Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 2
La parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite; essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. con conseguente formazione del giudicato implicito.
In materia agraria, il possesso della qualità di coltivatore diretto da parte di chi esercita la prelazione o il riscatto può essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, e tale requisito è anche svincolato da qualsiasi preventivo accertamento o controllo amministrativo.
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- 1. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 18/05/2007 n° 11593Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI NN IS - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÒ IO, MI IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI TRASONE 12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, difesi dall'avvocato MARRUZZO ETTORE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IG VA, elettivamente domiciliata in ROMA via CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato IU SCHETTINO, difesa dagli avvocati PETROZZO PIETRO, ANTONIO MANNETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3299/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, seconda sezione civile, emessa il 14/06/2002, depositata il 08/11/2002, R.G. 227/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2005 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Ettore MARRUZZO;
udito l'Avvocato Antonio MANNETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN AM esercitava l'azione di riscatto di un fondo sito in Frigento ed all'uopo conveniva gli acquirenti, LÒ NN IS e EP EL AM, innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, assumendo che l'acquisto era avvenuto in violazione dei diritti che le spettavano quale affittuaria. I convenuti resistevano, deducendo che la AM non rivestiva la qualità di coltivatrice diretta, godeva di pensione di invalidità, aveva da tempo ceduto i propri fondi rustici, aveva comunicato verbalmente di non volere esercitare il diritto di prelazione.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza che era confermata dalla Corte di Appello di Napoli sul rilievo che la AM, la quale aveva superato la "ragguardevole" età di 63 anni allorquando aveva esercitato il riscatto, non aveva dato prova della propria qualità di coltivatrice diretta mediante la produzione degli elenchi tenuti dal servizio contributi agricoli unificati o di quelli esistenti presso il comune, mentre era irrilevante la prova testimoniale che aveva richiesto.
Proposto ricorso per Cassazione, questa Corte lo accoglieva con sentenza 10/09/1999, n. 9604, rinviando ad altra sezione delle Corte di Appello di Napoli per nuovo esame alla luce del principio di diritto formulato nei seguenti termini: "la qualità di coltivatrice diretta e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell'affittuario di fondo rustico, secondo la previsione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie ne' in particolare a quelle fissate dagli artt. 2721 ss. c.c., per cui possono essere dimostrate per testimoni o per presunzioni, così come possono essere desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la loro sussistenza"; demandava inoltre al giudice di rinvio di esaminare le difese del LÒ e della AM, a tenore delle quali faceva difetto in radice il diritto di riscatto, dopo avere accertato se in relazione ad esse si fosse formato giudicato interno.
Riassunta la causa, il giudice di rinvio con sentenza resa il 14/06/2002 accoglieva la domanda e compensava le spese di tutti i gradi del giudizio.
Per quanto ancora interessa quel giudice ha ritenuto che in relazione al tempestivo esercizio del diritto di prelazione da parte della AM si è formato il giudicato interno (in conseguenza del fatto che l'eccezione relativa non è stata riproposta specificamente nel giudizio di appello, come sarebbe stato necessario, avendola il primo giudice considerata assorbita e non avendola, comunque, esaminata); ha aggiunto che la tempestività dell'esercizio dell'indicato diritto risulta dagli atti;
ha desunto la prova della qualità di coltivatrice diretta della AM dal certificato del sindaco di Frigento nonché dal fatto pacifico che essa era affittuaria del fondo e la prova dell'adeguatezza della capacità lavorativa (un terzo di quella occorrente per la coltivazione del fondo) dall'età della AM (63 anni), dalla limitata estensione del fondo (are 60 e centiare 80), dal certificato medico prodotto, dall'apporto lavorativo del figlio, dall'utilizzazione di mezzi meccanici.
Il LÒ e la AM hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento ad un solo articolato motivo;
la AM ha resistito con controricorso sostenuto con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando "violazione e falsa applicazione del principio della formazione del giudicato interno ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", i ricorrenti lamentano che il giudice di rinvio: 1) non ha esaminato le richieste di prova testimoniale proposte dalle parti, segnalando che l'esame è stato demandato al detto giudice dalla sentenza di rinvio e la prova verte su fatti costitutivi della domanda e delle eccezioni;
2) ha ravvisato un'ipotesi di giudicato interno ex art. 346 c.p.c.; 3) non ha considerato che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del riscatto fa carico alla parte che agisce e, nella specie, alla AM;
4) ha riconosciuto efficacia probatoria al certificato del sindaco e ad una "aspecifica certificazione medica", idonei a fornire elementi puramente indiziari da esaminare e valutare "in confronto alla prova per testi".
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne il giudicato interno va rilevato che il giudice di rinvio ha ritenuto che l'esame dell'eccezione di mancato esercizio della prelazione sia rimasto precluso, non avendo gli interessati, interamente vittoriosi nel merito, riproposto in alcun modo l'eccezione per tutto il corso del giudizio di appello. Il detto giudice si è così adeguato al principio assolutamente pacifico della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite;
essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. e formandosi giudicato implicito (Cass. 17/10/2001, n. 12696; Cass. 19/11/2001, n. 14488).
Non senza aggiungere che il giudice di rinvio ha pure ritenuto che sia stata raggiunta la prova dell'esercizio del diritto di prelazione e sul punto non sono state elevate censure.
Per quanto concerne le rimanenti questioni va rilevato che il possesso della qualità di coltivatore diretto da parte di chi esercita la prelazione o il riscatto può essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni (Cass. 25/06/1997, n. 5671) e che nell'attuale ordinamento fondato sul principio del libero convincimento del giudice non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, sicché, salvo il caso delle prove legali, il giudice può fondare su prove indiziare a preferenza di altre prove il proprio convincimento, del quale è solo tenuto a dare conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici (Cass. 06/02/2003, n. 1747). Non merita, conseguentemente, censura il giudice di rinvio, il quale ha desunto la prova della qualità di coltivatrice diretta della AM dal certificato del Sindaco e dalla circostanza pacifica che la predetta era affittuaria del fondo, entrambi idonei allo scopo, e, ritenuta raggiunta la prova per via indiziaria, non ha ammesso la prova testimoniale avente il medesimo oggetto, evidentemente ritenendola superflua.
In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento solidale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006