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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13107/2023
R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in margine al ricorso, dall'Avvocato
Pantaleo Catalano
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore CP_1
Contumace
Oggetto: assegni per il nucleo familiare.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/11/2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione, riconosciuta invalida civile al 100% e unica componente del proprio nucleo familiare, lamenta che non ha mai risposto CP_1 alla istanza di assegni per il nucleo familiare presentata il 21/4/2021, deduce di essere in possesso dei requisiti di legge per fruire della prestazione e chiede il riconoscimento del suo diritto a percepire il trattamento di famiglia dall'1/5/2021 a la condanna dell' a corrisponderle le somme dovute con CP_2 accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Non si è costituito in giudizio , pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_1 ricorso (vedasi note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 23/10/2025, cui è allegata la notificazione eseguita a mani della addetta in data Per_1
22/2/2024) e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
Tanto premesso, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del Giudice adito (per la sollevabilità d'ufficio della questione sulla giurisdizione vedasi Cassazione, Sez.
Unite, sentenza n.29 del 5/1/2016, secondo cui: “Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione”).
Occorre, infatti, osservare che il Regio Decreto n.1214 del 1934 all'art.13 attribuisce alla Corte di Conti la giurisdizione, tra le altre materie ivi elencate,
“sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”, e all'art.62 prevede “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.
In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
Si deve poi rilevare che l'art.5 legge 205/2000, ai commi primo e secondo, prevede che “
1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile”.
Tanto premesso, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.8682 del 4/10/1996 hanno affermato che “Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai suddetti trattamenti sia sotto il profilo dell'"an" che sotto quello del "quantum", ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli
2 assegni di pensione già erogati, senza che possa avere rilievo il fatto che la legittimità di tali atti sia stata contestata sotto il profilo dell'irripetibilità delle somme in quanto riscosse in buona fede o destinate a bisogni alimentari;
la suddetta giurisdizione si estende altresì alle controversie che hanno ad oggetto il recupero di somme erogate a titolo di componenti o accessori del trattamento pensionistico e, quindi, anche a quelle concernenti il recupero dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria” (nello stesso senso vedasi Cassazione, Sezioni Unite sentenza n.11437 del 18/11/1997).
Inoltre, le Sezioni Unite Cassazione con sentenza n.12722 del 14/6/2005 hanno ribadito che “La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza”.
Nella fattispecie dalla domanda di concessione di assegni per il nucleo familiare allegata al ricorso emerge che la ricorrente ha chiesto il pagamento del trattamento di famiglia su pensione SOCTPS, e cioè su pensione ai superstiti di
Dipendenti Statali.
Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza citate si deve dunque ritenere che nel caso in esame, essendosi in presenza di controversia attinente richiesta di concessione di trattamento di famiglia a superstite di dipendente dello Stato, la giurisdizione spetti alla Corte dei Conti.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito e va dichiarata sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, davanti a cui il giudizio va proposto entro tre mesi dalla presente pronuncia, in applicazione del principio della translatio iudicii valido anche nel rapporto tra giudice ordinario e giudice speciale.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, davanti a cui il presente giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla presente sentenza.
3 Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Lecce, 24 – 27 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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