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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Duilio Balocco, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
25/06/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Duilio Balocco, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/12/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/12/2001 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Iglesias, anno 2001, numero 21, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e in data 15.12.2001 nel Comune di Iglesias Parte_1 Parte_2
(SU).
2) Omologare le seguenti condizioni:
A) il sig. e la sig.ra sono Parte_1 Parte_2 comproprietari, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, dell'immobile sito in Via Gorizia n. 18, Iglesias (SU), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Iglesias, Sez. Urbana L al foglio 2, particella 426, subalterno 4, categoria A/4 rendita catastale Euro 495,80.
Le parti, al fine di definire in modo completo e definitivo i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, concordano quanto segue:
- il sig. in luogo della corresponsione dell'assegno Parte_1 divorzile periodico ex art. 5 legge 898/1970 si obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire alla sig.ra , che si obbliga ad Parte_2 acquistare, la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sopra descritto;
Pag. 2 di 3 - le parti si impegnano a stipulare il relativo atto pubblico di trasferimento davanti al notaio di fiducia entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio;
- le spese notarili saranno sostenute da entrambi al 50 per cento.
Le parti dichiarano espressamente che:
- il presente accordo di trasferimento costituisce parte integrante e inscindibile dell'accordo di divorzio ed è funzionalmente collegato alla definizione dei rapporti economici tra i coniugi;
- il presente accordo non costituisce una liberalità ma ha causa autonoma nella sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi realizzando integralmente la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e ne esclude ogni ulteriore pretesa presente e futura;
- il successivo atto notarile costituirà mera attuazione del presente accordo.
Le parti dichiarano che:
- il presente accordo di trasferimento immobiliare è effettuato nell'ambito degli accordi di divorzio quale sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- costituisce elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
- il successivo atto notarile di trasferimento costituirà mera attuazione del presente accordo di divorzio e, come tale, rientrerà nel campo di applicazione dell'art. 19 della L. 74/1987, beneficiando dell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/03/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Duilio Balocco, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
25/06/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Duilio Balocco, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/12/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/12/2001 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Iglesias, anno 2001, numero 21, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
e in data 15.12.2001 nel Comune di Iglesias Parte_1 Parte_2
(SU).
2) Omologare le seguenti condizioni:
A) il sig. e la sig.ra sono Parte_1 Parte_2 comproprietari, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, dell'immobile sito in Via Gorizia n. 18, Iglesias (SU), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Iglesias, Sez. Urbana L al foglio 2, particella 426, subalterno 4, categoria A/4 rendita catastale Euro 495,80.
Le parti, al fine di definire in modo completo e definitivo i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, concordano quanto segue:
- il sig. in luogo della corresponsione dell'assegno Parte_1 divorzile periodico ex art. 5 legge 898/1970 si obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire alla sig.ra , che si obbliga ad Parte_2 acquistare, la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sopra descritto;
Pag. 2 di 3 - le parti si impegnano a stipulare il relativo atto pubblico di trasferimento davanti al notaio di fiducia entro 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio;
- le spese notarili saranno sostenute da entrambi al 50 per cento.
Le parti dichiarano espressamente che:
- il presente accordo di trasferimento costituisce parte integrante e inscindibile dell'accordo di divorzio ed è funzionalmente collegato alla definizione dei rapporti economici tra i coniugi;
- il presente accordo non costituisce una liberalità ma ha causa autonoma nella sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi realizzando integralmente la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e ne esclude ogni ulteriore pretesa presente e futura;
- il successivo atto notarile costituirà mera attuazione del presente accordo.
Le parti dichiarano che:
- il presente accordo di trasferimento immobiliare è effettuato nell'ambito degli accordi di divorzio quale sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- costituisce elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
- il successivo atto notarile di trasferimento costituirà mera attuazione del presente accordo di divorzio e, come tale, rientrerà nel campo di applicazione dell'art. 19 della L. 74/1987, beneficiando dell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3