CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2024, n. 22943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22943 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di RO UR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 12/09/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI VA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22943 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse di UR RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione al reato di cui agii artt. 110/416-bis cod. pen. ascritta al predetto e avente ad oggetto la somma di euro 31.685,00, ha annullato il predetto provvedimento, disponendo la restituzione della somma all'avente diritto. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. non essendo fondato l'assunto di un collegamento giuridico tra il precedente vincolo probatorio e quello determinato dal sequestro preventivo, non rilevando l'espressione - di valenza meramente descrittiva - secondo la quale era stata richiesta la "conversione" del primo nel secondo, trattandosi di provvedimenti autonomi e indipendenti, ragione per la quale le vicende del primo non incidono su quelle del secondo ed avendo il Pubblico Ministero correttamente azionato il sequestro preventivo per salvaguardare il vincolo sulla somma di denaro rinvenuta a seguito del venire meno del precedente vincolo probatorio. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla affermata genericità del provvedimento annullato in ordine alle ragioni del sequestro della cospicua somma di denaro. Il provvedimento impugnato, senza considerare le possibili modulazioni della motivazione delineate nella giurisprudenza di legittimità (Su Ellade), si è limitato alla predetta censura senza considerare le ragioni poste a base della misura cautelare reale recepite nel provvedimento impugnato, riguardanti una cospicua somma di denaro sottratta a un concorrente esterno in associazione mafiosa, il cui ruolo era di favorire la consorteria dei Megna di Papanice, attraverso attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti - che notoriamente creano capitali occulti e quindi in contanti - di facile occultamento e sottrazione. 3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato riguarda la indicata somma rinvenuta e sequestrata a UR RO in occasione della esecuzione nei suoi confronti della misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione alla accusa mossagli di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Il Tribunale assume che, in ragione dell'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio della predetta somma da parte dello stesso Tribunale in data 13.7.2023, il successivo provvedimento di sequestro preventivo emesso il 18.7.2023 dal Giudice per le indagini preliminari, non poteva esplicare alcun effetto «in ragione della già avvenuta espunzione, dalla realtà giuridica, del provvedimento presupposto», pur non essendovi «una preclusione processuale alla richiesta di un diverso vincolo su beni già assoggettati a sequestro probatorio, a condizione che fosse avanzata dal P.M. autonoma e successiva domanda in relazione agli stessi beni, giusta l'intervenuto annullamento del sequestro probatorio (in data 13 luglio 2023) precedente all'emissione dell'ordinanza del Gip (del 18 luglio 2023) che disponeva la conversione del primo sequestro in sequestro preventivo». Sotto altro aspetto, pur rilevandone la ultroneità, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente motivato il requisito del periculum in mora in base al "generico riferimento alle modalità di occultamento e all'ingente somma di denaro quali indici della sua provenienza illecita", non essendo, pertanto, specificamente giustificate le finalità impeditive perseguite o la urgenza di provvedere in vista della destinabilità alla confisca. 3. Il primo motivo è fondato. Posto l'indiscusso svolgimento della vicenda procedimentale cautelare, il Tribunale ritiene di far leva sulla circostanza della "conversione" - operata dal provvedimento del GIP del 18 luglio 20123 - dell'originario sequestro probatorio in quello preventivo, facendo discendere dall'annullamento del primo l'impossibilità giuridica di dare vita al secondo. L'assunto del Tribunale è privo di fondamento. Invero, come correttamente osserva il ricorrente, nessuna dipendenza giuridico-funzionale sussiste tra l'originario provvedimento di sequestro probatorio ed il successivo sequestro preventivo della medesima somma di denaro, non valendo a stabilirlo l'identità dell'oggetto e la sua sottrazione alla disponibilità dell'indagato. Per cui errata è la qualificazione del primo sequestro quale 3 "presupposto" del secondo, con ciò alludendo alla natura giuridica di esso, invero insussistente. Non può, pertanto, aver rilievo la concreta finalità perseguita dalla successione temporale dei due sequestri volta ad assicurare - secondo la tempestiva iniziativa del pubblico ministero - la sottrazione della somma alla disponibilità dell'indagato attraverso quella che solo descrittivamente è indicata quale "conversione" del vincolo probatorio in preventivo. Cosicché erroneamente il Tribunale disattende l'ampio orientamento - che pure mostra di condividere - che giustifica la legittima emissione di un sequestro preventivo dopo l'annullamento del vincolo probatorio sul medesimo bene. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. Il provvedimento impugnato, riferendosi astrattamente sia alla finalità impeditiva che a quella confiscatoria, rileva che in entrambi i casi la motivazione sul periculum in mora è inadeguata. Il duplice astratto riferimento trova giustificazione in quanto il decreto di sequestro preventivo risulta emesso "ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen." e, dopo la valutazione del fumus delicti, si limita a condividere la prospettazione del pubblico ministero solo precisando - quanto al periculum in mora - che sulla base delle modalità di rinvenimento della ingente somma (pacchi di banconote suddivisi e sigillati) e l'assenza di giustificazione della provenienza di essa, vi sia correlazione con l'attività illecita dell'indagato, non specificando né la finalità impeditiva né quella confiscatoria del sequestro. Il rinvio del provvedimento alla richiesta del Pubblico Ministero impone di verificare quest'ultima: ebbene, anche questa, nel richiedere il sequestro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., non va oltre la ipotizzata correlazione della somma con l'attività illecita aggiungendo la considerazione secondo la quale, trattandosi di somme liquide, esse sono di facile occultamento o dispersione. 4.2. Deve essere richiamato il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui « il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 4 6.3. Nella specie si verte nella assenza della motivazione sulla finalità del sequestro - che il Tribunale poteva né autonomamente individuare né integrare (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509) - non è, quindi, possibile individuare il parametro di legittimità della correlata motivazione in ordine al periculum in mora, risolvendosi la censura del ricorrente in una inammissibile incursione in valutazioni di merito e non essendo concludente il riferimento a Su Ellade, pertinente al solo sequestro a fini di confisca. 7. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI VA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22943 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse di UR RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione al reato di cui agii artt. 110/416-bis cod. pen. ascritta al predetto e avente ad oggetto la somma di euro 31.685,00, ha annullato il predetto provvedimento, disponendo la restituzione della somma all'avente diritto. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. non essendo fondato l'assunto di un collegamento giuridico tra il precedente vincolo probatorio e quello determinato dal sequestro preventivo, non rilevando l'espressione - di valenza meramente descrittiva - secondo la quale era stata richiesta la "conversione" del primo nel secondo, trattandosi di provvedimenti autonomi e indipendenti, ragione per la quale le vicende del primo non incidono su quelle del secondo ed avendo il Pubblico Ministero correttamente azionato il sequestro preventivo per salvaguardare il vincolo sulla somma di denaro rinvenuta a seguito del venire meno del precedente vincolo probatorio. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla affermata genericità del provvedimento annullato in ordine alle ragioni del sequestro della cospicua somma di denaro. Il provvedimento impugnato, senza considerare le possibili modulazioni della motivazione delineate nella giurisprudenza di legittimità (Su Ellade), si è limitato alla predetta censura senza considerare le ragioni poste a base della misura cautelare reale recepite nel provvedimento impugnato, riguardanti una cospicua somma di denaro sottratta a un concorrente esterno in associazione mafiosa, il cui ruolo era di favorire la consorteria dei Megna di Papanice, attraverso attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti - che notoriamente creano capitali occulti e quindi in contanti - di facile occultamento e sottrazione. 3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato riguarda la indicata somma rinvenuta e sequestrata a UR RO in occasione della esecuzione nei suoi confronti della misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione alla accusa mossagli di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Il Tribunale assume che, in ragione dell'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio della predetta somma da parte dello stesso Tribunale in data 13.7.2023, il successivo provvedimento di sequestro preventivo emesso il 18.7.2023 dal Giudice per le indagini preliminari, non poteva esplicare alcun effetto «in ragione della già avvenuta espunzione, dalla realtà giuridica, del provvedimento presupposto», pur non essendovi «una preclusione processuale alla richiesta di un diverso vincolo su beni già assoggettati a sequestro probatorio, a condizione che fosse avanzata dal P.M. autonoma e successiva domanda in relazione agli stessi beni, giusta l'intervenuto annullamento del sequestro probatorio (in data 13 luglio 2023) precedente all'emissione dell'ordinanza del Gip (del 18 luglio 2023) che disponeva la conversione del primo sequestro in sequestro preventivo». Sotto altro aspetto, pur rilevandone la ultroneità, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente motivato il requisito del periculum in mora in base al "generico riferimento alle modalità di occultamento e all'ingente somma di denaro quali indici della sua provenienza illecita", non essendo, pertanto, specificamente giustificate le finalità impeditive perseguite o la urgenza di provvedere in vista della destinabilità alla confisca. 3. Il primo motivo è fondato. Posto l'indiscusso svolgimento della vicenda procedimentale cautelare, il Tribunale ritiene di far leva sulla circostanza della "conversione" - operata dal provvedimento del GIP del 18 luglio 20123 - dell'originario sequestro probatorio in quello preventivo, facendo discendere dall'annullamento del primo l'impossibilità giuridica di dare vita al secondo. L'assunto del Tribunale è privo di fondamento. Invero, come correttamente osserva il ricorrente, nessuna dipendenza giuridico-funzionale sussiste tra l'originario provvedimento di sequestro probatorio ed il successivo sequestro preventivo della medesima somma di denaro, non valendo a stabilirlo l'identità dell'oggetto e la sua sottrazione alla disponibilità dell'indagato. Per cui errata è la qualificazione del primo sequestro quale 3 "presupposto" del secondo, con ciò alludendo alla natura giuridica di esso, invero insussistente. Non può, pertanto, aver rilievo la concreta finalità perseguita dalla successione temporale dei due sequestri volta ad assicurare - secondo la tempestiva iniziativa del pubblico ministero - la sottrazione della somma alla disponibilità dell'indagato attraverso quella che solo descrittivamente è indicata quale "conversione" del vincolo probatorio in preventivo. Cosicché erroneamente il Tribunale disattende l'ampio orientamento - che pure mostra di condividere - che giustifica la legittima emissione di un sequestro preventivo dopo l'annullamento del vincolo probatorio sul medesimo bene. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. Il provvedimento impugnato, riferendosi astrattamente sia alla finalità impeditiva che a quella confiscatoria, rileva che in entrambi i casi la motivazione sul periculum in mora è inadeguata. Il duplice astratto riferimento trova giustificazione in quanto il decreto di sequestro preventivo risulta emesso "ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen." e, dopo la valutazione del fumus delicti, si limita a condividere la prospettazione del pubblico ministero solo precisando - quanto al periculum in mora - che sulla base delle modalità di rinvenimento della ingente somma (pacchi di banconote suddivisi e sigillati) e l'assenza di giustificazione della provenienza di essa, vi sia correlazione con l'attività illecita dell'indagato, non specificando né la finalità impeditiva né quella confiscatoria del sequestro. Il rinvio del provvedimento alla richiesta del Pubblico Ministero impone di verificare quest'ultima: ebbene, anche questa, nel richiedere il sequestro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., non va oltre la ipotizzata correlazione della somma con l'attività illecita aggiungendo la considerazione secondo la quale, trattandosi di somme liquide, esse sono di facile occultamento o dispersione. 4.2. Deve essere richiamato il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui « il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). 4 6.3. Nella specie si verte nella assenza della motivazione sulla finalità del sequestro - che il Tribunale poteva né autonomamente individuare né integrare (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509) - non è, quindi, possibile individuare il parametro di legittimità della correlata motivazione in ordine al periculum in mora, risolvendosi la censura del ricorrente in una inammissibile incursione in valutazioni di merito e non essendo concludente il riferimento a Su Ellade, pertinente al solo sequestro a fini di confisca. 7. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/05/2024.