Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2023 |
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 maggio 2026 · 1
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di questa Sezione, 14 maggio 2020, n. 3051 (alla quale si rinvia per le vicende precedenti), il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del sig. M. e, in riforma della sentenza di ottemperanza pronunciata in primo grado, ha accolto il ricorso nel merito, per non essersi l'amministrazione comunale di Venezia conformata alle direttive di cui alla sentenza del T.A.R. per il Veneto, 1° giugno 2007, n. 1748 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 19 ottobre 2009, n. 6397). 1.1. Conseguentemente, con la stessa sentenza: - ha dichiarato la nullità della deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 14 dicembre 2009 e delle dodici licenze taxi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31123-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17541 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 20/06/2023 2 di 43 VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO REPETTI; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, NC LM, OL IA LI ed EL MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2017 del TRIBUNALE di MILANO, …Leggi di più...
- abrogazione·
- conseguenze·
- quater, del d.l. n. 207 del 2008·
- noleggio di autovetture con conducente·
- interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017·
- esclusione·
- effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992·
- circolazione stradale·
- contratti aventi ad oggetto veicoli·
- noleggio
Versioni del testo
- Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale. - Art. 2. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
(( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio )) - Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ((presso la sede o la rimessa)) , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ((anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)) .
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
(( 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 30 giugno 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 marzo 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".