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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
GRIFONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NT (AR), Viale A. Diaz,
n. 158;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LINELLA TEDESCHI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in NT (AR), Via Della
Ginestra, n. 4;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni espresse in narrativa e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia disporre la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento, così come previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'odierno ricorrente e la sig.ra e così come CP_1
modificato con procedimento r.g. 222/2022 Tribunale di Arezzo, in favore della figlia , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e comunque nella possibilità di poterlo essere, disponendo la revoca. - Accertare e dichiarare da quando la figlia è divenuta economicamente autosufficiente e condannare controparte alla restituzione delle somme percepite e non dovute. - In subordine, diminuire il mantenimento nella somma ritenuta di giustizia a stabilire il pagamento diretto alla figlia ormai maggiorenne. - Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del difensore.”
Ha altresì concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025: “L'avv. Grifoni preso atto rinuncia altresì alla domanda relativa alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente all'indipendenza economica della figlia.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, accogliere la richiesta formulata dal Sig. disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
. Voglia respingere la richiesta di restituzione di somme percepite e non dovute in quanto dal Per_1
mese di Settembre 2024 nessun contributo di mantenimento è stato più versato. Con vittoria di spese ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato in data 05.11.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui all'accordo intercorso tra Parte_1
le parti nel procedimento v.g. 222/2022, disciplinante il contributo a titolo di mantenimento ordinario nei confronti della figlia nata a [...] il [...], dal matrimonio tra il Per_1
ricorrente e la resistente . CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento ordinario nei confronti della figlia ormai maggiorenne. Ha altresì chiesto, previo accertamento dell'autosufficienza Per_1 economica di la restituzione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla Per_1
raggiunta indipendenza economica di quest'ultima. In subordine, ha chiesto che venisse disposta la riduzione del contributo al mantenimento ordinario.
Nello specifico, a sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha dedotto, riportandosi alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1277/2017 oltre che all'accordo raggiunto tra lo stesso e la resistente nel procedimento v.g. 222/2022, che attualmente la situazione economica dei figli sarebbe profondamente diversa in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sul punto, ha specificato che dopo l'accordo occorso in data 5.05.2022 relativo al Pt_1
procedimento v.g. 222/2022, recante la revoca del mantenimento per il figlio e la Per_2 rideterminazione del contributo per la figlia non avrebbe più avuto notizie di quest'ultima, la Per_1
quale avrebbe evitato in più occasioni contatti con il ricorrente.
Ha altresì evidenziato di aver chiesto informazioni sulla condizione economica della figlia tramite il proprio avvocato senza però ricevere una risposta soddisfacente.
Al riguardo, ha dedotto di essere venuto a conoscenza del lavoro intrapreso dalla figlia in quanto l'avrebbe vista in più occasioni lavorare alla cassa del McDonald's di Terranuova Bracciolini. ha inoltre rappresentato che la propria situazione economica sarebbe mutata dal mese di Pt_1
giugno 2024 a seguito della cessazione del proprio rapporto lavorativo.
Ha infine delineato di aver cessato di corrispondere il contributo a titolo di mantenimento nei confronti della figlia da settembre 2024, ritenendola economicamente autosufficiente. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.02.2025, la resistente ha CP_1
chiesto che venisse accolta la domanda di parte ricorrente in ordine alla revoca del contributo al mantenimento nei confronti della figlia Ha altresì chiesto il rigetto della richiesta di Per_1
restituzione delle somme come formulata da parte ricorrente.
Nello specifico, la resistente ha delineato che sin dalla separazione, non si sarebbe mai Pt_1
preoccupato dei propri figli.
Ha rappresentato inoltre che il ricorrente non avrebbe mai rimborsato il 50 % delle spese straordinarie alla resistente.
Ha infine dedotto che da agosto 2024 ha un contratto part time a tempo indeterminato, dal quale Per_1
percepisce mensilmente uno stipendio pari ad euro 800,00.
All'udienza del 18.02.2025, l'avv. Grifoni preso atto della comparsa di costituzione e risposta di controparte ha rinunciato alla domanda relativa alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente all'indipendenza economica della figlia Sempre all'udienza del 18.02.2025, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza. *
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, relativamente alla revoca del contributo al mantenimento della figlia deve essere Per_1
rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sulla raggiunta indipendenza economica della stessa, ormai maggiorenne.
Pertanto, si dispone la revoca del contributo al mantenimento nei confronti di nata a Persona_3
NT (AR) il 06.02.2001.
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura della causa, il Collegio ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a modifica dell'accordo intercorso tra le parti nel procedimento v.g. 222/2022, così dispone:
1) revoca il contributo al mantenimento nei confronti della figlia ormai Persona_3
autosufficiente;
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
GRIFONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NT (AR), Viale A. Diaz,
n. 158;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LINELLA TEDESCHI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in NT (AR), Via Della
Ginestra, n. 4;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni espresse in narrativa e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia disporre la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento, così come previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'odierno ricorrente e la sig.ra e così come CP_1
modificato con procedimento r.g. 222/2022 Tribunale di Arezzo, in favore della figlia , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e comunque nella possibilità di poterlo essere, disponendo la revoca. - Accertare e dichiarare da quando la figlia è divenuta economicamente autosufficiente e condannare controparte alla restituzione delle somme percepite e non dovute. - In subordine, diminuire il mantenimento nella somma ritenuta di giustizia a stabilire il pagamento diretto alla figlia ormai maggiorenne. - Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del difensore.”
Ha altresì concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025: “L'avv. Grifoni preso atto rinuncia altresì alla domanda relativa alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente all'indipendenza economica della figlia.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, accogliere la richiesta formulata dal Sig. disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1
. Voglia respingere la richiesta di restituzione di somme percepite e non dovute in quanto dal Per_1
mese di Settembre 2024 nessun contributo di mantenimento è stato più versato. Con vittoria di spese ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato in data 05.11.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui all'accordo intercorso tra Parte_1
le parti nel procedimento v.g. 222/2022, disciplinante il contributo a titolo di mantenimento ordinario nei confronti della figlia nata a [...] il [...], dal matrimonio tra il Per_1
ricorrente e la resistente . CP_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento ordinario nei confronti della figlia ormai maggiorenne. Ha altresì chiesto, previo accertamento dell'autosufficienza Per_1 economica di la restituzione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla Per_1
raggiunta indipendenza economica di quest'ultima. In subordine, ha chiesto che venisse disposta la riduzione del contributo al mantenimento ordinario.
Nello specifico, a sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha dedotto, riportandosi alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1277/2017 oltre che all'accordo raggiunto tra lo stesso e la resistente nel procedimento v.g. 222/2022, che attualmente la situazione economica dei figli sarebbe profondamente diversa in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Sul punto, ha specificato che dopo l'accordo occorso in data 5.05.2022 relativo al Pt_1
procedimento v.g. 222/2022, recante la revoca del mantenimento per il figlio e la Per_2 rideterminazione del contributo per la figlia non avrebbe più avuto notizie di quest'ultima, la Per_1
quale avrebbe evitato in più occasioni contatti con il ricorrente.
Ha altresì evidenziato di aver chiesto informazioni sulla condizione economica della figlia tramite il proprio avvocato senza però ricevere una risposta soddisfacente.
Al riguardo, ha dedotto di essere venuto a conoscenza del lavoro intrapreso dalla figlia in quanto l'avrebbe vista in più occasioni lavorare alla cassa del McDonald's di Terranuova Bracciolini. ha inoltre rappresentato che la propria situazione economica sarebbe mutata dal mese di Pt_1
giugno 2024 a seguito della cessazione del proprio rapporto lavorativo.
Ha infine delineato di aver cessato di corrispondere il contributo a titolo di mantenimento nei confronti della figlia da settembre 2024, ritenendola economicamente autosufficiente. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.02.2025, la resistente ha CP_1
chiesto che venisse accolta la domanda di parte ricorrente in ordine alla revoca del contributo al mantenimento nei confronti della figlia Ha altresì chiesto il rigetto della richiesta di Per_1
restituzione delle somme come formulata da parte ricorrente.
Nello specifico, la resistente ha delineato che sin dalla separazione, non si sarebbe mai Pt_1
preoccupato dei propri figli.
Ha rappresentato inoltre che il ricorrente non avrebbe mai rimborsato il 50 % delle spese straordinarie alla resistente.
Ha infine dedotto che da agosto 2024 ha un contratto part time a tempo indeterminato, dal quale Per_1
percepisce mensilmente uno stipendio pari ad euro 800,00.
All'udienza del 18.02.2025, l'avv. Grifoni preso atto della comparsa di costituzione e risposta di controparte ha rinunciato alla domanda relativa alla restituzione delle somme eventualmente versate successivamente all'indipendenza economica della figlia Sempre all'udienza del 18.02.2025, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza. *
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, relativamente alla revoca del contributo al mantenimento della figlia deve essere Per_1
rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sulla raggiunta indipendenza economica della stessa, ormai maggiorenne.
Pertanto, si dispone la revoca del contributo al mantenimento nei confronti di nata a Persona_3
NT (AR) il 06.02.2001.
Quanto al profilo delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura della causa, il Collegio ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a modifica dell'accordo intercorso tra le parti nel procedimento v.g. 222/2022, così dispone:
1) revoca il contributo al mantenimento nei confronti della figlia ormai Persona_3
autosufficiente;
2) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni