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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDARRA GIUSEPPE
[...] C.F._4
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI CP_1 C.F._5 ROSSANA e dell'avv. GONZI GIACOMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande principali sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Italia Di Maggio, e “tutte aventi causa da Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
nato a [...] il [...] e deceduto il 4.4.2008”, hanno convenuto in
[...] giudizio chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare le attrici uniche proprietarie e possessori dell'area urbana sita in San Giovanni Rotondo alla Via San Domenico Savio foglio 40 p.lla 504 sub 12 e 8 dichiarare CP_1
detentore senza alcun titolo dell'area indicata, abusivamente occupata;
[...]
Per effetto escludere ogni accesso, sosta ed occupazione con qualsiasi mezzo, al convenuto pedonale tramite la p.lla 504 sub 8 per destinazione dell'originario proprietario;
Ordinare a di non molestare le istanti nel pacifico godimento di tutta l'area di loro CP_1 proprietà;..”.
A sostegno delle domande le attrici hanno dedotto in fatto di essere proprietarie, tra l'altro, dell'area urbana sita in San Giovanni Rotondo alla via San Domenico Savio 9, fg. 40 p.lla 504 sub 12 e 8; che la pagina 1 di 3 proprietà di detto immobile era stata acquistata dal loro dante causa per donazioni fatte Persona_1 dalla di lui madre la prima con atto per notar del Persona_2 Per_3
6.5.1983 e la seconda con atto per notar del 30.7.2003; che a sua volta la aveva Per_4 Per_2 acquistato la proprietà (anche) di detta area da con atto per notar del Controparte_2 Per_5 22.11.1972; che con atti per notar del 26.9.1979 e del 31.12.1990 la aveva donato Per_3 Per_2 all'altro figlio soltanto l'unità immobiliare posta al secondo piano della Controparte_3 palazzina sita alla via San Domenico Savio 9 e la quota pari al 50% dell'intero del piano sottotetto, non anche l'area circostante in questione;
che “a tutte le unità abitative si accede da un cancello che permette il passaggio pedonale attraverso la p.lla 8 insistente sull'area di esclusiva proprietà di _1 ; che l'area urbana antistante il fabbricato è stata in passato utilizzata da
[...] Controparte_3 anche per la sosta ed il parcheggio della propria autovettura ma solo per la tolleranza del
[...] fratello non idonea a costituire una posizione di possesso;
che l'immobile di proprietà di _1
posto al secondo piano della palazzina, è stato pignorato nell'ambito della Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare n. 318/11 (cui è stata riunita la n. 509/13) promossa contro
[...]
all'esito della quale la proprietà del medesimo immobile (e non anche dell'area Controparte_3 antistante) è stata trasferita a odierno convenuto, con decreto del G.E. del 1°.12.2017; CP_1 che il in occasione della predisposizione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle CP_1 spese condominiali, ha contestato il riparto delle quote formulato dal tecnico incarico, assumendo infondatamente di essere comproprietario dell'area urbana antistante il fabbricato.
Si è costituito in giudizio il rivendicando la comproprietà della predetta area in forza dei titoli CP_1 giuridici allegati ed avanzando in via subordinata una domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di comproprietà della medesima area.
Orbene, ai fini della decisione della presente controversia, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dei titoli di proprietà rispettivamente allegati dalle parti: con atto di compravendita del 22.11.1972 ha acquistato da un Persona_2 Controparte_2 immobile urbano sito in San Giovanni Rotondo alla Via San Domenico Savio n. 9, costituito da seminterrato di vani tre, piano rialzato di vani quattro e primo piano di vani quattro, “compresa anche la intera zona di suolo libero circostante”; con atto per notar del 26.9.1979 ha donato al figlio Per_3 Persona_2 Controparte_3 la casa di civile abitazione posta al secondo piano del predetto fabbricato, “nello stato attuale
[...] di fatto e di diritto in cui si trova e con tutte le eventuali servitù attive e passive esistenti” e con il subentro del donatario “in tutti i diritti, azioni e ragioni spettanti su quanto venduto alla donante per acquisto fattone in forza dell'atto di compravendita del 22.11.1972”; con atto per notar del 6.5.1983 ha donato all'altro figlio Per_3 Persona_2 Persona_1 dante causa delle attrici, la nuda proprietà dell'unità immobiliare posta al piano rialzato del predetto fabbricato, compresa la quota pari ad ½ del giardino circostante;
con atto per notar del 30.7.2003 ha donato all'altro figlio Per_4 Persona_2 Persona_1 dante causa delle attrici, la nuda proprietà di un locale deposito posto al piano terra del predetto fabbricato, compresa la quota pari ad ½ del giardino circostante;
infine, con il decreto di trasferimento del 1° dicembre 2017, emesso dal G.E. a definizione nella procedura esecutiva immobiliare 318/2011 RGE contro è stata trasferita Controparte_3 all'aggiudicatario la proprietà dell'unità immobiliare posta al secondo piano del CP_1 fabbricato, “con accesso tramite cancello e area comune condominiale…, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato così come pervenuto a in forza dell'atto di Controparte_3 donazione del 26.9.1979 espressamente richiamato quale titolo di provenienza nello stesso decreto di pagina 2 di 3 trasferimento.
Ora, risulta dagli atti esaminati che in data anteriore alle successive donazioni in Persona_2 favore dell'altro figlio ha donato a l'unità immobiliare Persona_1 Controparte_3 posta al secondo piano del fabbricato, “nello stato attuale di fatto e di diritto in cui si trova e con tutte le eventuali servitù attive e passive esistenti” e con il subentro del donatario “in tutti i diritti, azioni e ragioni spettanti su quanto venduto alla donante per acquisto fattone in forza dell'atto di compravendita del 22.11.1972”, compresi dunque i diritti sull'“intera zona di suolo libero circostante” (corrispondente all'area rivendicata dagli attori) acquistati dalla con l'atto originario del Per_2 22.11.1972.
Il per effetto del decreto di trasferimento emesso dal G.E. il 1°.12.2017, ha acquistato i diritti CP_1 immobiliari prima nella titolarità del debitore esecutato vale a dire la Controparte_3 proprietà dell'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato, “con accesso tramite cancello e area comune condominiale…, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato così come pervenuto a
in forza dell'atto di donazione del 26.9.1979, compreso dunque il diritto Controparte_3 di comproprietà sull'area circostante espressamente qualificata nello stesso decreto di trasferimento come area comune condominiale.
Pertanto, il non è un detentore sine titulo dell'area antistante il fabbricato, ma nella qualità di CP_1 comproprietario esercita il diritto paritario di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.
I titoli di proprietà sopra richiamati non sono idonei a superare la presunzione di condominialità stabilita dall'art. 1117 c.c. per i cortili e le aree di parcheggio, ed anzi per quanto sopra esposto documentano il diritto di comproprietà del sull'area antistante il fabbricato. D'altra parte, CP_1 stando a quanto dedotto dagli stessi attori, detta area costituisce l'unico accesso al fabbricato condominiale, sicchè si tratta di un'area strutturalmente e funzionalmente destinata all'uso comune.
La domanda riconvenzionale di usucapione, che deve intendersi proposta in via subordinata per l'ipotesi di accertamento dell'esclusiva titolarità formale della predetta area in capo agli attori, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda principale;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDARRA GIUSEPPE
[...] C.F._4
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANELLI CP_1 C.F._5 ROSSANA e dell'avv. GONZI GIACOMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande principali sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Italia Di Maggio, e “tutte aventi causa da Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
nato a [...] il [...] e deceduto il 4.4.2008”, hanno convenuto in
[...] giudizio chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare le attrici uniche proprietarie e possessori dell'area urbana sita in San Giovanni Rotondo alla Via San Domenico Savio foglio 40 p.lla 504 sub 12 e 8 dichiarare CP_1
detentore senza alcun titolo dell'area indicata, abusivamente occupata;
[...]
Per effetto escludere ogni accesso, sosta ed occupazione con qualsiasi mezzo, al convenuto pedonale tramite la p.lla 504 sub 8 per destinazione dell'originario proprietario;
Ordinare a di non molestare le istanti nel pacifico godimento di tutta l'area di loro CP_1 proprietà;..”.
A sostegno delle domande le attrici hanno dedotto in fatto di essere proprietarie, tra l'altro, dell'area urbana sita in San Giovanni Rotondo alla via San Domenico Savio 9, fg. 40 p.lla 504 sub 12 e 8; che la pagina 1 di 3 proprietà di detto immobile era stata acquistata dal loro dante causa per donazioni fatte Persona_1 dalla di lui madre la prima con atto per notar del Persona_2 Per_3
6.5.1983 e la seconda con atto per notar del 30.7.2003; che a sua volta la aveva Per_4 Per_2 acquistato la proprietà (anche) di detta area da con atto per notar del Controparte_2 Per_5 22.11.1972; che con atti per notar del 26.9.1979 e del 31.12.1990 la aveva donato Per_3 Per_2 all'altro figlio soltanto l'unità immobiliare posta al secondo piano della Controparte_3 palazzina sita alla via San Domenico Savio 9 e la quota pari al 50% dell'intero del piano sottotetto, non anche l'area circostante in questione;
che “a tutte le unità abitative si accede da un cancello che permette il passaggio pedonale attraverso la p.lla 8 insistente sull'area di esclusiva proprietà di _1 ; che l'area urbana antistante il fabbricato è stata in passato utilizzata da
[...] Controparte_3 anche per la sosta ed il parcheggio della propria autovettura ma solo per la tolleranza del
[...] fratello non idonea a costituire una posizione di possesso;
che l'immobile di proprietà di _1
posto al secondo piano della palazzina, è stato pignorato nell'ambito della Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare n. 318/11 (cui è stata riunita la n. 509/13) promossa contro
[...]
all'esito della quale la proprietà del medesimo immobile (e non anche dell'area Controparte_3 antistante) è stata trasferita a odierno convenuto, con decreto del G.E. del 1°.12.2017; CP_1 che il in occasione della predisposizione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle CP_1 spese condominiali, ha contestato il riparto delle quote formulato dal tecnico incarico, assumendo infondatamente di essere comproprietario dell'area urbana antistante il fabbricato.
Si è costituito in giudizio il rivendicando la comproprietà della predetta area in forza dei titoli CP_1 giuridici allegati ed avanzando in via subordinata una domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di comproprietà della medesima area.
Orbene, ai fini della decisione della presente controversia, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dei titoli di proprietà rispettivamente allegati dalle parti: con atto di compravendita del 22.11.1972 ha acquistato da un Persona_2 Controparte_2 immobile urbano sito in San Giovanni Rotondo alla Via San Domenico Savio n. 9, costituito da seminterrato di vani tre, piano rialzato di vani quattro e primo piano di vani quattro, “compresa anche la intera zona di suolo libero circostante”; con atto per notar del 26.9.1979 ha donato al figlio Per_3 Persona_2 Controparte_3 la casa di civile abitazione posta al secondo piano del predetto fabbricato, “nello stato attuale
[...] di fatto e di diritto in cui si trova e con tutte le eventuali servitù attive e passive esistenti” e con il subentro del donatario “in tutti i diritti, azioni e ragioni spettanti su quanto venduto alla donante per acquisto fattone in forza dell'atto di compravendita del 22.11.1972”; con atto per notar del 6.5.1983 ha donato all'altro figlio Per_3 Persona_2 Persona_1 dante causa delle attrici, la nuda proprietà dell'unità immobiliare posta al piano rialzato del predetto fabbricato, compresa la quota pari ad ½ del giardino circostante;
con atto per notar del 30.7.2003 ha donato all'altro figlio Per_4 Persona_2 Persona_1 dante causa delle attrici, la nuda proprietà di un locale deposito posto al piano terra del predetto fabbricato, compresa la quota pari ad ½ del giardino circostante;
infine, con il decreto di trasferimento del 1° dicembre 2017, emesso dal G.E. a definizione nella procedura esecutiva immobiliare 318/2011 RGE contro è stata trasferita Controparte_3 all'aggiudicatario la proprietà dell'unità immobiliare posta al secondo piano del CP_1 fabbricato, “con accesso tramite cancello e area comune condominiale…, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato così come pervenuto a in forza dell'atto di Controparte_3 donazione del 26.9.1979 espressamente richiamato quale titolo di provenienza nello stesso decreto di pagina 2 di 3 trasferimento.
Ora, risulta dagli atti esaminati che in data anteriore alle successive donazioni in Persona_2 favore dell'altro figlio ha donato a l'unità immobiliare Persona_1 Controparte_3 posta al secondo piano del fabbricato, “nello stato attuale di fatto e di diritto in cui si trova e con tutte le eventuali servitù attive e passive esistenti” e con il subentro del donatario “in tutti i diritti, azioni e ragioni spettanti su quanto venduto alla donante per acquisto fattone in forza dell'atto di compravendita del 22.11.1972”, compresi dunque i diritti sull'“intera zona di suolo libero circostante” (corrispondente all'area rivendicata dagli attori) acquistati dalla con l'atto originario del Per_2 22.11.1972.
Il per effetto del decreto di trasferimento emesso dal G.E. il 1°.12.2017, ha acquistato i diritti CP_1 immobiliari prima nella titolarità del debitore esecutato vale a dire la Controparte_3 proprietà dell'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato, “con accesso tramite cancello e area comune condominiale…, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato così come pervenuto a
in forza dell'atto di donazione del 26.9.1979, compreso dunque il diritto Controparte_3 di comproprietà sull'area circostante espressamente qualificata nello stesso decreto di trasferimento come area comune condominiale.
Pertanto, il non è un detentore sine titulo dell'area antistante il fabbricato, ma nella qualità di CP_1 comproprietario esercita il diritto paritario di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.
I titoli di proprietà sopra richiamati non sono idonei a superare la presunzione di condominialità stabilita dall'art. 1117 c.c. per i cortili e le aree di parcheggio, ed anzi per quanto sopra esposto documentano il diritto di comproprietà del sull'area antistante il fabbricato. D'altra parte, CP_1 stando a quanto dedotto dagli stessi attori, detta area costituisce l'unico accesso al fabbricato condominiale, sicchè si tratta di un'area strutturalmente e funzionalmente destinata all'uso comune.
La domanda riconvenzionale di usucapione, che deve intendersi proposta in via subordinata per l'ipotesi di accertamento dell'esclusiva titolarità formale della predetta area in capo agli attori, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminabile – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda principale;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 17.9.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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