TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5596/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5596/2019 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Ornella Ambrogio come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Tata come da procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 29.2.25 previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 7 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa in data 30/06/2001. Dall'unione nascevano i seguenti figli , nato in [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...]. Per_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 11/11/2019, la parte attrice chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
prevedere a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a
150,00 euro mensili per ciascun figlio.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in Cancelleria in data
2.10.20 e chiedeva, fra le altre domande, l'addebito della separazione al marito e di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi 800,00 € (400,00 ciascuno).
All'esito dell'udienza presidenziale in via provvisoria e urgente veniva disposto l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso la madre nonché l'obbligo a carico di di versare alla Parte_2 moglie la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Istruito il procedimento mediante prova per testi, all'udienza del 22.11.22 il
G.I. riduceva l'assegno di mantenimento per il figlio a 150,00 € tenuto Per_1 conto dell'avvio all'attività lavorativa del figlio.
Successivamente, all'udienza del 13.4.23 il G.I. disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dal mese di Per_1
Marzo 2023 stante la sua sopravvenuta indipendenza economica.
All'udienza del 19.2.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
IN DIRITTO
§ Separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente pagina 2 di 7 intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Addebito.
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Il ricorrente si duole della violazione del dovere di fedeltà della moglie, la quale avrebbe avuto una relazione con tale e, inoltre, la stessa avrebbe Parte_3 immotivatamente rifiutato di intrattenere rapporti sessuali con il marito.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità1: il rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico.
Consimile contegno, pertanto, integra violazione del dovere di assistenza morale
e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove volontariamente posto in essere, quindi, il rifiuto di assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale costituisce causa di addebito della separazione, rendendo impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.
Anche la violazione del dovere di fedeltà può dare luogo all'addebito della separazione siccome costituisce una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha 1 Cassazione civile sez. I - 23/03/2005, n. 6276. pagina 3 di 7 costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale2.
Sul piano probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà3.
Nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova della violazione dei doveri fedeltà da parte della moglie.
In primo luogo, deve osservarsi che nella costituzione della si contesta CP_1 la corrispondenza al vero dei tradimenti e delle violazioni dei doveri coniugali asseritamente tenute dalla stessa.
In via istruttoria, poi, non può ritenersi sufficiente la testimonianza resa da il quale confermava gli articolati di parte attrice in ordine ai Tes_1 presunti tradimenti e violazioni dei doveri coniugali della moglie perché riferite direttamente dall'attore.
Al riguardo, la deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica4.
Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento obiettivo a riscontro delle ritenute violazioni dei doveri coniugali imputate da parte attrice alla moglie e pertanto la domanda va qui rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda di addebito formulata da parte convenuta. Anche in questo caso mancano in atti riscontri obiettivi circa i presunti tradimenti commessi dal marito e la loro incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale e, inoltre, le prove orali dedotte in giudizio non possono dirsi esaustive.
Invero, già a monte l'articolato di prova (cfr. seconda memoria ex art. 183, co.,
6, c.p.c.) di parte convenuta, che qui si riporta in nota5, appariva estremamente generico e lacunoso dunque ai limiti dell'ammissibilità. Detta carenza, non può essere supplita dalla possibilità da parte del giudice di chiedere chiarimenti6 al teste né quest'ultimo, come in concreto è avvenuto durante l'esame testimoniale, può essere sentito con conseguente verbalizzazione su circostanze, fatti e valutazioni non dedotte nell'articolato perché così ritenendo l'attività del giudice e le deduzioni del teste potrebbero colmare, senza alcun vaglio preventivo, l'insufficienza o la genericità dell'articolato ammesso.
Nel caso di specie, come visto, l'articolato ammesso discorre genericamente di relazioni extra coniugali e chat intercorse con diverse donne a partire dal 2018.
L'articolato è estremamente generico perché non consente di comprendere con chi il ricorrente avrebbe intrattenuto delle relazioni e quale entità abbiano assunto dette relazioni.
Del resto, anche rispetto alla asserita relazione virtuale intrattenuta dal ricorrente con diverse donne7 anche a mezzo “chat” deve ritenersi assolutamente indeterminato il riferimento a tali tipo di condotte, peraltro, in assenza della prova del contenuto di dette conversazioni la cui mancanza non consente a questo collegio di effettuare un serio vaglio sulla presunta violazione dei doveri di fedeltà coniugale.
Infine, anche riguardo all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente non è emerso in giudizio che tale condotta abbia rappresentato la causa della crisi coniugale apparendo invece evidente che tale comportamento sia avvenuto allorché la crisi coniugale tra le parti era ormai conclamata (cfr. verbale del
22.11.22).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano le domande di addebito.
§ Affidamento e collocamento della prole.
Nessuna statuizione può essere assunta al riguardo atteso che nelle more del giudizio anche la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_2
§ Mantenimento della prole.
Come noto ai sensi dell'art. 337-ter c.c. ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nel caso di specie, le parti concordano nel ritenere che il figlio a Per_1 decorrere dal marzo 2023 abbia conseguito l'indipendenza economica. Revoca che deve pertanto qui ritenersi confermata a decorrere dal predetto mese di marzo 2023.
Diversamente, la figlia , benché maggiorenne, non ha ancora Per_2 conseguito l'indipendenza economica dai genitori.
Alla luce di quanto sopra appare equo confermare la misura dell'assegno previsto nell'ordinanza presidenziale pari pertanto ad € 200,00 (tenuto conto delle precarie condizioni economiche del ricorrente) oltre spese straordinarie al
50% oltre, stante l'esiguità dell'importo dovuto a titolo di mantenimento,
l'assegno unico al 100%, sussistendone i presupposti di legge, in favore della madre (odierna convenuta) con la quale la figlia convive e che si Per_2 occupa del mantenimento diretto della figlia. Si specifica che l'assegno a carico dello dovrà essere da questi direttamente corrisposto mensilmente alla Pt_2 figlia.
§ Spese.
Le spese di lite sono interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pagina 6 di 7 pronunciando nel giudizio civile n. 5596 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 30/06/2001, trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia (Sr) dell'anno 2001 (Atto n. 27, Parte II, Serie A);
RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia, l'assegno di euro 200,00 mensili, da versarsi direttamente alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI). L'assegno unico spetta in via integrativa del mantenimento alla madre, la quale convive con la figlia e provvede al suo mantenimento diretto;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre o alla Parte_1 figlia che le abbia eventualmente anticipate il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
COMPENSATE le spese;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. I - 29/04/2024, n. 11394. 3 Cassazione civile sez. I - 18/04/2024, n. 10489. 4 Cassazione civile sez. I, 19/03/2009, n.6697. pagina 4 di 7 5 Vero che dall'anno 2018 in poi, il sig. ha anche intrattenuto relazioni extra Parte_2 coniugali con diverse donne: relazioni ch sono divenute abitudinarie ed hanno portato lo ad abbandonare ogni contatto con la moglie, disinteressandosi dei Parte_2 propri doveri coniugali. 6 Cass. civ. n. 14364/2018 L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. 7 Circostanza confermata solo de relato dalla cognata della convenuta (cfr. verbale del 22.11.22) là dove la teste nel rispondere all'articolato B così si esprimeva: “sì è vero, questa storia l'abbiamo vissuta in famiglia, mia cognata si confida con me e mi ha raccontato che per esempio il marito chattava con delle donne, oppure usciva la mattina per rientrare la sera tardi (…)”. pagina 5 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5596/2019 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Ornella Ambrogio come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Tata come da procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 29.2.25 previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 7 I coniugi contraevano matrimonio in Siracusa in data 30/06/2001. Dall'unione nascevano i seguenti figli , nato in [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...]. Per_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 11/11/2019, la parte attrice chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
prevedere a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento pari a
150,00 euro mensili per ciascun figlio.
La parte convenuta si costituiva con memoria depositata in Cancelleria in data
2.10.20 e chiedeva, fra le altre domande, l'addebito della separazione al marito e di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi 800,00 € (400,00 ciascuno).
All'esito dell'udienza presidenziale in via provvisoria e urgente veniva disposto l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso la madre nonché l'obbligo a carico di di versare alla Parte_2 moglie la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Istruito il procedimento mediante prova per testi, all'udienza del 22.11.22 il
G.I. riduceva l'assegno di mantenimento per il figlio a 150,00 € tenuto Per_1 conto dell'avvio all'attività lavorativa del figlio.
Successivamente, all'udienza del 13.4.23 il G.I. disponeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dal mese di Per_1
Marzo 2023 stante la sua sopravvenuta indipendenza economica.
All'udienza del 19.2.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
IN DIRITTO
§ Separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente pagina 2 di 7 intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Addebito.
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente va rigettata.
Il ricorrente si duole della violazione del dovere di fedeltà della moglie, la quale avrebbe avuto una relazione con tale e, inoltre, la stessa avrebbe Parte_3 immotivatamente rifiutato di intrattenere rapporti sessuali con il marito.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità1: il rifiuto, protrattosi a lungo, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con il coniuge costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico.
Consimile contegno, pertanto, integra violazione del dovere di assistenza morale
e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove volontariamente posto in essere, quindi, il rifiuto di assistenza affettiva ovvero alla prestazione sessuale costituisce causa di addebito della separazione, rendendo impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.
Anche la violazione del dovere di fedeltà può dare luogo all'addebito della separazione siccome costituisce una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha 1 Cassazione civile sez. I - 23/03/2005, n. 6276. pagina 3 di 7 costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale2.
Sul piano probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà3.
Nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova della violazione dei doveri fedeltà da parte della moglie.
In primo luogo, deve osservarsi che nella costituzione della si contesta CP_1 la corrispondenza al vero dei tradimenti e delle violazioni dei doveri coniugali asseritamente tenute dalla stessa.
In via istruttoria, poi, non può ritenersi sufficiente la testimonianza resa da il quale confermava gli articolati di parte attrice in ordine ai Tes_1 presunti tradimenti e violazioni dei doveri coniugali della moglie perché riferite direttamente dall'attore.
Al riguardo, la deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica4.
Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento obiettivo a riscontro delle ritenute violazioni dei doveri coniugali imputate da parte attrice alla moglie e pertanto la domanda va qui rigettata.
Parimenti da rigettare è la domanda di addebito formulata da parte convenuta. Anche in questo caso mancano in atti riscontri obiettivi circa i presunti tradimenti commessi dal marito e la loro incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale e, inoltre, le prove orali dedotte in giudizio non possono dirsi esaustive.
Invero, già a monte l'articolato di prova (cfr. seconda memoria ex art. 183, co.,
6, c.p.c.) di parte convenuta, che qui si riporta in nota5, appariva estremamente generico e lacunoso dunque ai limiti dell'ammissibilità. Detta carenza, non può essere supplita dalla possibilità da parte del giudice di chiedere chiarimenti6 al teste né quest'ultimo, come in concreto è avvenuto durante l'esame testimoniale, può essere sentito con conseguente verbalizzazione su circostanze, fatti e valutazioni non dedotte nell'articolato perché così ritenendo l'attività del giudice e le deduzioni del teste potrebbero colmare, senza alcun vaglio preventivo, l'insufficienza o la genericità dell'articolato ammesso.
Nel caso di specie, come visto, l'articolato ammesso discorre genericamente di relazioni extra coniugali e chat intercorse con diverse donne a partire dal 2018.
L'articolato è estremamente generico perché non consente di comprendere con chi il ricorrente avrebbe intrattenuto delle relazioni e quale entità abbiano assunto dette relazioni.
Del resto, anche rispetto alla asserita relazione virtuale intrattenuta dal ricorrente con diverse donne7 anche a mezzo “chat” deve ritenersi assolutamente indeterminato il riferimento a tali tipo di condotte, peraltro, in assenza della prova del contenuto di dette conversazioni la cui mancanza non consente a questo collegio di effettuare un serio vaglio sulla presunta violazione dei doveri di fedeltà coniugale.
Infine, anche riguardo all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente non è emerso in giudizio che tale condotta abbia rappresentato la causa della crisi coniugale apparendo invece evidente che tale comportamento sia avvenuto allorché la crisi coniugale tra le parti era ormai conclamata (cfr. verbale del
22.11.22).
Alla luce di quanto sopra, si rigettano le domande di addebito.
§ Affidamento e collocamento della prole.
Nessuna statuizione può essere assunta al riguardo atteso che nelle more del giudizio anche la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_2
§ Mantenimento della prole.
Come noto ai sensi dell'art. 337-ter c.c. ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nel caso di specie, le parti concordano nel ritenere che il figlio a Per_1 decorrere dal marzo 2023 abbia conseguito l'indipendenza economica. Revoca che deve pertanto qui ritenersi confermata a decorrere dal predetto mese di marzo 2023.
Diversamente, la figlia , benché maggiorenne, non ha ancora Per_2 conseguito l'indipendenza economica dai genitori.
Alla luce di quanto sopra appare equo confermare la misura dell'assegno previsto nell'ordinanza presidenziale pari pertanto ad € 200,00 (tenuto conto delle precarie condizioni economiche del ricorrente) oltre spese straordinarie al
50% oltre, stante l'esiguità dell'importo dovuto a titolo di mantenimento,
l'assegno unico al 100%, sussistendone i presupposti di legge, in favore della madre (odierna convenuta) con la quale la figlia convive e che si Per_2 occupa del mantenimento diretto della figlia. Si specifica che l'assegno a carico dello dovrà essere da questi direttamente corrisposto mensilmente alla Pt_2 figlia.
§ Spese.
Le spese di lite sono interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pagina 6 di 7 pronunciando nel giudizio civile n. 5596 dell'anno 2019, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 30/06/2001, trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia (Sr) dell'anno 2001 (Atto n. 27, Parte II, Serie A);
RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia, l'assegno di euro 200,00 mensili, da versarsi direttamente alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI). L'assegno unico spetta in via integrativa del mantenimento alla madre, la quale convive con la figlia e provvede al suo mantenimento diretto;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre o alla Parte_1 figlia che le abbia eventualmente anticipate il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
COMPENSATE le spese;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cassazione civile sez. I - 29/04/2024, n. 11394. 3 Cassazione civile sez. I - 18/04/2024, n. 10489. 4 Cassazione civile sez. I, 19/03/2009, n.6697. pagina 4 di 7 5 Vero che dall'anno 2018 in poi, il sig. ha anche intrattenuto relazioni extra Parte_2 coniugali con diverse donne: relazioni ch sono divenute abitudinarie ed hanno portato lo ad abbandonare ogni contatto con la moglie, disinteressandosi dei Parte_2 propri doveri coniugali. 6 Cass. civ. n. 14364/2018 L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. 7 Circostanza confermata solo de relato dalla cognata della convenuta (cfr. verbale del 22.11.22) là dove la teste nel rispondere all'articolato B così si esprimeva: “sì è vero, questa storia l'abbiamo vissuta in famiglia, mia cognata si confida con me e mi ha raccontato che per esempio il marito chattava con delle donne, oppure usciva la mattina per rientrare la sera tardi (…)”. pagina 5 di 7