Versione
7 febbraio 1992
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25 marzo 2012
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Art. 2. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
(( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ))
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
(( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ))
Commentari • 16
- 1. Le regole per tutelare la riservatezza nei servizi di radiotaxi - 26 luglio 2005 [1151997]Garante Privacy · 26 luglio 2005 · 6.5031376
[…] Condotta, questa, illegittima alla luce dei principi di protezione dei dati personali ed altresì contraria all´espresso precetto contenuto nell´art. 2, comma 2, della legge n. 21/1992 secondo il quale " all´interno delle aree comunali o comprensoriali […] la prestazione del servizio è obbligatoria ".
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Giurisprudenza • 76
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/07/2024, n. 1543Provvedimento: […]Leggi di più...
- obbligo di servizio·
- sanzioni amministrative·
- art. 2 legge n. 21/1992·
- comprensorio Costa d'Amalfi·
- giurisdizione amministrativa·
- violazione legge statale·
- art. 11 legge n. 21/1992·
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- autoservizi pubblici non di linea