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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 17/02/2026, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2476/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7023/2022 depositato il 01/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Civitavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA TASSE AMBIENTALI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.11.2025 ADER ha chiesto la riassunzione del processo che era stato sospeso nel presupposto di una richiesta di definizione agevolata che avrebbe portato, se andata a buon fine, alla estinzione del processo.
Con l'istanza suddetta ADER ha chiesto di fissare una data per la trattazione.
La società ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione in oggetto deducendo in sintesi i seguenti motivi:
mancata notificazione degli atti presupposti;
prescrizione delle pretese tributarie quale conseguenza della mancata notificazione degli atti presupposti e di atti interruttivi della prescrizione.
ADER costituendosi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria ma ha chiamato in causa l'Agenzia delle Dogane in relazione a censure concernenti la fase antecedente alla iscrizione a ruolo delle pretese di tale amministrazione;
ha altresì richiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle annullate d'ufficio ex legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento di debiti fino a 1.000 euro entro il 30 aprile 2023.
Sul resto ha concluso per la reiezione del ricorso nel merito producendo documenti per provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Dogane, intervenuta in causa, ha concluso per la reiezione del ricorso per quanto concerne le sue pretese tributarie, ribadendo la legittimità del proprio operato. L'Agenzia delle Dogane con memoria scritta ha insistito per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti non tributari ha eccepito il difetto di giurisdizione ma poiché la ricorrente dinanzi a questa Corte si è limitata esplicitamente ad impugnare i crediti tributari, non vi è spazio per una dichiarazione di difetto di giurisdizione.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente ai debiti inferiori a mille ex legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento di debiti fino a 1.000 euro entro il 30 aprile 2023, così come richiesto da ADER.
Vista la documentazione prodotta dalle resistenti sia a riprova delle cartelle notificate e non impugnate che degli accertamenti , anch'essi non impugnati, la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 , oltre oneri se dovuti, per ognuna delle parti resistenti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate in euro 4000,00 ciascuna.
Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7023/2022 depositato il 01/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Civitavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA TASSE AMBIENTALI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA DA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003788378000 GA IVA IMPORTAZIONE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.11.2025 ADER ha chiesto la riassunzione del processo che era stato sospeso nel presupposto di una richiesta di definizione agevolata che avrebbe portato, se andata a buon fine, alla estinzione del processo.
Con l'istanza suddetta ADER ha chiesto di fissare una data per la trattazione.
La società ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione in oggetto deducendo in sintesi i seguenti motivi:
mancata notificazione degli atti presupposti;
prescrizione delle pretese tributarie quale conseguenza della mancata notificazione degli atti presupposti e di atti interruttivi della prescrizione.
ADER costituendosi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria ma ha chiamato in causa l'Agenzia delle Dogane in relazione a censure concernenti la fase antecedente alla iscrizione a ruolo delle pretese di tale amministrazione;
ha altresì richiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle annullate d'ufficio ex legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento di debiti fino a 1.000 euro entro il 30 aprile 2023.
Sul resto ha concluso per la reiezione del ricorso nel merito producendo documenti per provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Dogane, intervenuta in causa, ha concluso per la reiezione del ricorso per quanto concerne le sue pretese tributarie, ribadendo la legittimità del proprio operato. L'Agenzia delle Dogane con memoria scritta ha insistito per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti non tributari ha eccepito il difetto di giurisdizione ma poiché la ricorrente dinanzi a questa Corte si è limitata esplicitamente ad impugnare i crediti tributari, non vi è spazio per una dichiarazione di difetto di giurisdizione.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente ai debiti inferiori a mille ex legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento di debiti fino a 1.000 euro entro il 30 aprile 2023, così come richiesto da ADER.
Vista la documentazione prodotta dalle resistenti sia a riprova delle cartelle notificate e non impugnate che degli accertamenti , anch'essi non impugnati, la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 , oltre oneri se dovuti, per ognuna delle parti resistenti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate in euro 4000,00 ciascuna.
Roma 21.1.2026 Il Presidente