Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 2023 |
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È una percezione comune che per ottenere un impiego gratificante e ben pagato sia necessario affrontare notevoli sacrifici e anni di studio intenso. Tuttavia, questa non è l'unica strada percorribile. Esistono infatti varie carriere che offrono la possibilità di trovare un equilibrio tra interesse personale e remunerazione, senza dover affrontare stress elevato o percorsi educativi troppo estesi. In questo articolo, esploreremo una selezione di professioni che possono essere considerate "facili" e allo stesso tempo ben remunerate. Scopriremo insieme le caratteristiche chiave di questi lavori, le competenze richieste e le prospettive di guadagno associate. Preparatevi a scoprire nuove …
Leggi di più… - 3. Art. 86 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxihttps://www.filodiritto.com/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 1.1.- Quanto al primo motivo di ricorso, l'art. 5 stabiliva, nel suo testo …
Leggi di più… - 5. Cass. civ., sez. VI , 14 luglio 2020, n. 14961https://www.iusinitinere.it/
FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. T.M. impugna il decreto Trib. Genova 14/04/2017, n. 527/2017, in R.G. n. 12438/2016 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, proposta avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva negato ingresso alla propria domanda L. Fall. ex art. 182quater, di riconoscimento di credito di 250.000 Euro in prededuzione e per l'intero importo, limitando l'ammissione alla minore somma di 67.773,24 Euro in tale rango, nonchè per la restante parte (dunque, 182.226,76 Euro) in via ipotecaria, stante la garanzia su immobile; 2. l'insinuazione era avvenuta a titolo di credito in surroga, avendo il ricorrente …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31123-2018 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 17541 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 20/06/2023 2 di 43 VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO REPETTI; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, NC LM, OL IA LI ed EL MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2017 del TRIBUNALE di MILANO, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2302Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA -SEZIONE XII CIVILE- ***** In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica ***** In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 48658 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 13 febbraio 2025, vertente TRA , in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Stefano Parte_1 Capece; APPELLANTE E , in persona del prefetto p.t., con l'avv. Salvatore Garozzo dell'avvocatura CP_1 capitolina; APPELLATA …Leggi di più...
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- 4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1278Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 01278/2025 REG.PROV.COLL. N. 01288/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS- Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di VI NA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Memmola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad opponendum: A.N.A.R. - …Leggi di più...
- art. 10 bis Legge n. 241/1990·
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- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/10/2024, n. 8418Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2024 N. 08418/2024REG.PROV.COLL. N. 02100/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2100 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- s.c. a r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alessandro Malossini in Roma, via Varrone 9; contro Comune di Nemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato …Leggi di più...
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- art. 21-novies legge n. 241/1990·
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Versioni del testo
- Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale. - Art. 2. Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le pro- cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
(( 3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio )) - Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ((presso la sede o la rimessa)) , apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ((anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)) .
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
(( 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 30 giugno 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dall' art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , nel modificare l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell' articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , e' sospesa fino al 31 marzo 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 , che a sua volta modifica l' art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".