Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 5115/2019 avente ad oggetto usucapione
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Zara n. 6 Cod. Fisc. Parte_1
, in proprio e nella qualità di erede di nonché C.F._1 Persona_1 Pt_2
nato a [...] il [...] e res.te in Roma alla via P.L. Guerra n. 8 Cod. Fisc.
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Porzio n. 11 C.F._2 Parte_3
Cod. Fisc. e nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via C.F._3 Parte_4
Ponte dei Granili n. 57 Cod. Fisc. nella qualità di eredi di , tutti C.F._4 Persona_1 elett.te dom.ti in Portici (NA) alla via Libertà n. 67 presso lo studio dell'Avv. Veneranda Narrazo dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio – ATTORI -
E
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._5 Parte_5 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. ; nata a [...] il C.F._6 Parte_6
25.02.1961 Cod. Fisc. ; nata a [...] il [...] Cod. C.F._7 Parte_7
Fisc. ; nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._8 Parte_8
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._9 Parte_9
; nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._10 Parte_10
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._11 Parte_11 C.F._12 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. ; Parte_12 C.F._13 [...]
(N. 326/2012 Tribunale di Napoli); nata Parte_13 Parte_14
a Napoli il 14.04.1943 Cod. Fisc. ; nato a [...] il C.F._14 Parte_15
12.09.1974 Cod. Fisc. nato a [...] il [...] Cod. C.F._15 Parte_16
Fisc. nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._16 Parte_17
; nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._17 Parte_18
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._18 Parte_19
; nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._19 Controparte_2
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._20 CP_3
; nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._21 CP_4
– CONVENUTI7CONTUMACI - C.F._22
Conclusioni: come da verbale del 27.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2019, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , convenivano in giudizio , ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, il , al fine
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_20
e padre dei sigg.ri , e , aveva posseduto, in uno al coniuge
[...] Parte_2 Pt_3 Pt_4 ed ai figli, l'immobile in oggetto sin dall'atto di assegnazione per notaio del Persona_2
24.11.1977, trascritto ai RR.II. di Napoli 1 al n.ro 17897 il 28.12.1977, con cui l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli, procedeva al trasferimento del suddetto immobile agli eredi della sig.ra (deceduta in Napoli il 26.09.1966) ovvero ai sigg.ri Persona_3 Per_1
, , e (tutti figli della de cuius ). In
[...] Parte_20 _5 Controparte_6 Persona_3 particolare, evidenziavano che il sig. e la di lui coniuge , dal Persona_1 Parte_1 suddetto trasferimento in proprietà (novembre 1977) avevano posseduto e disposto quali proprietari esclusivi, in modo manifesto ed ininterrotto, del suddetto immobile, escludendone da qualsivoglia utilizzazione le altre comproprietarie che da tale epoca non avevano interposto opposizione alcuna e riferendosi sempre, quali unici proprietari, sia nei confronti degli enti pubblici impositori, che dell'ente condominiale del fabbricato, che nei confronti delle aziende erogatrici delle utenze a servizio dell'immobile. Precisavano che sempre dall'epoca dell'assegnazione in proprietà, le altre comproprietarie – , e – si erano sempre e totalmente Parte_20 _5 CP_7 disinteressate del possesso e del godimento dell'immobile, esclusivamente esercitato, invece, dai coniugi e , senza mai chiedere di poterne parimenti trarre Persona_1 Parte_1 una qualsivoglia utilizzazione e che dopo il decesso di – avvenuto il 08.03.2013 -, Persona_1 essa istante aveva continuato ininterrottamente a possederlo quale Parte_1 proprietaria esclusiva. Esponevano, ancora, essi attori che dopo il decesso di _5
(comproprietaria del cespite in virtù del citato atto di trasferimento dell'immobile), né i suoi eredi né avevano mai rivendicato il possesso e/o la disponibilità del cespite, precisando che Parte_20 gli eredi della suddetta (deceduta il 29.01.2004), erano i convenuti , _5 Controparte_1
, , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e , come da documentazione prodotta agli Parte_10 Parte_11 Parte_12 atti, ovvero certificati anagrafici chiamati all'eredità di , , Controparte_6 Persona_1 _5
e . Parte_20
Deducevano, infine, che dopo oltre 40 anni dall'inizio del possesso unico ed esclusivo esercitato da parte dei sigg.ri e , era intervenuta una richiesta di Persona_1 Parte_1 sopralluogo, cui essi si opponevano non consentendo l'accesso, presso l'appartamento ad opera del Curatore del fallimento della società “ ” e del suo Parte_22 amministratore (erede di ) al fine della relazione ventennale e la Parte_12 _5 stima del valore immobiliare del cespite de quo, sebbene fosse già consolidato il tempo utile all'usucapione della proprietà esclusiva, in favore degli attori, da circa 20 anni prima dell'asserita dichiarazione di fallimento.
Evidenziavano, ancora, che il disinteresse alla proprietà, al possesso ed alla disponibilità dell'immobile de quo, veniva, confermato anche dalla mancata partecipazione delle parti convenute al tentativo di mediazione obbligatoria cui era state regolarmente invitate tutte le parti con conseguente verbale negativo.
Instauratosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio. In sede di verifica della regolarità del contraddittorio, tuttavia, con una prima ordinanza del 21.06.2019 veniva disposta la rinnovazione dell'atto di citazione a cui parte attrice ritualmente e regolarmente provvedeva.
Con successiva ordinanza del 29.11.2020 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenuti anche quali eredi di , sorella premorta di Controparte_6 Per_1
, e , cui parte attrice adempiva ritualmente e regolarmente, ad
[...] _5 Parte_20 eccezione che nei confronti di , e sicchè con Controparte_1 Parte_7 Parte_20 ordinanza del 13.05.2021 veniva autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di chiamata in causa nei loro confronti che veniva, questa volta, ritualmente e regolarmente eseguita ad eccezione che nei confronti della che, intanto, nelle more del giudizio decedeva per cui gli attori Parte_20 chiedevano termine per la notifica dell'atto di citazione agli eredi di quest'ultima. Documentando con i certificati anagrafici i rapporti di parentela giustificanti la successione legittima dei chiamati in causa, come disposto con l'ordinanza di maggio 2021 e documentata l'individuazione dei chiamati all'eredità di , ovvero i sigg.ri e , finalmente con Parte_20 Parte_14 CP_2 ordinanza del 16.11.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi/chiamati all'eredità di essa , ovvero e , e veniva Parte_20 Parte_14 CP_2 autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione alle convenute e Parte_7 CP_1
Tuttavia, in considerazione del buon esito della notifica dell'atto di integrazione del
[...] contraddittorio nei soli confronti di con la successiva ordinanza del 22.07.2022 Parte_14 veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione, anche ai sensi dell'art. 143 cpc, per la inesitata precedente notifica nei confronti delle altre parti.
Nelle more delle ricerche per l'acquisizione dei certificati anagrafici finalizzati alla suddetta notifica ex art. 143 cpc, decedeva anche per cui gli attori provvedevano a notificare atto di CP_2 citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi e/o chiamati all'eredità di esso , ossia e . CP_2 CP_8 Persona_4 Parte_15 CP_2
Sicchè all'udienza del 03.02.2023, gli attori documentavano che gli eredi del CP_2 avevano rinunciato all'eredità sicchè venivano autorizzati ad eseguire le opportune indagini al fine di individuare gli eredi in rappresentazione per procedere nei loro confronti alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, anche ai sensi dell'art. 143 cpc.
Gli attori, così, provvedevano ad integrare il contraddittorio nei confronti dei figli in rappresentazione di ossia e;
dei figli in Persona_4 Parte_16 Parte_17 rappresentazione di ossia;
dei figli di CP_8 Parte_18 Parte_19 [...]
, ossia , e avendo documentato che i CP_2 CP_2 CP_3 CP_4 chiamati all'eredità di erano e CP_2 Persona_4 CP_8 CP_2
e che i primi tre avevano rinunciato all'eredità di esso . Parte_15 CP_2
Finalmente, all'udienza del 14.07.2023, verificata la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Prodotta ampia documentazione, ammessa ed espletata prova per testi nonché interrogatorio formale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del 27.09.2024 tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 01.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti i quali, benchè regolarmente e ritualmente evocati non hanno, tuttavia, ritenuto di doversi costituire in giudizio e contraddire alla domanda prendendo su essa posizione. Nel merito, la domanda è risultata fondata, alla luce della documentazione prodotta ed a seguito della svolta attività istruttoria, e, quindi, ampiamente provata, onde va serenamente accolta.
In ordine alla legittimazione attiva e sulla titolarità del diritto all'azione proposta, va rilevato che gli attori hanno correttamente prospettato la legittimazione delle parti in causa avendo formulato la domanda nei confronti degli intestatari della comproprietà dell'immobile per cui è causa, sigg.ri
[...]
, , , , , CP_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , quali eredi di
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_20
e di;
del ; dei chiamati Controparte_6 _5 Parte_13 all'eredità di , deceduta in corso di causa ed intestataria dell'immobile, ovvero Parte_20 [...]
, , Pt_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, (n. il 19.03.1992), , . Parte_19 CP_2 CP_3 CP_4
In ordine alla titolarità passiva dell'azione, va rilevato che gli attori hanno correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio, documentandone la titolarità dal lato passivo e, quindi, la coincidenza tra gli originari chiamati in causa nel presente giudizio e gli intestatari della proprietà sull'immobile oggetto della presenta domanda.
Nello specifico hanno documentato: 1) la successione dei quattro fratelli , Controparte_6 _5
e , alla madre con la dichiarazione di
[...] Persona_1 Parte_20 Persona_3 successione e con l'atto di assegnazione del 24.11.1977; 2) i chiamati all'eredità Persona_3 della sorella premorta mediante: a) visura catastale immobile via Zara;
b) estratto Controparte_6 per riassunto atto di matrimonio di coniugata con;
c) stato Controparte_6 Controparte_9 integrale di famiglia di da cui risulta che la medesima non aveva figli ma solo i fratelli Controparte_6
, e;
aria; d) estratto per riassunto Registro atti di nascita di Persona_1 _5 Per_1
nata il [...] da e e deceduta il 18.03.2013; Controparte_6 Persona_3 Parte_2
e) estratto per riassunto Registro atti di nascita di;
f) estratto per riassunto Registro Persona_1 atti di nascita di deceduta il 29.01.2004 e coniugata;
g) estratto per _5 Controparte_10 riassunto Registro atti di nascita di;
3) i chiamati all'eredità di , deceduta Parte_20 Parte_20 nel corso del giudizio;
4) i chiamati all'eredità in rappresentazione di (di CP_2 Pt_20
) deceduto ed individuati in (n. Napoli il 22.11.1971), (n. Napoli
[...] CP_8 Persona_4 il 05.04.1970), e (n. Napoli il 12.09.1974); 5) la rinuncia all'eredità CP_2 Parte_15 di da parte degli eredi e;
6) i CP_2 CP_8 Persona_4 CP_2 chiamati in rappresentazione degli eredi rinunciatari di così identificati: a) figli in CP_2 rappresentazione di ossia e;
b) figli in Persona_4 Parte_16 Parte_17 rappresentazione di ossia e;
c) figli di CP_8 Parte_18 Parte_19 [...]
, ossia , e . CP_2 CP_2 CP_3 CP_4
Inoltre, per il caso che ci occupa, va rilevato che gli attori hanno correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti del curatore fallimentare del Parte_13
che, come esposto sin dall'atto introduttivo del giudizio e documentato in atti,
[...] aveva richiesto di periziare l'immobile ed all'esito della notifica dell'atto di citazione non si è, poi, costituito in giudizio e non ha avanzato pretese rivendicatorie dell'immobile de quo, sebbene regolarmente e ritualmente evocato in giudizio.
In proposito, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che è proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito – con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a fatti acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. La seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art. 2914 – alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di atti, si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per consentire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di trascrizione (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario.
Relativamente, quindi, alla titolarità passiva all'azione va osservato, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito come la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli atti) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. Civ. 8497/2013; Cass. Civ. 5559/1994).
Condizione che gli attori hanno pienamente soddisfatto.
Passando, ora, strettamente al merito della domanda, va rilevato, in punta di diritto che l'usucapione integra un acquisto a titolo originario (artt. 922 e 1158 c.c.) di conseguenza, alla sentenza di accertamento della usucapione si applica il cd. principio della retroattività reale, secondo cui l'usucapiente sarà ritenuto titolare del diritto di proprietà con effetto retroattivo ossia sin da quando ha iniziato a possedere la cosa (Cass. Civ. 25964/2015).
Costituisce inoltre principio di diritto regolatore della fattispecie in esame che il partecipante alla comunione, senza necessità di interversio possessionis, può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività (Cass. Civ. 24781/2017; Cass. Civ. 23539/2011).
Sul punto occorre evidenziare ancora come la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che nella proprietà indivisa, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più come uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. Civ. 10734/2018; Cass. Civ. 24781/2017; Cass. Civ. 17462/2009; Cass. Civ. 9903/2006).
Ebbene, in applicazione al caso di specie dei suesposti principi di diritto, dalla svolta istruttoria possono ritenersi provati i presupposti di fondatezza dell'azione avendo gli attori dimostrato di avere posseduto e goduto in via esclusiva dell'intera proprietà immobiliare per cui è causa, escludendone manifestamente gli altri comproprietari apertamente contestando, cioè, il loro diritto di comproprietà.
Sotto tale profilo, quindi, l'istruttoria ha consentito di verificare:
- attraverso la prova testimoniale, che il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_1 hanno esclusivamente posseduto e goduto dell'immobile, tenendolo come proprio ed in modo da attuare un possesso esclusivo incompatibile con il permanere del compossesso altrui. In particolare, i testi hanno confermato che sin dal 1977 gli abitanti del fabbricato ove è sito l'appartamento di cui è causa e gli amministratori del condominio si sono riferiti ai coniugi quali unici proprietari della suddetta unità immobiliare, per tutte Controparte_11 le questioni inerenti i rapporti condominiali, per lavori condominiali, per l'uso di parti comuni;
per le decisioni sui servizi e parti comuni;
che i sigg.ri e Persona_1 Parte_1
sono stati sempre indicati dagli amministratori del Condominio del Fabbricato in
[...]
Napoli alla via Zara n. 6 quali unici proprietari dell'appartamento; per oltre 40 anni solo il sig.
, e dopo il suo decesso i suoi eredi, sono stati convocati a deliberare sulla Persona_1 gestione condominiale di natura tanto ordinaria che straordinaria;
- il deferimento dell'interrogatorio formale da parte attrice al 17 convenuti e che ha ricevuto la risposta del solo convenuto , declina, ai sensi degli artt. 232 e 116 cpc, CP_2 quale argomento di prova della chiara conoscenza ed accettazione da parte dei convenuti del possesso esclusivo esercitato dagli attori;
- nella risposta, resa all'interrogatorio formale, dal suddetto convenuto è stato ulteriormente confermato che la medesima parte convenuta ha sempre saputo e ritenuto che l'immobile fosse di proprietà solo ed esclusivamente del e della;
Persona_1 Parte_1
- la prova documentale (comunicazioni dell'amministrazione condominiale, ricevute di pagamento degli oneri condominiali, pagamento dei contributi del Consorzio di Bonifica, pagamenti tasse inerenti l'immobile oltre tutte le diverse utenze, ha consentito di verificare che gli attori hanno posseduto e disposto dell'immobile in via esclusiva dell'intera proprietà immobiliare, escludendone manifestamente gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro diritto di comproprietà; Non può non evidenziarsi, peraltro, nella vicenda che ci occupa, che dal 1977 all'attualità, né le originarie comproprietarie né i loro eredi hanno mai richiesto di poter rientrare nel possesso o nella disponibilità del cespite, manifestando, peraltro, un inequivoco disinteresse non solo all'esercizio del possesso esclusivo degli attori, ma anche ad assumere qualsivoglia posizione difensiva, sia in sede di tentativo di mediazione obbligatoria quanto nella presente sede giudiziaria ove, sebbene regolarmente evocati, non si sono tuttavia costituiti in giudizio. Disinteresse alla proprietà immobiliare confermato dal comportamento processuale e stragiudiziale tenuto, sia nella mancata partecipazione all'invito in mediazione obbligatoria, sia con la persistente contumacia in giudizio (nonostante la ricezione di ripetuti atti di citazione in giudizio), sia con la mancata risposta all'interrogatorio formale richiesto dagli attori.
Può, in conseguenza, serenamente ritenersi accertato che gli attori hanno manifestato, sin dall'acquisto con l'atto di assegnazione per notaio del 24.11.1977, l'esercizio di un Per_2 dominio esclusivo sull'immobile de quo, attraverso un possesso concretamente ed effettivamente durevole, ininterrotto all'attualità – com'è dato rilevare dalle deposizioni di tutti i testimoni, dalla risposta dell'interrogando , dal contegno processuale dei convenuti tutti – ed, in CP_2 particolare, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso degli altri comproprietari, dapprima le sorelle di (coassegnataria dell'immobile) e di Persona_1 seguito i loro aventi causa.
Risulta ampiamente provato che la condotta degli attori è stata ed è sinora inequivocabile nel denotare un uso esclusivo del bene e che tale situazione è ormai consolidata da un numero di anni anche superiore a quello legale per l'usucapione, senza che i comproprietari abbiano mai avanzato alcun genere di rivendicazione o pretesa o abbiano posto in essere alcun atto o pretesa di utilizzazione anche indiretta del bene.
La stessa contumacia dei convenuti tutti, pur non potendo essere apprezzata nei termini di ammissione, evidenzia, tuttavia, quantomeno il disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda. Alla luce delle suesposte deduzioni, della documentazione prodotta agli atti e delle risultanze istruttorie, è possibile rinvenire i presupposti per l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile de quo in favore degli attori.
All'accoglimento della domanda consegue, ove richiesto, l'ordine alla competente Conservatoria dei RRR.II. (oggi Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare) di trascrizione della presente sentenza.
ed all'Agenzia delle Entrate di eseguire la relativa voltura catastale, con esonero da responsabilità.
In ordine al governo delle spese va osservato che, in considerazione della natura della causa e della contumacia di tutti i convenuti, appare equo la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , , Controparte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Controparte_2
, e Pt_3 CP_3 CP_12
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta usucapione in favore degli attori , , e , dell'immobile sito Parte_1 Controparte_13 Parte_3 Parte_4 in Napoli alla via Zara n. 8 (ex 6), int. 520, scala M, in NCEU sez. Vicaria, foglio 4, P.lla 74, Sub 28, Cat. A/3, Classe 4, vani 4, rendita € 392,51.
3) Dichiara che la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 2651 c.c..
4) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25.02.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano