CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064497591000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso la cartella di pagamento n. 6820250064497591 per complessivi € 2.847,63 emessa a seguito di attività di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973, relativa alla dichiarazione dei redditi
2022 per il periodo d'imposta 2021, dalla quale emergeva l'asserita indebita deduzione, nel quadro RP21, di contributi INPS riferibili ad un obbligo contributivo del ricorrente, sorto a seguito di una controversia di lavoro risalente agli anni '90 e definita con sentenza della Corte d'Appello nel 2005.
L' intimata si è costituita con controricorso;
il ricorrente presentava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la deducibilità dei contributi INPS versati dal ricorrente nel 2021 in esecuzione di un piano di rateazione relativo ad un debito contributivo per annualità remote, originato dalla controversia con la dipendente sig.ra Nominativo_1.
Il ricorso è infondato.
I contributi in questione non sono contributi previdenziali personali del contribuente, ma derivano da un debito contributivo accertato in qualità di datore di lavoro, per somme dovute all'INPS per una dipendente.
Trattasi di contributi versati per la propria dipendente che rappresentano un costo e sono deducibili dal reddito di impresa (quadri RF/RG) e non onere deducibile dal reddito complessivo della persona fisica
(quadro RP).
Tali contributi, quindi, non rientrano tra quelli previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR che non comprende i contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, i quali restano disciplinati dall'art. 95 TUIR come componenti negativi del reddito d'impresa.
Va disattesa anche la deduzione che il disconoscimento della deduzione nel quadro RP determinerebbe una “doppia imposizione”, in quanto i contributi in questione, pur essendo stati sostenuti dal datore di lavoro, andranno poi ad incrementare la posizione previdenziale della dipendente e concorreranno quindi a formare la sua futura pensione.
Va osservato al riguardo che non vi è alcuna identità di presupposto imponibile tra il costo sostenuto dal datore di lavoro ed il reddito pensionistico che la lavoratrice percepirà in futuro.
Va quindi rigettato il ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000. già operata la riduzione del 20%
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINDEMI DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064497591000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso la cartella di pagamento n. 6820250064497591 per complessivi € 2.847,63 emessa a seguito di attività di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973, relativa alla dichiarazione dei redditi
2022 per il periodo d'imposta 2021, dalla quale emergeva l'asserita indebita deduzione, nel quadro RP21, di contributi INPS riferibili ad un obbligo contributivo del ricorrente, sorto a seguito di una controversia di lavoro risalente agli anni '90 e definita con sentenza della Corte d'Appello nel 2005.
L' intimata si è costituita con controricorso;
il ricorrente presentava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la deducibilità dei contributi INPS versati dal ricorrente nel 2021 in esecuzione di un piano di rateazione relativo ad un debito contributivo per annualità remote, originato dalla controversia con la dipendente sig.ra Nominativo_1.
Il ricorso è infondato.
I contributi in questione non sono contributi previdenziali personali del contribuente, ma derivano da un debito contributivo accertato in qualità di datore di lavoro, per somme dovute all'INPS per una dipendente.
Trattasi di contributi versati per la propria dipendente che rappresentano un costo e sono deducibili dal reddito di impresa (quadri RF/RG) e non onere deducibile dal reddito complessivo della persona fisica
(quadro RP).
Tali contributi, quindi, non rientrano tra quelli previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR che non comprende i contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, i quali restano disciplinati dall'art. 95 TUIR come componenti negativi del reddito d'impresa.
Va disattesa anche la deduzione che il disconoscimento della deduzione nel quadro RP determinerebbe una “doppia imposizione”, in quanto i contributi in questione, pur essendo stati sostenuti dal datore di lavoro, andranno poi ad incrementare la posizione previdenziale della dipendente e concorreranno quindi a formare la sua futura pensione.
Va osservato al riguardo che non vi è alcuna identità di presupposto imponibile tra il costo sostenuto dal datore di lavoro ed il reddito pensionistico che la lavoratrice percepirà in futuro.
Va quindi rigettato il ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000. già operata la riduzione del 20%