Articolo 599 del Codice della navigazione
Articolo 598Articolo 600
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21 aprile 1942
Art. 599.
(Nomina di consulenti tecnici).

Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o piu' consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e puo' disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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