Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.
Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22347 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI FA, GI IA, GI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BASILE N. 5, presso STUDIO LEGALE FIORMONTE, difesi dall'avvocato OLIVIERO RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38 presso lo studio dell'Avvocato SERGIO DEL VECCHIO, difeso dall'Avvocato COSTANZI PAOLO, con procura speciale del Dott. Notaio Stefano Sabatini in Ancona 24/9/07;
- controricorrente -
e contro
OSP. CIVILE UMBERTO PRIMO ANCONA, REG. MARCHE GESTIONE LIQUIDATORIA, AUSL/7;
- intimati -
avverso la sentenza n. 552/02 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 7/05/2002, depositata il 09/07/02; RG. 432/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/07 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato SERGIO DEL VECCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1 e del 2 motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 22.1.1982 Italia SC agì giudizialmente innanzi al tribunale di Ancona nei confronti dell'Ospedale civile Umberto e della Usl 12 di Ancona per il risarcimento dei danni subiti a seguito del trattamento anestesiologico cui era stata sottoposta in data 8.9.1979, quando aveva 56 anni, in occasione di un intervento chirurgico. Affermò che l'anestesia in sede epidurale le era stata incautamente e malamente praticata e che le conseguenze derivatene, consistite, tra l'altro, nell'impossibilità di camminare, avevano comportato un'invalidità del 100%.
Con sentenza n. 388 del 1989 il tribunale di Ancona rigettò la domanda sul rilievo che non sussisteva la prova di una non corretta prestazione da parte del sanitario anestesista e la corte d'appello di Ancona rigettò il gravame della SC con sentenza del 18.9.1993. 2. La sentenza fu cassata dalla corte di cassazione (Cass., 15.1.1997, n. 364) con rinvio alla corte d'appello di L'Aquila che, per quanto in questa sede ancora interessa, con sentenza 9.7.2002, n. 552, ha condannato la sola Regione Marche a pagare agli eredi della SC (deceduta a 71 anni per cause indipendenti dall'evento lesivo), a titolo di risarcimento dei danni biologico e morale, la somma complessiva rivalutata di Euro 291.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza ed alle spese processuali.
3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli eredi della SC - FA, IA e NO EG - affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, coi quali la sentenza è censurata in punto di liquidazione del danno e delle spese di lite. Resiste con controricorso la Regione Marche.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Coi primi due motivi in cui si articola il ricorso (il terzo concerne la liquidazione delle spese processuali), che possono essere congiuntamente esaminati in quanto il secondo è logicamente collegato al primo, i ricorrenti censurano la sentenza in punto di liquidazione del danno biologico e di quello morale, rispettivamente effettuata in Euro 194.000,00 ed in Euro 97.000,00 alla stregua dei valori monetari della data della sentenza.
Deducono, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, che la motivazione è:
a) omessa là dove nulla è stato precisato circa la domanda relativa agli interessi legali maturati dalla data dell'evento lesivo a quella del pagamento;
b) contraddittoria, per avere dapprima affermato che il danno andava liquidato secondo i parametri vigenti all'epoca degli eventi (cioè nel 1979) per poi liquidarlo in una somma forfetaria, dai ricorrenti ritenuta irrisoria, "espressa al valore attuale alla data della sentenza (ossia il 2002)".
c) insufficiente nella parte in cui non sono stati esposti i criteri di calcolo utilizzati dalla corte d'appello per liquidare il danno biologico (e, dunque, quello morale, di fatto determinato nella metà del primo).
2.1. Il primo profilo di censura è infondato.
Il mancato riconoscimento degli interessi cd. compensativi dalla data dell'evento lesivo a quella della liquidazione (sulle somme progressivamente rivalutate ovvero sulla somma originaria, e mai, comunque, su quella già rivalutata a far data dall'illecito, secondo quanto statuito da Cass., ss. uu., n. 1712 del 1995) è implicito nel fatto che, liquidato l'importo complessivo in Euro 291.000,00 "al valore attuale", la corte d'appello ha statuito solo che gli interessi al tasso legale fossero corrisposti su tale importo dalla data della pubblicazione della sentenza a quella del pagamento. E tanto è, del resto, assolutamente legittimo poiché, come più volte chiarito da questa corte, nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria dell'eventuale, solo possibile - e non già certamente sussistente - danno da ritardo nella corresponsione dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca della produzione del danno. Danno che dipende dal raffronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie (ovvero in impieghi più remunerativi). Solo se la seconda ipotetica somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi. In ogni altro caso il danno va escluso. Ora, un vizio di motivazione in tanto sarebbe stato configurabile in quanto si fosse sostenuto - e non lo è stato - che al giudice del merito era stata espressamente prospettata una situazione di questo tipo e che egli abbia tuttavia omesso di motivare sul punto. Quando, per contro, egli non sia stato sollecitato ad occuparsi espressamente della questione mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno per le ragioni sopra esposte (id est: redditività del denaro, tra evento lesivo e liquidazione, superiore al tasso di rivalutazione monetaria), il mancato riconoscimento di interessi compensativi per il tempo trascorso fino alla liquidazione non va esplicitamente giustificato in motivazione, poiché il silenzio sul punto è univocamente interpretabile - tutte le volte che gli interessi siano stati genericamente richiesti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento lesivo - come conclusione negativa circa la sussistenza di un danno da ritardo da indennizzarsi in aggiunta all'attribuzione di una somma equivalente a quella originariamente dovuta.
2.2. Infondato è anche il secondo profilo di censura. Non è dato, invero, di apprezzare alcuna contraddittorietà nelle seguenti affermazioni della corte d'appello: "Rileva la Corte come i parametri invocati dagli eredi della SC non possano trovare applicazione, essendo nella specie applicabili quelli del tempo in cui l'invalidità si è verificata, perché è sulla base di essi che si sarebbe dovuta operare la liquidazione in favore dell'originaria avente diritto. D'altro canto occorre tener conto del tempo trascorso e della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta".
2.3. Del pari infondato è il terzo motivo.
Sulla scorta dei dati incontroversi che la SC era deceduta in data 30.10.1994, a 71 anni, per cause indipendenti dalle lesioni procuratele con l'anestesia che aveva cagionato la sua invalidità (verificatasi nel dicembre del 1979, alcuni mesi dopo l'intervento nel corso del quale l'anestesia le era stata praticata) e che dunque aveva patito l'invalidità per (poco meno di) 15 anni, la corte di merito ha osservato che, in base ai parametri del 1979, la somma dovuta per danno biologico andava equitativamente determinata, in moneta attuale, in Euro 194.000,00, e quella per danno morale in Euro 97.000,00.
In quali rispettivi importi avesse quantificato le due voci di danno alla data del verificarsi dell'evento lesivo è dunque deducibile mediante operazioni di calcolo con le quali si effettui, anzitutto, la devalutazione delle due somme e, in secondo luogo, una riduzione che tenga conto dello scarto tra aspettative medie di vita e durata effettiva della vita del soggetto leso e che dunque abbia effettivo riguardo - come si deve - al dato (noto) del minor lasso temporale per il quale l'invalidità ha effettivamente inciso sulla salute del danneggiato.
Tanto esclude, per un verso, che le ricorrenti non siano state poste in condizione di conoscere - come affermano - "quale iter logico sia stato seguito per determinare, nello specifico caso, il risarcimento" e, per altro verso, che sia stata riconosciuta una somma "assolutamente ridicola" (e che, dunque, la sentenza sia censurabile, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per aver contraddittoriamente determinato la somma dovuta in un importo palesemente e macroscopicamente inadeguato rispetto alla situazione di fatto considerata dallo stesso giudice).
3. Resta da esaminare il terzo motivo di ricorso, col quale la sentenza è censurata:
a) per aver ridotto inesplicatamente - come invece avrebbe dovuto - le somme richieste nella nota delle spese processuali, riconoscendo, per la sola fase del giudizio di rinvio, "Euro 505,00 per spese, Euro 31,00 (secondo quanto richiesto) per diritti di procuratore ed Euro 10.000,00 per onorario di avvocato":
b) per non aver proceduto alla liquidazione forfetaria delle spese di studio, in contrasto con le previsioni dell'art. 15 della tariffa professionale.
3.1. Premesso che il ricorrente non censura specificamente la statuizione nella parte in cui sono stati liquidati "Euro 31,00 (secondo quanto richiesto) per diritti", omettendo di offrire ogni spiegazione circa l'insolita puntualizzazione fata dalla corte d'appello sia in motivazione che nel dispositivo, va recisamente negato che il giudice debba, nella liquidazione delle spese processuali da rimborsarsi dalla parte soccombente a quella vittoriosa, fornire adeguata motivazione circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate in notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia (salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine).
Nella specie i ricorrenti non solo non affermano che i limiti minimi siano stati travalicati (la censura non concerne, infatti, il superamento dei minimi, neppure per diritti, bensì l'omessa motivazione delle ragioni della riduzione oggettivamente operata) ma neppure considerano che, a fronte di una notula dichiaratamente redatta in relazione ad un valore della causa di L. 2.000.000.000, la corte d'appello ha necessariamente liquidato gli onorari, trattandosi di domanda di risarcimento del danno, "avendo riguardo... alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", secondo quanto disposto dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, comma 1, applicabile ratione temporis.
È invece fondato il secondo profilo di censura, essendo stato dalla corte d'appello violato l'art. 15 del D.M. sopra citato, il quale stabilisce che "all'avvocato... è dovuto un rimborso forfet(t)ario delle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti".
4. Conclusivamente, respinte le altre censure, va accolto il secondo profilo del terzo motivo di ricorso, con la cassazione della sentenza in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere sul punto decisa nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c. con la condanna della Regione Marche al pagamento della soma ulteriore di Euro 1.003,10 (pari al 10% dei Euro 10.031,00) per spese generali di avvocato, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di secondo grado. Le spese del giudizio di cassazione, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie per quanto di ragione il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Regione Marche a corrispondere ai ricorrenti l'ulteriore somma di Euro 1.003,10 per rimborso di spese generali di avvocato, oltre agli interessi legali dal 9.7.2002;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007