Articolo 34 del Codice della nautica da diporto
Articolo 27 bisArticolo 35
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15 settembre 2005
Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili
sulle unita' da diporto 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
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