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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2634/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. CORIONI MICHELA (c.f.
, da ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo C.F._2
indirizzo p.e.c.: ; Email_1
ATTORE
E
c.f. e p.iva. ), rappresentata e difesa, come da procura in P_ P.IVA_1 atti, dall'Avv. CLERICI ANDREA (c.f. ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Piazza Galimberti n. 5 ;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
- Per parte attrice, come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 25.3.2025, ovvero: “voglia codesto Ill.mo Giudice adito in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione de quo per i gravi
1 motivi indicati negli scritti difensivi;
nel merito: revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. all'opposta società e al per Parte_1 P_ Controparte_2
le causali di cui all'ingiunzione de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le richieste ivi contenute. Spese integralmente rifuse”;
- Per parte convenuta, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, come da comparsa di costituzione, ovvero: “Contrariis reiectis,
Rigettare le domande attoree tutte in quanto gravemente infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese, a termini di tariffario ex D.M. 55/2014 e con distrazione a favore dell'avv. Clerici che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa ha convenuto in giudizio (nonché, formalmente, il Parte_1 P_
) proponendo opposizione ex art. 32 D.Lgs. n. 150/2011 Controparte_2 avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 5.8.2022 da quale P_
concessionaria per la riscossione del , avente ad oggetto il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 13.642,39 asseritamente dovuta a titolo di canoni di locazione per gli anni 2016-2018 dell'unità immobiliare sita in Piazza CP_2
Dante n. 27, destinata ad uso ambulatorio per lo svolgimento di attività professionale dell'attore. In particolare, l'opponente ha eccepito:
1) l'erroneità dell'importo ingiunto, avendo triplicato gli importi P_
contrattualmente pattuiti;
2) la mancata prova della presunta notifica di una precedente ingiunzione che sarebbe avvenuta in data 22.5.2018, mai ricevuta, prova “fondamentale anche per un'eventuale prescrizione del diritto alla riscossione degli asseriti canoni non versati che e ingiungono al sig. . P_ Controparte_2 Parte_1
2 Sulla scorta di tali motivi ha chiesto, previa sospensione ex art. 5 D. Lgs. 150/2011 della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento de quo, revocare e/o annullare la stessa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alle parti convenute.
Con comparsa depositata in data 27.1.2023 si è costituita documentando P_
l'avvenuta regolare notificazione della precedente ingiunzione del 22.5.2018 e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, sia in ordine alla prescrizione del credito sia in merito al quantum debeatur, chiedendone il rigetto con favore di spese (da distrarsi in favore del difensore, antistatario).
Alla prima udienza del 5.4.2023 il giudice, “rilevato che in atti non vi è prova della notifica dell'atto introduttivo al , quest'oggi non comparso” e Controparte_2 che “l'atto introduttivo è formato mediante scansione per immagini del testo e redatto in formato analogico” ha rinviato all'udienza del 20.7.2023 per verificare la regolare instaurazione del giudizio, invitando parte attrice a fornire prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo al convenuto, non costituitosi CP_2
nonché a regolarizzare il deposito dell'atto introduttivo secondo le modalità indicate in premessa.
Sono seguiti, conformemente alla richiesta congiunta dalle parti, plurimi rinvii concessi a fronte della prospettata definizione bonaria della lite. Assegnati, altresì, i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo stragiudiziale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2025, ove, comparso unicamente l'attore, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con deposito eseguito in data 24.6.2025 il difensore di parte attrice ha prodotto atto di rinuncia nell'interessi di , dando atto “della definizione in via Parte_1
stragiudiziale del giudizio in oggetto a seguito di accordo raggiungo con la controparte”, chiedendo “ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che codesto Ill.mo Giudice voglia dichiarare estinto il presente giudizio con l'automatica cancellazione dal ruolo a spese compensate” ed allegando atto di accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. nell'interesse di sottoscritto digitalmente dal relativo P_
3 difensore, in cui si dichiara che “a) In data 19/06/2025, , e Parte_1 per esso l'avv. Corioni a ciò facultata in forza di procura alle liti depositata in giudizio, ha notificato alla convenuta a mezzo PEC inviata all'indirizzo P_ dell'avvocato Andrea Clerici, la propria rinuncia agli atti del giudizio e all'azione in epigrafe con spese del giudizio compensate./b) In nome e per conto di in P_
forza dei poteri conferiti con la procura alle liti depositata nel giudizio, si dichiara con la presente di accettare, come in effetti si accetta, la rinuncia agli atti e all'azione promossa nei suoi confronti, a spese compensate”.
Diritto
In rito, giova premettere che alcun rapporto processuale può ritenersi validamente instaurato nei confronti del , posto che, neppure a fronte della Controparte_2
richiesta di integrazione formulata dal Giudice in prima udienza, parte attrice ha ritenuto di fornire prova dell'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione a tale soggetto.
Né si reputa che si tratti vizio necessitante di regolarizzazione (con eventuale rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.), stante la sopravvenuta richiesta, proveniente dalle parti costituite, di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., tenuto pure conto che – in forza dell'accordo raggiunto tra l'ingiunto e l'agente riscossore – il non avrebbe in ogni caso un interesse alla Controparte_2
prosecuzione del giudizio.
Tanto premesso, non v'è dubbio sulla necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la regolarità della rinuncia proveniente da parte attrice e della relativa accettazione da parte di P_
(entrambe svolte per il tramite di difensore munito del relativo potere, come da procura allegata ai rispettivi atti costitutivi) e senza necessità di disporre alcunché in ordine alle spese di lite, dato il separato accordo intervenuto fra le parti medesime in tal senso (art. 306, co. 4, c.p.c.).
Infatti, a norma dell'art. 306 c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
4 loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Deve, infine, darsi atto che, per costante orientamento della Suprema Corte, davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria [cfr.
Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 10/10/2006, n. 21707; Cass. Civ., I, 6.6.02, n.2004; Trib.
Milano, 2.6.97 in Giur. it. 1998, 2316].
Spese
Come sopra evidenziato, non vi è necessità di disporre alcunché circa le spese di lite, stante il separato accordo intervenuto fra le parti in ordine alla relativa integrale compensazione (art. 306, co. 4, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo il 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. CORIONI MICHELA (c.f.
, da ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo C.F._2
indirizzo p.e.c.: ; Email_1
ATTORE
E
c.f. e p.iva. ), rappresentata e difesa, come da procura in P_ P.IVA_1 atti, dall'Avv. CLERICI ANDREA (c.f. ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Cuneo, Piazza Galimberti n. 5 ;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
- Per parte attrice, come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 25.3.2025, ovvero: “voglia codesto Ill.mo Giudice adito in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività dell'ingiunzione de quo per i gravi
1 motivi indicati negli scritti difensivi;
nel merito: revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. all'opposta società e al per Parte_1 P_ Controparte_2
le causali di cui all'ingiunzione de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le richieste ivi contenute. Spese integralmente rifuse”;
- Per parte convenuta, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, come da comparsa di costituzione, ovvero: “Contrariis reiectis,
Rigettare le domande attoree tutte in quanto gravemente infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese, a termini di tariffario ex D.M. 55/2014 e con distrazione a favore dell'avv. Clerici che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa ha convenuto in giudizio (nonché, formalmente, il Parte_1 P_
) proponendo opposizione ex art. 32 D.Lgs. n. 150/2011 Controparte_2 avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 5.8.2022 da quale P_
concessionaria per la riscossione del , avente ad oggetto il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 13.642,39 asseritamente dovuta a titolo di canoni di locazione per gli anni 2016-2018 dell'unità immobiliare sita in Piazza CP_2
Dante n. 27, destinata ad uso ambulatorio per lo svolgimento di attività professionale dell'attore. In particolare, l'opponente ha eccepito:
1) l'erroneità dell'importo ingiunto, avendo triplicato gli importi P_
contrattualmente pattuiti;
2) la mancata prova della presunta notifica di una precedente ingiunzione che sarebbe avvenuta in data 22.5.2018, mai ricevuta, prova “fondamentale anche per un'eventuale prescrizione del diritto alla riscossione degli asseriti canoni non versati che e ingiungono al sig. . P_ Controparte_2 Parte_1
2 Sulla scorta di tali motivi ha chiesto, previa sospensione ex art. 5 D. Lgs. 150/2011 della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento de quo, revocare e/o annullare la stessa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alle parti convenute.
Con comparsa depositata in data 27.1.2023 si è costituita documentando P_
l'avvenuta regolare notificazione della precedente ingiunzione del 22.5.2018 e contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, sia in ordine alla prescrizione del credito sia in merito al quantum debeatur, chiedendone il rigetto con favore di spese (da distrarsi in favore del difensore, antistatario).
Alla prima udienza del 5.4.2023 il giudice, “rilevato che in atti non vi è prova della notifica dell'atto introduttivo al , quest'oggi non comparso” e Controparte_2 che “l'atto introduttivo è formato mediante scansione per immagini del testo e redatto in formato analogico” ha rinviato all'udienza del 20.7.2023 per verificare la regolare instaurazione del giudizio, invitando parte attrice a fornire prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo al convenuto, non costituitosi CP_2
nonché a regolarizzare il deposito dell'atto introduttivo secondo le modalità indicate in premessa.
Sono seguiti, conformemente alla richiesta congiunta dalle parti, plurimi rinvii concessi a fronte della prospettata definizione bonaria della lite. Assegnati, altresì, i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 17.12.2025, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo stragiudiziale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2025, ove, comparso unicamente l'attore, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con deposito eseguito in data 24.6.2025 il difensore di parte attrice ha prodotto atto di rinuncia nell'interessi di , dando atto “della definizione in via Parte_1
stragiudiziale del giudizio in oggetto a seguito di accordo raggiungo con la controparte”, chiedendo “ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che codesto Ill.mo Giudice voglia dichiarare estinto il presente giudizio con l'automatica cancellazione dal ruolo a spese compensate” ed allegando atto di accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. nell'interesse di sottoscritto digitalmente dal relativo P_
3 difensore, in cui si dichiara che “a) In data 19/06/2025, , e Parte_1 per esso l'avv. Corioni a ciò facultata in forza di procura alle liti depositata in giudizio, ha notificato alla convenuta a mezzo PEC inviata all'indirizzo P_ dell'avvocato Andrea Clerici, la propria rinuncia agli atti del giudizio e all'azione in epigrafe con spese del giudizio compensate./b) In nome e per conto di in P_
forza dei poteri conferiti con la procura alle liti depositata nel giudizio, si dichiara con la presente di accettare, come in effetti si accetta, la rinuncia agli atti e all'azione promossa nei suoi confronti, a spese compensate”.
Diritto
In rito, giova premettere che alcun rapporto processuale può ritenersi validamente instaurato nei confronti del , posto che, neppure a fronte della Controparte_2
richiesta di integrazione formulata dal Giudice in prima udienza, parte attrice ha ritenuto di fornire prova dell'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione a tale soggetto.
Né si reputa che si tratti vizio necessitante di regolarizzazione (con eventuale rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.), stante la sopravvenuta richiesta, proveniente dalle parti costituite, di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., tenuto pure conto che – in forza dell'accordo raggiunto tra l'ingiunto e l'agente riscossore – il non avrebbe in ogni caso un interesse alla Controparte_2
prosecuzione del giudizio.
Tanto premesso, non v'è dubbio sulla necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., stante la regolarità della rinuncia proveniente da parte attrice e della relativa accettazione da parte di P_
(entrambe svolte per il tramite di difensore munito del relativo potere, come da procura allegata ai rispettivi atti costitutivi) e senza necessità di disporre alcunché in ordine alle spese di lite, dato il separato accordo intervenuto fra le parti medesime in tal senso (art. 306, co. 4, c.p.c.).
Infatti, a norma dell'art. 306 c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
4 loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Deve, infine, darsi atto che, per costante orientamento della Suprema Corte, davanti al giudice unico del Tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria [cfr.
Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 10/10/2006, n. 21707; Cass. Civ., I, 6.6.02, n.2004; Trib.
Milano, 2.6.97 in Giur. it. 1998, 2316].
Spese
Come sopra evidenziato, non vi è necessità di disporre alcunché circa le spese di lite, stante il separato accordo intervenuto fra le parti in ordine alla relativa integrale compensazione (art. 306, co. 4, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo il 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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