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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO LL, nella causa civile n. 1292/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Stefania Ciampelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24 ottobre 2025, alle ore
12.15, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_1 CP_2
“Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto da in data 19.09.2022, ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 25%, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000 e del DM 127 12.07.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro-tempore a corrispondere a la dovuta rendita, come CP_1 Parte_1
prevista per legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.09.2022, valutabile in
25 punti percentuali…”.
Ha esposto che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato da di CP_3 [...]
che in data 19.09.2022 si trovava nel cantiere di ristrutturazione degli interni di un edificio CP_4
religioso in Loc. Cannara, quando a causa del cedimento dell'impalcatura, è precipitato pagina 1 di 5 rovinosamente al suolo da un'altezza di oltre due metri, con conseguente “frattura pluri-frammentaria scomposta del III distale di tibia con monconi fortemente angolati ad interessamento della superficie articolare distale e con interessamento del malleolo tibiale mediale. Frattura del terzo medio-distale del perone ad aspetto angolato e disallineato dei monconi….”; che infatti, ricoverato immediatamente presso la
[...]
, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_5
stabilizzazione temporanea, con fissatore esterno;
che il giorno 4 ottobre 2022 è stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei fissatori esterni e riduzione cruenta con sintesi interna definitiva;
che istruiva la pratica infortunistica presso , depositando la relativa certificazione CP_1
medica di infortunio lavorativo;
che l' con comunicazione n. 140069/2023, accertando che la CP_1
menomazione subita dal ricorrente, fosse caratterizzata da una limitazione funzionale, riconosceva un grado di invalidità pari al 16%; che ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità,
ha proposto opposizione all'ente assistenziale;
che a tale opposizione, l' dava Parte_1 CP_1
riscontro con la missiva datata 02.10.2023, per comunicare che “l'opposizione presentata per il caso in oggetto non è stata accolta in quanto le menomazioni riportate nella relazione medica allegata risultano sproporzionate rispetto alla previsione tabellare riferita alle patologie rilevate”.
Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo la CP_1
correttezza della valutazione dei postumi effettuata dall' . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia unicamente sulla corretta valutazione dei postumi dell'infortunio lavorativo già indennizzato dall' convenuto, questo giudicante ha ritenuto di nominare, all'uopo, CTU, CP_2
noto all'ufficio, cui ha sottoposto il seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso, se necessario, all'ausilio di specialisti, accerti il C.T.U. se, a seguito dell'infortunio del 19.09.2022 e per effetto di esso, il ricorrente abbia riportato postumi invalidanti di grado superiore rispetto a quello già riconosciuto dall e di quale natura e se, quale conseguenza di tali maggiori postumi, sia derivato al ricorrente un CP_1
danno biologico di maggiore entità, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza…”
Il CTU, con valutazione tecnica, logicamente coerente e congruamente motivata, ha concluso il suo elaborato rassegnando le seguenti conclusioni, dalle quali non si ha ragione per dissentire “A seguito dell'infortunio del 19/09/2022 e per effetto di esso, il ricorrente ha riportato postumi invalidanti di grado superiore rispetto a quello già riconosciuto dall . Quale conseguenza di tali maggiori postumi, è derivato CP_1
pagina 2 di 5 al ricorrente un danno biologico di maggiore entità, nella misura del 18%, a decorrere dall'epoca dell'infortunio lavorativo….”.
Il CTU ha motivato, nei termini che seguono, il proprio convincimento. Sulla scorta della documentazione anamnestica, clinica e strumentale sopra esaminata, si può affermare che il ricorrente
è affetto da: “1. Postumi radiologici e funzionali di pregressa frattura biossea della gamba Parte_1
destra…”.
In occasione ed a seguito di tale infortunio lavorativo il ricorrente riportava la frattura biossea di gamba destra,
pluriframmentarie ed esposta, trattata con mezzi di sintesi (placca e viti per la tibia ed infibulo del perone).
L'esame clinico evidenzia gli esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico ortopedico, nonché gli esiti della lesione cutanea del terzo inferiore di gamba che, pur nelle sue modeste dimensioni, si caratterizza per l'infossamento sul piano cutaneo e per l'aspetto ipercromico.
Valutabile il conseguente danno estetico come previsto dalla: Voce 36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche. D.B. = fino a 5%
Si tratta di esiti cicatriziali valutabili nella misura del 5%.
Da un punto di vista strumentale, gli accertamenti eseguiti (RMI e radiografie) evidenziano gli esiti della pregressa frattura complessa di tibia e perone.
La valutazione medico legale deve considerare: Voce 292. Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale. D.B. = fino a
8%.
Si tratta di una voce che può essere considerata nella sua interezza valutativa (8%) in quanto gli accertamenti strumentali eseguiti ne evidenziano in toto la complessità radiologica e, quindi, anatomica. La limitazione funzionale, per quanto moderata, non è compiutamente compresa in tale voce e, quindi è necessario valutarla utilizzando, e adeguatamente dimensionandola, la voce che contempla una condizione funzionale di maggiore grado.
Voce 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole. D.B. = 12%
“La classe di danno riguardante tale comparto è esplicitamente circoscritta agli esiti anchilotici di lesioni della caviglia. A tale valore potrà riferirsi in proporzione il medico qualora invece residuino perdite parziali dell'escursione articolare (…)” (G. P. Rossi: “Danno Biologico. Le tabelle di legge” Giuffrè Editore II Tes_1
edizione).
pagina 3 di 5 Trattandosi di una limitazione funzionale con riduzione del ROM ai gradi estremi, può essere graduata nei limiti di 1/3 del danno massimo previsto per la perdita totale (anchilosi) della escursione articolare. Valutabile
nella misura del 4%.
La presenza dei mezzi di sintesi merita anch'essa una autonoma valutazione: Voce 306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare.
D.B. = fino a 3%.
Valutabile nella misura del 3%.
Il complesso menomativo deve essere quindi valutato nella misura del 18% (diciotto %). A decorrere dall'epoca dell'infortunio lavorativo.
In relazione ai rilievi mossi dal CTP di parte ricorrente, il CTU ha condivisibilmente sottolineato la carenza di prova del fatto che la cervicalgia, che il consulente di parte ha ritenuto di apprezzare nelle sue conseguenze sul livello di lesione dell'integrità psico fisica della ricorrente, sia riferibile eziologicamente all'infortunio per cui è causa. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che l'infortunio lavorativo sofferto da in data 19.09.2022, gli ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18%, e condanna l' in persona del Presidente CP_1
pro-tempore a corrispondere a la dovuta rendita, come prevista per legge, per la Parte_1
menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.09.2022, commisurata a 18 punti percentuali, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore dal 120° giorno decorrente dalla domanda amministrativa. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore CP_1
dell'avv. Stefania Ciampelli, procuratore antistatario, che liquida nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le CP_1
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Perugia 24.10.2025
Il giudice
AO LL
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO LL, nella causa civile n. 1292/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Stefania Ciampelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Sandra Misericordia) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24 ottobre 2025, alle ore
12.15, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_1 CP_2
“Accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto da in data 19.09.2022, ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 25%, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000 e del DM 127 12.07.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro-tempore a corrispondere a la dovuta rendita, come CP_1 Parte_1
prevista per legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.09.2022, valutabile in
25 punti percentuali…”.
Ha esposto che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato da di CP_3 [...]
che in data 19.09.2022 si trovava nel cantiere di ristrutturazione degli interni di un edificio CP_4
religioso in Loc. Cannara, quando a causa del cedimento dell'impalcatura, è precipitato pagina 1 di 5 rovinosamente al suolo da un'altezza di oltre due metri, con conseguente “frattura pluri-frammentaria scomposta del III distale di tibia con monconi fortemente angolati ad interessamento della superficie articolare distale e con interessamento del malleolo tibiale mediale. Frattura del terzo medio-distale del perone ad aspetto angolato e disallineato dei monconi….”; che infatti, ricoverato immediatamente presso la
[...]
, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di Controparte_5
stabilizzazione temporanea, con fissatore esterno;
che il giorno 4 ottobre 2022 è stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei fissatori esterni e riduzione cruenta con sintesi interna definitiva;
che istruiva la pratica infortunistica presso , depositando la relativa certificazione CP_1
medica di infortunio lavorativo;
che l' con comunicazione n. 140069/2023, accertando che la CP_1
menomazione subita dal ricorrente, fosse caratterizzata da una limitazione funzionale, riconosceva un grado di invalidità pari al 16%; che ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità,
ha proposto opposizione all'ente assistenziale;
che a tale opposizione, l' dava Parte_1 CP_1
riscontro con la missiva datata 02.10.2023, per comunicare che “l'opposizione presentata per il caso in oggetto non è stata accolta in quanto le menomazioni riportate nella relazione medica allegata risultano sproporzionate rispetto alla previsione tabellare riferita alle patologie rilevate”.
Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo la CP_1
correttezza della valutazione dei postumi effettuata dall' . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia unicamente sulla corretta valutazione dei postumi dell'infortunio lavorativo già indennizzato dall' convenuto, questo giudicante ha ritenuto di nominare, all'uopo, CTU, CP_2
noto all'ufficio, cui ha sottoposto il seguente quesito “Esaminati gli atti e i documenti di causa ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso, se necessario, all'ausilio di specialisti, accerti il C.T.U. se, a seguito dell'infortunio del 19.09.2022 e per effetto di esso, il ricorrente abbia riportato postumi invalidanti di grado superiore rispetto a quello già riconosciuto dall e di quale natura e se, quale conseguenza di tali maggiori postumi, sia derivato al ricorrente un CP_1
danno biologico di maggiore entità, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza…”
Il CTU, con valutazione tecnica, logicamente coerente e congruamente motivata, ha concluso il suo elaborato rassegnando le seguenti conclusioni, dalle quali non si ha ragione per dissentire “A seguito dell'infortunio del 19/09/2022 e per effetto di esso, il ricorrente ha riportato postumi invalidanti di grado superiore rispetto a quello già riconosciuto dall . Quale conseguenza di tali maggiori postumi, è derivato CP_1
pagina 2 di 5 al ricorrente un danno biologico di maggiore entità, nella misura del 18%, a decorrere dall'epoca dell'infortunio lavorativo….”.
Il CTU ha motivato, nei termini che seguono, il proprio convincimento. Sulla scorta della documentazione anamnestica, clinica e strumentale sopra esaminata, si può affermare che il ricorrente
è affetto da: “1. Postumi radiologici e funzionali di pregressa frattura biossea della gamba Parte_1
destra…”.
In occasione ed a seguito di tale infortunio lavorativo il ricorrente riportava la frattura biossea di gamba destra,
pluriframmentarie ed esposta, trattata con mezzi di sintesi (placca e viti per la tibia ed infibulo del perone).
L'esame clinico evidenzia gli esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico ortopedico, nonché gli esiti della lesione cutanea del terzo inferiore di gamba che, pur nelle sue modeste dimensioni, si caratterizza per l'infossamento sul piano cutaneo e per l'aspetto ipercromico.
Valutabile il conseguente danno estetico come previsto dalla: Voce 36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche. D.B. = fino a 5%
Si tratta di esiti cicatriziali valutabili nella misura del 5%.
Da un punto di vista strumentale, gli accertamenti eseguiti (RMI e radiografie) evidenziano gli esiti della pregressa frattura complessa di tibia e perone.
La valutazione medico legale deve considerare: Voce 292. Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale. D.B. = fino a
8%.
Si tratta di una voce che può essere considerata nella sua interezza valutativa (8%) in quanto gli accertamenti strumentali eseguiti ne evidenziano in toto la complessità radiologica e, quindi, anatomica. La limitazione funzionale, per quanto moderata, non è compiutamente compresa in tale voce e, quindi è necessario valutarla utilizzando, e adeguatamente dimensionandola, la voce che contempla una condizione funzionale di maggiore grado.
Voce 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole. D.B. = 12%
“La classe di danno riguardante tale comparto è esplicitamente circoscritta agli esiti anchilotici di lesioni della caviglia. A tale valore potrà riferirsi in proporzione il medico qualora invece residuino perdite parziali dell'escursione articolare (…)” (G. P. Rossi: “Danno Biologico. Le tabelle di legge” Giuffrè Editore II Tes_1
edizione).
pagina 3 di 5 Trattandosi di una limitazione funzionale con riduzione del ROM ai gradi estremi, può essere graduata nei limiti di 1/3 del danno massimo previsto per la perdita totale (anchilosi) della escursione articolare. Valutabile
nella misura del 4%.
La presenza dei mezzi di sintesi merita anch'essa una autonoma valutazione: Voce 306. Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare.
D.B. = fino a 3%.
Valutabile nella misura del 3%.
Il complesso menomativo deve essere quindi valutato nella misura del 18% (diciotto %). A decorrere dall'epoca dell'infortunio lavorativo.
In relazione ai rilievi mossi dal CTP di parte ricorrente, il CTU ha condivisibilmente sottolineato la carenza di prova del fatto che la cervicalgia, che il consulente di parte ha ritenuto di apprezzare nelle sue conseguenze sul livello di lesione dell'integrità psico fisica della ricorrente, sia riferibile eziologicamente all'infortunio per cui è causa. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che l'infortunio lavorativo sofferto da in data 19.09.2022, gli ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18%, e condanna l' in persona del Presidente CP_1
pro-tempore a corrispondere a la dovuta rendita, come prevista per legge, per la Parte_1
menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.09.2022, commisurata a 18 punti percentuali, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore dal 120° giorno decorrente dalla domanda amministrativa. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore CP_1
dell'avv. Stefania Ciampelli, procuratore antistatario, che liquida nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le CP_1
spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Perugia 24.10.2025
Il giudice
AO LL
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