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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4699 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DA
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Miano n.114, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Granata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nazionale n. 94D, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.3.2025.
Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori confermando la disciplina in atto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2022 deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 2.5.2001; che dalla predetta Controparte_1
Per_ unione erano nate tre figlie: (24.7.2001), maggiorenne ma non autosufficiente,
(18.2.2009) e (30.3.2016); che il marito, a causa di continui litigi ed Per_2 CP_1 incomprensioni dovuti anche al suo abuso di sostanze stupefacenti, aveva manifestato comportamenti violenti verso di lei, sfociati in due denunce;
che il resistente per tali condotte era stato arrestato e si trovava presso una comunità di recupero;
che detti comportamenti avevano reso intollerabile ed impossibile la prosecuzione della convivenza, cessata al momento dell'arresto del resistente e mai più ricostituita. Tanto premesso chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo e rinforzato delle figlie minorenni e la determinazione a carico del resistente di un assegno a titolo di mantenimento proprio e delle tre figlie pari ad € 900,00.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 706 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale per il giorno 5.5.2022, successivamente rinviata al 30.6.2022 in attesa del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di autorizzazione del resistente a comparire.
Si costituiva , il quale confermava di essere in stato di detenzione per Controparte_1 il compimento di condotte violente ai danni della moglie e di essere stato dipendente da sostanze stupefacenti, ma esponeva di aver intrapreso un percorso terapeutico personalizzato presso la comunità di detenzione e di aver recuperato la consapevolezza del suo ruolo di padre. Pertanto, non si opponeva alla richiesta di separazione personale, ma chiedeva il rigetto della pronuncia di addebito in ragione del comportamento serbato da parte ricorrente in costanza di rapporto;
l'affidamento condiviso delle due figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina dei tempi di frequentazione del padre secondo quanto ritenuto di giustizia;
il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento della coniuge e delle figlie in quanto in stato di detenzione e privo di qualsiasi tipo di reddito.
All'udienza presidenziale del 30.6.2022, udite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente il Presidente autorizzava i coniugi a vivere
2 separatamente, assegnava la casa famigliare alla ricorrente e disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di incontrarle una volta a settimana e di effettuare videochiamate negli orari consentiti dalla struttura di detenzione, poneva a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'importo di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie. Il provvedimento presidenziale veniva fatto oggetto di reclamo da parte dell' limitatamente alle statuizioni relative all'assegno di mantenimento, CP_1 reclamo che veniva rigettato dalla Corte d'Appello.
Innanzi al G.I., la ricorrente depositava la sentenza penale di condanna del resistente per i delitti di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ricorrente confermata dalla Corte
d'appello di Napoli, il G.I., all'udienza del 22.6.2023, ritenuta la gravità dei fatti accertati dalla condanna penale e il breve lasso di tempo trascorso, modificava i provvedimenti presidenziali disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'udienza del
27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e mandando alla cancelleria per la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1^ co. c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che, alla luce delle reciproche allegazioni e del materiale istruttorio raccolto, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza
è ormai cessata dal 2021 e non si è più ricostituita, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito, sul presupposto che il resistente ha violato i doveri coniugali attraverso il compimento di condotte di violenza psichica e fisica, consistenti in particolare in comportamenti autoritari, insulti e minacce di morte proferite durante la convivenza, sfociate poi in un episodio di violenza fisica in cui il marito l'ha percossa, ha tentato di strangolarla e le ha provocato lesioni.
3 Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo in maniera estremamente generica l'infondatezza alla luce della condotta di disaffezione serbata dalla moglie nei suoi confronti dovuta all'abuso di stupefacenti da parte sua.
Orbene, va rilevato che, per insegnamento costante della Suprema Corte, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018; Cass. n. 7388/2017).
In corso di causa è stata assunta la testimonianza di , madre della Testimone_1 ricorrente (verbale udienza 21/11/2024), la quale ha riferito: “ Mia figlia con il marito e i tre bambini durante il matrimonio vivevano a casa mia e ancora adesso mia figlia con i bambini sta con me, mentre il marito è andato via. Quindi ero presente all'episodio verificatosi a luglio 2020 che si è verificato in cucina dove io stavo con mia figlia quando il marito è tronato da lavoro. Ricordo che era di pomeriggio tornò da Controparte_1 lavoro e si vedeva che era alterato perché lui usava sostanze stupefacenti. Quindi entrò in cucina e iniziò a dire frasi offensive verso mia figlia. Le diceva che era una poco di buono che si faceva gli uomini, che l'avrebbe ammazzata. Poi si calmò da solo e se ne scese e quando tornò era di nuovo normale. Una domenica di febbraio del 2021 verso le
13,45 lui doveva scendere per andare a lavoro e ha iniziato a dire a mia figlia che era una puttana e che gliel'avrebbe fatta pagare. Lui ha tirato i capelli a mia figlia poi visto che lei si voleva difendere l'ha presa per il collo e l'ha scaraventata nel frigorifero. Io e Per_ la figlia più grande, , siamo intervenute per difendere . Durante questo Pt_1 episodio lui diceva che io ero andata a dire al suo datore di lavoro che lui si drogava, cosa non vera. Lui lavorava come barista. In questa occasione io ho chiamato la polizia che lo ha arrestato. Che io sappia lui ora abita a San Giuseppe Vesuviano, non lo vedo più in giro, ma viene al nel nostro quartiere e ogni quindici giorni, ogni mese come CP_2 capita io gli porto la bambina più piccola per farli incontrare”.
Ritenute ampiamente provate le violenze descritte in ricorso, alla luce delle denunce in atti, della non contestazione del resistente, della testimonianza resa in corso di causa dal teste escusso, presente ai fatti e della cui attendibilità non vi è motivo di
4 dubitare, né rilievi in tal senso sono stati formulati da parte resistente, e, soprattutto, della sentenza definitiva di condanna, ne deriva l'accoglimento della domanda di addebito della separazione nei confronti di . Controparte_1
In ordine all'affidamento delle due figlie minorenni (18.2.2009) e Per_2
(30.3.2016), ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento esclusivo CP_1 delle stesse alla madre, già disposto in corso di causa con provvedimento del 22/06/2023, con attribuzione alla stessa in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c. anche delle scelte di maggior interesse per le figlie, e ciò sulla base di plurime ragioni.
Ed invero, occorre in primo luogo considerare che, alla luce della convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di AN ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, nel caso di minori conviventi con il genitore/vittima nella scelta del regime di affidamento, vanno valutati con estrema cautela e senza pregiudizi le esigenze di tutela del genitore/vittima dell'ex partner ed i comportamenti violenti e maltrattamenti da ritenersi destabilizzanti, non solo l'ex partner, ma le relazioni familiari tutte nel loro complesso e fonte di una responsabilità familiare come espressamente sancito dall'articolo 31 della convenzione di AN . Il Collegio è infatti ben consapevole che la presente decisione in ordine all'affidamento dei minori, da adottarsi alla luce dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, richiede una valutazione in sede civile di tutte le risultanze emerse nel presente giudizio alla luce dell'art 31 della convenzione di AN che impone di attribuire particolare rilievo alla violenza familiare consumata nelle relazioni di intimità. (Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre considerare che gli episodi di violenza sono stati posti in essere in ambiente domestico, alla presenza dei figli dall' che faceva CP_1 abuso di sostanze stupefacenti e hanno giustificato ad una condanna in sede penale del medesimo confermata in Corte d'Appello. Elementi che hanno portato già in corso di causa all'affido esclusivo dei minori alla madre, anche tenuto conto dell'impossibilità di instaurare tra le parti quel dialogo presupposto necessario per la condivisione della
5 genitorialità. A ciò si aggiunga che, allo stato, il resistente si è trasferito in Germania pe ragioni di lavoro, come rappresentato dalla difesa del medesimo nella comparsa conclusionale. È ben consapevole il collegio che il trasferimento all'estero del genitore non collocatario non è di per sé causa sufficiente a derogare alla regola generale dell'affido condiviso (“il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori…” cfr. Cass. n. 9633/2015 e Cass. n. 18087/2016), dovendo il giudice sempre valutare se l'affidamento risponde al supremo interesse della prole.
Nel caso di specie, tuttavia, il trasferimento del padre va valutato unitamente alla circostanza che la convivenza è stata interrotta dal febbraio 2021 a causa dell'arresto e che dunque il padre, come egli stesso ha riferito all'udienza presidenziale e confermato anche nella comparsa conclusionale (“il sig. non vede la prole ormai da CP_1 tempo”), non è riuscito a conservare e consolidare un sano rapporto genitoriale con le due figlie minori.
Pertanto, in conformità con l'orientamento pacifico della Suprema Corte, secondo cui, in materia di affidamento dei minori, “il giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. Ord. N. 16274/2025), ritiene il
Collegio che il padre non appaia idoneo ad essere titolare di quei poteri di codecisione nella gestione dei figli, avendo egli perduto, a causa delle condotte poste in essere, la relazione affettiva ed educativa con le figlie e non essendovi allo stato, alla luce del suo trasferimento in Germania, margini per una agevole ricostituzione del rapporto paterno.
Al contrario, risulta confacente all'interesse delle minori che queste continuino ad essere affidate in via esclusiva alla madre, in capo alla quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art
337 quater c.c., vanno concentrate le competenze genitoriali. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
6 (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlie, attesa la lunga assenza di rapporti tra le minori e la figura genitoriale e comunque tenuto conto delle condotte di quest'ultimo, va disposto che essi avverranno in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali, al fine della ricostituzione della relazione padre-figlie, previo svolgimento da parte di di percorsi di sostegno alla genitorialità su manifestazione di interesse Controparte_1 da parte del medesimo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
In ordine ai provvedimenti di natura economica, va rilevato che, benché la ricorrente abbia richiesto nell'atto introduttivo di porre a carico del resistente una somma di denaro a titolo di mantenimento per le tre figlie e per sé stessa, relativamente a sé stessa la domanda risulta rinunciata, giacchè nella comparsa conclusionale la stessa ha chiesto
“condannare il sig. al pagamento di un assegno di mantenimento in favore CP_1 delle figlie così come da provvedimento presidenziale, di Euro 600,00”.
Tenuto conto che il resistente prima della separazione lavorava come barista e che da poco si è trasferito in Germania per lavorare come aiuto chef in un ristorante, si ritiene congruo confermare a carico del padre l'importo così come quantificato in via provvisoria con il provvedimento presidenziale in € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, del resto entrambe le parti negli scritti conclusionali hanno concluso in tal senso.
è dunque tenuto a versare a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ciascun mese, la somma di € 600,00, a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; tale somma è da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026.
7 Le spese di lite vanno compensate per la metà tra le parti in ragione della natura del giudizio e per la restante metà vanno poste a carico del resistente soccombente prevalente.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M.
147/2022, per quattro fasi e ai minimi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, somma da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 e da ridurre dell'ulteriore 50% in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 14, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2001), Controparte_1 con addebito ad;
Controparte_1
b) Affida le figlie minori alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).; provvede in ordine ai tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva.
c) assegna alla ricorrente la casa familiare;
d) pone a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Controparte_1 protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018, la somma di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie, somma da versarsi in favore di Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT a partire dal luglio 2026;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) compensa per la metà le spese di lite e condanna al pagamento della Controparte_1 restante quota, che liquida in € 952,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
8 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio presso questo ufficio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4699 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DA
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Miano n.114, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Granata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nazionale n. 94D, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.3.2025.
Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori confermando la disciplina in atto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2022 deduceva che aveva Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 2.5.2001; che dalla predetta Controparte_1
Per_ unione erano nate tre figlie: (24.7.2001), maggiorenne ma non autosufficiente,
(18.2.2009) e (30.3.2016); che il marito, a causa di continui litigi ed Per_2 CP_1 incomprensioni dovuti anche al suo abuso di sostanze stupefacenti, aveva manifestato comportamenti violenti verso di lei, sfociati in due denunce;
che il resistente per tali condotte era stato arrestato e si trovava presso una comunità di recupero;
che detti comportamenti avevano reso intollerabile ed impossibile la prosecuzione della convivenza, cessata al momento dell'arresto del resistente e mai più ricostituita. Tanto premesso chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo e rinforzato delle figlie minorenni e la determinazione a carico del resistente di un assegno a titolo di mantenimento proprio e delle tre figlie pari ad € 900,00.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 706 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale per il giorno 5.5.2022, successivamente rinviata al 30.6.2022 in attesa del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di autorizzazione del resistente a comparire.
Si costituiva , il quale confermava di essere in stato di detenzione per Controparte_1 il compimento di condotte violente ai danni della moglie e di essere stato dipendente da sostanze stupefacenti, ma esponeva di aver intrapreso un percorso terapeutico personalizzato presso la comunità di detenzione e di aver recuperato la consapevolezza del suo ruolo di padre. Pertanto, non si opponeva alla richiesta di separazione personale, ma chiedeva il rigetto della pronuncia di addebito in ragione del comportamento serbato da parte ricorrente in costanza di rapporto;
l'affidamento condiviso delle due figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina dei tempi di frequentazione del padre secondo quanto ritenuto di giustizia;
il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento della coniuge e delle figlie in quanto in stato di detenzione e privo di qualsiasi tipo di reddito.
All'udienza presidenziale del 30.6.2022, udite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente il Presidente autorizzava i coniugi a vivere
2 separatamente, assegnava la casa famigliare alla ricorrente e disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di incontrarle una volta a settimana e di effettuare videochiamate negli orari consentiti dalla struttura di detenzione, poneva a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'importo di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie. Il provvedimento presidenziale veniva fatto oggetto di reclamo da parte dell' limitatamente alle statuizioni relative all'assegno di mantenimento, CP_1 reclamo che veniva rigettato dalla Corte d'Appello.
Innanzi al G.I., la ricorrente depositava la sentenza penale di condanna del resistente per i delitti di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ricorrente confermata dalla Corte
d'appello di Napoli, il G.I., all'udienza del 22.6.2023, ritenuta la gravità dei fatti accertati dalla condanna penale e il breve lasso di tempo trascorso, modificava i provvedimenti presidenziali disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'udienza del
27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e mandando alla cancelleria per la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1^ co. c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che, alla luce delle reciproche allegazioni e del materiale istruttorio raccolto, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza
è ormai cessata dal 2021 e non si è più ricostituita, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito, sul presupposto che il resistente ha violato i doveri coniugali attraverso il compimento di condotte di violenza psichica e fisica, consistenti in particolare in comportamenti autoritari, insulti e minacce di morte proferite durante la convivenza, sfociate poi in un episodio di violenza fisica in cui il marito l'ha percossa, ha tentato di strangolarla e le ha provocato lesioni.
3 Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo in maniera estremamente generica l'infondatezza alla luce della condotta di disaffezione serbata dalla moglie nei suoi confronti dovuta all'abuso di stupefacenti da parte sua.
Orbene, va rilevato che, per insegnamento costante della Suprema Corte, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n. 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018; Cass. n. 7388/2017).
In corso di causa è stata assunta la testimonianza di , madre della Testimone_1 ricorrente (verbale udienza 21/11/2024), la quale ha riferito: “ Mia figlia con il marito e i tre bambini durante il matrimonio vivevano a casa mia e ancora adesso mia figlia con i bambini sta con me, mentre il marito è andato via. Quindi ero presente all'episodio verificatosi a luglio 2020 che si è verificato in cucina dove io stavo con mia figlia quando il marito è tronato da lavoro. Ricordo che era di pomeriggio tornò da Controparte_1 lavoro e si vedeva che era alterato perché lui usava sostanze stupefacenti. Quindi entrò in cucina e iniziò a dire frasi offensive verso mia figlia. Le diceva che era una poco di buono che si faceva gli uomini, che l'avrebbe ammazzata. Poi si calmò da solo e se ne scese e quando tornò era di nuovo normale. Una domenica di febbraio del 2021 verso le
13,45 lui doveva scendere per andare a lavoro e ha iniziato a dire a mia figlia che era una puttana e che gliel'avrebbe fatta pagare. Lui ha tirato i capelli a mia figlia poi visto che lei si voleva difendere l'ha presa per il collo e l'ha scaraventata nel frigorifero. Io e Per_ la figlia più grande, , siamo intervenute per difendere . Durante questo Pt_1 episodio lui diceva che io ero andata a dire al suo datore di lavoro che lui si drogava, cosa non vera. Lui lavorava come barista. In questa occasione io ho chiamato la polizia che lo ha arrestato. Che io sappia lui ora abita a San Giuseppe Vesuviano, non lo vedo più in giro, ma viene al nel nostro quartiere e ogni quindici giorni, ogni mese come CP_2 capita io gli porto la bambina più piccola per farli incontrare”.
Ritenute ampiamente provate le violenze descritte in ricorso, alla luce delle denunce in atti, della non contestazione del resistente, della testimonianza resa in corso di causa dal teste escusso, presente ai fatti e della cui attendibilità non vi è motivo di
4 dubitare, né rilievi in tal senso sono stati formulati da parte resistente, e, soprattutto, della sentenza definitiva di condanna, ne deriva l'accoglimento della domanda di addebito della separazione nei confronti di . Controparte_1
In ordine all'affidamento delle due figlie minorenni (18.2.2009) e Per_2
(30.3.2016), ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento esclusivo CP_1 delle stesse alla madre, già disposto in corso di causa con provvedimento del 22/06/2023, con attribuzione alla stessa in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c. anche delle scelte di maggior interesse per le figlie, e ciò sulla base di plurime ragioni.
Ed invero, occorre in primo luogo considerare che, alla luce della convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di AN ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, nel caso di minori conviventi con il genitore/vittima nella scelta del regime di affidamento, vanno valutati con estrema cautela e senza pregiudizi le esigenze di tutela del genitore/vittima dell'ex partner ed i comportamenti violenti e maltrattamenti da ritenersi destabilizzanti, non solo l'ex partner, ma le relazioni familiari tutte nel loro complesso e fonte di una responsabilità familiare come espressamente sancito dall'articolo 31 della convenzione di AN . Il Collegio è infatti ben consapevole che la presente decisione in ordine all'affidamento dei minori, da adottarsi alla luce dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, richiede una valutazione in sede civile di tutte le risultanze emerse nel presente giudizio alla luce dell'art 31 della convenzione di AN che impone di attribuire particolare rilievo alla violenza familiare consumata nelle relazioni di intimità. (Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini).
Ciò premesso, nel caso di specie occorre considerare che gli episodi di violenza sono stati posti in essere in ambiente domestico, alla presenza dei figli dall' che faceva CP_1 abuso di sostanze stupefacenti e hanno giustificato ad una condanna in sede penale del medesimo confermata in Corte d'Appello. Elementi che hanno portato già in corso di causa all'affido esclusivo dei minori alla madre, anche tenuto conto dell'impossibilità di instaurare tra le parti quel dialogo presupposto necessario per la condivisione della
5 genitorialità. A ciò si aggiunga che, allo stato, il resistente si è trasferito in Germania pe ragioni di lavoro, come rappresentato dalla difesa del medesimo nella comparsa conclusionale. È ben consapevole il collegio che il trasferimento all'estero del genitore non collocatario non è di per sé causa sufficiente a derogare alla regola generale dell'affido condiviso (“il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori…” cfr. Cass. n. 9633/2015 e Cass. n. 18087/2016), dovendo il giudice sempre valutare se l'affidamento risponde al supremo interesse della prole.
Nel caso di specie, tuttavia, il trasferimento del padre va valutato unitamente alla circostanza che la convivenza è stata interrotta dal febbraio 2021 a causa dell'arresto e che dunque il padre, come egli stesso ha riferito all'udienza presidenziale e confermato anche nella comparsa conclusionale (“il sig. non vede la prole ormai da CP_1 tempo”), non è riuscito a conservare e consolidare un sano rapporto genitoriale con le due figlie minori.
Pertanto, in conformità con l'orientamento pacifico della Suprema Corte, secondo cui, in materia di affidamento dei minori, “il giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. Ord. N. 16274/2025), ritiene il
Collegio che il padre non appaia idoneo ad essere titolare di quei poteri di codecisione nella gestione dei figli, avendo egli perduto, a causa delle condotte poste in essere, la relazione affettiva ed educativa con le figlie e non essendovi allo stato, alla luce del suo trasferimento in Germania, margini per una agevole ricostituzione del rapporto paterno.
Al contrario, risulta confacente all'interesse delle minori che queste continuino ad essere affidate in via esclusiva alla madre, in capo alla quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art
337 quater c.c., vanno concentrate le competenze genitoriali. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
6 (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlie, attesa la lunga assenza di rapporti tra le minori e la figura genitoriale e comunque tenuto conto delle condotte di quest'ultimo, va disposto che essi avverranno in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali, al fine della ricostituzione della relazione padre-figlie, previo svolgimento da parte di di percorsi di sostegno alla genitorialità su manifestazione di interesse Controparte_1 da parte del medesimo.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
In ordine ai provvedimenti di natura economica, va rilevato che, benché la ricorrente abbia richiesto nell'atto introduttivo di porre a carico del resistente una somma di denaro a titolo di mantenimento per le tre figlie e per sé stessa, relativamente a sé stessa la domanda risulta rinunciata, giacchè nella comparsa conclusionale la stessa ha chiesto
“condannare il sig. al pagamento di un assegno di mantenimento in favore CP_1 delle figlie così come da provvedimento presidenziale, di Euro 600,00”.
Tenuto conto che il resistente prima della separazione lavorava come barista e che da poco si è trasferito in Germania per lavorare come aiuto chef in un ristorante, si ritiene congruo confermare a carico del padre l'importo così come quantificato in via provvisoria con il provvedimento presidenziale in € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, del resto entrambe le parti negli scritti conclusionali hanno concluso in tal senso.
è dunque tenuto a versare a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ciascun mese, la somma di € 600,00, a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; tale somma è da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026.
7 Le spese di lite vanno compensate per la metà tra le parti in ragione della natura del giudizio e per la restante metà vanno poste a carico del resistente soccombente prevalente.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M.
147/2022, per quattro fasi e ai minimi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, somma da versare in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 e da ridurre dell'ulteriore 50% in virtù dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 14, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2001), Controparte_1 con addebito ad;
Controparte_1
b) Affida le figlie minori alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).; provvede in ordine ai tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva.
c) assegna alla ricorrente la casa familiare;
d) pone a carico di , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Controparte_1 protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018, la somma di € 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle tre figlie, somma da versarsi in favore di Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT a partire dal luglio 2026;
e) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) compensa per la metà le spese di lite e condanna al pagamento della Controparte_1 restante quota, che liquida in € 952,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
8 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio presso questo ufficio
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