Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2023 |
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- 4. Tracciabilità solo nazionale per le spese di trasfertaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 13 giugno 2025
Il nuovo decreto legge fiscale approvato il 12 giugno dal Governo circoscrive gli obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta al solo territorio italiano, risolvendo criticità operative. Il Governo ha approvato il 12 giugno 2025 il nuovo decreto legge fiscale che interviene sulla problematica operativa legata alla tracciabilità delle spese di trasferta sostenute all'estero. L'obbligo di tracciabilità riguarderà soltanto le spese sostenute sul territorio nazionale. Le modifiche normative appena approvate mirano a correggere distorsioni interpretative e semplificare gli adempimenti, fornendo maggiore certezza operativa a professionisti e imprese nella gestione degli aspetti fiscali …
Leggi di più… - 5. La riforma delle deduzioni dal reddito del professionistaMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 1 settembre 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31123-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17541 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 20/06/2023 2 di 43 VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO REPETTI; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, NC LM, OL IA LI ed EL MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2017 del TRIBUNALE di MILANO, …Leggi di più...
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- 2. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/06/2026, n. 1178Provvedimento: Pubblicato il 18/06/2026 N. 01178/2026 REG.PROV.COLL. N. 01875/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cascone e GI Sicignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Il Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2213Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4796 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2 , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fegatilli, presso il cui studio, in Roma, [...] piazza Addis Abeba n. 1, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti; appellanti contro in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lista, presso il cui studio, in Cosenza, via …Leggi di più...
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- 5. Trib. Sassari, sentenza 27/02/2025, n. 132Provvedimento: RGL n. 1427 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/02/2025), nella causa n. 1427/2023 RGL, promossa da: , Parte_1 , ass. dall'Avv.ta VANNA QUARGNENTI, P.IVA_1 PARTE RICORRENTE contro : , ass. dall'Avv.to VIALE MARIO, Controparte_1 C.F._1 PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che: ha Parte_2 proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/23 emesso dal Tribunale di Sassari il 5/9/23, avente ad oggetto la restituzione dell'importo trattenuto a titolo di tassazione sui rimborsi spese per …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale. - Art. 2. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
(( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio )) - Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ((presso la sede o la rimessa)) , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ((anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)) .
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
(( 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 30 giugno 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 marzo 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".