Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 347/2019 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 347/2019 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
23.10.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIORGIANNI Carlo del foro di Barcellona PG ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in BG (piazza Giudice Paolo Borsellino n.10);
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentate pro tempore; p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati TURCI Marco del foro di Genova e FAZIO Antonino del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo in Messina (via Ghibellina n.151); pec: ; Email_2 pec. ; Email_3
APPELLATA
avente ad oggetto: indennizzo (furto di natante in ormeggio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“… 1) annullare, invalidare, riformare e privare di efficacia in ragione dei superiori motivi la sentenza n. 433/2019 del 09/04/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. rigettando le domande avanzate dall'appellata in primo grado;
2) accogliere tutte le domande, richieste eccezioni e difese formulate da nei motivi d'appello testé Parte_1 rassegnati: 3) conseguentemente accogliere il presente atto d'appello sussistendone i presupposti di legge e, conseguentemente in riforma dell'appellata sentenza, previo rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, accogliere le domande formulate dall'odierno concludente con il proprio atto di citazione;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio oltre spese generali e C.P.A.; 5) emettere ogni altra statuizione necessaria/o consequenziale;
in via istruttoria, senza l'inversione dell'onus probandi ammettere ogni mezzo ritenuto opportuno e conducente ed in particolare la prova per testi sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione “vero o no”: a) vero o no che il sig. , ebbe ad acquistare o scafo “saver 330 Parte_1 sport”- motori Volvo Penta Diesel ed in data 22/07/2006 stipulava con la convenuta compagnia
[...]
, presso l'agenzia sita in Villafranca Tirrena, polizza di assicurazione contro furto;
vero o no che Controparte_3 l'attore, successivamente a seguito di stima del suddetto natante, decideva di rettificare il valore dello scavo del valore presunto 135.000,00 euro ad un valore stimato 175.000,00 euro, provvedendo pertanto ad elevare i massimali di polizza e adeguarli a tale importo (cfr polizza c.d. integrativa); vero o no che l'anno successivo ed in particolare in data 01/07/2007, l'attore ormeggiava il proprio scafo nel porto di Milazzo, più precisamente nello specchio d'acqua ricadente fra il prolungamento dente XX luglio ed il Molo di Sottoflutto antistante il ristorante “pane e mollica” in zona centrale, fortemente frequentata nel periodo estivo e destinata alla sosta di natanti, provvedendo altresì alla regolare chiusura della barca;
vero o no che l'attore, nella tarda mattinata del giorno successivo, aveva sgradita sorpresa di constatare il furto della propria barca ad opera di ignoti, pertanto immediatamente sporgeva di constatare regolare denuncia presso il commissariato di P.S. di Milazzo e recatosi personalmente presso l'agenzia di Villafranca della OM di assicurazione convenuta, ove era stata accesa la polizza furto, denunciava l'evento di furto nonché, inoltrava la richiesta di indennizzo alla , la quale di li a breve iniziava a Controparte_3 svolgere a mezzo di proprio fiduciario riscontri e acquisizione di documentazione;
e) vero o no che l'attore una volta ottenuto il certificato di chiusura istruttoria, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. soltanto in data 30/10/2008, provvedeva all'invio della detta documentazione cosi richiesta da parte convenuta nonché di copia di denuncia sporta in data 02/07/07 corredata da timbro di deposito presso l'agenzia di Villafranca datato 02/07/07, e foto raffigurante lo stato dei luoghi ove era stato perpetrato il furto;
vero o no che il Sig. in occasione della Pt_1 consegna personale della copia di denuncia di furto nella stessa giornata del 02/07/07 presso l'agenzia
[...] di Villafranca Tirrena dove era stata stipulata la polizza e denunciava il furto subito, riceveva copia Controparte_2 della denuncia di sinistro, con ricevuta rilasciata dalla medesima agenzia e apposta a prova dell'avvenuta ricezione in alto della denuncia;
vero o che nella medesima giornata 02/07/07 il Sig. provvedeva a sottoscrivere Parte_1 il relativo modello riportandosi alla allegata denuncia;
vero o che della trasmissione del modello se ne ebbe ad occupare l'agente della convenuta Milano Ass.ni Ag. Di Villafranca Tirrena dove era stata stipulata la polizza;
vero o no che la compagnia convenuta nonostante tempestiva e regolare denuncia non ebbe mai ad effettuare ricerche dell'imbarcazione attorea limitandosi ad accertamenti postumi ed a distanza di molti mesi a mezzo di loro incaricato
, tendenti alla individuazione del valore del natante all'epoca del furto, rifiutando la consegna delle CP_4 chiavi dello stesso da parte dell'appellante; vero o no che l'imbarcazione modello saver 330 Sport si trovava regolarmente e diligentemente ormeggiata all'interno del porto di Milazzo e più precisamente nello specchio d'acqua ricadente tra il prolungamento banchina XX luglio e il molo di sottoflutto in zona centrale e frequentata specie nel periodo estivo oltre che vigilata da parte delle proposte autorità marittime rientrando nell'ambito portuale del Porto di Milazzo e non interdetta alla sosta di natanti;
vero o no che il natante era un'imbarcazione nuova acquistata per il tramite del sig. , intermediario nella vendita;
vero o no che il natante venne consegnato nel giugno 2006; CP_5 vero o no che l'imbarcazione era dotata di plurimi optionals quali: antivegetativa scafo;
impianto TV a colori, Capotte chiusura posteriore, telo copri pozzetto, porta parabordi e verricelli pesca;
vero o no che la era dotata di CP_6 motori Penta Volvo diesel matricola motore destro n. 2043010443 e matricola motore sinistro n. 2043010545 il cui costo di acquisto era maggiore di quelli di cui era dotata la barca;
vero o no che il ebbe ad acquistare ulteriori Pt_1CP_ dotazioni quali GPS ed Ecoscandaglio che vennero montati dai cantieri sul natante prima della sua consegna;
vero o no che a fronte delle dotazioni sopra specificate l'attore provvedeva a rettificare il valore dello scafo per valore di 175.000,00 euro e pertanto ad adeguare i massimali di polizza;
vero o no che in conseguenza dell'impossibilità di acquisto e quindi di utilizzo di altro scafo di pari rango e valore, e anche stante il mancato pagamento della somma assicurata l'odierno appellante è stato costretto a modificare in peius le proprie abitudini e/o stile, qualità di vita, con conseguente risentimento morale …”.
Per parte appellata: “… a) rigettare l'appello proposto dal Sig. laddove inammissibile e comunque infondato, per i motivi Parte_1 di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 376/2019, pubbl. Il 09/04/2019 RG n. 15341/2009 Repert. N. 433/2019 del 09/04/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. Dott. Lo Presti o comunque accertare l'infondatezza di tutte le domande avanzate nei confronti di dichiarando in ogni caso Controparte_1 che nulla è dovuta al Sig. , a qualsiasi titolo;
b) in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre Parte_1 rimborso forfettario per spese generali;
c) in via subordinata, nella denegata evenienza in cui venissero ammesse, in tutto o in parte, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, ammettere in via istruttoria le seguenti istanze istruttorie: 1) Vero che ho redatto la perizia che mi si rammostra;
2) Vero che nella stessa ho fedelmente riportato quanto da me appreso nel corso degli accertamenti condotti in seguito alla denuncia di sottrazione dell'imbarcazione di cui è causa;
3) Vero che l'assicurato mi ha mostrato quel luogo in cui era stata lasciata all'ancora l'imbarcazione quello riprodotto nelle foto allegate alla perizia e indicato nella piantina del porto di Milazzo che mi si rammonta;
4) Vero che i barcaioli da me intervistati hanno affermato di conoscere il Sig. ma di non ricordare di avere avuto Pt_1 notizia del sinistro;
vero che l'area ubicata lato mare di Via Tonnara nei pressi del ristorante “Pane e Mollica” non è custodita e non è stata adibita dall'Autorità Marittima all'ormeggio dei natanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 30.3.2009 conveniva in giudizio presso Parte_1 il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto la affermando la Controparte_2 responsabilità della medesima per l'ingiustificato inadempimento contrattuale rispetto agli obblighi assunti con il contratto di polizza n. 7848100276329 a fronte dell'evento di furto dell'imbarcazione “Saver 330 sport” di sua proprietà avvenuto tra l'1 e il 2 del mese di luglio del 2007 nel porto di Milazzo.
Il , premettendo che: Pt_1
- nella tarda mattinata del 2.7.2007, constatando l'assenza dell'imbarcazione, si sarebbe recato sia presso il Commissariato di P.S. di Milazzo per sporgere denuncia sia presso l'Agenzia della compagnia di assicurazione convenuta ubicata in Villafranca Tirrena per denunciare il furto, depositando la denuncia poi verbalizzata presso il citato Commissariato;
- in data 6.7.2007 si sarebbe recato nuovamente presso l'agenzia in questione, onde sottoscrivere il modulo prestampato di denuncia di sinistro e richiedere l'indennizzo secondo le condizioni di polizza, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica, compreso il certificato di chiusura istruttoria delle indagini avviate a seguito della denuncia di furto, rilasciato dalla Procura territoriale;
agiva per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo contrattualmente previsto, oltre che per il risanamento del danno non patrimoniale per ingiustificato inadempimento contrattuale da parte dell'assicuratrice.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza delle pretese di Controparte_2 controparte, chiedendone l'integrale rigetto ed eccependo in particolare:
- “… l'estinzione di ogni diritto in capo all'assicurato, per intervenuta prescrizione;
- la mancata prova del sinistro;
- la non risarcibilità del sinistro, stante la ricorrenza di un rischio escluso dalla compagnia assicurativa;
- la violazione delle condizioni di sicurtà e dunque la decadenza dal diritto all'indennizzo, per il ritardo con cui l'assicurato ha denunciato il sinistro alla OM;
- la mancata prova in punto di quantum e comunque il minor valore dell'imbarcazione;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno morale e/o esistenziale asseritamente occorso all'assicurato a fronte del mancato adempimento dell'esponente …”;
Il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto così statuiva:
“…
1. rigetta le domande di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità e del risanamento del danno non patrimoniale;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_2 che liquida in euro 14.430,00, oltre spese generali nella misura del 15 % c.p.a. e iva per legge …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 22.5.2019 Pt_1
conveniva in giudizio davanti a questa Corte la (quale
[...] Controparte_1 avente causa da riproponendo le domande, eccezioni e difese Controparte_2 disattese dal Tribunale adito con la sopra richiamata sentenza, emessa in data 9.4.2019 al n. 376 nel procedimento già iscritto al n. 15431/2009 RGAC.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe statuito con vizio d'extra o ultra petizione, in violazione dell'art. 112 C.P.C., rispetto all'eccezione di decadenza del diritto all'indennizzo per “ritardata denuncia” del sinistro – disciplinata ai sensi dell'art. 12 lett. a) delle condizioni generali di polizza – in quanto:
1.1. azionata dall'assicuratrice solo negli scritti conclusionali; 1.2. comunque, inidonea a fondare il rigetto della domanda, legittimando al più ex art. 1915 C.C. una riduzione dell'indennità ma non anche la perdita del diritto alla stessa;
2. nel merito, avrebbe erroneamente applicato, in tema, il disposto di cui agli artt. 1913 e 1915
C.C., e ciò:
2.1. incorrendo in travisamento del contenuto delle clausole contrattuali, assumendo l'indole dolosa del ritardo in questione, là dove appariva palese invece l'indole meramente colposa – donde la sua non sanzionabilità nei sensi statuiti – dell'inesatto adempimento posto in essere dall'assicurato in violazione dell'art. 15 lett. a) delle condizioni generali della polizza; ed invero:
2.1.1. “… il giudice di prime cure è giunto a ritenere la natura dolosa dell'omissione dell'obbligo di avviso convenzionalmente previsto da parte dell'odierno appellato, richiamando, a fondamento di tale affermazione, elementi di diritto generali, tratti da una lettura parziale delle norme oltre che dalla giurisprudenza richiamata, e soprattutto, ha statuito non ponendosi nell'ottica relativa alla particolarità e singolarità della vicenda oggetto del giudizio, dunque omettendo l'essenziale accertamento che avrebbe dovuto avere ad oggetto: la modalità dell'avviso concretamente effettuato;
l'entità dell'eventuale asserito ritardo nell'avviso (un solo giorno), l'assenza di pregiudizio subìto da parte dell'Assicuratore, e così della disciplina ad esso riferibile. È di tutta evidenza che il giudice di prime cure ha operato una sorta di automatismo “ preventivo” tra la violazione, nel caso di specie, del presunto e trascurabile ritardo nell'adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ed il suo carattere doloso tale da portare ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del comma 2 dell'art. 1915 C.C. escludendo persino in via ipotetica l'inadempimento colposo dell'obbligo di cui all'art. 1915 C.C. con la conseguente meno afflittiva sanzione della riduzione della prestazione”;
2.1.2. il avrebbe adempiuto l'obbligo contrattuale di dare avviso del sinistro Pt_1 entro 3 giorni dalla verificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15 lett. a) e dell'art. 1913 C.C., in quanto già in data 2.7.2007 si sarebbe recato presso il Commissariato di Polizia a sporgere denuncia-querela e, nella stessa giornata, presso l'Agenzia di
Villafranca Tirrena della OM assicuratrice del sinistro per dare avviso;
ciò sarebbe documentalmente provato dal timbro apposto alla denuncia-querela di furto prodotta in giudizio, la cui impronta stampata recherebbe la testuale dicitura:
“RICEVUTO IL 2 LUGLIO 2007 DIVISIONE GENERALE DI Controparte_2 CP_7 VILLAFRANCA TIRRENA”;
2.1.3. “… In ogni caso il comportamento concreto tenuto dall'appellante rivela sotto molteplici aspetti non valutati dal giudice di prime cure: a) prova e integra l'osservanza dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro, a nulla rilevando le modalità in concreto adottate dall'assicurato che nel caso di specie addirittura avvenivano sotto il vigile controllo e secondo specifiche modalità stabilite dall'assicuratore e equipollenti rispetto a quelle previste dalla clausola di polizza, conseguentemente nessun comportamento è stato posto in esser in violazione delle norme di cui al contratto idonee a giustificare la perdita della garanzia assicurativa, posto che scopo della norma che è quello di cui all'art. 1914 C.C. (l'esigenza di porre l'assicuratore in condizione di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possono dispendersi eventuali prove e indizi;
b) valorizza la buona fede di cui agli art. 1375 e 1366 C.C. quale parametro alla luce del quale valutare se la condotta tenuta in concreto da parte dell'assicurato, rispetto all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 C.C. fosse tale da giustificare le sanzioni di cui all'art. 1915 C.C.; c) esclude qualsivoglia necessarietà di allegazione dell'esistenza “di fatti non dipendenti dalla sua volontà (dell'appellante) a causa dei quali egli si sia trovato nella materiale impossibilità di comunicare tempestivamente il furto della società assicuratrice”, conseguentemente è impossibile affermare “ la dolosa omissione dell'obbligo dell'avviso”, essendo tale prospettazione inconducente e irrilevante ai fatti di causa;
d) rileva “ai fini della prova dell'elemento soggettivo” escludendo “una dolosa omissione dell'obbligo dell'avviso” corroborata dalla circostanza che l'assicuratore non ha in atti o verbali di causa neppure dedotto che dalla omissione dell'avviso nel termine legale sia ad essa derivato un pregiudizio specifico e soprattutto ha sempre considerato l'asserito ritardo come colpevole. Si riporta la contestazione in comparsa ex adverso sul punto 3 intitolato “RITARDO NELLA DENUNCIA AGLI ASSICURATORI”. L'assicurato ha denunciato il sinistro all'esponente solo il 06/07/07 e quindi, oltre i tre giorni dal verificarsi del sinistro violando così le condizioni di sicurtà di polizza in virtù delle quali la denuncia deve essere effettuata senza indugio, e comunque, entro tre giorni dalla scoperta del sinistro” ed ancora si legge in comparsa “l'assicurato ha denunciato il sinistro con colpevole ritardo”;
2.2. avrebbe operato malgoverno dei principi di diritto sul riparto dell'onere della prova in parte qua, incombendo sull'assicuratrice l'onere d'allegare atti e/o dare prova di circostanze idonee a dimostrare il carattere doloso dell'inadempimento dell'assicurato; ed infatti;
2.2.1. «… essendo l'eccezione di inadempimento per violazione di clausola contrattuale proposta dalla compagnia di assicurazioni, gravava sulla medesima allegare atti e/o dare prova di circostanze idonee a dimostrare il carattere doloso dell'inadempimento dell'assicurato, dovendosi diversamente presumere il carattere meramente colposo dell'omissione (Cass. 07/01/2016 n. 89)»;
2.2.2. l'assicuratore avrebbe dovuto dimostrare l'intenzione dell'assicurato di volerlo ostacolare nell'accertamento delle circostanze del sinistro al fine di ottenere l'indennità rispetto ad un evento verificatosi con modalità tali da escluderne la ricomprensione in polizza o un'indennità maggiore di quella spettante;
2.2.3. la compagnia assicuratrice non avrebbe provato la natura dolosa della tardiva comunicazione, né gli eventuali pregiudizi subìti in ragione di tale inadempimento;
2.2.4. “… Parte appellante in ogni caso facendosi parte diligente, al fine di fugare ogni dubbio in ordine all'elemento psicologico insito nell'asserito comportamento di avviso alla compagnia avvenuto con ritardo di un solo giorno, svolgeva precipuo articolato di prova per la ricostruzione del fatto, indicando a teste l'agente della convenuta compagnia, ma inspiegabilmente neanche tale mezzo istruttorio veniva ammesso …”;
2.3. avrebbe errato nell'affermare che:
“Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 C.C., non occorre del resto lo specifico e fraudolento intento di creare il danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (Cass. Civ. Sez. III, sent. 22 giugno 2007, n. 14579; Cass. civ. Sez. III, sent. 28 luglio 2014 n. 17088; Cass. Civ. Sez. III, sent. 30 giugno 2015 n. 13355)”;
ed infatti, sarebbe incomprensibile la superiore affermazione, probabilmente frutto di una lettura superficiale delle sentenze o delle sole massime, nonché dell'omessa considerazione della documentazione versata in atti:
“… 4.2. iniziando dalla sentenza della Cassazione civile Sez III del 30/06/2015 la medesima dirime il caso nel quale l'attore quale danneggiante si era visto rigettare la domanda di manleva esercitata nei confronti della compagnia, avendo questi omesso di denunciare tempestivamente il sinistro all'assicurazione ed essendo deceduto dal diritto all'indennizzo. Sembrerebbe un caso analogo a quello che ci occupa, alla semplice lettura delle massime, ma approfondendo va evidenziato che la Corte sottolineava che l'incidente era avvenuto il 07.01.2012 e che, solo in data 07/11/2013, a distanza di ben ventidue mesi e nonostante avesse ricevuto diversi solleciti da parte della compagnia assicuratrice, rimasti inevasi. La Corte ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato condividendo la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto il ritardo nel denunciare l'incidente, protrattosi per ben 22 mesi e il suo silenzio, noncurante delle lettere di sollecito invitate da parte dell'assicurazione che gli chiedeva chiarimenti sull'incidente e sulla richiesta di risarcimento nel frattempo pervenuta, comportamento considerato come inequivoco segno della consapevole mancanza da parte dell'infortunato al proprio obbligo di effettuare una tempestiva e completa denuncia alla propria compagnia di assicurazioni”; 4.3.“Prendendo spunto anche dall'altra sentenza della Cassazione civile III del 22.06.2007 n. 14579 citata dal Giudice, tale decisione a nulla rileva e comunque non può essere richiamata a riprova di una dolosa omissione dell'avviso di sinistro, infatti la generale violazione dell'obbligo di salvataggio, cosa diversa dal furto prevista dall'art. 1915 C.C., poiché fa riferimento ad un arco temporale addirittura di anni posto che nel caso esaminato in sentenza, l'assicurato intratteneva rapporti negoziali con altra ditta anche dopo la denuncia di sinistro e cancellazione del fido e quindi il comportamento dell'agente aveva aggravato la situazione di garanzia svolta dalla compagnia, finendo per essere funzionale la omissione di denuncia”; 4.4. “Per completezza anche la sentenza della Cassazione civile Sez III del 28/07/2014 n. 17088 si appalesa assolutamente inconducente rispetto alla tipicità del caso che ci occupa, basti pensare che la vicenda condotta alla valutazione della S.C. si caratterizza per il pacifico riconoscimento da parte dell'assicurato del mancato adempimento degli oneri formativi e di intervento di cui al contratto, che rispetto all'evento di
“insolvenza di fatto o presunta” addirittura l'avviso del sinistro avviene quando ormai era irrimediabilmente compromessa la situazione di esposizione finanziaria della assicuratrice ed infatti, nel caso si legge: «il mancato adempimento degli oneri contrattuali (con la conseguente decadenza del diritto all'indennizzo) era stato nella specie riconosciuto de plano dalla stessa nella comunicazione 22 novembre 2001 CP_8 (da essa prodotta in giudizio)». Sempre la medesima sentenza con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico afferma : «sulla scorta di elementi logici e convergenti” la sussistenza nella specie di una volontà di non tempestiva comunicazione dell'insolvenza: di per sé idonea ad integrare la nozione di solo ex art. 1915 C.C. comma 1» elementi che la Corte d'appello e la stessa Cassazione riconducono al fatto che «la società attrice non aveva nemmeno allegato che la sua omissione fosse derivata da un fatto estraneo alla sua volontà e soprattutto, tale omissione, consentiva ad di pattuire con CP_8 Parte_2 (uno dei maggiori clienti) delle nuove condizioni di rientro e al tempo stesso di non vedersi revocato il fido, cioè l'annullamento del contratto in questione da parte della stessa » (cfr. Sent. Cass. Civ. Sez III CP_9 n.17088), ancora una volta traspare un'intenzione funzionale al raggiungimento dell'obiettivo”;
2.4. avrebbe violato gli artt. 115 e 166 C.P.C. anche in relazione all'art. 163 comma 3 n. 5 C.P.C., atteso che;
2.4.1. la produzione e il deposito della querela presso l'Agenzia Assicurativa sarebbero stati ben idonei a soddisfare l'assolvimento dell'obbligo di avviso e a rendere edotta la compagnia del verificato sinistro;
Controparte_2
2.4.2. la denuncia datata 6/7/20007 rimanderebbe alla querela allegata e proverebbe l'esistenza di un valido, prodromico e tempestivo avviso ai sensi dell'art .1913 C.C. e l'osservanza dell'obbligo di denuncia di furto da parte del;
Pt_1 dunque, non si comprenderebbe il perché il primo Giudice avrebbe deciso di dare rilevanza e validità alla denuncia di sinistro del 6/7/2007 e non anche alla prodromica e puntuale querela del 2/7/2007 espressamente richiamata dalla denuncia;
3. avrebbe errato nel ritenere che la clausola contrattuale di cui all'art. 15 prevederebbe un termine perentorio, il cui inutile decorso comporterebbe la perdita del diritto all'indennizzo:
3.1. “… sulla perentorietà del temine, si osserva che tale problematica è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte secondo cui « la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977 n. 39, articolo 5,) deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (articoli 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia contigua, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di contestazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore indiziario» (Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719). Pertanto, nel caso di specie non trovava applicazione il termine perentorio invece ravvisato dal Giudice di primo grado e l'appello deve essere accolto.
3.2. “… la ratio della norma è quella per il quale l'avviso di sinistro deve mettere l'assicuratore «in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possono disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicuratore di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specificato dall'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere la propria pretesa» (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 1642 del 14 febbraio 2020) e certamente l'asserito ritardo di un giorno nella denuncia, nei fatti mai avvenuto, non rileva ai fini della violazione del bene giuridico tutelato dalla norma”;
3.3. “Diversamente l'impostazione del Giudice finirebbe per provare una sorta di automatismo “preventivo” tra la violazione (o il consistente ritardo nell'adempimento) dell'obbligo di avviso di sinistro ed il suo carattere doloso, tale da snaturare da un lato, la ratio stessa della sanzione di cui al comma uno dell'art. 1915 C.C., e dell'altro da portare ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del comma 2 dello stesso articolo 1915 C.C., stante la tendenziale impossibilità in tale situazione di ipotizzare un inadempimento meramente colposo dell'obbligo di cui all'art. 1913 C.C. con la conseguente meno afflittiva sanzione della riduzione della prestazione assicurativa in proporzione del danno subito dall'impresa a causa del ritardo adempimento o inadempimento del descritto obbligo”;
4. avrebbe erroneamente negato “… l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale del contratto formulata dall'attore. L'art. 12. lettera a) del regolamento contrattuale è infatti meramente riproduttivo della previsione di cui all'art. 1913 comma 1 C.C.; a ciò consegue la validità della clausola in quanto l'art del D.LGS 06/09/2005 n.206 Codice del consumo stabilisce che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge …”; ed invero:
4.1. la clausola impositiva dell'onere in questione (di tempestivo avviso del sinistro di tre giorni) integrerebbe una grava violazione di legge, ove non approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342 C.C.; circostanza che non si sarebbe verificata nel caso di specie per cui la sopracitata clausola non sarebbe valida;
Sul punto la Cassazione civile avrebbe ormai un indirizzo costante per il quale: «L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale)-clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando cosi in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932 C.C., comma primo C.C., deve essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, C.C., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo»;
5. ingiustamente avrebbe disatteso la domanda di pagamento dell'indennità pretesa a titolo di risarcimento del danno derivante dalla modifica in peius delle condizioni di vita dell'assicurato, sebbene risultasse che il fosse stato privato della possibilità di Pt_1 acquisto e quindi di utilizzo di altro scafo di pari portata e valore con conseguente modifica in peius delle proprie abitudini e della propria qualità di vita, anche in funzione delle esigenze familiari e lavorative, con conseguente danno, che si potrebbe quantificare in 20.000,00 euro;
6. avrebbe ingiustamente condannato l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite, meritando contra pieno accoglimento le ragioni di gravame in punto d'an debeatur, donde la necessità della riforma anche in parte qua del decisum di prime cure;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata assicuratrice si costituiva con atto depositato in data 30.10.2019 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: non corrisponderebbe al vero la tesi secondo cui il giudice, dichiarando la perdita del diritto all'indennità in capo all'appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915, avrebbe violato l'art 112 C.P.C., atteso che: - l'assicuratrice sin dalla comparsa di costituzione avrebbe eccepito la violazione delle condizioni di sicurtà alla luce del ritardo della denuncia del sinistro alla OM da parte dell'assicurato e avrebbe richiesto al Giudice di respingere ogni domanda proposta;
- la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della perdita del diritto all'indennità (a fronte dell'inadempimento al riguardo dell'assicurato), sebbene non espressamente proposta, sarebbe stata implicita e inequivocabile;
sub 2. e sub 3., che:
l'infondatezza dell'argomentazione dell'appellante emergerebbe anche dalla sentenza citata, in quanto l'appellante avrebbe omesso di trascrivere il capo in cui la Corte di legittimità aveva evidenziato come: «… La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5435/2005; Cass. n. 3044/97) ha anche precisato che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art 1915 C.C. all'obbligo imposto dall'art 1913 C.C. di dare avviso del sinistro all'assicuratore (la cui ratio risiede nell'esigenza di porlo in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possono disperdersi eventuali prove e indizi) non occorre lo specifico e fraudolento intento di creargli danno, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservalo (Cass. Civ. Sez III 28.11.2007 n. 2433, principio ribadito da Cass. civ. 22.06.2007 n. 14579; Cass. civ. Sez III 28.07.2014 N. 17088, Cass. civ. Sez III
30.06.2015 n. 13355; Corte appello Napoli 11/07/2013; Cass. civ. 8 aprile 1997 n 3044) …»;
la sentenza n. 89 del 7.1.2016, citata dall'appellante, sarebbe inapplicabile al caso di specie e idonea a confermare la sentenza impugnata dal momento che ai fini del carattere doloso dell'inadempimento posto in essere dall'assicurato è “sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo
e la cosciente volontà di non osservarlo”; per l'effetto, sarebbero:
“… irrilevanti e inammissibili (e perciò correttamente non ammessi dal Tribunale di prime cure) i capitoli di prova testimoniale dedotti dall'odierno appellante volti a provare l'asserita consegna della denuncia in data 2.7.2019, circostanza espressamente contestata dall'esponente che comunque anche laddove provata non giustificherebbe in ogni caso l'omesso avviso del sinistro …”;
“… La censura è inammissibile e comunque infondata, traducendosi in sostanza in una rilettura strutturalmente orientata delle citate sentenze, volta a valorizzare gli elementi distintivi e di contorno delle singole fattispecie esaminate a discapito dell'univoco principio generale confermato in tutte le pronunce: ed invero: a) la decisione n. 13355/2015, benché metta in luce la durata del ritardo, chiarisce e ribadisce il principio per cui “ affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 C.C., comma 1 (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all'indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo”; b) “… altrettanto coerentemente la decisione n. 14579/2007 precisa come “ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex art. 1915 C.C., non occorra lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma sia sufficiente la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo (che può consistere tanto nell'obbligo di avviso quanto in quello di salvataggio, come nel caso all'esame della Corte) e la cosciente volontà di non osservalo”; così come peraltro infine confermato nella pronuncia n. 17088/2014 che proprio ha valorizzato la consapevolezza dell'assicurato dell'obbligo a suo carico quale elemento fondante il carattere doloso dell'inadempimento …”;
il primo Giudice avrebbe correttamente valutato tutte le prove allegate dalle parti ed emerse all'esito dell'istruttoria espletata;
ed infatti;
- “… non sussiste dunque nel caso di specie alcuna violazione dell'art. 115 C.P.C. avendo il Tribunale correttamente fondato la propria decisione sulle prove e risultanze acquisite nel giudizio, quali in particolare:
1) la piena conoscenza del furto in capo ad già in data 2 luglio 2007, circostanza pacifica laddove Parte_3 ammessa dallo stesso;
2) l'avviso del sinistro alla OM avvenuto solo il 6.7.2007, come documentalmente dimostrato dalla data riportata nell'avviso di sinistro sottoscritto dal contraente sottoscritto;
3) la consapevolezza dell'assicurato dell'obbligo a suo carico, pacifica laddove mai contestata e anzi ammessa dal medesimo negli atti del giudizio;
4) la mancata allegazione da parte dell'odierno appellante “dell'esistenza di fatti non dipendenti dalla sua volontà a causa dei quali egli si sia trovato nella materiale impossibilità di comunicare tempestivamente il furto alla società assicuratrice”;
5) ad abundantiam, la validità e non vessatorietà della clausola di cui all'art. 15 del regolamento contrattuale, come provato documentale “meramente riproduttivo della previsione di cui all'art. 1913 comma 1”;
- “… non sussiste, dunque, alcuna violazione dell'art. 116 C.P.C., né tantomeno dell'art. 163 co. n. 5 C.P.C. avendo il giudice liberamente e correttamente e valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, senza che, in riferimento agli elementi di prova dedotti dall'appellante, vi fossero elementi cui attribuire un diverso valore probatorio …”;
Il tribunale avrebbe correttamente applicato le norme di legge in materia di obbligo di avviso del sinistro e conseguente decadenza del diritto all'indennità:
- “inconferente risulta la giurisprudenza citata, nemmeno rinvenuta nelle banche dati e comunque relativa alla diversa ipotesi di sinistro stradale coperto da RCA, avulsa dal caso di specie”;
- “altrettanto inconferente risulta la pronuncia n. 1642/2000 che esprime unicamente l'idoneità dell'avviso del sinistro a interrompere il termine prescrizionale applicabile e dunque non attiene all'omessa notificazione del suddetto avviso nei termini contrattuali e/o di legge”;
- “Giova a tal proposito precisare come non sussista alcuna “interpretazione sostanzialmente abrogatrice del comma 2 dell'art. 1915” come ex adverso assunto, laddove tale disposizione può trovare applicazione in tutti i casi in cui l'assicurato:
1) deduca la sua non conoscenza dell'obbligo a suo carico;
2) dimostri la sussistenza di fatti estranei che hanno reso impossibile inoltrare l'avviso nei termini contrattuali ovvero in quello di legge;
ipotesi che non ricorrono nel caso di specie per i motivi sopra esposti”;
sub 4., che: il Giudice a quo avrebbe correttamente statuito in ordine alla validità della clausola di cui all'art. 15 lett. a) delle condizioni generali di polizza;
ed infatti:
- “La ormai datata pronuncia di Cassazione citata (peraltro inconferente nel caso di specie disciplinando un'ipotesi diversa da quella di cui è causa) lungi dal supportare la pretesa vessatorietà della clausola conferma per contro la correttezza della decisione del Tribunale laddove per
contro
:
1) la Corte in effetti richiama l'art. 1932 C.C. il quale stabilisce l'inderogabilità in senso sfavorevole all'assicurato del solo secondo comma dell'art. 1915 C.P.C., escludendo espressamente il primo comma del summenzionato articolo, posto a fondamento della decisione del Tribunale;
2) in ogni caso il secondo comma dell'art. 1932 C.C. dispone che: “Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge” dunque anche volendo aderire alla tesi avversa, la clausola di cui all'art 15 lett. a) sarebbe sostituita dall'art. 1913 C.C. del tutto equivalente;
3) dunque, anche volendo ritenere applicabile alla fattispecie il D.lgs.
6.09.2005 pur in mancanza di alcuna prova della sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della suddetta normativa l'art 34 III comma del summenzionato decreto legislativo esclude la vessatorietà delle clausole “che riproducono disposizioni di legge” come correttamente richiamato;
del resto, la vessatorietà delle clausole del medesimo tenore in assenza di specifica approvazione per iscritto è stata ripetutamente esclusa …”;
sub 5., che: sarebbe infondata la censura dell'appellante in ordine al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità pretesa a titolo di risarcimento del danno derivante dalla modifica in peius delle condizioni di vita dell'assicurato in quanto l'appellante avrebbe dovuto esporre le critiche o le ragioni per le quali avrebbe comunque diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata liquidazione dell'indennizzo medesimo;
ed infatti:
- “In ogni caso la domanda -e con essa la pretesa censura- è infondata e comunque non provata laddove: 1) Il mancato pagamento non costituisce illecito;
2) l'appellante non ha provato l'asserita modifica in peius delle condizioni di vita come pure l'eventuale nesso causale tra la suddetta variazione e il mancato pagamento dell'indennizzo;
3) per quanto possa occorrere non sarebbero in ogni caso risarcibili in quanto “palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale …”;
sub 6., che: il Giudice adito avrebbe correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91
C.P.C. e condannato il a pagare le spese del giudizio alla compagnia esponente, stante Pt_1 il rigetto della domanda proposta;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione nonché delle richieste istruttorie avanzate e riproponendo le domande ed eccezioni ritenute assorbite dalla decisione di prime cure in adesione al principio della ragione più liquida, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Differito il procedimento ex officio (con decreto presidenziale del 20.11.2019) dall'udienza collegiale di prima comparizione del 6.12.2019 a quella del 19.6.2020, ivi la Corte, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C., rinviava all'udienza del 20.6.2022 per la precisazione delle conclusioni. Le parti, a causa dell'assenza del relatore, erano quindi rimesse allo scopo all'udienza del 17.10.2022 e di seguito (con ordinanza in pari data), previa la sostituzione del consigliere relatore, il Collegio rigettava le richieste istruttorie avanzate e rimetteva le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023.
Ivi – in esito a deposito in modalità telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nella data del 29.9.2023 – la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza all'11.1.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti (con atti depositati in modalità telematica nelle date del 20 e 22.12.2023 nonché 10 ed 11.1.2024) insistevano nelle eccezioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio, in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 C.P.C., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012 , ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. civ. Sez. L, 5/2/2015, n. 2143; Cass. civ. Sez. VI, 30/5/2018 n. 13535).
Nella specie, risultano sufficientemente indicate (a tenore di quanto sintetizzato in parte narrativa) tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Venendo ora al merito, rivela il Collegio quanto appresso.
*
Con il motivo d'appello sub 1. la difesa del ha lamentato che il Tribunale avrebbe violato Pt_1
l'art. 112. C.P.C. in quanto non avrebbe statuito nei limiti della domanda proposta, trascurando di rilevare la tardività delle difese articolate solo da ultimo (nelle memorie conclusionali).
Il motivo d'appello deve essere disatteso.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 112. C.P.C. va puntualizzato che il giudice di primo grado si è correttamente pronunciato nei limiti della domanda e delle eccezioni e difese della parte convenuta. Infatti, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata nel corso del giudizio di primo grado dalla in data 15.7.2009, si rileva che fin Controparte_2 dalle prime difese la convenuta aveva constatato il colpevole ritardo dell'assicurato nella denuncia del sinistro e la conseguente violazione delle condizioni di sicurtà previste in polizza.
Nello specifico, l'assicuratrice aveva sostenuto (così al punto 4 in p. 4) che parte attrice aveva omesso di dare avviso scritto del sinistro nel termine convenzionale di tre giorni dal suo verificarsi, assumendo che: “… A fronte di un evento asseritamente occorso tra l'1 e il 2 luglio 2007 e di un obbligo di denunciare i sinistri al più tardi entro tre giorni dalla scoperta, l'assicurato ha atteso fino al 6 luglio successivo per denunciare l'evento alla OM …”.
Ed inoltre, aveva eccepito che l'ingiustificato ritardo in questione le aveva cagionato uno specifico pregiudizio non avendo essa potuto procedere all'esatto accertamento dei danni, con la precisazione per cui: “… tenuto conto della ridotta mobilitò ed autonomia dell'unità, una tempestiva denuncia avrebbe permesso alla OM di setacciare i porti raggiungibili, il cui numero è cresciuto esponenzialmente col trascorrere del tempo per la colpevole inerzia dell'assicurato, sino a rendere ogni ricerca del tutto inutile …”.
Il che comporta, come correttamente sostenuto da parte appellata, che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 112 C.P.C. perché la domanda volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria in limine della perdita del diritto all'indennità – a fronte dell'inadempimento dell'assicurato dell'obbligo contrattuale di denuncia tempestiva dell'evento di danno asseritamente occorso – sebbene non recante espressamente richiamo della previsione delle condizioni generali di contratto specificatamente diretta al regolamento dell'occorso (id est, l'art. 12 lett. a), era stata formulata tra le eccezioni azionate tempestivamente dalla parte convenuta fin dalla prima difesa in termini comunque assolutamente espliciti ed inequivocabili quanto al relativo contenuto (ossia, lamentando il tardivo adempimento di detto obbligo ed il pregiudizio in concreto che ne era sorto per l'assicuratrice resistente).
*
Con i motivi di gravame sub 2.1. e sub 2.2. l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe applicato le norme di diritto di cui agli art. 1913 e 1915 C.C. erroneamente ed interpretato le clausole contrattuali vigenti inter partes altresì in spregio agli artt. 1375 e 1366
C.C., sostenendo esservi stato nell'occorso un inadempimento non meramente colposo, bensì doloso, ed ancora operando malgoverno dei principi dell'onere della prova in subiecta materia, in quanto sarebbe stato onere della compagnia assicuratrice allegare atti e/o dare prova di circostanze idonee a dimostrare il carattere doloso dell'inadempimento dell'assicurato (mentre ciò non sarebbe avvenuto).
Con il motivo di gravame sub 2.3., poi, la difesa del ha sostenuto che il tribunale avrebbe Pt_1 ulteriormente errato là dove aveva asserito che:
“Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 C.C., non occorre del resto lo specifico e fraudolento intento di creare il danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservalo (Cass. Civ. Sez. III, sent. 22 giugno 2007, n. 14579; Cass. civ. Sez. III, sent. 28 luglio 2014 n. 17088; Cass. Civ. Sez. III, sent. 30 giugno 2015 n. 13355) …”.
Con il motivo di gravame sub 2.4. ha assunto quindi che il primo giudice avrebbe violato gli art. 115 e 116 C.P.C. anche in relazione all'art. 163 co.
3. n.5 C.P.C.
Con il motivo di gravame sub 3. ha lamentato, infine, che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha affermato la perdita del diritto dell'indennità ai sensi dell'art. 1915 comma 1 C.C. perché si sarebbe basato sull'erroneo presupposto che la clausola contrattuale di cui all'art. 15 prevederebbe un termine perentorio il cui inutile decorso comporterebbe la perdita del diritto all'indennizzo.
I motivi d'appello sub.2 e sub 3. possono essere esaminati congiuntamente, poiché evidentemente connessi.
L'art. 1913 C.C. prevede che:
“L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza”. La funzione del suddetto avviso è quella di permettere all'assicuratore di:
- svolgere in maniera più celere gli accertamenti al fine di evitare che le circostanze del sinistro vengano alterate;
- gestire in maniera corretta la fase di liquidazione dell'indennizzo.
Le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo sono disciplinate dall'art. 1915
C.C. che recita:
“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
È bene puntualizzare però, ulteriormente in diritto, in adesione ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, che l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla polizza, non comporta per ciò solo la perdita della garanzia assicurativa, dal momento che l'assicurato può considerarsi inadempiente solo nell'ipotesi in cui l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo.
Ed infatti, anche da ultimo, si legge in Cass. Sez. III, ordinanza n. 19071 dell'11/7/2024 quanto appresso:
«… Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 C.C., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, C.C., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, C.C.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato) …».
In altri termini occorre accertare la natura dell'inadempimento, dato che le conseguenze sono differenti per l'assicurato, nel senso che: nel caso d'inadempimento doloso, perde il diritto all'indennità; nel caso d'inadempimento colposo, ha diritto alla riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
e l'onere della prova relativa grava su chi eccepisca l'imputabilità dell'inadempimento (nel caso,
l'assicuratrice).
Ciò detto, si osserva che nel caso di specie risulta per tabulas accertato (alla luce della produzione disponibile in fascicolo) quanto appresso:
a) il contraeva con polizza assicurativa n. 7848100276329 Pt_1 Controparte_2 inclusiva del rischio “furto” per l'imbarcazione “SAVER 330 SPORT” targata 204301454
(acquistata da poco tempo) in data 22.7.2006;
b) a termini di polizza, secondo l'art. 15 lett. a) delle condizioni generali del contratto, la denuncia di sinistro doveva essere effettuata facendo pervenite alla Società “avviso scritto” entro tre giorni dal sinistro, cosi come previsto dall'art. 1913 C.C.;
c) come da denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. di Milazzo in data 2.7.2007 [un lunedì], ore 13:03 e ss.:
- il nominato (secondo l'assunto dello stesso) si sarebbe avveduto alle ore 11:00 di quella mattina della sparizione del natante, verosimilmente dovuta a furto ad opera di ignoti;
- la barca era stata ormeggiata nel porto di Milazzo, più precisamente nello specchio d'acqua (ricadente fra il prolungamento del cd. ed il Molo di Sottoflutto) Parte_4 antistante il ristorante PANE E MOLLICA, incustodita, ed ivi lasciata intorno alle 13 del
1.7.2007;
- il denunciante non aveva sospetti su alcuno;
d) seguiva il deposito di denuncia, a fini assicurativi, presso la sede dell' ubicata in Pt_5
Villafranca Tirrena, mediante formazione di scritture su modulo (prestampato), prodotto in copia da cui risulta che: - il documento reca la data del 6.7.2007;
- nel suo corpo, è richiamata ed indicata come allegato la denuncia sub c);
- in calce, sono presenti altresì le sottoscrizioni del contraente assicurato e dell'agente generale (tal ) oltre al timbro dell'Agenzia medesima;
Persona_1
e) in data 4.9.2007 il legale officiato dal inviava missiva-istanza con cui, nel rendere Pt_1 noto d'aver depositato ogni documentazione richiesta a tal capitano (quale Per_2 fiduciario della compagnia), riservava, in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo per l'occorso, d'adire le vie legali;
f) il legale dell'assicuratrice, ad evasione della nota sub e), rilevava:
con missiva dell'8.1.2008, che:
- l'avvenuta denuncia all'autorità di p.s. non era stata riscontrata aliunde, quanto all'effettivo avvenimento del furto riferito nelle circostanze segnalate;
- la zona d'ormeggio era inidonea alla sosta avvenuta e comunque non era protetta;
- l'occorso era stato denunciato con colpevole ritardo, donde il certo pregiudizio per le esigenze accertative dell'assicuratrice;
con missiva del 3.2.2009, che:
- l'area in cui era stato segnalato l'avvenuto ormeggio era soggètta al forte moto ondoso del vento e dei tragetti in transito in entrata e uscita dal porto;
- in essa non era consentita la sosta;
- il ritardo (di ben 4 giorni) nella formalizzazione della denuncia di sinistro aveva condizionato in modo determinante il buon esito di qualsiasi eventuale tentativo di rintraccio nell'immediato, altrimenti suscettibile di positive potenzialità (dato l'esiguo numero di natanti del tipo di quello denunciato e la sua scarsa autonomia e velocità);
- l'indennizzo richiesto esuberava di gran lunga il valore di mercato reale del bene;
g) dalla relazione a firma prodotta in atti si evince altresì che, a seguito delle indagini Per_2 esperite dal menzionato (dal 2.10.2007), era emerso che:
- il era commerciante d'abbigliamento e patito di nautica e pesca;
Pt_1
- né i barcaioli né le maestranze dei cantierini nautici di zona avevano informazioni utili al rintraccio del natante, che era seminuovo (ed acquistato da privato che asseritamente a detta del non aveva potuto pagarlo, dopo l'ordine al costruttore); Pt_1
- questo era stato ormeggiato in vista d'un intervento di manutenzione e carenaggio (in sito che il denunciante però non specificava);
- il medesimo non aveva consegnato al perito assicurativo la fattura o la quietanza del pagamento del proprio acquisto;
- il natante era stato oggetto d'innalzamento del valore assicurato poco tempo dopo la stipula della polizza (nell'ottobre successivo); - il valore “a nuovo” del mezzo, accessori (come indicati dall'assicurato) inclusi, era di euro
158.000 mentre, nello stato d'uso in cui versava, era stimabile in euro 143.200 (dunque, ben al di sotto dell'ammontare richiesto, indicato come pari ad almeno euro 185.000);
- l'ancoraggio era avvenuto in spazio di mare dove insistevano, oltre a numerosi gavitelli, altre imbarcazioni e per il quale era accessibile un servizio di guardiania (ancorché a pagamento) ma questo non era stato attivato;
- la denuncia non era stata rivolta al personale dell'autorità marittima territoriale (sebbene questa avesse opportunità di ricerche immediate in mare), bensì all'autorità di p.s. di terra;
h) secondo il primo Giudice, v'era prova che nell'occorso il ritardato adempimento di cui alla denuncia di sinistro fosse stato consapevole e volontario, id est doloso, nel senso che:
“… la sottoscrizione del contratto lascia presumere la piena conoscenza delle sue clausole, a maggior ragione ove si consideri che la previsione contrattuale appena richiamata è riproduttiva di una norma contenuta nel Codice civile. Al contempo l'attore non ha allegato l'esistenza di fatti non dipendenti dalla sua volontà a causa dei quali egli si sia trovato nella materiale impossibilità di comunicare tempestivamente il furto alla società assicuratrice.
Pertanto, è possibile affermare la dolosa omissione dell'obbligo dell'avviso. Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., non occorre del resto lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo …”;
e, tutto ciò posto, osserva la Corte che:
- se, per un verso, il fondamento dell'assunto sub h) è in diritto conforme al principio
(riconosciuto da ultimo da Cass. Sez. III, ordinanza n. 26294 dell'8/10/2024) per cui:
«… L'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 C.C., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, C.C. …»;
- per altro verso, la retta declinazione del superiore principio esigeva (ed esige) il rigoroso vaglio di fatto degli elementi cognitivi di riscontro del superiore elemento soggettivo;
e ciò secondo quanto ben esplicitato nella motivazione – che qui integralmente si condivide
– dalla superiore pronuncia di legittimità, che di seguito si riproduce (anche nella premessa relativa al “fatto” allora sub iudice):
«… Si censura la sentenza impugnata, là dove afferma che la comunicazione dell'avvenuto furto sarebbe dovuta avvenire entro il 19 febbraio 2010, rimarcando il carattere “consistente” del ritardo (dato il “trascorrere del quadruplo del tempo previsto dalla legge per la comunicazione della denuncia”), per poi concludere che “non essendoci prova che un qualche fattore abbia impedito una comunicazione tempestiva, il consistente ritardo fu volontario”. Orbene, il ricorrente – nel richiamare il principio secondo cui è l'assicuratore a dover fornire la prova del carattere volontario del ritardo dell'adempimento dell'obbligo di avviso – sottolinea che non era, dunque, suo onere
“dimostrare le ragioni del ritardo”, giacché era l'Assicuratore che “avrebbe dovuto offrire la prova che il ritardo nella comunicazione dell'avviso di sinistro era stato volontario”. La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato una serie di anomalie, che, a suo dire, rendevano “così ambigua” la situazione, da far apparire “evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una migliore ricostruzione dei fatti”. In particolare, essa ha attribuito rilievo: CP_1
– al fatto che il conducente del camion, partito nel tardo pomeriggio da , si è fermato a dormire in albergo lungo la strada, lasciando incustodito il mezzo;
– il carico era diretto in Bacoli, ove però la non ha sede;
Pt_6
– l'oggetto sociale di molto ampio, non comprendeva il commercio di olio;
Pt_6
– dall'anno 2007 non aveva depositato bilanci: Pt_6
– della non dava conferma dell'acquisto dell'olio; Testimone_1 Pt_6
– l'assegno di € 13.200,00, emesso il 10 febbraio 2010, a titolo di acconto del prezzo di acquisto, non era stato Parte_ incassato dall' ;
– gli incaricati dell'assicuratrice non poterono visionare il camion.
Senonché, assume parte ricorrente, la Corte territoriale “avrebbe dovuto fare riferimento ad una condotta volontaria dell'assicurato finalizzata ad impedire la completa ricostruzione degli eventi da parte dell'assicuratore”
e non già dedurre dalle surriferite circostanze un supposto pregiudizio conseguente a quel lieve ritardo, “senza tuttavia indicare in cosa esso fosse consistito” …
è utile rammentare che – come è stato, di recente, ribadito in dottrina – “scopo dell'avviso è quello di consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 cod. civ.)”
(analogamente, in giurisprudenza Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 1997, n. 3044, Rv. 503587-01); sicché proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato – del pari, in dottrina – che, in realtà, l'assicuratore “non ha interesse tanto per l'avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell'avviso”, ragion per cui, più “che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo”.
L'essere l'avviso correlato ad un interesse dell'assicuratore, inoltre, connota lo stesso in termini di obbligo e non di onere (come pure, invece, si è sostenuto da parte di certo orientamento dottrinario, qui non condiviso); e ciò perché – come è stato efficacemente osservato – l'onere “postula l'inesistenza di un interesse giuridicamente protetto in un soggetto diverso da quello che l'onere deve osservare”. D'altra parte, non contrasta con la tesi dell'obbligo – come, nuovamente, evidenzia la dottrina maggioritaria – “il fatto che l'assicuratore non abbia azione per costringere l'assicurato all'adempimento, perché il contenuto di simili obblighi non soltanto consiste in un facere o in non facere, ma è tale che, una volta violati, cessa senz'altro l'interesse della controparte ad ottenerne l'osservanza”.
Infine, conforta la conclusione che quello previsto dall'art. 1913 cod. civ. sia un obbligo – e non un mero onere – la constatazione per cui, “secondo l'opinione prevalente, l'inadempimento dell'onere rileva per la sua oggettività,
a prescindere dall'elemento soggettivo dell'onerato, mentre, nel caso di violazione dell'art. 1913 cod. civ., la legge espressamente conferisce rilievo a tale aspetto, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze”.
8.1.2. Ciò premesso, le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo variano, tuttavia, a seconda della natura dell'elemento soggettivo – comunque da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell'assicuratore (Cass. Sez. 3, ord.
30 settembre 2019, n. 24210, Rv. 655436-01) – che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo. In relazione, poi, ai caratteri che deve presentare il contegno dell'assicurato per potersi ritenere “doloso”, appare assolutamente prevalente (e preferibile, per le ragioni di cui si dirà) l'orientamento secondo cui “affinché
l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2021, n. 21533, non massimata;
in senso conforme già Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, Rv. 655787-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n. 17088, Rv. 632145-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno
2015, n. 13355, Rv. 635980-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2005, n. 5435, Rv. 581355-01; Cass. n. 3044 del 1997, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 1977, n. 4203, Rv. 387841-01). Appare, pertanto, isolato quell'arresto secondo cui il dolo si identificherebbe proprio con l'intento fraudolento
(in tal senso, Cass. Sez. 3, ord. 24210 del 2019, cit.), pronuncia, peraltro, non andata esente da critiche per aver affermato che, mentre l'ipotesi dolosa impone la prova della fraudolenza, nel caso previsto dall'art. 1915, comma
2, cod. civ., l'assicuratore “dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso”, con ciò – si è osservato efficacemente in dottrina – “ignorando che la tipica manifestazione del comportamento colposo dell'assicurato è l'inosservanza riconducibile a negligenza e non la trasgressione intenzionale dell'obbligo”.
D'altra parte, la tesi che reputa sufficiente, ai fini del dolo, “la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo”, si lascia preferire sul piano sistematico – come coglie un'attenta dottrina – “raccordandosi con la soluzione generalmente accolta in materia contrattuale, ove, ai fini della configurabilità del dolo nell'inadempimento del debitore, si ritiene sufficiente la sua intenzione di non dare esecuzione alla prestazione, pur nella consapevolezza della relativa doverosità” (per questa nozione di inadempimento doloso si veda, in giurisprudenza, Cass. Sez. 3, sent. 16 ottobre 2008, n. 25271, Rv. 605474-01).
Si tratta, per vero, di opzione ermeneutica non priva di insidie, giacché – come si è osservato sempre in dottrina
– “in termini di logica probatoria, l'intenzionalità della condotta è senza dubbio più agevolmente individuabile allorché emergano elementi tali da affermarla”; ciò che permette, oltretutto, di “scongiurare il pericolo che la perdita dell'indennità diventi una sorta di sanzione automatica, pur quando l'inadempimento sia riconducibile a mera incuria e trascuratezza dell'assicurato”, dando vita ad “una sorta di presunzione del carattere doloso dell'inadempimento”, peraltro in contraddizione con l'impostazione di questa Corte di legittimità”, secondo cui,
“in assenza di prova del dolo” l'inadempimento degli obblighi di avviso e salvataggio “deve presumersi colposo”
(cfr., Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 1980, n. 3749, Rv. 407600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 3 marzo 1989, n. 1196, Rv.
462085-01). Di talché, la dottrina – in ragione delle gravi conseguenze che comporta il riconoscimento del carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso – si mostra particolarmente prudente, sostenendo che l'individuazione della condotta dolosa “dovrebbe essere circoscritta a casi limite, sulla scorta della dimostrazione di elementi gravi, precisi e concordanti, evitando di valorizzare dati di fatto – quale può essere l'ampio lasso di tempo, intercorso tra la data del sinistro e il relativo avviso, isolatamente considerato – di per sé ben poco probanti e potenzialmente forieri di motivazioni apodittiche”.
8.1.3. Nondimeno, è proprio il riferimento alla necessità che sussistano una serie di elementi indiziari, per affermare il carattere “doloso” dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso, a costituire, secondo questo Collegio – anche con riguardo al caso che qui occupa – la “chiave di volta” in grado di “tenere insieme”
l'identificazione del dolo ex art. 1915, comma 1, cod. civ., nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, con la necessità di scongiurare il descritto rischio di sancire un'indebita presunzione circa la natura dolosa dell'inadempimento.
In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta “si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio” (o addirittura che “avrebbe potuto trarre vantaggio”), “qualora non fosse stata eccepita”.
8.1.4. Orbene, calando questi principi al caso che occupa, sono proprio quelle anomalie, che ad avviso della Corte genovese rendevano “così ambigua” la situazione, a far apparire “evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una migliore ricostruzione dei fatti” ed a porsi come rivelatrici di quella situazione di vantaggio che l'assicurato avrebbe potuto trarre dall'omissione.
In buona sostanza, la sussistenza del presupposto della norma applicata, vale a dire il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso, è adeguatamente ritratta dalla corte territoriale all'esito dello scrutinio di numerosi elementi di fatto, la cui complessiva valutazione, siccome tutt'altro che manifestamente implausibile, è in questa sede incensurabile;
e la motivazione della gravata sentenza, se del caso da intendersi in tal senso corretta ed integrata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., si sottrae alle censure mosse con l'unico motivo di ricorso.
8.1.5. D'altra parte, e concludendo, che la dimostrazione del dolo civilistico possa “essere data anche attraverso il riferimento a quegli elementi fattuali che, in relazione alle circostanze e secondo la comune esperienza, possono far desumere la sussistenza degli elementi costitutivi del dolo”, è conclusione che – oltre ad essere fatta propria persino da quegli interpreti, inclini a ritenere necessario, nel caso di cui all'art. 1915, comma 2, cod. civ., il “quid pluris” dell'intento fraudolento del soggetto inadempiente – è congruente con gli approdi della stessa giurisprudenza penalistica, in materia di reato doloso.
Essa, difatti, superando la stessa dizione dell'art. 43 cod. pen. (che parrebbe identificare l'oggetto del dolo nel solo evento di reato, ciò che porrebbe, però, l'inconveniente di non poter configurare come dolosi i reati di pura condotta), reputa che il dolo debba investire tutti gli elementi della fattispecie, affidandone, tuttavia, la ricostruzione “alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza” (tra le molte, Cass. Sez. 1 Pen., sent. dep. 11 marzo 2019, n. 11928, Rv. 275012-01) …»;
ed in proposito rileva questo Collegio che:
- l'unica inferenza “valorizzata” dal primo Giudice (impropriamente intesa dalla parte appellante quale indebita inversione dell'onere della prova) ai superiori fini è stata individuata nel silenzio dell'allora attore circa le ragioni giustificative del ritardo in cui era incorso al tempo della formalizzazione della denuncia in argomento;
e ciò sebbene – ad avviso di questa Corte – conducenti (quali indizi tra loro, peraltro, concordanti) apparissero, in riscontro del non esiguo fumus di dubitabilità dell'esistenza in ciò d'una mera colpa, anche ed ulteriormente gli elementi logico-fattuali segnalati dall' (e retro richiamati sub g) in quanto ben suggestivi ex se di prospettabile finalità Per_2 fraudolenta nell'occorso da parte del;
Pt_1
- l'odierno appellante ha tuttavia nettamente contestato che un ritardo vi sia stato nella sua denuncia di sinistro, rilevando – nell'odierna iscrizione, nei sensi sub 2.1.2. e sub 2.2.4. – che:
i. la copia della denuncia sporta recava traccia inequivocabile dell'avvenuta acquisizione, presso l'Agenzia di Villafranca Tirrena, nello stesso giorno 2 luglio, della medesima denuncia;
ii. nell'occasione, detto documento era stato consegnato a mani dell'agente territoriale ed in riscontro a ciò era stata chiesta l'ammissione di prova per testi (con audizione del medesimo agente), ancorché disattesa;
- dalla copia in argomento emerge per tabulas palese (ed ictu oculi) la fondatezza della superiore difesa e della piena idoneità di detta trasmissione – in quanto concretizzantesi in un “avviso scritto” come da condizioni di polizza – a notiziare l'assicuratrice (per il tramite del suo agente di zona) dell'evento di danno e così farle promuovere ogni iniziativa utile al suo buon pro'; parimenti, dai verbali ed atti del fascicolo di prime cure si ha conferma della circostanza che dette deduzioni erano già avvenute in prime cure (con la memoria del 29.10.2009) e, per asseverarle, con la memoria del successivo 1.12.2009 era stata chiesta l'ammissione della testimonianza dell'agente (id est, il ); Persona_1 sicché di esse il primo Giudice, in quanto resone edotto, avrebbe potuto e dovuto far buon governo.
Di contro a ciò, parte appellata non ha provato (e, nemmeno, in verità, allegato) che il , Pt_1 procrastinando il momento del pervenimento della seconda denuncia, quella effettuata “a fini civilistici”, all'agenzia e tramite questa alla società contraente, intendesse o comunque potesse impedire alla compagnia assicurativa di effettuare un'utile e adeguata ricerca dell'imbarcazione, questa ben potendo essere avviata sull'iniziativa informativa “tempestiva” dell'Agente di zona
(la cui inerzia eventuale non avrebbe potuto ascriversi a colpa dell'assicurato, legittimamente potendo costui fare affidamento sull'organizzazione aziendale relativa per l'inoltro della notitia criminis suddetta all'assicuratrice non essendogli imposto ex contractu di corrispondere al detto fine direttamente o in esclusiva con e, quindi, senza potersi giovare Controparte_2 dell'Agenzia di riferimento).
E, del resto, l'assicuratrice non ha contestato l'irritualità bensì solo la tardività del deposito, avvenuto sempre presso l'agente di zona, del modulo di denuncia con allegato poi prodotto in lite, che è circostanza donde si trae conferma che ex contractu all'adempimento relativo l'assicurato avrebbe potuto utilmente far luogo, anziché mediante inoltro diretto alla sede legale della compagnia, giovandosi della cooperazione dell'agente per l'invio “mediato” tramite costui alla società d'assicurazioni della medesima denuncia quale avviso scritto idoneo ex art. 1915 C.C.
Il che impone di riconoscere che: se, da un lato, è vero che la formale denuncia tramite il modulo prestampato è avvenuta soltanto il 6.7.2007; dall'altro lato è anche vero che il nella tarda mattinata del 2.7.2007, constatando Pt_1
l'assenza dell'imbarcazione, si era recato sia presso il Commissariato di P.S. di Milazzo per sporgere denuncia sia presso l'Agenzia della compagnia di assicurazione di Villafranca Tirrena per denunciare il furto, depositando la denuncia verbalizzata presso il citato Commissariato
(come si evince, ripetesi, dal timbro apposto per “ricevuta” dalla medesima agenzia in alto alla denuncia in questione); dunque, la compagnia di assicurazione già in data 2.7.2007 avrebbe potuto dar corso tempestivamente ad ogni opportuna indagine di suo interesse.
E, del resto, gioverà rammentare pure che la polizza di assicurazione all'art. 15 lett. a) richiedeva solo che venisse data notizia del furto tramite un avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 C.C., sicché
l'utilizzo di un apposito modello di denuncia prestampato non sarebbe espressamente richiesto
(ma costituirebbe un di più).
Se ne deve concludere che l'appello, per i suddetti motivi, va pienamente accolto e, per assorbimento, tale epilogo decisorio rende non necessaria la trattazione degli ulteriori motivi di gravame sub 4.
In ragione di ciò:
- ferma l'inconferenza delle difese di merito dell'assicuratrice in ordine all'asserita mancanza di prova dell'an dell'evento di danno integrante il rischio assicurato (non è seriamente sostenibile che il natante non sia uscito fuori della sfera di signoria del , atteso che Pt_1 costui ne ha denunciato all'autorità pubblica l'avvenuta sottrazione illecita e per questa è seguita archiviazione per esser rimasti ignoti gli autori di detta condotta, non essendovene stato il rintraccio né essendosi offerti elementi di sorta da cui inferire che detta denuncia sia stata simulata);
- in punto di rischio “escluso”, dovendosi constatare che le obiezioni di parte – a CP_1 detta della quale, incorrendo nelle fattispecie di cui all'art. 11 delle condizioni generali di polizza, l'assicurato avrebbe lasciato il detto natante in spazio di sosta non ammessa ex contractu e comunque incustodito – non colgono nel segno, atteso che, a detta dello stesso
Per_2
per un verso: vero è che nel porto di Milazzo erano presenti punti d'attracco e d'ancoraggio per imbarcazioni da diporto sia all'interno sia all'esterno del porto (così in p. 4) e che nel sito indicato dal titolare erano presenti numerosi gavitelli ed aveva luogo il passaggio di numerosi traghetti;
ma il nominato non specificava se e per quali ragioni detta sosta fosse o meno effettivamente non consentita ai privati diportisti;
per altro verso: il natante era stato assicurato in sosta mediante “ancoraggio” nell'area portuale, chiuso a chiave e le batterie (anche per l'avviamento) portate via dal titolare, sicché v'era stata sufficiente cautela da parte del dismettente nell'occasione del suo collocamento in sosta, né il perito rilevava inadeguatezze nell'ancoraggio; vero era che era utilizzabile una guardiania in loco e ciò non era avvenuto, ma vero era pure che l'interessato era tornato in sito a meno di 24 ore, sicché l'effettiva assenza di custodia era stata assai breve (donde una tale condotta – la cui motivazione, peraltro, non è stata scandagliata – non potrebbe integrare da sé sola il requisito d'una colpa grave al punto da integrare una causalità “esclusiva” rispetto alla consumazione del furto del mezzo);
e pertanto, disattese le superiori difese, si liquida la spettanza del , fermo (ed Pt_1 incontestato) il valore di mercato della res – accessori di bordo inclusi – stimato al dì del sinistro dalla stessa relazione (e dalla compagnia non contestato, ma neppure richiamato, Per_2 sebbene nelle proprie difese in parte qua si sia fatto cenno contra alla rilevante inferiorità del valore del natante rispetto a quello individuato in sede di stipula della polizza e prima del suo adeguamento ed alla mancata prova dell'arricchimento della dotazione iniziale del mezzo da parte dell'assicurato, dati entrambi già valutati – ed in parte smentiti – dalla fonte succitata) in euro 143.200, nell'importo suddetto, da ridursi – per lo scoperto di polizza (pari al 20%) di cui all'art. 22 – ad euro 114.560.
Sul detto importo spetteranno dal dì della domanda giudiziale e fino al dì della corrente pronuncia interessi e rivalutazione (l'interesse andrà calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come arguito da Cass. Civ. SS.UU., sentenza del 17/2/1995 n. 1712) secondo il principio di diritto enunciato in sede di legittimità ex art. 1905 C.C. (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. III, ordinanza n. 16229 dell'8/6/2023) secondo cui:
«… Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 cod. civ., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è detto, infatti, che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subìta del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass., sez. 3, 30/03/2001, n. 4753; Cass., sez. 3, 11/01/2007, n. 395; Cass., sez. 3, 07/05/2009, n. 10488; Cass., sez. 3, 28/07/2015, n. 15868).
In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale (Cass., sez. 3, 12/02/2008, n. 3268) …»;
nonché ulteriormente gli interessi (sempre al tasso di legge) fino all'effettivo soddisfo.
*
Con il motivo d'appello sub 5. la difesa del ha lamentato che il Tribunale avrebbe Pt_1 erroneamente rigettato per difetto di prova in punto d'an debeatur la domanda risarcitoria azionata per il danno non patrimoniale derivatogli dal mancato pagamento dell'indennizzo preteso.
Il motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2059 C.C. “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Ciò significa che detto danno è tipizzato, nel senso che è risarcibile solo a determinate condizioni.
Ed invero, esso può essere risarcito: quando discende da un fatto illecito integrante gli estremi d'un reato (ad es.: diffamazione, lesioni personali); nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (ad es.: lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale, disciplinate dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005); quando sia stato violato un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Nel caso di processo non ricorreva (né ricorre) alcuna delle suddette ipotesi, in quanto: in primo luogo, il mancato pagamento dell'indennizzo non costituisce illecito penalmente rilevante, né rientra tra le ipotesi di danno non patrimoniale espressamente previste dalla legge;
in secondo luogo, non è stato leso alcun diritto di rilevanza costituzionale (tra l'altro, il risarcimento per lesione di un diritto costituzionalmente garantito è dovuto solo in caso di gravità e serietà del danno, elementi non verificabili nella fattispecie in esame per difetto di conveniente e adeguata allegazione e prova).
Il si è limitato a sostenere (nella citazione di prime cure) di aver subìto, in seguito al Pt_1 mancato pagamento dell'indennizzo, una modifica in peius delle proprie condizioni di vita, non potendo acquistare altro natante per sostituire quello sottrattogli con altro di “… pari rango e valore …” e così subendo incisione delle proprie “… esigenze familiari e lavorative …”.
Vicenda, questa, che: oltre a non essere ex se necessariamente ed esclusivamente collegabile eziologicamente al mancato pagamento dell'indennizzo; appariva (ed appare) inverosimile, risultando che professionalmente il era un Pt_1 commerciante d'abbigliamento;
e comunque è rimasta priva non solo di enunciazioni connotative della sua specificità ma anche, segnatamente, d'istanze istruttorie di sorta a fini di sua comprova.
*
Il superiore epilogo processuale impone, accessoriamente, la revisione del regolamento delle spese di lite di prime cure, in recepimento della doglianza sub 6., dovendo le stesse seguire la soccombenza, ancorché – constatato il rigetto parziale della domanda attorea ed il rilevante ridimensionamento nel quantum rispetto al petitum del decidendum – con loro compensazione in ragione di ½.
Va dunque disposta la condanna di parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte
Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.115,45 totale € 16.218,45 totale dimidiato (per la compensazione) € 8.109,225
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.147,55 totale € 16.464,55 totale dimidiato (per la compensazione) € 8.232,775
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 14.5.2019 ed iscritto a ruolo in data 22.5.2019 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di
Gotto–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 376 in data 9.4.2019 nel procedimento già iscritto al n. 15341/2009 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato in data
23.3.2009 nel procedimento iscritto al n. 15341/2009 RGAC davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto da : Parte_1
- dichiara la tenutezza di (già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione a pro' del Pt_1
d'indennizzo per il furto dell'imbarcazione di proprietà del medesimo avvenuto tra l'1 ed il 2.7.2007 nelle acque del porto di Milazzo e, per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice alla corresponsione in favore del medesimo del complessivo importo di euro 114.560, oltre rivalutazione ed interessi sul medesimo nei sensi di cui alla motivazione dal dì della domanda a quello della presente pronuncia;
- conferma nel resto il già statuito rigetto della domanda del di risarcimento del Pt_1 danno non patrimoniale azionata;
1.2) condanna (già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ½, in euro 8.109,225 per onorario, oltre esborsi per metà come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
2) condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.232,775 per onorario, oltre esborsi per metà come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 6.12.2024
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa MERLINO Antonina.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)