CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2024, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR SC nato a [...] il [...] IN NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 11/01/2023 dalla CORTE di APPELLO di TORINO PARTE CIVILE: LO TA NI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA GU, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta le memorie di replica del difensore del HI, Avv. GIUSEPPE IO del foro di Torino, e del difensore del Di LO, Avv. VALENTINO SCHIERANO del foro di Torino, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11/01/2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Torino il 29/09/2020, ha confermato la condanna di SC Di LO alla pena di giustizia per i reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, in relazione ai fatti contestatigli;
ha altresì confermato l'affermazione di responsabilità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 10391 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 20/12/2023 SA HI per il reato di tentata estorsione aggravata, riducendo la pena pecuniaria;
ha confermato, infine, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile TAne NI LO. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia del Di LO e del HI, con separati atti, ritualmente depositati. 2.1. Nell'interesse di SC Di LO UR si eccepisce: vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento all'art. 629 cod. pen., sostenendosi la carenza probatoria in ordine alla sussistenza di una condotta effettivamente intimidatoria, idonea ad incutere timore nella persona offesa sì da costringerla ad effettuare pagamenti di somme di danaro (l'esiguo importo ottenuto rispetto alla iniziale pretesa e i contraddittori richiami al supporto delle cosche rendevano evidente l'inconsistenza delle minacce); violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, per la mancanza di serio collegamento con i numerosi sodalizi indicati a supporto delle richieste. 2.2. Nell'interesse di SA HI con un primo motivo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale considerato che solo in un'occasione il HI aveva presenziato ad un incontro del Di LO con la persona offesa, senza essere a conoscenza dello schema estorsivo, in mancanza, altresì, in quell'occasione, di consegna di danaro;
con un secondo motivo, gli stessi vizi sono riferiti all'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per l'ignoranza delle modalità della condotta mafiosa attinente ai collegamenti con le consorterie di vario genere, millantati dal Di LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. La ricostruzione in fatto delle condotte attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato le plurime azioni estorsive nei confronti del LO, finalizzate, ciascuna, all'indebita riscossione di somme di denaro, obiettivo non sempre conseguito, sì che i reati sono stati diversamente qualificati, con accertata partecipazione del HI ad una fattispecie tentata;
la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). 2 I relativi motivi di ricorso sono, inoltre, generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze istruttorie - in particolare, sulle registrazioni di colloqui tra il Di LO e il NE - attestanti il carattere minatorio delle condotte e l'intenzione di utilizzare la vittima "come una sorta di bancomat", sì da ravvisare una continuazione di reati, attesa l'autonomia delle varie pretese estorsive. Anche per il HI la contestazione sull'affermazione di responsabilità si basa su motivi generici e in fatto, in quanto la corte territoriale ha delineato con logica argomentativa e puntuale analisi dei dati istruttori la partecipazione consapevole e attiva, di supporto all'azione intimidatrice per la sua imponente stazza fisica, al tentativo di estorsione del 20 settembre 2019, preceduto da significativi contatti con il Di LO. 3.2. L'aggravante del metodo mafioso risulta correttamente applicata nei confronti di entrambi, avendo il Di LO evocato la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata in grado di proteggerlo e di fare del male, in tal modo richiamando alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo il comportamento minaccioso di chi appartenga ad un sodalizio del genere (alle pagine 30 e 31 sono riportate le numerose manifestazioni del metodo mafioso). Quanto al HI, era presente alle intimidazioni del Di LO, anche quando costui aveva fatto riferimento alle cosche mafiose e alle "famiglie", con consapevolezza, quindi, del sistema per costringere il LO a soggiacere all'estorsione. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA GU, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta le memorie di replica del difensore del HI, Avv. GIUSEPPE IO del foro di Torino, e del difensore del Di LO, Avv. VALENTINO SCHIERANO del foro di Torino, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11/01/2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Torino il 29/09/2020, ha confermato la condanna di SC Di LO alla pena di giustizia per i reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, in relazione ai fatti contestatigli;
ha altresì confermato l'affermazione di responsabilità di Penale Sent. Sez. 2 Num. 10391 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 20/12/2023 SA HI per il reato di tentata estorsione aggravata, riducendo la pena pecuniaria;
ha confermato, infine, la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile TAne NI LO. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia del Di LO e del HI, con separati atti, ritualmente depositati. 2.1. Nell'interesse di SC Di LO UR si eccepisce: vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento all'art. 629 cod. pen., sostenendosi la carenza probatoria in ordine alla sussistenza di una condotta effettivamente intimidatoria, idonea ad incutere timore nella persona offesa sì da costringerla ad effettuare pagamenti di somme di danaro (l'esiguo importo ottenuto rispetto alla iniziale pretesa e i contraddittori richiami al supporto delle cosche rendevano evidente l'inconsistenza delle minacce); violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, per la mancanza di serio collegamento con i numerosi sodalizi indicati a supporto delle richieste. 2.2. Nell'interesse di SA HI con un primo motivo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, non avendo la corte territoriale considerato che solo in un'occasione il HI aveva presenziato ad un incontro del Di LO con la persona offesa, senza essere a conoscenza dello schema estorsivo, in mancanza, altresì, in quell'occasione, di consegna di danaro;
con un secondo motivo, gli stessi vizi sono riferiti all'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per l'ignoranza delle modalità della condotta mafiosa attinente ai collegamenti con le consorterie di vario genere, millantati dal Di LO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni in fatto ed in diritto adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. La ricostruzione in fatto delle condotte attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato le plurime azioni estorsive nei confronti del LO, finalizzate, ciascuna, all'indebita riscossione di somme di denaro, obiettivo non sempre conseguito, sì che i reati sono stati diversamente qualificati, con accertata partecipazione del HI ad una fattispecie tentata;
la cd. doppia conforme sancisce - in assenza di travisamento della prova e di manifesta illogicità - l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Filippi, Rv. 277758-01). 2 I relativi motivi di ricorso sono, inoltre, generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze istruttorie - in particolare, sulle registrazioni di colloqui tra il Di LO e il NE - attestanti il carattere minatorio delle condotte e l'intenzione di utilizzare la vittima "come una sorta di bancomat", sì da ravvisare una continuazione di reati, attesa l'autonomia delle varie pretese estorsive. Anche per il HI la contestazione sull'affermazione di responsabilità si basa su motivi generici e in fatto, in quanto la corte territoriale ha delineato con logica argomentativa e puntuale analisi dei dati istruttori la partecipazione consapevole e attiva, di supporto all'azione intimidatrice per la sua imponente stazza fisica, al tentativo di estorsione del 20 settembre 2019, preceduto da significativi contatti con il Di LO. 3.2. L'aggravante del metodo mafioso risulta correttamente applicata nei confronti di entrambi, avendo il Di LO evocato la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata in grado di proteggerlo e di fare del male, in tal modo richiamando alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo il comportamento minaccioso di chi appartenga ad un sodalizio del genere (alle pagine 30 e 31 sono riportate le numerose manifestazioni del metodo mafioso). Quanto al HI, era presente alle intimidazioni del Di LO, anche quando costui aveva fatto riferimento alle cosche mafiose e alle "famiglie", con consapevolezza, quindi, del sistema per costringere il LO a soggiacere all'estorsione. 4. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente