TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 100-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione della propria liquidazione giudiziale depositato dalla società (C.F.: e P.IVA con sede in Maiolati Spontini (AN), Parte_1 P.IVA_1
Via Petrarca 38 in persona dell'amministratore e unico socio IG.ra ( n. Parte_2
REA: AN – 214564 (Avv. Fabrizio Scortechini); esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2023 emerge il superamento dei limiti dimensionali.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dal contenuto del ricorso e dalla documentazione ivi allegata dalla ricorrente, nonché dalla rinuncia alla
Composizione Negoziata introdotta sul presupposto della sopravvenuta impossibilità di prospettive di risanamento della società e dunque di superamento della crisi sul presupposto della imprevista diminuzione delle commesse che hanno determinato la sopravvenuta impossibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa.
Pagina 1 Sono state concesse, nelle more dell'udienza di comparizione, le misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII idonee ad evitare l'acquisizione di prelazioni sui beni immobili e mobili, compresa la liquidità giacente sul conto corrente in capo alla società ricorrente nonché
l'instaurazione di azione esecutive, ciò al fine di preservare il patrimonio aziendale in vista della liquidazione nonché di evitare il rischio di azioni esecutive passibili di declaratoria di inefficacia nell'alveo della dichiaranda liquidazione giudiziale.
In particolare dalla documentazione allegata al ricorso si evince l'irreversibile impossibilità di far fronte con i mezzi ordinari discendenti dalla continuità d'impresa alle obbligazioni assunte che nella specie sono costituite da una posizione debitoria per oltre euro
2.300.000,00 a fronte di un attivo pari a circa 1.635.451,55. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
le concesse misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII, certamente da confermare, siano da ritenere assorbite dall'apertura della liquidazione giudiziale idonea a determinare il medesimo effetto protettivo nell'interesse della massa dei creditori anche nell'ottica di preservare la par condicio creditorum;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
e P.IVA con sede in Maiolati Spontini (AN), Via Petrarca 38 in persona P.IVA_1 dell'amministratore e unico socio IG.ra ( n. REA: AN – 214564; Parte_2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore l'Avv. GIOVANNI TRAPANESE il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
Pagina 2 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 18/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Pagina 3 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione della propria liquidazione giudiziale depositato dalla società (C.F.: e P.IVA con sede in Maiolati Spontini (AN), Parte_1 P.IVA_1
Via Petrarca 38 in persona dell'amministratore e unico socio IG.ra ( n. Parte_2
REA: AN – 214564 (Avv. Fabrizio Scortechini); esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2023 emerge il superamento dei limiti dimensionali.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dal contenuto del ricorso e dalla documentazione ivi allegata dalla ricorrente, nonché dalla rinuncia alla
Composizione Negoziata introdotta sul presupposto della sopravvenuta impossibilità di prospettive di risanamento della società e dunque di superamento della crisi sul presupposto della imprevista diminuzione delle commesse che hanno determinato la sopravvenuta impossibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa.
Pagina 1 Sono state concesse, nelle more dell'udienza di comparizione, le misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII idonee ad evitare l'acquisizione di prelazioni sui beni immobili e mobili, compresa la liquidità giacente sul conto corrente in capo alla società ricorrente nonché
l'instaurazione di azione esecutive, ciò al fine di preservare il patrimonio aziendale in vista della liquidazione nonché di evitare il rischio di azioni esecutive passibili di declaratoria di inefficacia nell'alveo della dichiaranda liquidazione giudiziale.
In particolare dalla documentazione allegata al ricorso si evince l'irreversibile impossibilità di far fronte con i mezzi ordinari discendenti dalla continuità d'impresa alle obbligazioni assunte che nella specie sono costituite da una posizione debitoria per oltre euro
2.300.000,00 a fronte di un attivo pari a circa 1.635.451,55. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
le concesse misure protettive ai sensi dell'art. 54 CCII, certamente da confermare, siano da ritenere assorbite dall'apertura della liquidazione giudiziale idonea a determinare il medesimo effetto protettivo nell'interesse della massa dei creditori anche nell'ottica di preservare la par condicio creditorum;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
e P.IVA con sede in Maiolati Spontini (AN), Via Petrarca 38 in persona P.IVA_1 dell'amministratore e unico socio IG.ra ( n. REA: AN – 214564; Parte_2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore l'Avv. GIOVANNI TRAPANESE il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
Pagina 2 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 18/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Pagina 3 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 4