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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 21 novembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Bonsegna come da mandato in Parte_1
atti
contro
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. G. D'Addato come da mandato in atti nonchè
, in persona del Ministro p.t., Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione il sig. ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 059 2024 00368049 07 000, notificata in data 9.10.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.485,44 (undicimilaquattrocentottantacinque/44) di cui: euro 3.000,00 a titolo di Cassa depositi e prestiti - cassa ammende;
euro 4.021,98 a titolo di spese processuali;
euro 4.012,58 a titolo di recupero spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato; euro 245,00 a titolo di contributo unificato;
euro 200,00 a titolo di imposta di registro atti giudiziari.
Con comparsa di riposta del 08.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...] Dichiarata la contumacia di – ente impositore . e disposta la sospensione Controparte_2
della esecutività della cartella di pagamento impugnata, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Il sig. eccepisce la illegittimità della pretesa creditoria azionata lamentando la errata Pt_1
ripartizione delle spese processuali addebitate.
In particolare, il rileva che il richiesto pagamento delle spese processuali, peraltro in Pt_1
un'unica soluzione, doveva essere posto a carico dell'erario o essere addebitate, almeno in gran parte , ai coimputati e alla parte civile.
Conclude, pertanto, chiedendo la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento.
Parte opponente contesta l'insussistenza del diritto della Concessionaria di procedere alla minacciata esecuzione forzata, sul rilievo per cui, come previsto dall'art. 535 c.p.c., novellato dalla legge n. 69 del 19.06.2009, le spese di giustizia sono dovute dai condannati pro quota, tenendo conto di quelle ad ognuno effettivamente imputabili, non esistendo più la solidarietà fra i condannati.
Ciò posto, è appena il caso di rilevare che il regime delle spese processuali, in presenza di più condannati, nel previgente assetto codicistico, veniva disciplinato dal 2° comma dell'art. 535 c.p.p., a mente del quale “I condannati per lo stesso reato o per i reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”. La disposizione normativa in oggetto, tuttavia, è stata successivamente abrogata dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che ha modificato, fra l'altro, la norma di cui all'art. 205, del D.P.R. 115/2002, a mente della quale
“Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà…..”.
Dalla documentazione in atti emerge che con sentenza n. 2420/2017 Reg. Sent., depositata in data 15.11.2017, emessa dal Tribunale di Lecce, II Sezione Penale, resa nel proc. penale n. 2011/14 R.G.
Trib. – n. 574/2012 R.G.N.R., divenuta irrevocabile in data 12.5.2022, il sig. , Parte_1
veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 393 c.p. , è condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, unitamente agli altri coimputati e (condannati alla pena Parte_2 Parte_3 di mesi 6 di reclusione) ed al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza del Tribunale, inoltre, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, liquidate in euro 2.750,00, oltre al pagamento di una provvisionale in favore della stessa parte civile, sig. , di euro 3.000,00 Parte_4
(tremila/00).
Avverso la predetta sentenza veniva presentato appello da parte degli imputati e anche della parte civile e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 98 del 25.1.2021, in riforma della sentenza del
Tribunale di Lecce, ha assolto il sig. ( e il per un ulteriore capo di Parte_1 Parte_3
imputazione (capo K) e ha ridotto, quindi, la pena nei confronti dello stesso a mesi 7 di reclusione, con condanna solo del sig. e della parte civile al pagamento delle spese del grado di appello e con Parte_2
condanna degli imputati e al pagamento soltanto delle spese , liquidate in favore della Pt_1 Parte_2
parte civile, in euro 750,00.
La sentenza della Corte di Appello di Lecce veniva impugnata dal sig. e la Corte di Pt_1
Cassazione - Sesta Sezione Penale, con sentenza n. 21431 dell'1.6.2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il sig. al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Parte_1
euro 3 .000,00 (tremila/00) in favore della Cassa delle Ammende.
In forza di tali pronunce è stata notificata al la cartella esattoriale impugnata, con quale Pt_1
veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 11.485,44
(undicimilaquattrocentottantacinque/44) di cui: euro 3.000,00 a titolo di Cassa depositi e prestiti - cassa ammende;
euro 4.021,98 a titolo di spese processuali;
euro 4.012,58 a titolo di recupero spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
euro 245,00 a titolo di contributo unificato;
euro 200,00
a titolo di imposta di registro atti giudiziari.
Orbene, dall'esame delle voci imputate all'opponente non è possibile evincere la suddivisione delle spese, denominate recupero spese anticipate per part civile ammessa a gratuito patrocinio, tra i coimputati del processo per i quali è divenuta definitiva la condanna.
Nulla, infatti, è stato indicato in ordine ai criteri che hanno portato alla imputazione della suddetta voce di spesa in capo all'opponente e sulla riferibilità al reato per cui è intervenuta la sua condanna. Pertanto, in base ai rilievi formulati, l'attività di allegazione e produzione svolta dai convenuti non rende possibile compiere la doverosa verifica in ordine al corretto svolgimento dell'attività di autoliquidazione.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione – che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio – non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti <> redatti dalla Procura della Repubblica e attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. (Cassazione civile, Sezione III, sentenza 9 gennaio 2025
n. 560)
L'esito del giudizio, che ha portato alla rideterminazione della pretesa tributaria, induce il
Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario, Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, annulla la Parte_1
cartella di pagamento n. 059 2024 00368049 07 000, notificata in data
9.10.2024, con riferimento alla voce di spese processuali, denominate recupero spese anticipate per parte civile ammessa a gratuito patrocinio, limitatamente all'ammontare di €
4.012,58
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa;
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)