CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4474 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f.: , rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bellaroba (c.f.: ), C.F._3 con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli, al C.so Novara n. 20, presso lo studio dell'avv. Sergio
Ceraso; appellanti
E
(p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Tanga
(c.f.: ), domiciliatario in Vallata (AV), alla Matteotti n. 116; C.F._4
appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.620/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 25.3.2021, nel proc. di primo grado n. 4767/2015 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La chiese ed ottenne il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1011/2015 in danno del debitore principale e dei garanti Parte_1
e ad essi intimante il pagamento della somma di € Parte_3 Parte_2
32.621,58, oltre interessi dalla domanda e spese della procedura, importo derivante dal saldo del conto corrente affidato n. 01.12565.
Avverso tale decreto proposero opposizione gli ingiunti, disconoscendo i documenti prodotti, lamentando l'applicazione di interessi usurari, anatocistici oltre che di commissioni e spese mai pattuite;
chiesero, in accoglimento della opposizione, la revoca del decreto e, in ogni caso, di porre in compensazione eventuali poste di dare/avere. Si difese la CP_1 deducendo che il contratto di conto (del 30.3.2005), di apertura di credito (del 31.3.2005) e le lettere di fideiussione (del 31.3.2005) erano stati ritualmente prodotti, unitamente all'estratto storico contenente l'elenco di tutte le operazioni annotate;
aggiunse che non vi era prova di applicazione di interessi anatocistici ed usurari e che la c.m.s. era correttamente pattuita.
Con sentenza n. 620 del 2021, depositata in data 25.3.2021, il Tribunale di Benevento ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato gli opponenti al pagamento della minor somma di € 26.517,45, oltre interessi dalla chiusura del rapporto bancario, previa rideterminazione del saldo del conto nell'indicato importo, escludendo in motivazione le appostazioni indebite derivanti dalla c.m.s., pattuita in modo generico, quelle derivanti da commissioni successive, mai pattuite, e, infine, quelle conseguenti all'erroneo calcolo delle valute, criterio non concordato;
ha compensato interamente tra le parti le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza sui punti decisivi della controversia;
ha posto le spese della c.t.u. grafologica a carico di tutti gli opponenti e le spese della c.t.u. contabile solo a carico della banca opposta.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 24.10.2021 (per l'udienza in citazione del 2.2.2022), hanno proposto rituale impugnazione il debitore principale ed i fideiussori, affidato ad un unico ed articolato motivo di censura della sentenza per erronea verifica degli interessi convenzionali ed usurari, delle ulteriori pattuizioni contrattuali, con particolare riferimento all'anatocismo, e per erroneo esame della c.t.u. contabile, ed hanno chiesto, reiterando la richiesta di integrazione contabile, l'accoglimento
2 dell'appello, concludendo come da originaria opposizione, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al difensore anticipatario.
Ha resistito la appellata con comparsa depositata in data in data 6.1.2022, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e reiterando tutte le originarie eccezioni;
ha proposto tempestivo appello incidentale, affidato ad un unico motivo di censura del capo della sentenza riferibile alle spese di lite, nella parte in cui il Tribunale aveva configurato una reciproca soccombenza in misura uguale, laddove la soccombenza di essa appellata era CP_1 da considerarsi in misura significativamente inferiore, alla luce della limitata riduzione dell'importo originariamente ingiunto (non oltre 1/5), ed ha chiesto di valutare i limiti della compensazione in base alla maggior soccombenza.
All'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2. Con l'unico e articolato motivo di appello principale, gli appellanti propongono una serie di censure alla gravata sentenza che sono riassumibili nei punti che seguono: erronea verifica della usurarietà degli interessi, in assenza di approfondimento contabile chiesto e non ammesso;
applicazione di interessi anatocistici in violazione del novellato art. 120 tub.
2.
1-Va premesso che correttamente il tribunale ha esaminato gli esiti della consulenza contabile d'ufficio espletata (è stata espletata una prima consulenza e sono stati poi posti al c.t.u. quesiti integrativi), partendo dal presupposto, mai censurato in questa sede, della esistenza dei contratti in forma scritta e delle pattuizioni concordate riferibili ad interessi, commissioni e spese, indipendentemente dallo specifico quesito di indagine conferito al c.t.u. che, come è evidente, non è vincolante in sede di decisione. Peraltro, l'incarico originario imponeva comunque al consulente la verifica della “sussistenza o meno del rapporto bancario” ed il c.t.u. ha tenuto conto esclusivamente della documentazione ritualmente depositata.
Del resto, sono in atti documentati: il contratto di conto corrente del 30.3.2005 dedotto in lite;
il contratto di apertura di credito del 31.3.2005; il documento di sintesi, che riporta le condizioni economiche concordate;
le integrali movimentazioni del conto n. 01.12565, dal
31.3.2005 fino al 9.5.2015, data di chiusura del conto.
Da tale documentazione emerge che gli interessi ultra legali risultano pattuiti per iscritto e tale presupposto decisionale non è mai stato censurato in questa fase di appello.
2.2- Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la denunziata usura fosse del tutto carente in termini di allegazione e prova.
3 In opposizione non vi è neppure l'indicazione delle soglie anti usura rilevate e lo sforamento rispetto ad esse;
non è idoneo allo scopo il mero richiamo alla c.t.p. prodotta, che non contiene elementi di calcolo chiari, oggettivi e verificabili. Neppure sono dedotti in maniera chiara i costi contestati da considerare ai fini dell'usura.
Va poi aggiunto, come correttamente rilevato dall'appellata, che sin dalla opposizione gli ingiunti richiamano una consulenza di parte che al più documenta una usura
“sopravvenuta” limitatamente a specifici “trimestri” ed è noto che ciò che rileva, ai fini della usura, è il superamento delle soglie di usura rilevata dai d.m. trimestrali nella fase genetica del contratto (Cass. sez. un.2017 n. 24675).
Ne consegue che, pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, l'eccezione riferibile alla pattuizione di interessi usurari, come da giurisprudenza concorde, comunque presuppone che tutti gli elementi di fatto a suo sostegno siano già stati compiutamente dedotti in primo grado (Cass. 2023 n. 28983).
In ogni caso, ad abundantiam si osserva che, in riferimento al c.c. 01.12565 del
30.3.2005 ed alla collegata apertura di credito del 31.3.2005 (fino ad € 30.000,00), è pattuito un tasso di interesse dell'8,50%; il tasso annuo di mora intra fido è indicato nella misura dell'8,50% e in 3 punti percentuali in più extra fido;
è pattuita una c.m.s. dello 0.50%; sono indicate le spese di istruttoria (€ 100,00) e sono state pattuite limitate spese per comunicazioni periodiche e di chiusura conto.
Nel trimestre di conclusione del contratto, il tasso rilevato per l'apertura di credito oltre
€ 5.000,00 è pari al 9,51%, da aumentare della metà; si giunge alla soglia del 14,265%, ampiamente rispettata finanche a voler includere la mora e la cms (senza i noti criteri correttivi dettati dalla Corte di Cass. a sez. un. cit.) e pur volendo includere i costi che, per la loro limitatezza, mai potrebbero comportare alcuno sforamento rilevante.
Inoltre, la c.m.s. e la commissione massimo utilizzo sono state espunte dal c.t.u. perché indeterminate e sul punto la banca non ha proposto appello incidentale.
Il criterio delle valute non è stato ritenuto dal tribunale debitamente concordato, sicché sono state espunte le annotazioni indebite a tale titolo;
anche su tale punto la non ha CP_1 proposto appello incidentale.
2.3 – Le ulteriori questioni sulla illegittimità dell'anatocismo riproposte in appello (in particolare post 2014) non colgono nel segno posto che, come emerge ampiamente e chiaramente dalla lettura della consulenza svolta in primo grado e dalla richiesta integrazione, il c.t.u. ha espunto completamente, sin dal ricalcolo originario contenuto nella prima consulenza, la capitalizzazione trimestrale fino alla chiusura del conto, senza la proposizione
4 di appello incidentale della sulla questione (cfr. pag. n. 3 della prima consulenza, in cui CP_1 il c.t.u. chiarisce che, come da quesito formulato dal giudice, aveva espunto la capitalizzazione trimestrale;
ulteriore richiamo a tale criterio di calcolo è fatto alla pag. n. 5;
l'evenienza è ribadita alla pag. n. 8, in risposta alle osservazioni della banca, che se ne duole;
nella integrazione di consulenza successivamente depositata - limitata alla espunzione della c.m.s. e delle valute – il c.t.u. ribadisce che la capitalizzazione trimestrale è stata espunta).
In definitiva, il Tribunale, pur senza darne espressamente atto in sentenza, ha fatto proprio il criterio di calcolo del c.t.u. che ha, comunque, già espunto la capitalizzazione e la non ha inteso proporre appello incidentale. CP_1
L'appello principale va, dunque, rigettato.
3. La banca ha proposto appello incidentale limitatamente al capo sulle spese di lite ed ha censurato la decisione del tribunale nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese in ragione della “soccombenza reciproca”, laddove non si era dato adeguato peso alla evenienza che il giudizio si era concluso con una limitata riduzione delle pretese contenute nell'originario decreto ingiuntivo ottenuto dalla che, a fronte di una CP_1 domanda di pagamento di € 32.621,58, aveva visto di poco ridotta la sua pretesa (€
26.517,45), con la conseguenza che le spese potevano essere compensate al più per 1/5.
3.
1- E' noto il principio dettato dalla Corte di Cass a sez. unite in tema, 2022 n. 32061:
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
Ora, nel caso in esame, in assenza di domande contrapposte, vi è stato accoglimento in misura ridotta della unica domanda di pagamento proposta dalla banca, ipotesi che non darebbe neppure luogo alla reciproca soccombenza ritenuta dal Tribunale, potendosi in tal caso compensare in tutto o in parte solo in presenza degli altri presupposti specifici dettati dall'art. 92, co. 2 c.p.c.
Tanto premesso, va evidenziato che l'attenta lettura del motivo porta a ritenere non censurata la ipotizzata soccombenza reciproca ritenuta dal tribunale, ma solo la misura della compensazione (così nel motivo: la soccombenza reciproca doveva ritenersi di grado
5 significativamente diseguale….sarebbe stato più equo ridurre le spese…riduzione stimabile nella misura di 1/5) ed ha ragione l'appellante a chiedere una diversa misura della compensazione parametrata alla soccombenza (1/5) in presenza di una domanda di pagamento per € 32.621,58 e del riconoscimento della minor somma di € 26.517,45.
In accoglimento del motivo di appello, le spese del primo grado vanno compensate nella misura di 1/5 tra le parti, ponendosi i residui 4/5 - liquidati in complessivi € 4.061,6, per tutte le fasi, in base al decisum, nei valori medi di scaglione, tenendo conto dell'attività svolta - a carico degli attori.
Quanto alle spese del presente grado, egualmente si ricorda che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello; tali spese vanno parimenti compensate per 1/5 e gli appellanti vanno condannati al pagamento dei residui 4/5, liquidati nei valori medi di scaglione, in ragione dell'impegno difensivo prestato, della complessità della lite e in applicazione dei parametri dettati dal d.m.
n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nell'importo complessivo di € 3.902,8
(fase di studio, fase introduttiva, fase della trattazione e istruttoria abbattuta per la metà, non essendo stata espletata istruttoria).
Medesimo criterio va seguito per le spese della c.t.u. contabile svolta in primo grado e separatamente liquidata, che vanno poste per 1/5 a carico della banca e per il residuo a carico degli appellanti.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale;
2.in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale proposto dalla
[...]
ed in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
620/2021 resa dal Tribunale di Benevento e pubblicata in data 25.3.2021,
6 a) compensa per 1/5 tra le parti le spese di lite del primo grado e condanna Parte_1
e in solido, al pagamento, in favore della
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
dei residui 4/5, liquidati in complessivi € 4.601,6, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa;
b) pone le spese della c.t.u. contabile definitivamente a carico della per 1/5 e CP_1 degli opponenti per 4/5;
c) conferma la sentenza nel resto;
3) compensa per 1/5 tra le parti le spese del presente grado e condanna gli appellanti al pagamento in favore della appellata dei residui 4/5, liquidati in complessivi € 3.902,8, CP_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
7