Legge 15 gennaio 1992, n. 21

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  • 1Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
    https://www.brocardi.it/

  • 2Cerchi un lavoro facile e ben pagato? Ecco 7 mestieri semplici
    https://www.lavoroeconcorsi.com/

    È una percezione comune che per ottenere un impiego gratificante e ben pagato sia necessario affrontare notevoli sacrifici e anni di studio intenso. Tuttavia, questa non è l'unica strada percorribile. Esistono infatti varie carriere che offrono la possibilità di trovare un equilibrio tra interesse personale e remunerazione, senza dover affrontare stress elevato o percorsi educativi troppo estesi. In questo articolo, esploreremo una selezione di professioni che possono essere considerate "facili" e allo stesso tempo ben remunerate. Scopriremo insieme le caratteristiche chiave di questi lavori, le competenze richieste e le prospettive di guadagno associate. Preparatevi a scoprire nuove …

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  • 3Art. 86 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 1.1.- Quanto al primo motivo di ricorso, l'art. 5 stabiliva, nel suo testo …

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  • 5Cass. civ., sez. VI , 14 luglio 2020, n. 14961
    https://www.iusinitinere.it/

    FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. T.M. impugna il decreto Trib. Genova 14/04/2017, n. 527/2017, in R.G. n. 12438/2016 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, proposta avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva negato ingresso alla propria domanda L. Fall. ex art. 182quater, di riconoscimento di credito di 250.000 Euro in prededuzione e per l'intero importo, limitando l'ammissione alla minore somma di 67.773,24 Euro in tale rango, nonchè per la restante parte (dunque, 182.226,76 Euro) in via ipotecaria, stante la garanzia su immobile; 2. l'insinuazione era avvenuta a titolo di credito in surroga, avendo il ricorrente …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31123-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17541 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 20/06/2023 2 di 43 VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO REPETTI; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, NC LM, OL IA LI ed EL MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2017 del TRIBUNALE di MILANO, …
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    • abrogazione·
    • conseguenze·
    • quater, del d.l. n. 207 del 2008·
    • noleggio di autovetture con conducente·
    • interpretazione autentica ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017·
    • esclusione·
    • effetti sulle originarie disposizioni di cui alla l. n. 21 del 1992·
    • circolazione stradale·
    • contratti aventi ad oggetto veicoli·
    • noleggio

  • 2Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2025, n. 3515
    Provvedimento: Pubblicato il 23/04/2025 N. 03515/2025REG.PROV.COLL. N. 02470/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 2470 del 2024, proposto da IL IE, NDM Best Transfers soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9; contro Comune di Sassoferrato, in persona …
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    • revoca licenza NCC·
    • annullamento in autotutela·
    • vincolo di territorialità·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • autorimessa·
    • art. 21-nonies l. 241/1990·
    • intervento ad opponendum·
    • art. 11 l. n. 21/1992·
    • libertà di stabilimento

  • 3TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/12/2024, n. 1575
    Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2024 N. 01575/2024 REG.PROV.COLL. N. 00495/2024 REG.RIC. N. 00496/2024 REG.RIC. N. 00502/2024 REG.RIC. N. 00503/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 495 del 2024, proposto da PA De RO, in proprio e in qualità di legale rappresentante di RO.DE.RO. Limousine Service s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Malossini, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Scansano, in persona del legale …
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    • libertà di circolazione·
    • autotutela amministrativa·
    • art. 11 L. n. 21/1992·
    • libertà di impresa·
    • vincolo di territorialità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • parere Commissione Consultiva·
    • legittimo affidamento·
    • decadenza autorizzazione·
    • revoca autorizzazione NCC

  • 4Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 1644
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2580/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIULLA Parte_1 C.F._1 ADELAIDE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CIULLA ADELAIDE GIUSEPPINA RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGO MAJELLO AUGUSTO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • sospensione termini prescrizione·
    • D.l.vo n. 46/99·
    • giudicato processuale·
    • notifica cartella esattoriale·
    • interruzione prescrizione·
    • legittimazione a contraddire·
    • art. 615 c.p.c.·
    • opposizione a esecuzione·
    • art. 617 c.p.c.

  • 5Trib. Sassari, sentenza 27/02/2025, n. 132
    Provvedimento: RGL n. 1427 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/02/2025), nella causa n. 1427/2023 RGL, promossa da: , Parte_1 , ass. dall'Avv.ta VANNA QUARGNENTI, P.IVA_1 PARTE RICORRENTE contro : , ass. dall'Avv.to VIALE MARIO, Controparte_1 C.F._1 PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che: ha Parte_2 proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/23 emesso dal Tribunale di Sassari il 5/9/23, avente ad oggetto la restituzione dell'importo trattenuto a titolo di tassazione sui rimborsi spese per …
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    • art. 38 D.P.R. 602/73·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • trasferta·
    • indennità chilometrica·
    • rimborso spese di accesso·
    • decadenza pretesa creditoria·
    • art. 51 TUIR·
    • legittimazione passiva·
    • principio di onnicomprensività del reddito
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Versioni del testo

  • Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
    2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
    a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
    b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale.
  • Art. 2. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
    2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
    3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
    (( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ))
  • Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ((presso la sede o la rimessa)) , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ((anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)) .
    2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
    (( 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 30 giugno 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 marzo 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
    Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".