Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.
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Nota a Cass. civ., Sez. III, n. 28625 del 07.11.2019 Di Giulia De Giorgi Il Fatto La pronuncia in commento rappresenta l'epilogo di un giudizio promosso da parte di una S.p.a (assicurata), «società di lavorazione e commercio di ferro», che aveva stipulato un contratto di assicurazione dal rischio di insolvenza dei clienti, per una copertura entro e non oltre l'85% della perdita derivante da inadempimento dei suoi debitori. La società assicurata chiedeva in primo grado (ma senza alcun riscontro processuale) la condanna dell'assicuratore al pagamento degli indennizzi, pari a € 212.500,00, per gli insoluti registrati durante il periodo di validità della polizza. Successivamente, …
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Nota a Cass. civ., Sez. III, n. 28625 del 07.11.2019 Di Giulia De Giorgi Il Fatto La pronuncia in commento rappresenta l'epilogo di un giudizio promosso da parte di una S.p.a (assicurata), «società di lavorazione e commercio di ferro», che aveva stipulato un contratto di assicurazione dal rischio di insolvenza dei clienti, per una […]
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 28625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28625 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
AULA 'A' 28625-2019 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Contratto di assicurazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -dal rischio di TERZA SEZIONE CIVILE insolvenza dei clienti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: imputazione Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente dei pagamenti ConsigliereDott. ANTONELLA DI FLORIO successivi al recesso Rel. Consigliere -Dott. FRANCO DE STEFANO interpretazione del Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA contratto - obbligo di Consigliere Dott. ENZO VINCENTI salvataggio ha pronunciato la seguente R.G.N. 8690/2018 SENTENZA Cron. 28625 Rep. e... sul ricorso 8690-2018 proposto da: ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS Ud. 20/09/2019 RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del pu Dott. MASSIMO MANCINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio CARLO TESTORI, che la rappresentadell'avvocato e difende unitamente all'avvocato ANGELA GIEBELMANN;
2019
- ricorrente -
1810
contro
NUOVA EUROZINCO SPA in persona del Presidente del ' Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SIMONE CRIMALDI;
controricorrente avversO la sentenza n. 3937/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per accoglimento 1 e 2 assorbiti i restanti;
udito l'Avvocato TESTORI CARLO;
udito l'Avvocato CRIMALDI FRANCESCO SIMONE;
2 rg 08690/18 Fatti di causa 1. La NU UR SP, società di lavorazione e commercio di ferro e metalli non ferrosi, aveva assicurato con polizza n. 733681 della US Credit Insurance N.V., con decorrenza 01/04/2010, le perdite da parziale o totale mancato pagamento di crediti verso i clienti derivanti da normale attività commerciale dell'assicurata e riferiti tra l'altro a merce spedita nel periodo di validità della polizza, sia pure per una percentuale dell'85% della perdita e comunque entro il limite del credito (o, descrittivamente, del fido).
2. In particolare, quanto agli insoluti delle clienti Romazinc srl e Romazinc sud srl per forniture di zinco per rispettivi € 465.625,08 e 174.567,85 fino al 01/10/2010 (data di revoca della copertura assicurativa), l'assicurata aveva adito il Tribunale di Milano per conseguire la condanna dell'assicuratrice al pagamento dei relativi indennizzi, pari a totali € 212.500,00, riferibili per € 170.000 agli insoluti di Romazinc sri e per € 42.500 a quelli di Romazinc sud srl.
3. La convenuta contestò la domanda, salvo il riconoscimento della spettanza di indennizzo sul secondo sinistro e per soli € 19.571,46, in quanto gli ingenti pagamenti ricevuti dall'assicurata in tempo successivo agli insoluti, benché imputati dalle debitrici a forniture più recenti, avrebbero dovuto essere invece imputati, a termini di polizza, in stretto ordine cronologico di maturazione e pertanto a quelli oggetto di assicurazione, da considerarsi così estinti: e tale eccezione fu accolta dal tribunale, che ritenne pure la relativa interpretazione del contratto la più coerente con l'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 cod. civ., pure rilevando che, dopo l'apertura dei sinistri, per comportamento concludente era intercorso nuovo patto tra le parti di riconoscimento dell'imputazione per almeno € 25.000 mensili di ogni nuovo pagamento ai crediti coperti dall'assicurazione. 3 rg 08690/18 4. La sentenza del tribunale ambrosiano (n. 11564/14 del 02/10/2014) fu gravata di appello dalla soccombente assicurata: che, resistendovi l'assicuratrice, la corte territoriale accolse, interpretando invece la clausola di polizza come riferita ai soli pagamenti imputati ai crediti assicurati ed esclusa la violazione dell'obbligo di salvataggio in base a diversi elementi, tra cui: la mancanza di prova di un accordo successivo tra l'assicurata e le sue clienti;
il sollecito delle imputazioni dei pagamenti ai crediti più recenti da parte dell'amministratore giudiziario delle società clienti, nominato a seguito di sequestro penale preventivo delle quote di queste e durato almeno fino a fine maggio 2011; la corrispondenza di tale imputazione alle esigenze di separazione delle gestioni proprie del procedimento penale e, in ogni caso, allo stesso interesse dell'assicuratrice alla persistenza sul mercato delle clienti debitrici.
5. Per la cassazione di tale sentenza, n. 3937 del 13/09/2017, ricorre oggi, affidandosi a sei motivi e con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 12/03/2018, la US Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza generale per l'Italia (d'ora in avanti, anche solo US), nella dedotta qualità di incorporante per fusione dell'originaria convenuta;
e, resistendo con controricorso la NU UR SP, il ricorso è trattato alla pubblica udienza del 20/09/2019, per la quale le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente rilevato che la ricorrente dimostra la propria 1 successione all'originaria convenuta ed appellata, producendo copia della comunicazione pubblicata sulla G.U. parte seconda foglio inserzioni - del 24/01/2017, si osserva che la US si duole, con un primo motivo, di «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.c. e in particolare dell'art. 1367 C.c. [art. 360 comma primo n. 3) C.p.c.]»: con esso deduce l'erroneità, per conseguente 4 rg 08690/18 sostanziale elisione di ogni senso della clausola contrattuale, dell'interpretazione della stessa come riferita ai pagamenti in conto degli insoluti già maturati;
e tanto nonostante il tenore letterale e la specifica approvazione per iscritto della clausola, ma soprattutto oltre all'incongruità dell'argomento speso dalla Corte territoriale, riferendosi la ripartizione di quote alla limitazione del capitale assicurato a dispetto della nota del 24/11/2010 della stessa - assicurata, che prospettava come la diversa imputazione proposta dipendesse da accordi con le clienti a seguito del sequestro giudiziario delle relative quote.
2. Ancora, la ricorrente lamenta, con un secondo motivo, la violazione ed/o falsa applicazione degli artt. 1914 e 1915 C.c. [art. 360 comma primo n. 3) C.p.c.]», in particolare denunciando la scorrettezza dell'esclusione di una cosciente volontà dell'assicurata di non osservare l'obbligo di salvataggio: in primo luogo perché la nota del 24/11/2010 della stessa assicurata era stata riscontrata con nota 03/12/2010, in cui si controproponeva fra l'altro un'imputazione di almeno € 25.000 mensili al credito coperto dal fido, comunque indicando quali condotte avrebbero rispettato l'obbligo di salvataggio.
3. Coi motivi successivi, dal terzo al sesto, la US prospetta differenti fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame: -- la pattuizione dell'imputazione dei pagamenti delle clienti Romazinc srl e Romazinc Sud srl proprio con l'assicurata NU UR, così integrata la fattispecie già decisa da Cass. 14579/07; - la persistenza di insoluti e la conseguente insostenibilità della bontà delle scelte dell'assicurata ai fini della conservazione del patrimonio delle clienti;
- la cessazione a fine maggio 2011 del sequestro giudiziario preventivo su quote di partecipazione al capitale sociale di Romazinc srl e Romazinc Sud srl;
5 rg 08690/18 - la corrispondenza intercorsa, da cui si sarebbe tratta la più corretta imputazione dei pagamenti, soprattutto dinanzi alla protrazione per interi mesi dell'inerzia dell'assicurata.
4. Vanno esaminati preliminarmente i motivi dal primo al terzo, tra loro congiuntamente perché intimamente connessi ed integrando il primo dei fatti di cui si lamenta l'omesso esame uno dei presupposti dell'erronea sussunzione della fattispecie: ed essi sono fondati.
5. Va premesso che va con convinzione data continuità al consolidato orientamento di questa Corte in punto di censura dell'ermeneutica contrattuale (tra moltissime, v. Cass. 08/06/2017, n. 14268), a mente del quale l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. pure: Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763).
6. Nella specie, però, la ricorrente non si limita a prospettare l'incongruità della soluzione ermeneutica fatta propria dalla qui gravata sentenza in relazione ad altre egualmente plausibili, ciò che avrebbe comportato l'inammissibilità della doglianza (tra molte: Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044), ma legittimamente censura l'assoluta insostenibilità logica e giuridica dell'interpretazione prescelta dal giudice del merito e, quindi,la scorrettezza della conclusione quale conseguenza di un procedimento complessiva censura, oltre che ammissibile, è pure fondata. M ermeneutico condotto in violazione delle sue regole. E tale 6 rg 08690/18 7. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi ed al quale va quindi assicurata continuità, che, «ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo» (Cass. 22/06/2007, n. 14579; Cass. 28/07/2014, n. 17088: riferita al caso di un'assicurata che, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi coperti dalla garanzia assicurativa;
Cass. 30/06/2015, n. 13355: relativa a fattispecie in cui l'assicurata aveva pattuito od applicato con la debitrice, la cui insolvenza aveva assicurato, nuove condizioni di rientro dalle esposizioni).
8. Al riguardo, gli argomenti sulla cui base la corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 1914 cod. civ. non possono condividersi.
9. In primo luogo, la sussistenza di un accordo tra assicurata e sue clienti sull'imputazione dei pagamenti successivi ai crediti più recenti è data dal tenore testuale della nota del 24/11/2010 della stessa NU UR SP, in cui si dà conto dei contatti intercorsi col nuovo amministratore delle società clienti a seguito del sequestro penale delle relative quote e significativamente si propone proprio l'imputazione dei pagamenti successivi alle nuove forniture o, comunque, di mantenere quella ai debiti pregressi per una quota di € 25.000 mensili, nella consapevolezza quindi di un almeno - potenziale diverso contenuto dell'obbligo contrattuale di computo dei pagamenti derivante dalla clausola oggetto di contestazione. 10. In secondo luogo, il fatto che tale imputazione sia stata sollecitata dall'amministratore delle clienti dell'assicurata 7 rg 08690/18 nell'interesse evidentemente ritenuto preminente del procedimento penale è irrilevante, visto che, a prescindere dal fatto che il sequestro aveva riguardato solo le sue quote sia pure di maggioranza e non pure le società di capitali clienti e debitrici in sé e quali autonomi soggetti di diritto considerate, tale preminenza di interessi oltre a mancare di specifica previsione normativa applicabile alla fattispecie e quindi di dubbia configurabilità già solo in astratto non può certo comportare in via unilaterale il sacrificio di terzi estranei, quali la compagnia di assicurazione. 11. In terzo luogo, la permanenza sul mercato delle clienti quale giustificazione della condotta della fornitrice nell'interesse dell'assicuratrice è argomento contrario alle logiche stesse del mercato, in presenza oltretutto della prova della persistenza di insoluti ed in carenza di quella di cui era gravata l'assicurata, su cui incombeva l'obbligo di salvataggio - di una sua fruttuosità, se non effettiva, almeno prevedibile al momento della condotta, in termini di risanamento della cliente almeno ai fini del ripiano dei debiti coperti dalla polizza. 12. Neppure, infine, può sostenersi che la separazione delle gestioni delle imprese debitrici discendesse direttamente dal sequestro penale, in difetto di immediata efficacia di quello delle sole quote di quelle società di capitali (per fattispecie analoga, v. Cass. 13/06/2017, n. 14638); ed è infine non corrispondente al vero che la separazione delle gestioni fosse stata accettata o non contestata dall'assicuratrice, la quale invece la aveva fatta oggetto di puntuale contestazione, pure sotto profilo della negatività delle conseguenze che si sarebbero fatte derivare a suo esclusivo danno: sul punto avendo quella ribadito la sua posizione costituendosi quale appellata (come indicato a pag. 6 del ricorso e così restando escluso il presupposto della non contestazione della separazione delle gestioni, posto dalla qui gravata sentenza a suggello dell'esclusione della 8 rg 08690/18 violazione dell'obbligo di salvataggio); mentre l'inerzia dopo l'ultima lettera dell'assicuratrice non può dirsi univoca manifestazione di volontà in un senso o nell'altro da parte di alcun contraente. 13. L'accoglimento dei primi tre motivi, congiuntamente esaminati, si impone alla stregua del seguente principio di diritto: ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale». 14. Tanto implica l'assorbimento (sulla cui nozione v., tra le altre, Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4225), in senso proprio (poiché la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte), dei motivi dal quarto al sesto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché esamini l'appello di NU UR SP (avverso la sentenza 11564/14 del Tribunale di quel capoluogo) in applicazione del principio di diritto di cui al paragrafo precedente e provveda pure, in considerazione del complessivo esito della lite, sulle spese del presente giudizio di legittimità. 15. Infine, per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P. Q. M.
9 rg 08690/18 Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20/09/2019 L'Estensore Il Presidente (dott. Franco De Stefano) (dott.ssa Roberta Vivaldi) Behufgen Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 NOV. ZUEN Oggi # Funzionario Gludiziario Innocenzo BATTISTA 10