Articolo 1905 del Codice civile
Articolo 1904Articolo 1906
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19 aprile 1942
Art. 1905.

(Limiti del risarcimento).

L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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