TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15885
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Nocco ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/03/2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2175/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.05.2021 su richiesta di con il quale si ingiungeva a e il pagamento CP_1 Parte_1 Parte_2
della somma di € 6.486,77 oltre interessi e le spese della procedura, proponevano tempestiva opposizione i predetti debitori ingiunti, con atto di citazione notificato il 16.12.2021, eccependo la tardiva notifica del decreto ingiuntivo e la legittimazione attiva della opposta e nel merito la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse eccezioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 15.04.2022 veniva disposta la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 e rinviata la procedura all'udienza del 04.11.2022.
Nel termine perentorio fissato, però, nessuna delle parti introduceva il procedimento di mediazione, per cui veniva fissava l'udienza del 21.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. Rinviata la causa per bonario componimento, all'udienza del 15.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta promosso la mediazione, ai sensi del D. Lgs n. 28/2010, nel termine stabilito con l'ordinanza del 15.04.2022.
L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
Deve osservarsi che la giurisprudenza precedente all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 19596 del 18.09.2020, riteneva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione del procedimento di mediazione comportasse l'improcedibilità (non della domanda pagina 2 di 4 monitoria) bensì del giudizio di opposizione con la necessaria conseguenza dell'acquisto, da parte del decreto ingiuntivo, della autorità ed efficacia di cosa giudicata. La Cassazione aveva anche affermato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verteva sulla parte opponente poiché l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Infatti, motivava la S.C., è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
Sul contrasto della giurisprudenza di legittimità è stata investita la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha, invece, affermato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. In particolare si è statuito che : “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La
legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione dell'istante sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contradditorio sia differito;
e dunque appare più
conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”.
Le SS.UU., su tali premesse, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, co.
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove pagina 3 di 4 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento di mediazione che doveva essere avviato dalla società opposta, con la conseguente improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e minime per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e in accoglimento della opposizione proposta da e con atto di citazione notificato il 16.12.2021, revoca Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 2175/2021 emesso da questo Tribunale il 19.05.2021;
2) Condanna la società opposta al rimborso delle spese di giudizio, in favore degli opponenti, che si liquidano complessivamente in € 3.387,00 per compensi ed € 143,50 per esborsi, oltre iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Bari il 24.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15885
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Nocco ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
opponenti
contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/03/2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2175/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 19.05.2021 su richiesta di con il quale si ingiungeva a e il pagamento CP_1 Parte_1 Parte_2
della somma di € 6.486,77 oltre interessi e le spese della procedura, proponevano tempestiva opposizione i predetti debitori ingiunti, con atto di citazione notificato il 16.12.2021, eccependo la tardiva notifica del decreto ingiuntivo e la legittimazione attiva della opposta e nel merito la pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse eccezioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 15.04.2022 veniva disposta la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 e rinviata la procedura all'udienza del 04.11.2022.
Nel termine perentorio fissato, però, nessuna delle parti introduceva il procedimento di mediazione, per cui veniva fissava l'udienza del 21.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. Rinviata la causa per bonario componimento, all'udienza del 15.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per non avere la società opposta promosso la mediazione, ai sensi del D. Lgs n. 28/2010, nel termine stabilito con l'ordinanza del 15.04.2022.
L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
Deve osservarsi che la giurisprudenza precedente all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 19596 del 18.09.2020, riteneva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione del procedimento di mediazione comportasse l'improcedibilità (non della domanda pagina 2 di 4 monitoria) bensì del giudizio di opposizione con la necessaria conseguenza dell'acquisto, da parte del decreto ingiuntivo, della autorità ed efficacia di cosa giudicata. La Cassazione aveva anche affermato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verteva sulla parte opponente poiché l'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015). Infatti, motivava la S.C., è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
Sul contrasto della giurisprudenza di legittimità è stata investita la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha, invece, affermato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. In particolare si è statuito che : “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La
legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione dell'istante sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contradditorio sia differito;
e dunque appare più
conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”.
Le SS.UU., su tali premesse, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, co.
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove pagina 3 di 4 essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento di mediazione che doveva essere avviato dalla società opposta, con la conseguente improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando, per lo scaglione di riferimento, le tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e minime per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e in accoglimento della opposizione proposta da e con atto di citazione notificato il 16.12.2021, revoca Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 2175/2021 emesso da questo Tribunale il 19.05.2021;
2) Condanna la società opposta al rimborso delle spese di giudizio, in favore degli opponenti, che si liquidano complessivamente in € 3.387,00 per compensi ed € 143,50 per esborsi, oltre iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Bari il 24.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4