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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO CE, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2672/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Fortunato Domenico Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 22/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7040500134 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7040500134 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale del Associazione_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, con atto notificato a Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale REGGIO CALABRIA propone appello avverso sentenza n. 1334/2023 della Commissione
Provinciale Tributaria di Reggio Calabria sez. 1, pronunciata il 24/02/2023 , con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento per l'anno 2015 N. TD 7040500134/2021, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00.
Si premette che personale della guardia di finanza Tenenza di Villa S. Giovanni aveva operato un controllo amministrativo presso il Ricorrente_2.
Nell'occasione, veniva rinvenuto un apparecchio non regolare, che veniva classificato come appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 TULPS comma 6 lettera a, non conforme alla vigente normativa in quanto non collegato alla rete telematica;
che a seguito del verbale, l'ufficio dei monopoli di Reggio Calabria aveva emesso avviso di accertamento per il periodo 24/2/2015-24/2/2016, con cui veniva accertato un imponibile di euro 930.000,00 (importo forfettario giornaliero di euro 3000 X 365 gg.) e determinato l'imposta unica di cui al d.lgs. 504/1998 in euro 55.800,00; che a seguito l'Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito ai fini delle imposte dirette di €. 176.700,00 (930.000 meno vincite calcolate in euro 697.500 meno imposta unica) sul quale calcolava le imposte non dichiarate: IRES pari a €. 48.593,00, oltre interessi e sanzioni determinate in un totale di €. 68.532,00.
Parte appellante assume che i giudici di primo grado non avrebbero considerato che l'atto presupposto sul quale era stato fondato l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, ovvero l'avviso di accertamento emesso dai monopoli di Reggio Calabria, era stato impugnato davanti alla CTP e non era stato ancora deciso;
sostiene in proposito che l'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria non può essere considerato un procedimento autonomo rispetto a quello cristallizzato con l'avviso di accertamento emesso da ADM.
Sostiene poi parte appellante che gli apparecchi in discorso non apparterrebbero alla tipologia di cui all'art. 110, co. 6 Tulps in quanto a mezzo di essi non si espleta attività di gioco ma mera attività promozionale e conseguentemente i medesimi non necessitano di alcun titolo autorizzatorio previsto dall'art. 110 del Tulps.
Costituita Agenzia delle Entrate prende posizione sui motivi di appello e ne chiede il rigetto.
In dettaglio deduce che, quanto alla possibile nullità della sentenza per mancata considerazione della pendenza di ricorso avverso l'atto presupposto l'accertamento, rappresentato dall'accertamento della ADM impugnato davanti alla CTP e iscritto al n. di ruolo 745/20213, l'accertamento ADM presupposto – afferendo il 2015 –allo stato non risulta impugnato e quindi è ormai definitivo;
che l'accertamento per il 2016, cui fa riferimento la parte, è stato deciso in maniera favorevole all'amministrazione finanziaria, con la sentenza n. 6761/05/2023 del 24/02/2023, depositata il 13/12/2023 che allega.
Con memoria del 29/10/2025 parte appellante, richiamando una sentenza della CTP di Cosenza, deduce che l'art. 1 comma 646 L. 190/2014 alla lett. b), non può essere applicato per determinare l'imposta unica, in quanto tale comma rimanda in maniera generica al D.L. 504/98.
Assume inoltre che, nelle more del presente procedimento, è intervenuta la sentenza n. 104/2025 del
10/07/2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità delle norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado.
Secondo parte appellante, essendo il procedimento sanzionatorio basato su un verbale di accertamento e avviso di accertamento che ha come norma violata l'art. 7 comma 3- quater D.L. n. 158/ del 13/09/2012 convertito con L. n. 189 del 08/11/2012, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, non si può che annullare l'avviso di accertamento oggi impugnato.
A sostegno invoca due sentenze di questa Corte che hanno annullato l'avviso di accertamento in caso analogo in seguito alla dedotta pronuncia di incostituzionalità (sentenza 2438/2025 del 18/09/2025; sentenza
2231/2025 del 06/08/20259.
Asserisce infine che in data 10/09/2025 ADM di Reggio Calabria emetteva provvedimento in autotutela con il quale annullava l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del sequestro del 24/02/2016 e sostiene che ogni altro atto conseguenziale dovrebbe essere annullato, in quanto l'avviso di accertamento, oggetto del ricorso di primo grado, nasce come atto derivato di un atto principale che è l'ordinanza ingiunzione.
Costituita Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va osservato in primo luogo che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia dei Monopoli per l'anno 2015, posto a base dell'accertamento di Agenzia Entrate oggetto del presente giudizio, non risulta impugnato e quindi è ormai definitivo.
L'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte
Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Con la sentenza n. 104 depositata il 10 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa che vietava ai Pubblici Esercizi di mettere a disposizione apparecchiature collegate a internet per il gioco online con vincita in denaro (art. 7, comma 3-quater, del D.
L. n. 158/2012, conv. con modif. dalla L. n. 189/2012) e la caducazione della relativa sanzione amministrativa fissa di 20.000 euro (art. 1, comma 923, della L. n. 208/2015).
La declaratoria di incostituzionalità in argomento tuttavia non produce alcun effetto nel caso specifico, che riguarda la sottrazione di base imponibile per effetto del mancato collegamento alla rete telematica AAMS.
In conclusione, la sentenza n. 104/2025 invita il legislatore a una regolamentazione equilibrata e coerente, in grado di distinguere tra usi leciti e illeciti delle tecnologie, evitando divieti indiscriminati e sanzioni sproporzionate. Tuttavia non è consentito l'utilizzo di strumenti digitali collegabili a piattaforme di gioco online con vincite in denaro. Continua infatti ad essere vietata l'installazione nei locali di totem, computer o altri dispositivi che consentano l'accesso a tali piattaforme, anche quando non riconducibili a operatori illegali.
Il divieto riguarda anche i concessionari autorizzati, che non possono raccogliere gioco da esercizi non espressamente abilitati.
La legge 190/2014 contestata dai ricorrenti, all'art. 1 co. 646 prevede che “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio; b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”; pertanto, nessun dubbio che il “Totem” di cui trattasi, rinvenuto dalla GdF, ricada in tale previsione. Nel corso della verifica del 24/02/2016 si è constatato che presso l'esercizio pubblico Ricorrente_2” era installato n. 1 apparecchio videoterminale, “Totem”, destinato alla raccolta a distanza di giochi pubblici, acceso e funzionante, non conforme alla vigente normativa, non collegato alla rete statale e riproducente, tra l'altro, giochi di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, rientrante pertanto nelle previsioni normative di cui alla L. 190/2014 art. 1, comma 646, lett. b). Venivano effettuate pure prove di gioco. Pertanto non sussistono i rilievi sollevati dai ricorrenti. L'imposta Unica contestata, contrariamente al prelievo erariale unico (PREU), è stata applicata ai sensi dell'art 1 comma 646 in quanto l'apparecchio installato presso l'esercizio commerciale del Sig.
Rappresentante_1, non essendo collegato alla rete statale di raccolta del gioco, assoggetta al pagamento di quanto normativamente previsto dalla lett. b) dell'art 1, comma 646, L. 190/2014; in particolare, è soggetto al pagamento, per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del
TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio. Il successivo comma 647 della medesima legge n. 190/2014, addossa al contribuente l'onere di fornire prova documentale contraria e, in tal caso, l'imponibile medio forfettario di cui al comma 646 è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio La parte non ha fornito documentazione ai verbalizzanti né ha adempiuto a detta produzione documentale a seguito di invito notificatogli dall'Ufficio procedente, condizione che legittima l'accertamento induttivo ex art. 39, ai sensi dell'art. 41 DPR 600/73 in caso di omessa dichiarazione.
Nel caso di specie, posto che dall'attività istruttoria e dagli elementi in possesso dell'Amministrazione è stato verificato che il Associazione_1, pur rientrando nella categoria reddituale degli Enti non Commerciali, non ha presentato la prescritta dichiarazione dei redditi, l'Ufficio ha proceduto alla determinazione dei ricavi sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tenendo anche conto che il totale delle somme giocate attraverso ciascun apparecchio era destinato per il 75% ad essere ridistribuito sotto forma di vincite (c.d. pay-out). Ai sensi dell'art. 39 e 41 del D.P.R. 600/73, pertanto, tenuto conto di quanto sopra, ha accertato induttivamente nei confronti del contribuente in oggetto, un reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2015, di € 176.700,00. Si ricorda, che l'utilizzo del metodo induttivo nella ricostruzione del reddito
è stato determinato proprio dal comportamento del ricorrente che, sottraendosi volontariamente a qualsiasi tipo di controllo contabile, sia in ordine alla corretta ed analitica lettura dei dati riguardanti le somme giocate
(determinata dal mancato allaccio alla rete di raccolta AASM), che relativamente alla presunta individuazione dei giorni di operatività dell'apparecchio (determinata dall'assenza di qualsiasi contratto avente data certa), ha legittimato tale tipo di accertamento. Osserva il Collegio come il c.d. Preu si applica solo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP
o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre nel caso di specie l'avviso di accertamento ed il precedente p.v.c. della Guardia di finanza ad esso sottostante hanno accertato che nell'esercizio controllato era situato un apparecchio per la raccolta a distanza di giochi pubblici (c.d. Totem) privo di collegamento alla rete AAMS, circostanza questa non smentita dall'appellante.
Quindi va confermato il principio espresso dalla S.C. per il quale in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di
" bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Cass. civ., Sez.
V, 30 marzo 2021, ord.8757; Sez.V, 28 settembre 2021, ord.26203).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria 3/11/2025
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO CE, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2672/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Fortunato Domenico Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 22/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7040500134 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7040500134 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale del Associazione_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, con atto notificato a Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale REGGIO CALABRIA propone appello avverso sentenza n. 1334/2023 della Commissione
Provinciale Tributaria di Reggio Calabria sez. 1, pronunciata il 24/02/2023 , con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento per l'anno 2015 N. TD 7040500134/2021, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00.
Si premette che personale della guardia di finanza Tenenza di Villa S. Giovanni aveva operato un controllo amministrativo presso il Ricorrente_2.
Nell'occasione, veniva rinvenuto un apparecchio non regolare, che veniva classificato come appartenente alla tipologia di cui all'art. 110 TULPS comma 6 lettera a, non conforme alla vigente normativa in quanto non collegato alla rete telematica;
che a seguito del verbale, l'ufficio dei monopoli di Reggio Calabria aveva emesso avviso di accertamento per il periodo 24/2/2015-24/2/2016, con cui veniva accertato un imponibile di euro 930.000,00 (importo forfettario giornaliero di euro 3000 X 365 gg.) e determinato l'imposta unica di cui al d.lgs. 504/1998 in euro 55.800,00; che a seguito l'Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito ai fini delle imposte dirette di €. 176.700,00 (930.000 meno vincite calcolate in euro 697.500 meno imposta unica) sul quale calcolava le imposte non dichiarate: IRES pari a €. 48.593,00, oltre interessi e sanzioni determinate in un totale di €. 68.532,00.
Parte appellante assume che i giudici di primo grado non avrebbero considerato che l'atto presupposto sul quale era stato fondato l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, ovvero l'avviso di accertamento emesso dai monopoli di Reggio Calabria, era stato impugnato davanti alla CTP e non era stato ancora deciso;
sostiene in proposito che l'avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate di
Reggio Calabria non può essere considerato un procedimento autonomo rispetto a quello cristallizzato con l'avviso di accertamento emesso da ADM.
Sostiene poi parte appellante che gli apparecchi in discorso non apparterrebbero alla tipologia di cui all'art. 110, co. 6 Tulps in quanto a mezzo di essi non si espleta attività di gioco ma mera attività promozionale e conseguentemente i medesimi non necessitano di alcun titolo autorizzatorio previsto dall'art. 110 del Tulps.
Costituita Agenzia delle Entrate prende posizione sui motivi di appello e ne chiede il rigetto.
In dettaglio deduce che, quanto alla possibile nullità della sentenza per mancata considerazione della pendenza di ricorso avverso l'atto presupposto l'accertamento, rappresentato dall'accertamento della ADM impugnato davanti alla CTP e iscritto al n. di ruolo 745/20213, l'accertamento ADM presupposto – afferendo il 2015 –allo stato non risulta impugnato e quindi è ormai definitivo;
che l'accertamento per il 2016, cui fa riferimento la parte, è stato deciso in maniera favorevole all'amministrazione finanziaria, con la sentenza n. 6761/05/2023 del 24/02/2023, depositata il 13/12/2023 che allega.
Con memoria del 29/10/2025 parte appellante, richiamando una sentenza della CTP di Cosenza, deduce che l'art. 1 comma 646 L. 190/2014 alla lett. b), non può essere applicato per determinare l'imposta unica, in quanto tale comma rimanda in maniera generica al D.L. 504/98.
Assume inoltre che, nelle more del presente procedimento, è intervenuta la sentenza n. 104/2025 del
10/07/2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità delle norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado.
Secondo parte appellante, essendo il procedimento sanzionatorio basato su un verbale di accertamento e avviso di accertamento che ha come norma violata l'art. 7 comma 3- quater D.L. n. 158/ del 13/09/2012 convertito con L. n. 189 del 08/11/2012, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, non si può che annullare l'avviso di accertamento oggi impugnato.
A sostegno invoca due sentenze di questa Corte che hanno annullato l'avviso di accertamento in caso analogo in seguito alla dedotta pronuncia di incostituzionalità (sentenza 2438/2025 del 18/09/2025; sentenza
2231/2025 del 06/08/20259.
Asserisce infine che in data 10/09/2025 ADM di Reggio Calabria emetteva provvedimento in autotutela con il quale annullava l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del sequestro del 24/02/2016 e sostiene che ogni altro atto conseguenziale dovrebbe essere annullato, in quanto l'avviso di accertamento, oggetto del ricorso di primo grado, nasce come atto derivato di un atto principale che è l'ordinanza ingiunzione.
Costituita Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va osservato in primo luogo che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia dei Monopoli per l'anno 2015, posto a base dell'accertamento di Agenzia Entrate oggetto del presente giudizio, non risulta impugnato e quindi è ormai definitivo.
L'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte
Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Con la sentenza n. 104 depositata il 10 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa che vietava ai Pubblici Esercizi di mettere a disposizione apparecchiature collegate a internet per il gioco online con vincita in denaro (art. 7, comma 3-quater, del D.
L. n. 158/2012, conv. con modif. dalla L. n. 189/2012) e la caducazione della relativa sanzione amministrativa fissa di 20.000 euro (art. 1, comma 923, della L. n. 208/2015).
La declaratoria di incostituzionalità in argomento tuttavia non produce alcun effetto nel caso specifico, che riguarda la sottrazione di base imponibile per effetto del mancato collegamento alla rete telematica AAMS.
In conclusione, la sentenza n. 104/2025 invita il legislatore a una regolamentazione equilibrata e coerente, in grado di distinguere tra usi leciti e illeciti delle tecnologie, evitando divieti indiscriminati e sanzioni sproporzionate. Tuttavia non è consentito l'utilizzo di strumenti digitali collegabili a piattaforme di gioco online con vincite in denaro. Continua infatti ad essere vietata l'installazione nei locali di totem, computer o altri dispositivi che consentano l'accesso a tali piattaforme, anche quando non riconducibili a operatori illegali.
Il divieto riguarda anche i concessionari autorizzati, che non possono raccogliere gioco da esercizi non espressamente abilitati.
La legge 190/2014 contestata dai ricorrenti, all'art. 1 co. 646 prevede che “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio; b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”; pertanto, nessun dubbio che il “Totem” di cui trattasi, rinvenuto dalla GdF, ricada in tale previsione. Nel corso della verifica del 24/02/2016 si è constatato che presso l'esercizio pubblico Ricorrente_2” era installato n. 1 apparecchio videoterminale, “Totem”, destinato alla raccolta a distanza di giochi pubblici, acceso e funzionante, non conforme alla vigente normativa, non collegato alla rete statale e riproducente, tra l'altro, giochi di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, rientrante pertanto nelle previsioni normative di cui alla L. 190/2014 art. 1, comma 646, lett. b). Venivano effettuate pure prove di gioco. Pertanto non sussistono i rilievi sollevati dai ricorrenti. L'imposta Unica contestata, contrariamente al prelievo erariale unico (PREU), è stata applicata ai sensi dell'art 1 comma 646 in quanto l'apparecchio installato presso l'esercizio commerciale del Sig.
Rappresentante_1, non essendo collegato alla rete statale di raccolta del gioco, assoggetta al pagamento di quanto normativamente previsto dalla lett. b) dell'art 1, comma 646, L. 190/2014; in particolare, è soggetto al pagamento, per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del
TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio. Il successivo comma 647 della medesima legge n. 190/2014, addossa al contribuente l'onere di fornire prova documentale contraria e, in tal caso, l'imponibile medio forfettario di cui al comma 646 è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio La parte non ha fornito documentazione ai verbalizzanti né ha adempiuto a detta produzione documentale a seguito di invito notificatogli dall'Ufficio procedente, condizione che legittima l'accertamento induttivo ex art. 39, ai sensi dell'art. 41 DPR 600/73 in caso di omessa dichiarazione.
Nel caso di specie, posto che dall'attività istruttoria e dagli elementi in possesso dell'Amministrazione è stato verificato che il Associazione_1, pur rientrando nella categoria reddituale degli Enti non Commerciali, non ha presentato la prescritta dichiarazione dei redditi, l'Ufficio ha proceduto alla determinazione dei ricavi sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tenendo anche conto che il totale delle somme giocate attraverso ciascun apparecchio era destinato per il 75% ad essere ridistribuito sotto forma di vincite (c.d. pay-out). Ai sensi dell'art. 39 e 41 del D.P.R. 600/73, pertanto, tenuto conto di quanto sopra, ha accertato induttivamente nei confronti del contribuente in oggetto, un reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2015, di € 176.700,00. Si ricorda, che l'utilizzo del metodo induttivo nella ricostruzione del reddito
è stato determinato proprio dal comportamento del ricorrente che, sottraendosi volontariamente a qualsiasi tipo di controllo contabile, sia in ordine alla corretta ed analitica lettura dei dati riguardanti le somme giocate
(determinata dal mancato allaccio alla rete di raccolta AASM), che relativamente alla presunta individuazione dei giorni di operatività dell'apparecchio (determinata dall'assenza di qualsiasi contratto avente data certa), ha legittimato tale tipo di accertamento. Osserva il Collegio come il c.d. Preu si applica solo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP
o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre nel caso di specie l'avviso di accertamento ed il precedente p.v.c. della Guardia di finanza ad esso sottostante hanno accertato che nell'esercizio controllato era situato un apparecchio per la raccolta a distanza di giochi pubblici (c.d. Totem) privo di collegamento alla rete AAMS, circostanza questa non smentita dall'appellante.
Quindi va confermato il principio espresso dalla S.C. per il quale in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di
" bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Cass. civ., Sez.
V, 30 marzo 2021, ord.8757; Sez.V, 28 settembre 2021, ord.26203).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria 3/11/2025