Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1915.
(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.
(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.
Commentari • 85
- 1. Ritardo nella denuncia del sinistro e dolo: la Cassazione rilegge l’art. 1915 c.c.Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 1 luglio 2026 · 261.4528
Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna a occuparsi delle conseguenze della tardiva denuncia del sinistro, offrendo una rilettura della nozione di “omissione dolosa” ai sensi dell'art. 1915 c.c. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Modena, sentenza 30/05/2024, n. 984Provvedimento: […] E' noto che la tardiva denuncia del sinistro può determinare la perdita dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., solo in presenza di dolo dell'assicurato, inteso come consapevolezza dell'obbligo con la cosciente volontà di non osservarlo (Cass. 8 aprile 1997, n. 3044): “in tema di assicurazione contro i danni, […]Leggi di più...
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