Articolo 600 del Codice civile
Articolo 580Articolo 582
Versione
19 aprile 1942
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Versione
6 settembre 1991
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Versione
13 luglio 2000
Art. 600.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)) (123))
---------------- AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 13 luglio 2000
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