Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
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- 1. Il divieto di incatenamento delle biciclette tra decoro urbano e limiti del sindacato giurisdizionaleRosa Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
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Giurisprudenza • +500
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- libertà di movimento·
- patrocinio a spese dello Stato·
- art. 73 D.P.R. 309/1990·
- art. 13 D.L. 14/2017·
- eccesso di potere·
- improcedibilità per difetto di interesse·
- compensazione spese di lite·
- giusto procedimento
Versioni del testo
- Capo I : Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana
- Sezione I : Sicurezza integrata
- Articolo 1Art. 1. Oggetto e definizione 1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell' articolo 118, terzo comma, della Costituzione , modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.
(( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ))