle domande svolte nei loro confronti, al fine di non rischiare di risultare nuovamente esposti a qualsiasi tipo di pretesa risarcitoria in relazione alla vicenda in esame.
5.3 In terzo luogo va anche respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello originariamente formulato dai congiunti del prof. – sollevata da CP_2 [...]
nel presupposto che il generico richiamo al contenuto degli scritti CP_5
difensivi di primo grado non sia idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e,
quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 cpc di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse – dal momento che, nella fattispecie, la parte, pur non avendo espressamente riproposto nella parte espositiva del proprio atto le ragioni poste a fondamento della richiesta di ristoro dei danni subiti, ciò
nonostante non si limitava a richiamare sul punto in maniera anodina quanto dedotto in pagina 37 di 84 primo grado sul punto ma espressamente formulava domanda di condanna del CP_6
al risarcimento di tutti i pregiudizi causati con la propria condotta, così esplicitando in maniera assolutamente evidente la propria intenzione di rinnovare anche in quella sede la richiesta di accoglimento delle proprie pretese risarcitorie (cfr. pag. 55 dell'originario atto di citazione in appello ove è scritto: “2) per l'effetto condannare il convenuto sig.
e, in solido, la chiamata in causa Controparte_6 Parte_7
a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle parti attrici, che si
quantificano nella somma complessiva pari ad euro 7.564.135,95, salvo detrarre
quanto già corrisposto in via provvisoria e di acconto dalle compagnie assicuratrici
delle parti per euro 1.015.000,00, Venerando, e CP_4 Parte_9 Pt_10
per euro 300.000,00, per euro 200.00,00 e dunque, in subordine , Pt_1 CP_1
condannare il convenuto alla somma residua di euro 6.049.135,90, secondo le diverse
voci e attribuzioni che si preciseranno nella memoria conclusionale rispetto a quanto
formulato nell'atto di citazione, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
giustizia”.
Il che ben si attaglia a quanto affermato in proposito dalla Suprema Corte la quale, in proposito, ha avuto modo di affermare che, in sede di gravame, non si ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite, essendo sufficiente che le stesse siano riproposte in giudizio in modo espresso, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cpc con conseguente formazione del giudicato implicito (Cass. 12.1.06 n. 413).
Nell'ambito della quale pronuncia, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per la mancata specifica riproposizione delle originarie domande di merito, era pagina 38 di 84 stato appunto chiarito che l'inserimento nelle conclusioni delle domande di merito non esaminate era sufficiente “a investire il giudice d'appello della domanda … senza che
fosse necessaria la riproposizione in appello anche dei motivi di censura, rientrando,
alla luce dei principi sopra affermati, nel potere-dovere del giudice enucleare,
nell'ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale e quello assorbito dalla
precedente dichiarazione di inammissibilità”.
5.4 E sempre in via preliminare di rito, sotto un ulteriore profilo, va disattesa l'eccezione sollevata da , secondo cui in questa sede si dovrebbe CP_4
unicamente disquisire in merito al coinvolgimento del nella causazione CP_6
dell'evento mortale posto che i danneggiati avevano esplicitamente escluso di voler estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, dal momento:
- che oggetto del giudizio non è solo la domanda di risarcimento di cui sopra ma anche quelle di regresso e manleva svolte a cascata dal e dai chiamati in CP_6
causa fra loro, le quali fanno a pieno titolo parte del thema decidendum, in quanto ritualmente introdotte in causa,
- che la declaratoria di responsabilità concorsuale dei conducenti dei vari mezzi coinvolti nel sinistro, individuata quale necessario presupposto per l'esame delle predette domande, sebbene non richiesta dagli attori, risulta comunque esperita sin dal primo grado proprio dall' e dalla Pt_1 Parte_2
he, nella propria comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Venezia, in
[...]
via ulteriormente subordinata, chiedevano appunto l'accertamento della percentuale di colpa loro riferibile, il che necessariamente implica anche l'individuazione di quelle degli altri soggetti,
- che, in ogni caso, non risultava necessario l'esperimento formale di una tale pagina 39 di 84 richiesta, bastando in proposito una valutazione effettuata incidenter tantum giacché la valutazione della responsabilità dei coautori va comunque inderogabilmente compiuta per determinare la misura del regresso e, quindi, è implicitamente inclusa nella domanda di regresso, purché, nell'invocarlo, si espongano i fatti che giustificano una diversa imputazione di responsabilità o una ripartizione diversa da quella paritaria, la quale rappresenta il criterio legale standard in mancanza di prova.
5.5 Chiarite tali questioni preliminari, e venendo al merito delle varie domande svolte in causa, deve poi innanzi tutto verificarsi se alla fattispecie risultino o meno applicabili le disposizioni dettate dal Codice della Navigazione, ciò che presenta rilievo ai fini della soluzione delle questioni che si verranno poi ad affrontare volta per volta.
In proposito, una volta ricordato:
- che a mente dell'art. 136 del Codice della Navigazione “per nave s'intende qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca,
di diporto, o ad altro scopo”,
- che “le navi si distinguono in maggiori e minori”, tra le quali ultime rientrano “le
navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla
navigazione interna”,
- che, comunque, “le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non
sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio
attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne”,
non pare allora dubbio che, nel caso in esame, la predetta normativa debba trovare applicazione essendo evidente,
- da un lato, che la gondola, sebbene priva di un autonomo mezzo di propulsione, e pagina 40 di 84 non potendo per tale motivo essere ricompresa direttamente nel novero delle navi, le quali viceversa presentano siffatta caratteristica, rientri quanto meno nell'ambito dei galleggianti mobili adibiti ad un servizio attinente alla navigazione e al traffico in acque interne, al quale pertanto si applicano le stesse disposizioni dettate per le navi,
- d'altro lato, che comunque a siffatta conclusione si debba giungere poiché nella vicenda esaminata risultano coinvolti un taxi acqueo e tre vaporetti, pacificamente rientranti nel novero delle navi minori.
Né, a contrario, varrebbe obiettare, con riferimento a quanto appena rilevato, che questi ultimi non dovrebbero essere tenuti in considerazione in ragione del fatto che la domanda è stata direttamente svolta dai trasportati nei confronti del gondoliere, poiché
in realtà, come già detto, anche alla gondola, quale galleggiante, si applicano, per espressa previsione codicistica, le stesse norme destinate alle navi, e comunque in quanto l'evento addebitato al risulta essere stato causato dall'urto fra la stessa CP_6
ed una nave minore, quale il vaporetto.
Mentre, a sua volta, è l'art. 1270 del Codice della navigazione – con il dettare specifiche disposizioni in merito alla competenza a disciplinare i servizi pubblici di navigazione di
Venezia, siano essi comunali o provinciali – a confermare, in tal modo, che anche questa attività di trasporto lagunare risulta assoggettata alle previsioni di tale fonte normativa, la quale, con l'art. 24, disciplina poi in maniera espressa l'ipotesi di navigazione promiscua, del genere di quella riscontrabile all'interno della laguna,
prevedendo che “le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque
marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla
vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima” e che “parimenti le
pagina 41 di 84 navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono
osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza
degli organi competenti per la navigazione interna”.
E tanto meno può farsi riferimento, per escludere l'operatività delle norme del codice della navigazione, al tenore del primo comma dell'art. 23 della L.R.V. n. 63/93 – il quale, nel prevedere che “il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non
di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi”,
viene così a richiamare il terzo comma dell'art. 2 di tale ultima legge, a sua volta disponente che “il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il
cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina
comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le
disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna,
salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle
patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa” –
giacché siffatta previsione di inapplicabilità delle disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna si riferisce unicamente a tali provvedimenti amministrativi, e non certo alle norme codicistiche.
Il che, conclusivamente, induce questa Corte a ritenere di essersi in presenza di un sinistro marittimo, avvenuto in acque interne, al quale trovano pertanto applicazione le disposizioni dettate dal Codice della Navigazione.
5.6 Precisato quanto sopra, deve allora, innanzi tutto, affrontarsi l'eccezione relativa alla sopravvenuta prescrizione dell'azione contrattuale esercitata dai danneggiati a mente del combinato disposto degli artt. 1681 cc e 409 del Codice della navigazione, tra i quali pagina 42 di 84 intercorre un rapporto di specialità concorrente dato dal fatto che entrambi regolano la responsabilità del vettore verso il passeggero, ma con ambiti autonomi giacché, quando si tratta di trasporto su nave di persone, prevale sempre la disciplina speciale della norma sulla navigazione ma, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla stessa, si applica in via sussidiaria l'art. 1681 cc.
Tanto premesso, stante l'appena sopra richiamata applicabilità al caso di specie delle norme del Codice della Navigazione, non vi è dubbio che debba tenersi conto del disposto dell'art. 418 del Codice della navigazione, il quale prevede, al primo comma,
che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si
prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso
di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare”,
conseguendone, sotto tale profilo, la tardività dell'azione esperita dai danneggiati dal momento che, mentre il sinistro si verificava in data 17.8.13, la prima richiesta risarcitoria rivolta nei confronti del risaliva solo al 25.7.17, una volta ormai CP_6
ampiamente decorso il termine di legge di cui sopra.
E, comunque, a medesima conclusione dovrebbe giungersi anche ove si volesse applicare l'art. 2951 cc, a mente del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Né, d'altro canto, può fondatamente sostenersi che l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di possa estendere i suoi Parte_14
effetti nei confronti del gondoliere, come previsto dal primo comma dell'art. 1310 cc per i coobbligati solidali, giacché tra il e la citata compagnia non esiste alcun CP_6
vincolo di solidarietà (viceversa esistente tra i vari coautori delle condotte lesive ex art.
pagina 43 di 84 2055 cc), bensì solo un rapporto di garanzia derivante dalla intervenuta stipula del contratto di assicurazione.
Sicché resta unicamente da valutarsi se alla fattispecie sia comunque applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc, il quale prevede che “in ogni caso, se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile, salvo che il reato si sia estinto per
causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio
penale, nel qual caso il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini
indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla
data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Tale assunto, peraltro – a prescindere dalla concreta operatività del disposto della norma sopra richiamata nell'ambito delle obbligazioni di natura contrattuale, tuttora oggetto di dibattito – non è comunque fondatamente postulabile ove si consideri che sia l'art. 2951
cc che l'art. 418 del Codice della navigazione, i quali si riferiscono entrambi alla prescrizione dei diritti derivanti da un contratto di trasporto (marittimo o meno), sono comunque norme di carattere speciale da ritenersi prevalenti rispetto a quelle generali di cui agli artt. 2946 e 2947 cc.
Sul punto, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi chiarendo che, se il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale è ammissibile,
quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto diritti derivanti dal contratto,
ma anche diritti che alla persona spettino indipendentemente dal contratto stesso –
potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, anche nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno, di pagina 44 di 84 cui all'art 2043 cc – ciò nonostante, in tale ipotesi, le due azioni restano ciascuna soggetta al proprio specifico termine prescrizionale, tanto da essersi affermato che,
venuta meno l'azione contrattuale per cause particolari legate alla prescrizione breve ad essa applicabile, rimane tuttavia proponibile l'altra azione per la responsabilità da fatto illecito, con la correlativa applicazione del relativo termine prescrizionale (Cass.
22.9.83 n. 5638 e 9.1.79 n. 119).
Principio, questo, poi confermato anche da altre due pronunce, le quali hanno avuto modo di chiarire:
- che, una volta trascorso il termine annuale, previsto dall'art 2951 cc per la prescrizione dei diritti derivanti dal trasporto di persona, resta comunque proponibile da parte del danneggiato l'azione extracontrattuale di risarcimento dei danni entro il termine prescrizionale previsto dall'art. 2947 cc, secondo comma,
purché si tratti di un medesimo fatto che abbia violato non soltanto i diritti derivanti dal contratto, ma anche diritti che spettino all'offeso indipendentemente dal contratto stesso (Cass. 11.11.74 n. 3536),
- che, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto trasportato abbia riportato danni alla persona durante l'esecuzione del trasporto, le due azioni costituiscono strumenti autonomi e restano soggette a regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione, con la conseguenza che gli eventuali atti interruttivi aventi ad oggetto il termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al decorso del termine previsto per l'altra
(Cass. 29.3.83 n. 2278).
pagina 45 di 84 Conseguendone, allora, la necessità:
- di dichiarare prescritta l'azione di natura contrattuale esperita dagli attori ai sensi del combinato disposto dell'art. 1681 cc e dell'art. 409 del Codice della navigazione,
- di rigettare, pertanto, i primi due motivi d'appello formulati dai danneggiati,
rispettivamente volti:
o a far affermare l'applicabilità al caso di specie del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cc,
o ad ottenere l'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria svolta nei confronti del a titolo di responsabilità contrattuale. CP_6
5.7 Quanto, invece, alla domanda di responsabilità extracontrattuale svolta dai danneggiati in via subordinata a mente dell'art. 2043 cc, la quale forma oggetto del terzo motivo di gravame, deve esaminarsi la fondatezza della medesima alla luce del materiale probatorio acquisito in causa.
Sul punto, assumono allora valenza dirimente le risultanze della CTU disposta da questa
Corte che, nella fattispecie, ha deciso di avvalersene alla stregua di un mezzo istruttorio rimesso alla facoltà del collegio giudicante al fine di meglio chiarire l'effettiva dinamica del sinistro, ma comunque al di fuori del perimetro di operatività del combinato disposto degli artt. 599 e 600 del Codice della navigazione e senza che sia quindi necessaria l'audizione in camera di consiglio del consulente tecnico.
In proposito, infatti:
- una volta ricordato che le norme degli artt. 599 e 600 del codice della navigazione,
riguardanti nomina e funzione dei consulenti tecnici, trovano applicazione unicamente nelle cause per sinistri marittimi, che sono quelle tassativamente pagina 46 di 84 elencate dall'art. 589 del codice medesimo, sicché la loro violazione non può essere dedotta con riferimento ad una causa in cui si controverta di danni cagionati da inadempienza di un contratto di trasporto marittimo (Cass. 12.2.73 n. 417),
- ed altresì chiarito che l'unica ipotesi di cu all'art. 589 del codice della navigazione astrattamente applicabile alla fattispecie sarebbe quella di cui alla lett. a), la quale si riferisce alle cause riguardanti “i danni dipendenti da urto di navi”,
ritiene la Corte che siffatta previsione non si attagli peraltro al caso di specie, essendo evidente che la dizione utilizzata dal legislatore intenda far riferimento al caso di scontro tra almeno due navi (come reso evidente ed intangibile dall'utilizzo del plurale)
e non, invece, a quello tra una nave, comunque minore, quale il vaporetto, ed un galleggiante.
Depongono, infatti, in tal senso:
- sia la circostanza che la individuazione di siffatto tipo di controversie debba essere compiuta, a mente del disposto dell'art. 14 delle preleggi, evitando qualsiasi ricorso ad argomenti di carattere analogico, stante la natura speciale della competenza e delle norme dettate per la loro disciplina, le quali non possono applicarsi oltre i casi e i tempi in esse considerati,
- sia il fatto che le altre ipotesi prese in considerazione dal medesimo articolo si riferiscono unicamente a situazioni che hanno unicamente visto coinvolte navi o i loro meccanismi di carico e scarico delle merci.
Il che trova la sua ratio nella circostanza che il legislatore ha presumibilmente ritenuto opportuno di limitare l'applicazione di questa procedura speciale a quelle sole ipotesi caratterizzate da problematiche di carattere tecnico notevole – come quelle appunto pagina 47 di 84 coinvolgenti la collisione tra mezzi di trasporto navale o comunque la movimentazione di merci avvenuta mediante l'utilizzo di attrezzature idonee a spostare tonnellate di materiale, con tutti i rischi insiti in tale tipo di operazioni – e lasciando viceversa al di fuori dell'ambito di operatività della norma quelle altre fattispecie almeno in astratto caratterizzate da una minore complessità tecnica, come quelle relative ad urti che abbiano interessato dei meri galleggianti e ciò poiché, nella gran parte dei casi, gli stessi risultano coinvolti in sinistri che presentano un assai minor rilievo tecnico ed una ben più limitata gravità di effetti.
Tanto chiarito, e ritenuto pertanto – in adesione a quanto sostenuto dal patrocinio di
– non essere necessaria la presenza in Controparte_5
camera di consiglio del CTU, si osserva quindi come dalla lettura dell'elaborato peritale si evinca:
- che il Canal Grande rappresenta una via d'acqua interna urbana soggetta alla regolamentazione da parte delle autorità competenti per il territorio,
- che, in questo contesto, le disposizioni specifiche sono quelle incluse:
o nel “Regolamento per la circolazione acquea nel comune di Venezia”, così
come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64
del 9/10 maggio 2011, il cui art. 2 prevede che, nel Canal Grande, le imbarcazioni a remi possano circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea mentre le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo, all'incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra,
pagina 48 di 84 o nel “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, i cui articoli 52 e 53 rispettivamente prevedono,
▪ che per fermata debba intendersi la temporanea sospensione della navigazione con ormeggio dell'unità anche presso un luogo ove non sia ammessa la sosta, per consentire l'imbarco o lo sbarco delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata, durante la fermata il conduttore deve comunque essere presente e pronto a riprendere il moto,
▪ che è vietato a chiunque di abbandonare una unità senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per la navigazione,
▪ che la fermata e la sosta sono vietate presso aree di sosta in concessione ad altri, ai pontili ed approdi riservati alle unità adibite a servizi pubblici, di linea e non di linea;
▪ che la sosta è inoltre vietata dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità regolarmente in sosta, oppure il suo spostamento,
ovvero in seconda fila, salvo che si resti libero spazio sufficiente alla navigazione,
- che alla luce di quanto esposto la fermata temporanea presso il pontone del
Magistrato alle Acque di Venezia operata dal doveva ritenersi consentita CP_6
poiché volta a soddisfare esigenze di brevissima durata inerenti allo sbarco di persone,
- che l'analisi dei filmati dell'evento permette di determinare che pochi attimi prima pagina 49 di 84 del sinistro la gondola del fosse ferma in appoggio al Pontone del CP_6
Magistrato alle Acque di Venezia, con il fianco posizionato in modo da non agevolare l'evacuazione delle persone in pericolo in quanto solo la poppa, su cui si trovava il gondoliere, era posizionata a contatto dell'approdo, mentre il centro barca,
dove sedevano i passeggeri, risultava molto avanzato rispetto al termine del pontone, così impedendo agli stessi una qualsiasi possibilità di evacuazione del natante,
- che tra l'inizio della manovra di accosto e il momento della compressione dello scafo della gondola sul pontone sono trascorsi circa trenta secondi,
- che tale periodo di tempo sarebbe stato sufficiente per attuare molteplici manovre elusive, alternative a quella messa in atto,
- che, infatti, il gondoliere avrebbe potuto:
o o fermarsi nel luogo dove si trovava nel momento in cui poteva rendersi conto di navigare verso una situazione di traffico complicato,
o o manovrare accostando decisamente a sinistra, qualsiasi fosse stato l'esito della nuova rotta,
- che invece, paradossalmente, la scelta di procedere imperterrito verso la struttura del pontone del Magistrato delle Acque è stata la meno opportuna ed anche quella che ha implicato un maggior dispendio di preziosissimo tempo che si sarebbe potuto impiegare per ridurre gli esiti del sinistro,
- che una volta presa la decisione di cui sopra non gli sono poi restate altre manovre per sottrarsi all'urto, salva la possibilità di retrocedere, poiché, nella condizione di accosto sopra descritta, la gondola si trovava ormai ad avere un impedimento pagina 50 di 84 frontale e laterale destro in arrivo (il vaporetto) ed un vincolo laterale a sinistra (il pontone),
- che tale ultima possibilità di disimpegno, per quanto disperata, se attuata nell'arco dei sedici secondi trascorsi in maniera stazionaria a fianco del pontone, vogando all'indietro o spingendo fisicamente la barca all'indietro, avrebbe quanto meno permesso di diminuire le superfici della gondola che sarebbero state coinvolte nell'urto del battello contro il pontone,
- che va allora riscontrata la responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro dal momento che la visione delle immagini in movimento consente di apprezzare come il , una volta portatosi sul lato del canale per procedere con la CP_6
navigazione prevista, si sia più volte distratto, senza prestare la dovuta attenzione alle condizioni di traffico presenti di fronte a lui, rivolgendo più volte lo sguardo verso i passeggeri, verso poppa e a sinistra per una durata di circa undici secondi,
- che un cambiamento nella posizione di voga, presumibilmente determinato dal riscontro della situazione di pericolo e volto ad accelerare la manovra di approdo, si nota chiaramente solo quando la gondola si trova ormai a una decina di metri dal pontone del magistrato delle acque, senza peraltro che il consideri che in CP_6
tal modo viene a collocare l'imbarcazione in una posizione vincolante ed esposta,
- che appare altresì evidente che il gondoliere manovra in tal modo per avvicinare al pontone la poppa e non il fianco o la prora, così da poter agevolmente saltare a terra lasciando il natante e le persone in esso imbarcate al proprio destino,
- che nel momento, pur tardivo, in cui si accorge del pericolo, il avrebbe CP_6
quanto meno potuto e dovuto fermare la gondola, con una manovra che avrebbe pagina 51 di 84 richiesto solamente qualche secondo, e così stazionare nel punto in cui si trovava ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto accostare alla Riva del Vin, anche a costo di urtare con la prua dell'imbarcazione l'interno del Pontone del Magistrato alle
Acque.
Essendo poi stato ulteriormente precisato, in sede di chiarimento alle osservazioni presentate dai CTP:
- che risulta addebitabile al di aver proseguito la sua navigazione fino a CP_6
trovarsi in posizione estremamente prossima ad un ambito di traffico marittimo congestionato pur avendo percepito, o potuto percepire, in anticipo lo sviluppo di una situazione anomala, in violazione del Principio di Precauzione dettato dalla della , la quale fa riferimento al concetto di “precauzione CP_17 CP_18
proattiva” secondo cui, in caso di dubbio, il rischio deve ritenersi esistente,
- che, d'altro canto, già la semplice percezione della tipologia di traffico congestionato in essere in quel momento, alla luce del principio posto dalla richiamata della , avrebbe dovuto indurre il gondoliere ad una CP_17 CP_18
grande attenzione e cautela nell'incedere verso un'area potenzialmente problematica,
- che la ricostruzione della posizione della gondola operata dal CTP del è CP_6
errata, non tenendo conto del fatto che, in tal caso, il gondoliere, in occasione dell'abbandono dell'imbarcazione, si sarebbe allora imbattuto contro la balaustra e le strutture in acciaio dei “porta respingenti” che gli avrebbero impedito l'agevole salto laterale viceversa documentato dalle immagini dei filmati esaminati,
- che la distrazione del è dimostrata dal fatto che nei 52 secondi di durata CP_6
pagina 52 di 84 del filmato realizzato da una guida turistica, il medesimo voga in totale per 22
secondi e resta distratto per 30 secondi, guardando ovunque tranne nel senso di marcia della navigazione della gondola,
- che nessuna delle imbarcazioni presenti nell'area considerata ha in qualche modo direttamente interferito con la navigazione della gondola prima del sinistro,
- che l'eventuale tentativo di fuga dei passeggeri sarebbe stato impossibile giacché il loro posizionamento nella migliore delle ipotesi corrispondeva allo spigolo del pontone galleggiante mentre, nella peggiore, fuoriusciva dal perimetro strutturale di esso di almeno due metri.
Alla luce dei quali puntuali, motivati e condivisibili rilievi non pare dubbio doversi affermare la responsabilità del nel verificarsi del sinistro per aver condotto la CP_6
gondola in una posizione estremamente rischiosa, nella quale non era poi possibile compiere alcuna manovra di evasione tale da evitare il successivo verificarsi della collisione con il vaporetto, in violazione del principio di precauzione proattiva dettato dall'art. 7 delle COLREG, pur avendo avuto la possibilità di accorgersi per tempo della potenziale pericolosità della situazione del traffico e, conseguentemente, della manovra di accosto al pontone del Magistrato alle Acque.
Né a diverse conclusioni può giungersi richiamando il tenore del decreto di archiviazione emesso in sede penale dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta del
P.M., dovendosi in proposito osservare:
- da un lato, che esso è stato emesso in applicazione del principio posto dall'art. 533
cpp secondo cui una pronuncia di condanna può essere emessa solo se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, stante la pagina 53 di 84 presunzione di non colpevolezza sancita dagli artt. 25 e 111 Cost., pacificamente irrilevante in sede civile,
- d'altro lato, che il medesimo non è idoneo a passare in giudicato e vale unicamente a dimostrare che il P.M. non ha ritenuto di avere elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, il cui onere probatorio è assai più rigoroso di quello vigente in ambito civilistico, ove valgono i principi:
o dell'accertamento del nesso causale sulla base del criterio del “più probabile che non”,
o e quello correlato di non contestazione delle circostanze dedotte dall'attore.
5.8 Tanto chiarito, deve allora determinarsi l'ammontare dei danni che il è CP_6
tenuto a risarcire in favore dei danneggiati.
In proposito, partendo all'esame dei pregiudizi di natura patrimoniale, osserva innanzi tutto questa Corte come risultino risarcibili in favore di Controparte_2
- le spese sopportate per il trasporto della salma in Germania, il funerale, i relativi annunci, la tumulazione e la realizzazione di una lapide, liquidate nella somma equitativamente determinata di € 20.000,00, apparendo eccessive le richieste di integrale risarcimento di costi in concreto ammontati ad € 27.625,87 solo perché si è
ritenuto di dare corso ad esequie estremamente costose, che, come risulta dall'esame delle fatture prodotte sub doc. 18 e 19, hanno visto la partecipazione di un quartetto d'archi e di un chitarrista famoso nonché la predisposizione di composizioni floreali per quasi € 2.000,00 e di un rinfresco dell'importo di oltre € 3.100,00,
- le spese sostenute per la consulenza tecnica e quella medico-legale di parte, per la traduzione degli atti dall'italiano al tedesco e per le ulteriori documentate attività
pagina 54 di 84 resesi necessarie di cui ai docc. nn.18 e 19, liquidate peraltro nel più congruo importo di € 15.000,00, maggiormente attinente agli effettivi costi di mercato dei servizi in questione, anziché in quello richiesto di € 22.770,29,
per un totale complessivo di € 35.000,00 attualizzato ad oggi in € 42.455,00.
5.9 Sotto un ulteriore profilo, rileva poi il collegio come si debba altresì valutare, sulla base di una ragionevole e fondata prevedibilità, se gli interessati avrebbero conseguito dal defunto, qualora fosse rimasto in vita, un qualche apporto economico.
Il che necessariamente comporta l'effettuazione del relativo giudizio sulla scorta di dati il più possibile reali e non meramente ipotetici, sussistendo un danno patrimoniale solo in quanto la lesione subita abbia avuto un'incidenza immediata e diretta sulla produzione del reddito (Cass. 2 giugno 1992 n. 6692).
Essendosi ben chiarito che ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata, da liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro (Cass. 13.3.12 n. 3966 e 27.6.07 n. 14845), purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già
beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro
(Cass.
8.3.06 n. 4980).
E ciò poiché la morte di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante – consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro o per legge, ad esempio ai sensi degli artt. 143 e 147 cc, o per pagina 55 di 84 consuetudine sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche le quali, a cagione della loro sporadicità, non consentirebbero di presumere ex art. 2727 cc che, se il defunto fosse rimasto in vita, sarebbero continuate anche per l'avvenire – il quale può essere alternativamente liquidato in forma di rendita o di capitale attualizzato,
con la precisazione:
- che la quantificazione di tale danno, se avviene in forma di capitale e non di rendita,
va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più
giovane tra i due e per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno,
- che nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass. 16.3.18 n. 6619).
Ora, dal momento che nel caso di specie vi è prova che il prof. dell'età di 50 CP_2
anni al momento del sinistro, lavorasse all'epoca quale docente universitario percependo un reddito netto annuo di € 86.395,24 nel 2010, di € 108.706,94 nel 2011 e di € 113.388,36 nel 2012, ed essendo altresì presumibile:
- che nel corso degli ulteriori 18 anni di carriera futura, tenendo conto di un aumento medio del 5% annuo, pari a quello verificatosi tra il 2011 ed il 2012, potesse pagina 56 di 84 raggiungere un reddito massimo finale di € 190.000,00,
- che il reddito medio di questi 18 anni debba pertanto essere calcolato in €
150.000,00,
- che egli avrebbe presumibilmente utilizzato per sé l'importo di € 50.000,00 annui,
pari a circa € 4.000,00 mensili, riversando in famiglia la parte residua del reddito, in parte per le spese correnti ed in parte a titolo di risparmio, per un totale di €
100.000,00, di cui € 40.000,00 per la moglie ed € 20.000,00 per ciascuno dei tre figli,
- che tale dato non va in alcun modo aggiustato, dal momento che nessuno dei tre figli
(rispettivamente dell'età di otto, sette e tre anni) avrebbe presumibilmente raggiunto l'indipendenza economica prima del pensionamento del padre, ipotizzabile al raggiungimento del sessantottesimo anno di età,
può pertanto ragionevolmente ipotizzarsi che i suoi famigliari avrebbero goduto di importi, capitalizzati tenendo conto degli appositi coefficienti desunti dalle tabelle in proposito predisposte dal Tribunale di Milano, pari:
- quanto alla moglie ad € 774.400 (€ 40.000,00 x 19,36),
- quanto a ciascuno dei tre figli ad € 391.600,00 (€ 20.000,00 x 19,58).
Importi questi da attualizzarsi ad oggi in € 935.475,20 quanto alla moglie ed in €
473.052,80 quanto ai figli, sui quali spettano poi gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Mentre non sussistono fondate ragioni per affermare che da tale somma debba essere detratto il valore capitale delle prestazioni erogate dall'ente di previdenza sociale bavarese, dal momento che, al pari di quanto accordato dall'INPS al familiare superstite pagina 57 di 84 in conseguenza della morte del congiunto, si tratta di forme di tutela previdenziale connesse ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotate dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Cass. Sez. Un. 22.5.18 n. 12564).
5.10 Quanto invece ai danni di natura non patrimoniale compete, innanzi tutto, agli attori, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – già comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata – che si è
affermato essere dovuto in ragione del fatto che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente,
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
pagina 58 di 84 La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato un recente, quanto netto, revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come
condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di … evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
pagina 59 di 84 relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio dai congiunti del prof. al momento che: CP_2
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra loro ed il de cuius,
- d'altro lato, le controparti non hanno provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i medesimi.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due congiunti – ritiene il collegio che,
in assenza di più puntuali riscontri probatori, ricorrano i presupposti per attribuire il punteggio medio di 15 punti, che si riferisce alle ipotesi di normalità della gradazione di livello della relazione interpersonale.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 17.8.13 all'età di 50, si osserva doversi allora procedere alla determinazione del dovuto riconoscendo, sulla base dei seguenti calcoli:
pagina 60 di 84 - quanto alla moglie del defunto, dell'età di 42 anni al Controparte_2
momento dell'evento:
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 312.880,00,
- quanto al figlio del defunto, dell'età di 8 anni al momento Parte_3
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00,
- quanto al figlio del defunto, dell'età di 7 anni al momento Parte_4
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
pagina 61 di 84 o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00,
- quanto alla figlia del defunto, dell'età di 3 anni al momento Parte_5
dell'evento:
o 28 punti per l'età del congiunto,
o 20 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 9 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 15 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.911,00, per un totale risarcibile di € 344.168,00.
5.11 In secondo luogo, è poi dovuto agli originari attori il ristoro del pregiudizio di natura biologica, il quale risulta peraltro provato solo per alcuni di essi con riferimento ad una invalidità di natura temporanea, testimoniata dai certificati dell'Ospedale di
Venezia, prodotti in atti, i quali danno atto di una prognosi di 15 giorni per Pt_5
di 6 giorni e di 6 giorni per
[...] Parte_3 Controparte_2
Mentre è certo:
- da un lato, siccome desumibile dalla lettura del certificato rilasciato dal dr. Per_4
che la cicatrice di 35 mm. patita da la cui effettiva rilevanza estetica non si è Pt_5
stati in grado di documentare, non abbia comunque causato alcuna alterazione di carattere funzionale,
pagina 62 di 84 - d'altro lato, siccome desumibile dall'esame del certificato di Pronto Soccorso, che non abbia riportato alcuna contusione. Parte_4
Il che comporta, tenuto conto di un valore medio giornaliero di invalidità di € 145,00,
calcolato sulla base delle più recenti tabelle milanesi, e della necessità di dimezzare tale cifra ad € 72,50 in ragione del fatto che le invalidità in questione vanno conteggiate al
50% in quanto tali da non compromettere totalmente i movimenti dei danneggiati, la spettanza di un risarcimento:
- di € 1.087,50 in favore di Parte_5
- di € 435,00 ciascuno in favore di e di Parte_3 Controparte_2
5.12 Nulla invece è dovuto a titolo di risarcimento del danno morale correlato alle predette lesioni, stante l'estrema limitatezza delle stesse, tale da non aver provocato alcun perturbamento giuridicamente apprezzabile.
Mentre non risulta dovuto alcunché in relazione allo stress patito per l'aver assistito al decesso del congiunto, causato in maniera drammaticamente violenta e repentina dall'investimento della gondola da parte del vaporetto, dal momento che la parte, in primo grado, si è limitata a chiedere:
- da un lato, il ristoro del danno morale relativo alle lesioni patite, di cui si è appena detto, senza provare in alcun modo, mediante documentazione medica specifica,
l'insorgere di un qualsiasi disturbo di natura psichica conseguente alla vicenda narrata,
- d'altro lato, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che è già
stato in precedenza liquidato.
Ed altrettanto è a dirsi per quel che attiene alla richiesta di risrcimento, iure hereditario,
pagina 63 di 84 del danno direttamente patito dal prof. l momento del sinistro, durante il periodo CP_2
dell'agonia che ha preceduto la morte.
Come ben noto, invero, la giurisprudenza è venuta ad individuare in proposito tre distinte figure di danno, note alla stregua di danno tanatologico, danno catastrofale (o terminale morale) e danno terminale (biologico), delle quali:
- il danno tanatologico sarebbe identificabile con il pregiudizio connesso alla perdita della vita,
- il danno catastrofale si riferirebbe alla sofferenza psichica di forte intensità patita dalla vittima dell'illecito, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, quando essa sia sopraggiunta entro i cento giorni seguenti, per l'angoscia di essere ormai prossimo alla fine, il quale va liquidato sulla base di un apprezzamento equitativo in tutti quei casi in cui il soggetto abbia avuto effettiva consapevolezza dell'imminenza della fine (Cass. 28.2.20 n. 5448),
- il danno biologico terminale sarebbe relativo all'aspetto del danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel medesimo periodo sopra considerato, durante il quale si verificherebbe un pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, accertabile per mezzo di idonea valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio (Cass. 13.12.12 n. 22896).
Quanto al danno tanatologico, peraltro, fatta salva l'isolata pronunciata della Cassazione
n. 1361 del 23.1.14, i giudici di legittimità ne hanno sempre predicato la non risarcibilità rimarcando come insuperabili considerazioni di ordine logico militino in tal senso. Ed invero depone chiaramente a contrario del riconoscimento di tale danno il fatto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio pagina 64 di 84 perché, finché il medesimo è in vita non si verifica alcuna perdita mentre, quando la morte sopravviene, il soggetto da un lato non è più titolare di alcun diritto e dall'altro non è nemmeno più in grado di acquistarne (Cass. Sez. Un. 22.7.15 n. 15350, Cass.
23.3.16 n. 5684 e 23.2.04 n. 3549).
Considerazioni queste pienamente condivisibili ove si ponga altresì mente al fatto:
o che per granitico insegnamento di giurisprudenza l'art. 2043 cc presenta funzione meramente riparatoria,
o che allo stato attuale il danno non patrimoniale è considerato danno conseguenza e non più danno evento giacché l'art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 cc.
Dal che ne discende la impossibilità di risarcire il danno tanatologico alla stregua di un danno biologico, inteso nella sua più profonda gravità, quale totale e massima lesione del bene giuridico salute, dal momento che vita e salute sono due beni giuridici distinti e, nel caso in cui l'illecito abbia inciso sul bene vita, la perdita di quest'ultima, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, come tale trasferibile agli eredi.
Trattandosi, infatti, della lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, deve escludersi che il risarcimento del danno, per la sua funzione schiettamente riparatoria, possa operare quando la persona pagina 65 di 84 abbia cessato di esistere (Cass. 23.2.04 n. 3549 e 25.2.00 2134 nonché Corte Cost.
24.10.94 n. 372) e ciò anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per assegnare alla tutela apprestata dall'articolo 2043 cc una funzione solo sanzionatoria, che ad esso non compete.
Quanto al danno catastrofale, si ricorda invece come le famose sentenze di San Martino
delle Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano invero affermato:
o che in tali casi il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine,
o che in tal modo viene evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura,
o che siffatta sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta,
non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972 e Cass. 13.12.12 n. 22896).
Nella fattispecie, peraltro, non ricorrono i presupposti per riconoscere la sussistenza del medesimo dal momento che, pur non essendo la morte sopraggiunta in maniera immediata – sebbene a distanza di poco tempo, siccome desumibile dalla lettura della relazione predisposta dagli operatori del SUEM, intervenuti in loco a non più di una decina di minuti dal verificarsi del fatto – risulta comunque che la vittima fosse già
pagina 66 di 84 incosciente e priva di attività cardiaca e respiratoria.
Il che deve presumersi si sia verificato sin dal momento della collisione tra il vaporetto e la gondola, dal momento che, come risulta dall'esame autoptico, il prof. ha CP_2
patito un completo sfondamento toracico anteriore, con fratture multiple costali bilaterali anteriori e posteriori, scomposte, emotorace per circa 200 ml. di sangue,
collasso polmonare e rottura del fegato, tali da comportare il decesso per il meccanismo combinato determinato, da un lato, dalla perdita ematica toracica ed addominale e,
d'altro lato, dall'insufficienza respiratoria determinata dallo sfondamento toracico.
Il che porta ad escludere che la vittima abbia concretamente avuto la possibilità di rendersi conto della situazione in cui versava nonché dell'inevitabile appressarsi del proprio exitus, mancando una fase di lucida agonia.
Mentre, proprio a causa del quasi immediato sopraggiungere della morte, non è
nemmeno a parlarsi di un danno biologico terminale, relativo al pregiudizio dell'integrità psico-fisica autonomamente considerabile, essendo mancato il tempo necessario al prodursi di tale tipo di pregiudizio.
5.13 Sicché, conclusivamente, deve ritenersi accertata l'esistenza di un danno patito dagli attori, rispettivamente pari:
o ad € 1.291.245,20 per Controparte_2
o ad € 817.655,80 per Parte_3
o ad € 817.220,80 per Parte_4
o ad € 818.308,30 per Parte_5
somme queste già liquidate all'attualità.
Dalle medesime vanno peraltro detratti gli importi:
pagina 67 di 84 o di € 1.015.000,00 ricevuti da quale assicuratrice di , in CP_16 CP_4
data 17.12.14, da rivalutarsi ad oggi in € 1.233.225,00,
o di € 302.000,75 ricevuti da quale assicuratrice di , in data CP_16 CP_4
18.1.16, da rivalutarsi ad oggi in € 367.836,91,
o di € 200.000,00 ricevuti da quale assicuratrice del in Controparte_3 CP_1
data 29.1.18, da rivalutarsi ad oggi in € 239.200,00,
o per un totale di € 1.830.261,91,
i quali si stimano ricevuti pro quota da ciascuno dei danneggiati in proporzione dell'ammontare dei danni subiti e cioè:
o per € 610.087,30 da parte di Controparte_2
o per € 406.724,87 ciascuno da parte dei tre figli.
Conseguendone, allora, doversi accogliere la domanda risarcitoria per il residuo importo:
o di € 681.157,90 in favore di Controparte_2
o di € 410.940,93 in favore di Parte_3
o di € 410.495,93 in favore di Parte_4
o di € 411.583,43 in favore di Parte_5
Sulle somme sopra indicate, già liquidate all'attualità, sono inoltre dovuti gli interessi di legge dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
Gli stessi non spettano, invece, per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo pagina 68 di 84 allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima
(Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
Quanto, invece, al loro tasso non ritiene la Corte che esso possa essere rapportato a quanto previsto dall'art. 1284 cpc, quarto comma, poiché gli stessi non erano stati richiesti né in primo grado né con l'atto di citazione in appello (bensì solo con la comparsa conclusionale in tale sede), sicché la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 345 cpc, il quale ne postula d'altronde il rilievo officioso, ciò che toglie qualsiasi valenza anche all'eventuale accettazione del contraddittorio manifestata sul punto dalle controparti, essendosi in presenza di un limite oggettivo del perimetro del giudizio la cui verifica risulta rimessa alla esclusiva valutazione della Corte.
E, d'altro canto, quand'anche si intendesse superare tale argomento, resterebbe insuperabile la circostanza che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 19063 del
5.7.23, abbia avuto modo di chiarire che:
pagina 69 di 84 - se è vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione,
- la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure,
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento,
affermando quindi che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'art. 1284 cc, bensì dell'art. 1223 cc ed eventualmente dell'art. 1226 cc, e così rigettando il motivo riguardante il riconoscimento dei predetti interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, cc, anziché
al saggio di cui al precedente primo comma, in mancanza della specificazione, da parte del ricorrente, delle ragioni della pretesa erroneità della misura così individuata per gli interessi compensativi rispetto ad un'altra, in tesi più adeguata all'effettivo ristoro del danno subito.
Di tal che, nella fattispecie – una volta osservato che gli appellanti, nel richiedere l'applicazione della norma in oggetto, si sono limitati a compiere una mera petizione di principio sfornita di un qualsiasi riscontro, senza in alcun modo dimostrare il mancato guadagno loro derivato dal ritardato pagamento del dovuto – non può che respingersi la relativa pretesa.
5.14 L'accoglimento del terzo motivo di gravame comporta, invece, del tutto conseguentemente, l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di gravame.
Sotto un primo profilo, infatti, all'affermazione della responsabilità del nella CP_6
pagina 70 di 84 causazione dell'occorso ed al conseguente accoglimento delle domande attoree,
consegue l'addossamento delle spese di lite a carico del medesimo e della sua compagnia assicurativa, che si erano opposti al riconoscimento delle predette pretese risarcitorie. E del pari, sotto un secondo profilo, il predetto accoglimento della posizione vantata dagli attori preclude altresì la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, la cui liquidazione dovrà essere valutata alla luce dell'esito delle pretese avanzate verso di loro da parte di coloro che li hanno evocati in giudizio.
5.15 Esaminando, allora, per ordine tali posizioni, a partire da quella della , CP_4
chiamata in causa in via di regresso dal – tenendo conto del fatto che, a mente CP_6
del primo comma dell'art. 2055 cc, si instaura una ipotesi di solidarietà risarcitoria ogni qualvolta si sia verificato un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più
persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti (Cass. 15.10.24 n. 26736) e pur ove i vari autori debbano risponderne a titolo diverso giacché la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass. Sez. Un. 27.4.22 n. 13143) – deve innanzi tutto riscontrarsi la fondatezza di quest'ultima.
All'esito del giudizio penale intentato, in relazione all'occorso, avverso:
- , quale comandante del motobattello ACTV 47 in servizio di Controparte_14
linea n. 1 da Piazzale Roma a San Marco,
- quale comandante del motobattello ACTV 45 in servizio di Controparte_15
linea n. 2 da San Marco a Piazzale Roma,
- quale comandante del motobattello ACTV 2 in servizio di linea n. 1 Testimone_6
pagina 71 di 84 da San Marco a Piazzale Roma,
tutti i predetti conducenti, all'esito di tre gradi di giudizio, sono stati infatti ritenuti colpevoli del reato loro ascritto e quindi condannati a pene variabili in relazione alle rispettive responsabilità, ritenendosi:
- che lo Pt_10
o non avesse rallentato all'altezza del pontile di Rialto, pur avendo percepito la presenza della gondola del CP_1
o avesse quindi optato di scapolare sulla destra di quest'ultima, effettuando un'ampia accostata a sinistra, così oltrepassando la mezzeria del canale, pur avendo avuto la possibilità di percepire il difficile incrocio tra il suo battello e quello del , e pervenendo allo “scambio” con quest'ultimo in Parte_8
condizioni estremamente pericolose, tali da rendergli necessario un notevole aumento dei giri del motore, così da provocare con il timone di sinistra una corrente di scia che investiva la prua dell'altro mezzo,
- che il Parte_9
o fosse partito dal pontile di Rialto accostando a sinistra in progressiva accelerazione, nonostante la presenza della gondola del CP_1
o avesse quindi oltrepassato la mezzeria del canale per aggirare quest'ultima, così
mettendosi in rotta di collisione con il motobattello 47,
o avesse quindi effettuato una brusca accostata a dritta invece di rallentare, così
influenzando con la propria scia il moto di quest'ultimo mezzo,
- che il : Parte_8
o avesse intrapreso il passaggio sotto il Ponte di Rialto accelerando con timone a pagina 72 di 84 dritta pur in presenza del motobattello 2 in contro corsa, condotto dallo invece di fermarsi e governare l'imbarcazione, Pt_10
o avesse quindi intrapreso l'incrocio con il motobattello 45, condotto da
[...]
tenendo una rotta sbandata rispetto all'asse del canale, così da finire Pt_9
con la prua fortemente angolata,
o avesse, a questo punto, accostato bruscamente a sinistra accelerando, invece di fermarsi, così da finire addosso alla gondola su cui era trasportato il prof. CP_2
A fronte delle quali statuizioni irrevocabili di condanna pronunciate a seguito di dibattimento – le quali, tra l'altro, a mente del disposto dell'art. 651 cpp, presentano efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno così causato – non pare allora dubbia la sussistenza di una concorrente responsabilità anche di tali soggetti, e quindi di , dei quali essi CP_4
erano dipendenti, giusta il disposto sensi dell'art. 2049 cc.
Atteso che la richiesta di manleva non può, peraltro, essere accolta in via integrale,
sussistendo per quanto sopra osservato, anche una responsabilità del , deve CP_6
allora determinarsi anche il rispettivo grado di responsabilità di tali soggetti nella causazione dell'evento lesivo. In proposito, dovendosi altresì tenersi conto delle posizioni degli altri soggetti coinvolti nell'occorso, non ancora scrutinate, si rimanda ad un successivo paragrafo la relativa quantificazione.
5.16 Quanto, invece, alle chiamate in causa operate, nel corso del giudizio di primo grado, da nei confronti di e della CP_4 Parte_1 [...]
nonché di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagina 73 di 84 – una volta ricordato che la domanda svolta Parte_14
nei confronti di quest'ultima è stata rinunciata in corso di causa – le restanti appaiono solo in parte fondate.
E, invero, non può in questa sede non tenersi conto del fatto che l' a seguito di Pt_1
due appelli e di due giudizi di legittimità, sia stato assolto dai fatti ascrittigli, essendosi ritenuto non esservi prova certa del fatto che l'incrocio da parte del taxi da lui condotto:
- dapprima con la gondola del fosse stata la causa del ritardo di CP_1
quest'ultimo nell'attraversamento del canale e, dunque, del prolungato stallo del medesimo nella mezzeria della via d'acqua, fonte di successivo intralcio alla marcia dei motobattelli 2 e 45, e ciò poiché, in realtà, risultava che la manovra del gondoliere fosse iniziata quasi un minuto dopo che questi aveva dato acqua al taxi,
- e poi con il motobattello 47, avesse causato alcuna perturbazione a tale mezzo,
giacché esso era avvenuto ben prima che il intraprendesse la rotta a Parte_8
serpentina per schivare gli altri due vaporetti, che avevano invaso la mezzeria del canale a causa della presenza della gondola del CP_1
Il che è pure desumibile dal fatto che né il né il abbiano mai fatto CP_1 Parte_8
menzione delle evoluzioni del mototaxi quale causa delle loro condotte.
Dovendosi, in questo caso, tenere conto, oltre che della forza persuasiva di tali argomentazioni, pienamente condivise da questo collegio, anche della circostanza che, a mente dell'art. 652 cpp, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
La domanda di manleva è invece fondata nei confronti del il quale, in sede CP_1
pagina 74 di 84 penale, è stato considerato la causa di innesco di tutti gli eventi di quel giorno per aver costituito grave ed iniziale turbativa alla marcia degli altri mezzi con la sua manovra volta all'attraversamento del Canal Grande, partendo dallo stazzo situato tra il Ponte di
Rialto e gli approdi della linea 2 su Riva del Ferro, per dirigersi allo stazzo di CP_4
Riva del Vin, ubicato sul lato opposto della via d'acqua.
Con tale azzardata manovra, infatti, posta in essere pur in presenza di altri mezzi che già
stavano impegnando il canale, egli costringeva in successione sia il motobattello 2 che quello 45, che lo seguiva, con i quali era entrato in rotta di collisione, a mutare la rotta,
deviando a sinistra per evitarlo, e così peraltro contribuendo a creare le condizioni critiche dei successivi incroci tra i predetti vaporetti e quello condotto sul lato opposto dal , sfociati poi nella azzardata manovra evasiva posta in essere da Parte_8
quest'ultimo e conclusasi con lo speronamento della gondola del . CP_6
Il tutto compiuto, da parte del in una situazione iniziale di ridotta visibilità ed CP_1
in presenza di un traffico intensissimo – circostanze queste che già gli avrebbero dovuto consigliare di desistere dalla manovra – e pur essendosi quasi immediatamente reso conto della impossibilità di completare in sicurezza l'attraversamento del canale.
Valutazioni, queste, relative alla fondatezza della originaria domanda di manleva di
, effettuate in questa sede non allo scopo di vagliare l'accoglimento della CP_4
stessa, non riproposta nell'ambito di questo giudizio di riassunzione, ma al fine:
- da un lato, come già detto, di graduare le rispettive responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, siccome richiesto dal , CP_6
- d'altro lato, di determinare la soccombenza virtuale in ordine alla liquidazione delle relative spese di lite per i vari gradi di giudizio.
pagina 75 di 84 5.17 Tanto chiarito in linea di fatto, può allora ritornarsi all'esame della domanda di regresso svolta appunto dal , affermandosi che le relative responsabilità vanno CP_6
graduate nella misura:
- del 30% quanto al che dava origine alla concatenazione degli eventi poi CP_1
sfociata nella morte del prof. attraversando improvvidamente il Canal CP_2
Grande senza essersi accertato della possibilità di farlo in sicurezza,
- del 55% quanto alla , i cui tre motobatteli contribuivano in sequenza al CP_4
verificarsi della collisione omettendo di rallentare o di fermare la propria marcia pur a fronte dell'ostacolo posto dal natante condotto dal e, anzi, acceleravano CP_1
e in parte sbandavano in maniera incontrollata, venendo a entrare in rotta di collisione con il pontile del Magistrato alle Acque,
- del 15% quanto al che, non avvedendosi del descritto evolversi della CP_6
situazione pericolosa, procedeva imperterrito verso l'ormeggio di cui sopra, così
conclusivamente concretizzando le condizioni di rischio che conducevano infine allo speronamento della sua gondola da parte del motobattello 47.
5.18 Tanto chiarito e riscontrata pertanto la corresponsabilità del , della CP_6 CP_4
e del nella causazione del sinistro, devono valutarsi le domande di manleva CP_1
esperite dal e dal nei confronti delle rispettive imprese assicuratrici CP_6 CP_1
osservandosi, in proposito, che entrambe meritano accoglimento dal momento che tutte e due le compagnie hanno riconosciuto l'operatività delle polizze, pur precisando che la propria copre solo la quota di Parte_14
responsabilità concretamente posta a carico del proprio assicurato.
Tale posizione, peraltro, non può essere accolta non avendo l'assicurazione specificato pagina 76 di 84 quale clausola del contratto prevederebbe siffatta limitazione, che peraltro non risulta nemmeno rinvenibile alla lettura della relativa documentazione dimessa atti.
Sicché, tenuto conto dei massimali di polizza, quest'ultima è tenuta a garantire il nei limiti dell'importo di € 1.500.000,00 mentre CP_6 Controparte_3
deve indennizzare il sino a concorrenza dell'importo di € 3.000.000,00, CP_1
comprese le spese di lite, e ciò pur a fronte del tenore dell'art. 10 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, il quale prevede che “La Società non riconosce spese
sostenute dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe e ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale”.
In proposito, invero, una volta ricordato come la Suprema Corte, con la pronuncia n.
21220 del 5.7.22, abbia avuto modo di chiarire:
- che il terzo comma dell'art. 1917 cc, stabilisce che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”,
- che il successivo art. 1932 cc, primo comma, dispone a propria volta che le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1917 cc non possano essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato,
- che, di conseguenza, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore debba ritenersi una deroga in pejus rispetto al terzo comma dell'art. 1917 cc e, pertanto,
affetta da nullità,
non sussistono ragioni per non accogliere integralmente la domanda di manleva esperita dal , tenuto conto che le spese di resistenza sborsate dall'assicurato sono state CP_6
pagina 77 di 84 affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore e non risultano sostenute in maniera avventata ex art. 1914 cc, secondo comma.
5.19 Da ultimo, infine, deve dichiararsi estinta la domanda di regresso formulata da avverso stante la declaratoria di CP_4 Parte_14
rinuncia alla stessa operata nel corso del giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico:
- di in favore dei congiunti del prof. Controparte_6 CP_2
pagina 78 di 84 - di in favore di e della CP_4 Parte_1 [...]
sebbene con riferimento al solo primo grado ed al giudizio Parte_2
di rinvio, dal momento che i medesimi sono rimasti contumaci sia in sede di appello che di legittimità,
- di in favore di , infondatamente evocata in CP_4 Controparte_3
giudizio in relazione alla posizione dell' della predetta cooperativa, Pt_1
- di in favore di con riguardo alle CP_4 Parte_14
sole fasi di studio e introduttiva del giudizio di primo grado, a seguito della rinuncia all'azione a quel punto effettuata dalla prima, una volta riscontrata l'infondatezza della pretesa così avanzata,
determinandole come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 5.989,00
Fase introduttiva I^ grado € 3.951,00
Fase istruttoria I^ grado € 17.594,00
Fase decisionale I^ grado € 10.417,00
Totale € 37.951,00
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Fase di studio Cassazione € 8.384,00
pagina 79 di 84 Fase introduttiva Cassazione € 5.509,00
Fase decisionale Cassazione € 4.313,00
Totale € 18.206,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 7.418,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 4.313,00
Fase istruttoria giudizio di rinvio € 9.937,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 12.333,00
Totale € 34.001,00
Le stesse vanno invece integralmente compensate:
- tra il e , da un lato, e tra quest'ultima e il e CP_6 CP_4 CP_1
, dall'altro, essendo state accolte le reciproche domande Controparte_3
di accertamento di una corresponsabilità delle rispettive controparti nella causazione dell'evento,
- tra il e , giacché quest'ultima non ha contestato CP_1 Controparte_3
l'operatività della relativa polizza, salva la sola questione, di assai secondario rilievo, infondatamente sollevata con riferimento alla copertura delle spese di lite,
- tra il e dal momento che anch'essa CP_6 Parte_14
non ha contestato la validità della copertura, limitandosi ad eccepire che la polizza avrebbe coperto solo la quota di danno direttamente addebitabile al proprio assicurato (mentre resta dovuta, come già detto sopra, la manleva delle spese di difesa proprie dell'assicurato ex art. 1917 cc, terzo comma),
- tra , da un lato, e l' e la Controparte_3 Pt_1 [...]
dall'altro, dal momento che nessun contrasto di posizioni si Parte_2
pagina 80 di 84 è verificato tra gli stessi nel corso dei primi tre gradi di giudizio mentre la questione relativa alla dedotta improponibilità ex art. 346 cpc della domanda di manleva,
sollevata in questa sede, è rimasta assorbita dal rigetto delle domande svolte da nei confronti degli assicurati. CP_4
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico delle parti soccombenti , e CP_6 CP_4
le spese di CTU, nella misura di un terzo ciascuno. CP_1
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_1
2) dichiara la concorrente responsabilità di , e CP_4 Controparte_1 [...]
, rispettivamente nella misura del 55% la prima, del 30% il secondo e del CP_6
15% il terzo, nella causazione del sinistro verificatosi in Venezia, lungo il Canal
Grande, in data 17.8.13;
3) accertato che a seguito del predetto sinistro hanno subito danni, già liquidati all'attualità:
o per € 1.291.245,20, Controparte_2
o per € 817.655,80, Parte_3
o per € 817.220,80, Parte_4
o per € 818.308,30, Parte_5
ed altresì riscontrato che i medesimi hanno già ricevuto in versamento acconti attualizzati ad oggi da e da : CP_19 Controparte_3
o per € 610.087,30 quanto a Controparte_2
pagina 81 di 84 o per € 406.724,87 ciascuno quanto a Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
condanna a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma già Controparte_6
rivalutata:
o di € 681.157,90 in favore di Controparte_2
o di € 410.940,93 in favore di Parte_3
o di € 410.495,93 in favore di Parte_4
o di € 411.583,43 in favore di Parte_5
oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_6 Controparte_2
ed le spese processuali che liquida in Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00
per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
5) condanna e a manlevare di quanto CP_4 Controparte_1 Controparte_6
tenuto a versare in favore di Controparte_2 Parte_3 Pt_4
ed in forza della presente sentenza, comprese le spese di lite
[...] Parte_5
liquidate come sub 4), nei limiti del 55% del totale quanto alla prima e del 30% del totale quanto al secondo;
6) condanna a tenere indenne Controparte_5 [...]
di quanto tenuto a versare in favore di CP_6 Controparte_2 Parte_3
ed in forza della presente sentenza, nei limiti
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 82 di 84 del massimale di polizza pari ad € 1.500.000,00, comprese le spese di lite di cui al punto 4), oltre che di quelle sostenute per la propria difesa nei quattro gradi di giudizio, liquidate in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
7) condanna a tenere indenne di quanto Controparte_3 Controparte_1
tenuto a manlevare in forza della presente sentenza, nei limiti del Controparte_6
massimale di polizza pari ad € 3.000.000,00, oltre che delle spese sostenute per la propria difesa nei quattro gradi di giudizio, liquidate in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
8) rigetta la domanda di manleva esperita da nei confronti di CP_4 Pt_1
della
[...] Parte_2
9) dichiara estinta la domanda di manleva esperita da nei confronti di CP_4
; Controparte_5
10) condanna a rifondere in favore di e della CP_4 Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in € 37.951,00 per il Parte_2
primo grado ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
11) condanna a rifondere in favore di le spese CP_4 Controparte_3
processuali che liquida in € 37.951,00 per il primo grado, in € 24.064,00 per il pagina 83 di 84 secondo grado, in € 18.206,00 per il giudizio di legittimità ed in € 34.001,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
12) condanna a rifondere in favore di CP_4 Pt_14 Controparte_5
le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 9.940,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge;
13) compensa integralmente le spese di lite tra e;
Controparte_6 CP_4
14) compensa integralmente le spese di lite tra e CP_4 Controparte_1
15) compensa integralmente le spese di lite tra e;
CP_4 Controparte_3
16) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
; CP_3
17) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_6 [...]
; Controparte_5
18) compensa integralmente le spese di lite tra , Controparte_3 Pt_1
[...] Parte_2
19) pone le competenze di CTU a carico di , e Controparte_6 CP_4 [...]
nella misura di un terzo ciascuno. CP_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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