TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 ed iscritta al n. 1187
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Carbonaro e marco Bove del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Torino n. 34 - Milano,
presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Francesca Pace del foro di Roma e con elezione di domicilio in Via Chelini n. 4 –
Roma, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
e contro
( ) Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA/CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
In data 28 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, così
giudicare
pagina 1 di 5 Dato atto della rinuncia da parte della sig.ra agli atti del giudizio ed all'opposizione, come da rinuncia Parte_1
regolarmente notificata via pec al domicilio eletto della convenuta costituitasi e depositata in via telematica unitamente alle
ricevute di avvenuta notifica, decidere la causa secondo giustizia avuto riguardo alla complessiva situazione prospettata
nel corso del giudizio, compensando le spese di lite in considerazione della buona fede dell'opponente e del leale
comportamento processuale della stessa, ovvero in caso di condanna dell'opponente alle spese di giudizio, contenerle al
minimo dei tariffari (D.M 147/2022) in considerazione di quanto precede”.
Per parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti come sopra esposti:
In via preliminare:
- confermare il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata, così come
formulata dall'opponente, Sig.ra per totale assenza dei relativi presupposti di legge;
Parte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione così come formulata dalla Sig.ra perché palesemente Parte_1
inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto e, comunque, perché non provata, e per l'effetto confermare
integralmente la cartella di pagamento impugnata n. 06820220038724118001, notificatale in data 10.03.2024 dall'
[...]
, su incarico della per la somma complessiva di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
Euro 164.625,29;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi sulla base dei parametri
previsti dal DM n. 55/2014 e ss. mod. e int. oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso 15% per spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Raggiunta in data 10.3.2024 dalla notifica della cartella di pagamento n.
06820220038724118001 emessa dall' per la somma di euro Controparte_2
164.625,29 iscritta a ruolo per il creditore Controparte_1
ha interposto opposizione con atto di citazione notificato il 5.7.2024, sostenendo Parte_1
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo nonché la duplicazione delle pretese restitutorie, essendo già pendente ai suoi danni un'esecuzione immobiliare intrapresa da
(a cui è subentrata che ingloba anche il Controparte_5 Controparte_6
credito della cartella.
pagina 2 di 5 2. - Con apposita istanza del 2.9.2024 la ha chiesto di fissarsi udienza per l'immediata Pt_1
discussione della sospensiva.
Fissata l'udienza del 29.10.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1
per argomentare della correttezza dell'utilizzo dello strumento del ruolo per il
[...]
recupero del credito e l'irrilevanza, ai fini della sospensiva, della pendenza dell'esecuzione forzata avviata all'epoca dalla . Controparte_5
3. - Con ordinanza riservata del 9.12.2024 questo Giudice ha respinto la richiesta di sospensiva,
così argomentando:
Contr
“- che, una volta escussa la garanzia pubblica, deve procedere in forza dell'art. 9 comma
5 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 123: “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'art. 67 comma 2 D.P.R. 28.1.1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme
a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”;
- che, analogamente, l'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20
giugno 2005 (Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese), nel prevedere che, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i
creditori possono rivalersi sul Fondo per gli importi garantiti (anziché continuare a perseguire il
debitore principale) ed in simile ipotesi il Fondo, ai sensi dell'art. 1203 c.c., acquisisce il diritto a
rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate, ha ribadito che
“Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 comma 5 D.Lgs. 31.3.1998 n. 123, la procedura esattoriale…”;
- che, infine, l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3, introdotto in
sede di conversione dalla Legge 24.3.2015 n. 33, ha confermato che “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni”;
- che la disciplina deve essere intesa non già come semplice richiamo alla procedura
esattoriale in generale, ma piuttosto come espressa determinazione di formare il ruolo per il recupero delle somme in questione, prescindendo quindi dalla previsione dell'art. 21 del medesimo D.Lgs.
pagina 3 di 5 46/1999 – non a caso non richiamato nei rinvii – che, per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, impone l'iscrizione a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva;
- che, infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass.
3.6.2024 n. 15485; Cass.
10.4.2024 n. 9657; Cass. 29.12.2023 n. 36513; Cass. 16.1.2023 n. 1005) non si verte in un'ipotesi di recupero dell'originario credito di natura privatistica del finanziamento erogato dalla banca e
garantito (in questo caso anche) dal fideiussore, atteso che il fondo pubblico recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi: l'avvenuta escussione di
Contr determina la surrogazione di detto garante nella posizione della banca garantita, con la nascita
di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal
primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese e in quest'ottica non ha più fondamento il richiamo all'art. 21 D.Lgs.
46/1999;
- che, pertanto, correttamente si è dato corso al recupero delle somme mediante ruolo e senza
necessità di un titolo esecutivo ulteriore”.
4. - Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di
[...]
, alla quale l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data Controparte_2
5.7.2024.
Sono inoltre stati concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., che tuttavia l'opponente non ha utilizzato: la infatti, aderendo al contenuto dell'ordinanza, ha tentato un accordo con Pt_1
controparte e, in data 22.5.2025, ha notificato a mezzo PEC rinuncia agli atti del giudizio.
seppur raggiunta dalla rinuncia agli atti, Controparte_1
non vi ha aderito ed ha chiesto di pronunciare il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
5. - Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in tanto il processo può essere estinto con ordinanza per rinuncia agli atti, in quanto le controparti del rinunciante abbiano accettato la rinuncia (comma 1 e 3).
In questo caso, laddove le parti non si siano accordate sulle spese di lite, la liquidazione è fatta dal
Giudice nella medesima ordinanza in applicazione del principio per cui le spese rimangono a carico della parte rinunciante, che le deve rimborsare alle altre (comma 4).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, ha sì notificato alla parte costituita Parte_1 [...]
atto di rinuncia alla prosecuzione della causa, ma legittimamente la Controparte_1
convenuta non ha aderito alla rinuncia e, soprattutto, non si è accordata sulle spese processuali.
In questo contesto non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c..
6. - Dal momento che l'opponente ha sostanzialmente fatto acquiescenza al contenuto dell'ordinanza 9.12.2024 sopra riportata, non è necessario aggiungere altro per rigettare le domande attoree, che si fondano sul principale motivo dell'assenza di un titolo esecutivo alla base dell'iscrizione a ruolo, invero non necessario per le ragioni del §.3.
7. - L'opposizione va quindi rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nel procedere alla liquidazione (in assenza di apposita nota) deve tenersi conto, oltre che del valore della causa (pari alla cartella da euro 164.625,29), dell'attività concretamente effettuata, che si è
sostanziata nella redazione della comparsa costitutiva e di brevissime memorie ex art. 171 ter c.p.c.,
oltre che di altrettanto semplici note d'udienza. In applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10
marzo 2014 n. 55 (e successive integrazioni) le spese processuali si liquidano applicando i minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e così in euro 4.925,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 5.7.2024. Parte_1
NN
) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
le spese di lite per euro 4.925,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
Così deciso in Lecco il 14 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2024 ed iscritta al n. 1187
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
Carbonaro e marco Bove del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Torino n. 34 - Milano,
presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Francesca Pace del foro di Roma e con elezione di domicilio in Via Chelini n. 4 –
Roma, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
e contro
( ) Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA/CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
In data 28 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, così
giudicare
pagina 1 di 5 Dato atto della rinuncia da parte della sig.ra agli atti del giudizio ed all'opposizione, come da rinuncia Parte_1
regolarmente notificata via pec al domicilio eletto della convenuta costituitasi e depositata in via telematica unitamente alle
ricevute di avvenuta notifica, decidere la causa secondo giustizia avuto riguardo alla complessiva situazione prospettata
nel corso del giudizio, compensando le spese di lite in considerazione della buona fede dell'opponente e del leale
comportamento processuale della stessa, ovvero in caso di condanna dell'opponente alle spese di giudizio, contenerle al
minimo dei tariffari (D.M 147/2022) in considerazione di quanto precede”.
Per parte opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti come sopra esposti:
In via preliminare:
- confermare il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata, così come
formulata dall'opponente, Sig.ra per totale assenza dei relativi presupposti di legge;
Parte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione così come formulata dalla Sig.ra perché palesemente Parte_1
inammissibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto e, comunque, perché non provata, e per l'effetto confermare
integralmente la cartella di pagamento impugnata n. 06820220038724118001, notificatale in data 10.03.2024 dall'
[...]
, su incarico della per la somma complessiva di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
Euro 164.625,29;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi sulla base dei parametri
previsti dal DM n. 55/2014 e ss. mod. e int. oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso 15% per spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Raggiunta in data 10.3.2024 dalla notifica della cartella di pagamento n.
06820220038724118001 emessa dall' per la somma di euro Controparte_2
164.625,29 iscritta a ruolo per il creditore Controparte_1
ha interposto opposizione con atto di citazione notificato il 5.7.2024, sostenendo Parte_1
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo nonché la duplicazione delle pretese restitutorie, essendo già pendente ai suoi danni un'esecuzione immobiliare intrapresa da
(a cui è subentrata che ingloba anche il Controparte_5 Controparte_6
credito della cartella.
pagina 2 di 5 2. - Con apposita istanza del 2.9.2024 la ha chiesto di fissarsi udienza per l'immediata Pt_1
discussione della sospensiva.
Fissata l'udienza del 29.10.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1
per argomentare della correttezza dell'utilizzo dello strumento del ruolo per il
[...]
recupero del credito e l'irrilevanza, ai fini della sospensiva, della pendenza dell'esecuzione forzata avviata all'epoca dalla . Controparte_5
3. - Con ordinanza riservata del 9.12.2024 questo Giudice ha respinto la richiesta di sospensiva,
così argomentando:
Contr
“- che, una volta escussa la garanzia pubblica, deve procedere in forza dell'art. 9 comma
5 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 123: “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi dell'art. 67 comma 2 D.P.R. 28.1.1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme
a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”;
- che, analogamente, l'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20
giugno 2005 (Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese), nel prevedere che, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i
creditori possono rivalersi sul Fondo per gli importi garantiti (anziché continuare a perseguire il
debitore principale) ed in simile ipotesi il Fondo, ai sensi dell'art. 1203 c.c., acquisisce il diritto a
rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate, ha ribadito che
“Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 comma 5 D.Lgs. 31.3.1998 n. 123, la procedura esattoriale…”;
- che, infine, l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3, introdotto in
sede di conversione dalla Legge 24.3.2015 n. 33, ha confermato che “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni”;
- che la disciplina deve essere intesa non già come semplice richiamo alla procedura
esattoriale in generale, ma piuttosto come espressa determinazione di formare il ruolo per il recupero delle somme in questione, prescindendo quindi dalla previsione dell'art. 21 del medesimo D.Lgs.
pagina 3 di 5 46/1999 – non a caso non richiamato nei rinvii – che, per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, impone l'iscrizione a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva;
- che, infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass.
3.6.2024 n. 15485; Cass.
10.4.2024 n. 9657; Cass. 29.12.2023 n. 36513; Cass. 16.1.2023 n. 1005) non si verte in un'ipotesi di recupero dell'originario credito di natura privatistica del finanziamento erogato dalla banca e
garantito (in questo caso anche) dal fideiussore, atteso che il fondo pubblico recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi: l'avvenuta escussione di
Contr determina la surrogazione di detto garante nella posizione della banca garantita, con la nascita
di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal
primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese e in quest'ottica non ha più fondamento il richiamo all'art. 21 D.Lgs.
46/1999;
- che, pertanto, correttamente si è dato corso al recupero delle somme mediante ruolo e senza
necessità di un titolo esecutivo ulteriore”.
4. - Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di
[...]
, alla quale l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data Controparte_2
5.7.2024.
Sono inoltre stati concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., che tuttavia l'opponente non ha utilizzato: la infatti, aderendo al contenuto dell'ordinanza, ha tentato un accordo con Pt_1
controparte e, in data 22.5.2025, ha notificato a mezzo PEC rinuncia agli atti del giudizio.
seppur raggiunta dalla rinuncia agli atti, Controparte_1
non vi ha aderito ed ha chiesto di pronunciare il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
5. - Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in tanto il processo può essere estinto con ordinanza per rinuncia agli atti, in quanto le controparti del rinunciante abbiano accettato la rinuncia (comma 1 e 3).
In questo caso, laddove le parti non si siano accordate sulle spese di lite, la liquidazione è fatta dal
Giudice nella medesima ordinanza in applicazione del principio per cui le spese rimangono a carico della parte rinunciante, che le deve rimborsare alle altre (comma 4).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, ha sì notificato alla parte costituita Parte_1 [...]
atto di rinuncia alla prosecuzione della causa, ma legittimamente la Controparte_1
convenuta non ha aderito alla rinuncia e, soprattutto, non si è accordata sulle spese processuali.
In questo contesto non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c..
6. - Dal momento che l'opponente ha sostanzialmente fatto acquiescenza al contenuto dell'ordinanza 9.12.2024 sopra riportata, non è necessario aggiungere altro per rigettare le domande attoree, che si fondano sul principale motivo dell'assenza di un titolo esecutivo alla base dell'iscrizione a ruolo, invero non necessario per le ragioni del §.3.
7. - L'opposizione va quindi rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nel procedere alla liquidazione (in assenza di apposita nota) deve tenersi conto, oltre che del valore della causa (pari alla cartella da euro 164.625,29), dell'attività concretamente effettuata, che si è
sostanziata nella redazione della comparsa costitutiva e di brevissime memorie ex art. 171 ter c.p.c.,
oltre che di altrettanto semplici note d'udienza. In applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10
marzo 2014 n. 55 (e successive integrazioni) le spese processuali si liquidano applicando i minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e così in euro 4.925,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 5.7.2024. Parte_1
NN
) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
le spese di lite per euro 4.925,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
[...]
Così deciso in Lecco il 14 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 5 di 5