Articolo 147 del Codice civile
Articolo 145Articolo 148
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19 aprile 1942
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10 novembre 1944
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 147.

((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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