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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1629 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17. 9. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
169, pal. B/3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto
Colella (CF ), fax 0696153177, PEC: C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Email_1
Mazzini n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Melucco
APPELLANTE
E in LCA (p.iva in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
commissari liquidatori, Prof. Dott. e dott. Persona_1 Persona_2
, elettivamente domiciliata in Roma al Viale delle Persona_3
Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Coppola
( ) che la rappresenta e difende giusta delega per atto C.F._3
separato; lo scrivente difensore dichiara ai sensi del 2° comma dell'art. 176
c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 1782748810 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica così Email_2
r.g. n. 1 indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del Dpr 11.2.2005 n.68
APPELLATA
E
, CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Diritto societario, cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 18546/2017, pubblicata il 2.10.2017
CONCLUSIONI: All'udienza del 17. 9. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
Dichiara Controparte_3 CP_2 Parte_1
solidalmente responsabili ex articoli 2392, 2393, 2394 2407 c. c. per i danni arrecati alla società e ai suoi creditori;
Controparte_4
CO , , in solido, Controparte_3 CP_2 Parte_1
al pagamento in favore di Parte_2
, dell'importo di € 25.822.844,00 oltre
[...]
interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dal 19. 6.
fino al soddisfo e detratto quanto complessivamente ricevuto dalla CP_5
procedura di liquidazione coatta amministrativa in esecuzione delle transazioni raggiunte con una parte degli originali convenuti sulla base della proposta conciliativa del giudice ex articolo 185 bis cpc formulata con ordinanza del
12/05/2016;
CO , , in solido, Controparte_3 CP_2 Parte_1
al pagamento in favore di Parte_2
coatta amministrativa, delle spese legali liquidate in complessivi
[...]
euro 197.250,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
r.g. n. 2 Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, anche tenendo conto delle considerazioni rese dall'Ill.ma Corte di Appello adita e depositate in data 27. 11. 2014, secondo le quali lo stato di liquidazione in cui versa la società appellata costituisce grave motivo rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'articolo 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
In via principale nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18546/
2017, pubblicata il 2 ottobre 2017, emessa in data 25. 9. 2017 dal Tribunale ordinario di Roma, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure nel senso di rigettare la domanda per infondatezza, per aver ricoperto il signor la Pt_1
carica di consigliere di amministrazione, nonché quella di sindaco, per un breve periodo di tempo, nonché per meno titolo di cortesia al solo scopo di mantenere la componente dell'organo collegiale in attesa della nomina di un nuovo membro qualificato, non avendo svolto alcune attività di amministrazione invece svolta in maniera esclusiva dall'avvocato unitamente al fratello, CP_2 CP_6
unici artefici ed amministratori della cui l'appellante ha dato
[...] CP_4
fiducia per mera conoscenza ultra ventennale e non conoscendo assolutamente le problematiche amministrative affrontate nel periodo della sua carica e mancando, inoltre, di specifica preparazione professionale anche per la carica di sindaco. La domanda va inoltre rigettata in quanto non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio arrecato alla società durante il periodo in cui l'appellante r.g. n. 3 ha ricoperto cariche sociali, a causa delle omissioni assolutamente imputabili a quest'ultimo, essendo le problematiche societarie di gran lunga preesistenti a tale momento.
Disattese tutte le eccezioni nelle istanze sollevate da controparte dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria delle spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Piaccia all'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame per come proposto e nel merito in via di mero subordine, previo rigetto della istanza di inibitoria carente dei requisiti di legge, rigettare l'avverso appello perché infondato, confermando la sentenza di primo grado;
con salvezza di spese e diritti del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 19. 12. 2018 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_3
All'udienza del 19. 6. 2019 veniva dichiarata la contumacia di . CP_2
Con ordinanza in data 9. 3. 2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 17. 9. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
r.g. n. 4 L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico articolato motivo di gravame.
L'appellante ha ripercorso diversi passaggi della sentenza impugnata per contestare la sproporzione del risarcimento del danno liquidato dal giudice di primo grado e l'importo delle spese legali.
Ancor prima l'appellante nell'ambito delle considerazioni svolte ha cercato di sostenere la tesi secondo cui l'attività dallo stesso posta in essere non avrebbe potuto neanche lontanamente essere assimilata a quella di altri soggetti che avevano operato nella e che avevano prodotto danni, come ad esempio CP_1
il Presidente Ricci.
Infatti, l aveva rivestito ruoli di un certo rilievo nell'ambito della Pt_1
società per periodi di breve durata, che avrebbero comunque interrotto un lungo periodo storico in cui i finanziamenti venivano concessi senza alcuna evidenziazione dell'istruttoria e del relativo esame da parte del CdA circa la r.g. n. 5 convenienza e la prudenza dell'operazione.
Citando isolate frasi della sentenza impugnata l'appellante ha sostenuto che non gli si si sarebbero potute addebitare fattispecie di danno che avrebbero avuto la loro causa in azioni compiute da altri soggetti ed in periodi antecedenti rispetto a quelli per i quali l'appellante sarebbe stato chiamato a rispondere.
Inoltre, non sarebbe stata fornita la prova relativa all'entità del danno che l'appellante avrebbe cagionato alla società con la propria condotta, tenendo conto del limitato periodo di tempo in cui aveva egli aveva rivestito le cariche di cui si discute.
L'appellante alla luce di tale premessa ha censurato conseguentemente la mancata differenziazione sotto il profilo della quantificazione del danno economico da addebitare ad ogni singolo soggetto, in quanto sarebbe del tutto ingiusta l'equiparazione della posizione dell a quella del e Pt_1 CP_3
del CP_2
Il Tribunale partendo da un'analisi corretta avrebbe poi vanificato le sue considerazioni con argomentazioni illogiche equiparando sul piano risarcitorio soggetti il cui operato era stato descritto in maniera del tutto distinta dallo stesso
Tribunale.
L'appellante facendo riferimento ai passaggi della sentenza in cui il
Tribunale aveva descritto l'operato di ha sostenuto di essere nel CP_2
contesto complessivo della presente vicenda una figura del tutto minoritaria;
e riferendosi ai passaggi motivazionali della sentenza in cui era stato descritto il suo operato l'appellante ha sostenuto che dovrebbe tenersi conto dell'esiguità dell'arco temporale di copertura degli incarichi affidatigli, peraltro solo formalmente, e del fatto che egli non avrebbe avuto poteri decisori o di controllo di alcun tipo.
In concreto l'appellante aveva ricoperto la carica di membro del CdA per un anno e mezzo e di Sindaco per otto mesi;
tale circostanza non consentirebbe di equiparare la sua posizione a quella del e del che CP_2 CP_3
r.g. n. 6 avevano fattivamente contribuito a produrre il dissesto della CP_1
L'appellante ha quindi criticato la logica del Tribunale che ha addebitato all' la responsabilità del danno da esso liquidato in presenza di un Pt_1
comportamento dell'appellante al più riconducibile ad un'omissione di vigilanza e di tempestivo intervento;
la decisione del Tribunale sarebbe censurabile anche laddove ha ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione del credito risarcitorio eventualmente accertato in favore della liquidatela con il suo credito per compensi professionali dovuti in relazione all'esercizio dell'attività di amministratore e sindaco della CP_1
In realtà il Tribunale avrebbe dovuto accertare la mancata percezione di compensi da parte dell' anche per comprendere il suo grado di Pt_1
partecipazione nell'ambito dell'effettiva partecipazione alla vicenda in questione.
Il Tribunale, pur essendo perfettamente a conoscenza delle differenti gradazioni di colpa imputabili ai diversi soggetti coinvolti nella causazione del dissesto della in sede di conclusioni non avrebbe minimamente tenuto CP_1
conto di tali corrette valutazioni effettuate nell'ambito delle motivazioni, e che ha visto alla fine l destinatario di una condanna assolutamente ingiusta Pt_1
pur in presenza di una sua partecipazione del tutto marginale nella vicenda per cui è causa;
quindi, ha specificamente censurato il passaggio della motivazione della sentenza che ha analizzato la posizione dell' per giungere Pt_1
all'affermazione di una sua responsabilità in termini equivalenti rispetto a quella del e del CP_2 CP_3
In concreto l non avrebbe mai avuto il potere di opporsi alle Pt_1
decisioni dei vertici della né di contrastarle;
tale dato sarebbe CP_1
confermato dal fatto che l non avrebbe percepito alcun compenso, né Pt_1
altra utilità per gli incarichi ricoperti.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha ampiamente motivato rispetto a tutti i r.g. n. 7 profili di censura delineati dall'appellante.
La tesi dell'appellante secondo cui i suoi erano incarichi solo formali, accettati per puro spirito amicale e con il solo scopo, anzi con la sola condizione, di non frapporre ostacoli alle decisioni del non può essere condivisa. CP_2
Infatti, il Tribunale (v. pag. 60 della sentenza impugnata) ha condivisibilmente affermato che:” viceversa, deducendo a propria difesa la natura solo formale dell'incarico rivestito, ovvero la piena fiducia riposta in
, hanno sostanzialmente ammesso l'omissione di ogni forma di CP_2
controllo, tanto più grave perchè preordinata, al punto di rendere più che plausibile che nell'ambito della intanto veniva formulata Controparte_1
la proposta di far parte dei suoi organi ovvero si procedeva alla cooptazione, come avvenuto per il convenuto in quanto si potesse confidare nella Pt_1
sostanziale rinuncia dell'effettivo esercizio dei medesimi incarichi conferiti. La sistematicità e preordinazione di siffatta condotta omissiva a fronte della sistematicità, evidenza e gravità delle anomalie gestorie commesse durante tutta la vita della società sono dunque tali da far assumere alla suddetta condotta omissiva la rilevanza di un decisivo e volontario contributo causale attivo alla mala gestio sociale e ai suoi effetti dannosi”.
Inoltre, deve rilevarsi, come evidenziato anche dal Tribunale, che l' Pt_1
come gli altri convenuti, non solo non hanno contestato nulla circa i fatti di mala gestio dedotti da parte attrice ed accertati in corso di causa, ma non hanno assolto neanche all'onus probandi su di essi incombente rispetto all'osservanza dei doveri riconducibili agli artt. 2392 e 2407 c. c., atteso che l'azione proposta dalla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa aveva ad oggetto anche la responsabilità nei confronti della società, oltre che dei creditori sociali. Ne consegue che il Tribunale, alla luce delle risultanze probatorie circa i fatti di mala gestio e le condotte omissive di vigilanza, e della non contestazione dei fatti dedotti, nonché dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio incombente sui convenuti e delle affermazioni confessorie dell che hanno Pt_1
r.g. n. 8 confermato l'omessa vigilanza e l'omesso assolvimento rispetto ai compiti che gli erano propri in qualità di amministratore e sindaco, ha correttamente ritenuto che anche l fosse corresponsabile dei fatti di mala gestio accertati. Pt_1
E rispetto all'entità della condanna il riferimento alla “esiguità dell'arco temporale di copertura degli incarichi affidatigli”, non può ritenersi idoneo a scalfire il percorso argomentativo adottato dal Tribunale (v. pagina 41 della sentenza impugnata), che con passaggi logici e conseguenziali, ha così chiarito i motivi della responsabilità dell' “l'assunzione delle funzioni di Pt_1
amministratore, così come quella di sindaco, determina l'instaurazione di un nuovo nesso di causalità tra le eventuali pregresse irregolarità della gestione ovvero la protrazione delle sue negative conseguenze e l'eventuale inadempimento ai doveri specifici o di generale diligenza che ne derivano, di guisa che l'amministratore, così come il sindaco che sopraggiunga ad altri, risponde non per mancanze dei precedenti ma per le proprie colpevoli omissioni di vigilanza e di tempestivo intervento”. Ed ancora (v. pag. 59 della sentenza):
“la domanda risarcitoria risulta ampiamente fondata anche nei confronti del convenuto avendo egli assunto addirittura il doppio ruolo di Pt_1
amministratore e controllore, in fasi successive e contigue in cui sono state poste in essere operazioni rilevatesi determinanti nel consolidare il dissesto della società ovvero nell'occultare la perdita della garanzia per i creditori, con conseguente significativa amplificazione del pregiudizio da questi ultimi subito.”; inoltre (v. pag. 61 della sentenza): “la circostanza che con riferimento
a qualsiasi finanziamento erogato non sia mai emersa la documentazione dell'istruttoria svolta e delle garanzia ottenute, manifesta grave imprudenza da parte chi … e infine da parte di tutti i consiglieri di amministrazione e sindaci nella misura in cui, come il subentrati nel consiglio di Persona_4
amministrazione prima e nel collegio sindacale poi, ha tuttavia omesso una qualsiasi verifica documentale al riguardo, finalizzata al doveroso riscontro circa l'effettiva esistenza ed esigibilità dell'ingente mole dei crediti iscritti in
r.g. n. 9 bilancio – pari per il '96 a circa £ 33 miliardi e nl 1997 a £ 57 miliardi e 106 milioni – e, nonostante ciò, con indicazione della loro iscrizione in bilancio in base al presumibile valore di realizzo inclusa nell'illustrazione dei criteri di relativa redazione. In proposito si rileva che … la seconda relazione dell'avv.
Aratari, anch'essa del tutto trascurata, è stata presentata alla in data CP_1
10.2.1997, e dunque nel pieno del mandato di consigliere del convenuto Pt_1
di guisa che le già segnalate negligenze di quest'ultimo consistite nell'omessa verifica dell'esistenza ed effettiva esigibilità dei crediti e nella falsa e fuorviante precisazione secondo cui la loro iscrizione in bilancio era compiuta al presumibile valore di realizzo, risultano aggravate dalla immanente conoscenza
o comunque agevole conoscibilità della reale consistenza di tale importante componente del patrimonio societario. Le suddette condotte hanno impedito da un canto che fossero assunte scelte adeguate ad assicurare alla società la sana attuazione del suo residuo oggetto sociale e dunque la prosecuzione della sua attività, ancorché ridimensionata dalla disciplina sopravvenuta, sia ponendola in condizione di ottenere l'effettivo recupero dei crediti concessi, sia conseguendo una tempestiva e reale ricapitalizzazione e dall'altra hanno fatto venir meno la sua stessa reale solvibilità.”.
I precedenti passaggi motivazionali della sentenza su riportati danno conto dell'ineccepibile ragionamento logico giuridico adottato dal Tribunale per pervenire al giudizio di responsabilità nei confronti dell'Ugenti per i fatti per cui
è causa e delle conseguenze patrimoniali da esso discendenti.
Inoltre, il Tribunale ha anche evidenziato (v. pagg. 66 e ss. della sentenza impugnata) specifici atti e circostanze, verificatisi in presenza dell che Pt_1
dimostravano il fatto che quest'ultimo aveva contezza diretta della falsificazione del bilancio e delle scritture contabili, in danno sia della società che dei creditori.
Il quadro sinora delineato dimostra che il non aver impedito, il non aver segnalato ed il non aver compiuto gli atti del proprio ufficio, da parte r.g. n. 10 dell nella sua duplice veste di membro del CdA prima, e di Sindaco poi, Pt_1
ha implicato, da una parte, che venissero poste in essere azioni illegittime e dall'altra, l'aggravamento del danno per quelle azioni poste in essere in periodi precedenti ma soprattutto ha impedito che potessero essere assunte iniziative idonee a salvaguardare il patrimonio residuo e reale della società e con esso i diritti dei creditori della stessa.
Il Tribunale ha respinto le domande formulate dall sulla base dei Pt_1
principi stabiliti dalla Suprema Corte, che ha stabilito che ai fini della condanna in solido dei sindaci con gli amministratori (art. 2407 c. 2 c.p.c.) non occorre l'individuazione di specifici comportamenti ma è sufficiente il “non aver in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al
P.M.”.
Nel caso di specie l'omissione ravvisabile era stata totale e costante nel tempo, e non è possibile individuare solo uno o più atti direttamente collegati ad un danno, essendo stati tutti i comportamenti posti in essere inseriti in un sistema preordinato rispetto al quale tutti i soggetti coinvolti avevano contribuito;
proprio rispetto a tale specifico aspetto il Tribunale ha evidenziato che: “ la sistematicità della supina accettazione di qualsivoglia iniziativa assunta dal dominus a prescindere dalla sua legittimità ed utilità Parte_3
per la società e l'illustrata relazione di causalità delle condotte dell'uno e degli altri, con i pregiudizi arrecati alla società, di cui hanno provocato l'insolvenza,
e ai suoi creditori, concorrono nel giustificare ampiamente l'imputazione solidale a tutti e tre i convenuti di tutti i danni complessivamente subiti dall'una
e dagli altri.
Va anche rilevato che l aveva svolto il ruolo di amministratore in Pt_1
società di vario tipo (cooperative e non) con diversi oggetti sociali (Sindaco dal
17/02/2000 del CENTRO SERVIZI DIVERSI C.S.D. – SOCIETA'
r.g. n. 11 COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA;
Amministratore unico dal
12/12/1996 della SOC. A RESP. LIM. RI.CA.L. Controparte_7
Consigliere (carica cessata) della S.V.A. – SOCIETA' – SOCIETA'
[...]
VELITERNA AUTOTRASPORTI – SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA; Consigliere e Vice Presidente del consiglio di amministrazione
(cariche cessate) della , e quindi non può essere Parte_4
condivisa la sua tesi difensiva secondo cui egli non avrebbe avuto alcun titolo e competenza per rivestire detti incarichi e che egli avrebbe ricoperto la carica di sindaco e consigliere nell'ambito della solo in virtù di un'amicizia CP_1
ventennale con il CP_2
Conclusivamente, la Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia del tutto conforme rispetto alla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, formatasi in relazione al previgente testo dell'articolo 2407 c. c., che ha sempre rimarcato che la responsabilità dei sindaci è una responsabilità per fatto proprio, la quale richiede, pertanto, l'accertamento dell'imputabilità (per quanto – di regola – in relazione a una condotta di natura omissiva) ai sindaci del danno di cui è preteso il risarcimento ( v. Cass. Civ. 28.10.2024, n. 27789; Cass. Civ.
11.12.2020, n. 28357; Cass. Civ. 13.06.2014, n. 13517).
Ed è stato precisato che per muovere un addebito ai sindaci (fuori dai limitati casi in cui la responsabilità deriva da un danno causato in via esclusiva dai medesimi, come nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di segretezza) è necessario che: (a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito, (b) tale comportamento abbia generato un danno, (c) i sindaci, violando gli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con l'adeguata professionalità e diligenza e, infine, (d) sussista una relazione di causa-effetto tra l'imperito o imprudente o negligente comportamento dei sindaci ed il danno.
Soltanto verificando, con ragionamento controfattuale ipotetico, che l'attivazione del sindaco avrebbe ragionevolmente evitato il danno, non può muoversi contro questi un addebito di responsabilità.
r.g. n. 12 Infine, rispetto all'eccezione di compensazione del credito risarcitorio eventualmente accertato in favore della liquidatela deve rilevarsi che il
Tribunale da un lato ne ha affermato la tardività essendo stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, e dall'altro ne ha comunque apprezzato la sua totale genericità.
Né in questa sede tale eccezione è stata precisata in alcun modo in termini numerici dall'appellante, che ha al contempo prospettato l'esigenza di ulteriori accertamenti al riguardo per accertarne la consistenza, salvo affermare di non aver percepito alcunchè per l'esercizio dei suoi ruoli professionali all'interno della CP_1
In presenza di tali circostanze la doglianza sul punto deve ritenersi del tutto infondata.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla sulle spese rispetto a e CP_2 CP_3
rimasti contumaci. Va precisato che è
[...] Controparte_3
deceduto in data 10. 9. 2017; vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo non sono stati evocati in giudizio i suoi eredi.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a r.g. n. 13 quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18546/2017, così Pt_1
provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) CO a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
in LCA le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 97.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto a e CP_2 Controparte_3
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 14