Ordinanza 30 maggio 2018
Massime • 1
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
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Di Filippo Poggi. Si segnala l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 20. 02. 2018 di cui si è molto discusso in un corso della SSM dello scorso mese di settembre e che pare essere sul punto il classico “uovo di Colombo”. In buona sostanza la Corte afferma, con una buona dose di ‘pragmatismo ambrosiano' che la nuova formulazione dell'art. 603, comma 3-bis c. p. p. con obbligo ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza n. 29920/2018, pubblicata il 20/11/2018, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto nella fase di appello nel rito del lavoro del termine di venticinque giorni tra la data di notificazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/05/2018, n. 13535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13535 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
Testo completo
13535-18 M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 со Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Ud. 20/03/2018 - CC Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - hon 13535 R.G.N. 12178/2016 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Rep. Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12178-2016 proposto da: سلام NI UG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato DONATO D'ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO D'ELETTO;
- ricorrente -
contro
SERVIZI SPA, COMUNE DI VELLETRI, VELLETRI EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2892/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 09/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 EN NI propose due distinte opposizioni, dinanzi al Giudice di pace di Velletri, avverso altrettante cartelle di pagamento, notificatele dalla società di riscossione Equitalia Sud s.p.a., ed aventi ad oggetto la riscossione forzosa del canone ordinario, del canone per eccedenza, delle sanzioni e degli interessi dovuti per la somministrazione di acqua. L'opposizione venne notificata anche al Comune di Velletri ed alla società Velletri Servizi s.p.a.. L'opponente dedusse, a fondamento dell'opposizione, che le due cartelle avevano ad oggetto la riscossione di identico credito;
che questo comunque non era dovuto, o non lo era nella misura pretesa;
che il gestore del servizio non poteva avvalersi della riscossione mediante ruolo.
2. Con sentenza n. 264 del 2012 il Giudice di pace annullò una г delle due cartelle, e rigettò l'opposizione avverso l'altra. La sentenza venne appellata da EN NI. Il Tribunale di Velletri con sentenza 9.11.2015 n. 2892 dichiarò inammissibile l'appello per genericità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da EN NI, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuno degli intimati si è difeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.. Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 ud. 20-03-2018 -2- Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto "generico" il suo atto di gravame. Sostiene che le censure in esso contenute erano chiare e chiaramente esposte;
che in appello aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia, rispetto al quale l'appellante ha ben poco da argomentare, se non riproporre la domanda che assume essere stata non esaminata dal giudice di primo grado.
1.2. Va premesso che il ricorso è tempestivo: il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. scadeva infatti il 7 maggio 2016, che cadeva di sabato;
ed il ricorso è stato consegnato per la notifica il 9 maggio 2016. 1.3. Nel merito, il motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che, per effetto della riforma dell'art. 342 c.p.c. introdotta dall'art. 54, comma 1, lettera (Oa), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella 1. 7 agosto 2012, n. 134), colui il W quale intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto ed in diritto già prospettate in primo grado, ma deve "indicare i passi della motivazione [della sentenza impugnata] da censurare, le modifiche da apportare alla stessa (...) ed esporre un progetto alternativo di sentenza". Come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta d'una tesi insostenibile, per tre ragioni.
1.4. La prima ragione è che il nostro processo civile, come ammoniva antica e saggia dottrina, è caratterizzato da un “assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 - ud. 20-03-2018 -3- Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell'atto d'appello elencati dall'art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell'atto richiesti a pena di nullità, e requisiti c.d. di “contenuto-forma" richiesti a pena di inammissibilità (sulla cui validità teorica non è questa la sede per soffermarsi, non senza aver ricordato che l'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello: così Sez. 1 -, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016), l'art. 156, comma terzo, c.p.c., è comunque espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
1.5. La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia diversa da quella dell'ammissibilità dell'atto d'appello. In particolare, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, si è proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 ud. 20-03-2018 - -4- rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, §§ 5.14.6 e 5.14.8 dei "Motivi della decisione").
1.6. La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario. Tra queste vi è l'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. "Trattato di Lisbona", ratificato e reso esecutivo con l. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”. Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati "comunitarizzati”, e sono divenuti "principi fondanti dell'Unione سلام Europea". Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 6 CEDU. Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”. In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zedník c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità "non Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 ud. 20-03-2018 - -5- possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere. Inoltre, [le cause di nullità od inammissibilità] si conciliano con l'articolo 6, § 1, della Convenzione solo se perseguono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira”. Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, I sez., 24.4.2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05. 1.7. I principi sin qui riassunti, già affermati da Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 – 01, sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa -come si accennava = Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. ри Alla luce di tali principi deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione: -) non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza”; -) non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
-) non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
1.8. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto da EN NI indicava in modo non equivoco le doglianze proposte: a pag. 4 lamentava che la sua domanda di accertamento della nullità della cartella opposta non fosse stata esaminata;
a p. 5 esponeva le ragioni dell'invocata nullità; a p. 7 lamentava che l'ente riscossore non avesse fornito prova dell'esistenza del credito. Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 - ud. 20-03-2018 -6- Fondate o infondate che fossero tali doglianze, esse erano chiare e su esse il Tribunale doveva decidere, e non dichiarare l'appello inammissibile.
2. Le spese. Lespese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 marzo 2018. m Il Presidente (Adelaide Amendola) Chleide DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 30 MAG. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Isabella Panacchia Ric. 2016 n. 12178 sez. M3 - ud. 20-03-2018 -7-