Sentenza 29 marzo 1983
Massime • 2
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto trasportato abbia riportato danni alla persona durante l'esecuzione del trasporto, le due azioni costituiscono strumenti autonomi e restano soggette a regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione, con la conseguenza che gli eventuali Atti interruttivi aventi ad oggetto il termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al decorso del termine previsto per l'altra. Pertanto, sul termine di prescrizione dell'Azione nascente dal contratto di trasporto non assume rilievo interruttivo l'emissione a carico dell'autore del fatto, del decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali colpose. ( V 119/79, mass n 396184; ( V 4032/75, mass n 378326; ( V 2382/68, mass n 334733).*
Qualora il conducente di un autoveicolo sia stato assolto dal reato di lesioni colpose in danno della persona trasportata per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo del reato, quella non può promuovere l'Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., stante l'identità concettuale fra l'elemento della colpa influente ai fini penali e quello della colpa posta a base della responsabilità civile ordinaria e non essendo invocabile, da parte delle persone trasportate nei confronti del loro vettore, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ..*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1983, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1983 |
Testo completo
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, pur potendo un unico fatto dar luogo sia a responsabilità contrattuale che a responsabilità extracontrattuale, qualora il soggetto trasportato abbia riportato danni alla persona durante l'esecuzione del trasporto, le due azioni costituiscono strumenti autonomi e restano soggette a regimi diversi anche per quanto riguarda la prescrizione, con la conseguenza che gli eventuali Atti interruttivi aventi ad oggetto il termine di prescrizione relativo ad una soltanto delle due azioni non possono essere considerati efficaci rispetto al decorso del termine previsto per l'altra. Pertanto, sul termine di prescrizione dell'Azione nascente dal contratto di trasporto non assume rilievo interruttivo l'emissione a carico dell'autore del fatto, del decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni personali colpose. ( V 119/79, mass n 396184; ( V 4032/75, mass n 378326; ( V 2382/68, mass n 334733).*