Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 467.
(Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale)
La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed e' costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
Il presidente della commissione ha facolta' di aggregare alla stessa; in qualita' di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
Uguale facolta' puo' essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potra' disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.
(Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale)
La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed e' costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
Il presidente della commissione ha facolta' di aggregare alla stessa; in qualita' di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
Uguale facolta' puo' essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potra' disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.
Commentari • 7
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10600 del 30https://www.laleggepertutti.it/ · 43.242645
[…] Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26025/2005 proposto da: NAVIGAZIONE MONTANARI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato COEN Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VOLLI ENZIO, VOLLI PAOLO con delega in atti; – ricorrente – contro FINAVAL SPA (OMISSIS), SASOL ITALY SPA (OMISSIS); – intimati – sul ricorso 30645/2005 proposto da: FINAVAL SPA, in. persona del Presidente e legale rappresentante Sig. […] Il motivo, che lamenta un presunto malgoverno dei principi dettati in tema di oneri probatori della colpa del vettore marittimo, non ha giuridico fondamento. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2566Provvedimento: […] 20) Vero che il 28.3.2017 presso la Direzione Marittima di VENEZIA si è tenuta una commissione di inchiesta nominata con decreto 14/2017 del 28/2/2017 ex art 467 Reg. per esecuzione Codice Navigazione che si rammostra (doc. 9). […] navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette allaLeggi di più...
- art. 1681 c.c.·
- CTU obbligatoria·
- sinistro marittimo·
- responsabilità contrattuale·
- improponibilità domanda·
- manleva·
- art. 346 c.p.c.·
- prescrizione semestrale·
- garanzia impropria·
- responsabilità extracontrattuale·
- giudizio di riassunzione·
- art. 2043 c.c.·
- art. 409 Codice della navigazione