Articolo 1915 del Codice civile
Articolo 1914Articolo 1916
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19 aprile 1942
Art. 1915.

(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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