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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari in forza di procura speciale alle liti Notaio 22.10.2021. Persona_1
- appellata -
In punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 10 gennaio 2025
CONCLUSIONI
1 Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma del provvedimento impugnato, se necessario previo espletamento delle prove dedotte nel giudizio di primo grado e non accolte: a) Dichiarare infedeli ed erronee le seguenti fatture per le causali in narrativa tale che siano dovute per il complessivo importo di € 12.344,69 o CP_1
quella diversa somma calcolata in corso di causa: n. 2016000570088531 del 25.03.2016 di €
63.725,74; n. 2016000580115886 del 27.05.2016 di € 6.684,79; n. 2016000580216697 del
29.09.2016 di € 1.815,24; b) Dichiarare infedele ed erronea la fattura n. 201900651885 del
23.05.2019 di € 12.179,34 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per l'importo di € 5.801,30;
c) Dichiarare infedele ed erronea la fattura n. 160001701 del 31.08.2017 di € 27.902,27 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per l'importo di € 11.458,50; d) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_2
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 01/12/2022, emessa dal Tribunale Controparte_2
Civile di Sassari nella persona del Giudice Dottoressa Stefania Deiana, a conclusione del procedimento avente n. R.G. 1514/2020; per l'effetto, b) confermare in ogni sua parte e per i motivi dedotti in narrativa l'ordinanza del 01/12/2022; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di accogliere il proposto appello e dover riformare, anche parzialmente,
l'ordinanza, c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei con- CP_1
fronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, d) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per CP_1
ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: e) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 17 giugno 2020, la società Parte_1
(infra, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari la soc.
[...] Parte_1 CP_3
[..
[...] chiedendo dichiararsi erronei e infedeli gli importi di cui alle fatture emesse da quest'ultima
[...]
meglio ivi indicate relative alla somministrazione idrica a servizio dell'utenza sita in Thiesi, adibita a caseificio.
Segnatamente ha contestato: le fatture n. 2016000570088531 del 25.03.2016 di € 63.725,74 (relativa a consumi dal 26.01.2013 all'11.12.2015); n. 2016000580115886 del 27.05.2016 di € 6684,79
(relativa a consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016) e n. 2016000580216697 del 29.09.2016 di €
1.815,24 (relativa a consumi dall'11.05.2016 al 20.09.2016): tali fatture, emesse a conguaglio dopo un lungo periodo di fatturazione in acconto, riportavano consumi anomali come ascrivibili ad una perdita dell'impianto, riparata nell'aprile 2016.
A tal proposito ha lamentato la mancata effettuazione delle letture periodiche da parte di e CP_1
la mancata tempestiva segnalazione dei consumi anomali, in violazione degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della
Carta del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e dell'art. B.16 del Regolamento del S.I.I.
Ha, indi, contestato le somme pretese con la fattura n. 201900651885 del 23.05.2019 (€ 12.179,34 relativa a consumi dal 19.01.2017 al 22.03.2019 a titolo di conguaglio e dal 22.03.2019 al 02.05.2019
a titolo di acconto) denunziando che i consumi registrati dopo la sostituzione del contatore (effettuata in data 11.05.2017) risultavano falsati dal c.d. colpo d'ariete ovvero dalla presenza di aria nelle tubazioni, non adeguatamente sfiatate dal personale all'atto della sostituzione stessa. CP_1
Infine, ha contestato la non debenza delle somme di cui alla fattura n. 160001701 del 31.08.2017 (di
€ 27.902,27), relativa agli scarichi produttivi per gli anni 2013-2016, anch'essa falsata dalla perdita del 2016.
Rimasti privi di effetto i reclami inoltrati al Gestore, ha chiesto dichiararsi erronee le fatture de quibus affermandosi il suo debito ammontare al minor importo di € 29.631,49, vinte le spese.
ha contestato integralmente le domande della ricorrente adducendo la correttezza del CP_1
suo operato: ha replicato che le fatture erano state emesse per consumi effettivi regolarmente registrati dal contatore e ha richiamato l'onere di manutenzione dell'impianto interno e di controllo dei consumi gravante sull'utente ai sensi del Regolamento del S.I.I.
Premesso che aveva inviato talune comunicazioni evidenzianti consumi anomali, ha negato qualsiasi responsabilità in riferimento al mancato riscontro della pretesa perdita anche contestando che si fosse verificato il fenomeno del c.d. colpo d'ariete.
3 Con riferimento alla fattura per scarichi produttivi ha dedotto che l'utente non le aveva mai comunicato – ex art. C.34.3 del R.I.I. – i parametri caratterizzanti lo scarico, compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati dal pozzo e dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura e dei quantitativi da fatturare: pertanto ella aveva dovuto applicare “la tariffa di categoria, utilizzando i dati del 2009, ossia gli ultimi dati a sua disposizione come forniti dal precedente utente – IE RL – al quale era subentrata nel 2013 la ricorrente”.
Ha concluso per il rigetto della pretesa.
Il Tribunale, con ordinanza 23.06.2022 ha disatteso le istanze istruttorie introdotte dalla ricorrente e ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da ma non anche da CP_1 Pt_1
[...]
Con ordinanza 1.12.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda della ricorrente e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che 1) non vi era contestazione sulla corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli registrati dal contatore;
2) generiche dovevano ritenersi le doglianze relativamente all'anomalia dei consumi (non avendo fornito “alcun concreto elemento di Parte_1
valutazione tale da consentire di verificare consistenza ed entità della ritenuta anomalia”) e neppure essendovi dimostrazione della effettiva “esistenza della perdita, mai accertata in contraddittorio col gestore”; 3) infatti, la media giornaliera dei consumi indicata nella fattura del 25.3.2016 (circa 14 mc/giorno) non si discostava significativamente da quella registrata successivamente alla riparazione della perdita e alla sostituzione del contatore (circa 12 mc/giorno), neppure essendo stata fornita dimostrazione circa la presenza e/o transito di aria nel nuovo misuratore;
4) infine, l'obbligo di segnalare consumi anomali da parte del gestore non esonerava l'utente dall'onere di controllare i proprio consumi ovvero dal pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi effettivi.
Avverso detta ordinanza ha interposto appello la soc. con il quale ha lamentato: Parte_1
I) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto che l'appellante non avesse dato dimostrazione dei propri assunti dovendo, per contro, rilevarsi che era stato il Tribunale a non averle dato modo di provare i fatti oggetto di causa.
4 In ogni caso, egli aveva dato dimostrazione della consistenza della anomalia lamentata come ascrivibile ad una perdita occulta;
II) la erroneità della decisione in ordine alla ritenuta correttezza dei consumi riportati nella fattura n.
2016000570088531 del 25.03.2016 siccome congrui in riferimento a quelli oggetto della fattura n.
201900651885 del 23.05.2019, anche questi ultimi falsati in riferimento al fenomeno del c.d. colpo
d'ariete.
III) Ha poi ulteriormente lamentato l'inadempimento di per aver disatteso l'obbligo di CP_1
informare l'utente dei picchi nei consumi (art.
6.2 della Carta del servizio idrico), non avendo ella neppure mai ricevuto le segnalazioni indicanti i consumi anomali.
Ha concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni CP_1
sopra trascritte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Quanto al motivo di gravame di cui al superiore punto I merita osservare che correttamente il
Tribunale di primo grado non ha disposto la CTU invocata dalla Parte_1
In primis si osserva che alcuna dimostrazione ha fornito la appellante circa la “presenza di aria passante nei tubi in occasione della sostituzione del misuratore dell'utenza in data 11.5.2017” (e su cui v. infra).
In secundis merita evidenziare che in caso di riferita perdita interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, l'utente può (solo) chiedere una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria: il guasto deve essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal gestore con proprio personale tecnico (v. art.B35.2 del RII).
Ora, nella specie, si rileva che la appellante mai ha neppure dedotto che l'acqua fuoriuscita dal tubo rotto non sia confluita nella rete fognaria.
5 Tale osservazione rende ragione del giudizio (che va in questa sede confermato) di “superfluità” espresso dal Tribunale con riferimento alla invocata CTU dalla ricorrente (e ciò anche vieppiù avuto riguardo agli assunti della stessa di cui alla pag.4, righi 11 e ss del ricorso ex art.702 bis cpc;
è poi appena il caso di rilevare che mai avrebbe potuto essere disposta la CTU in riferimento ai parametri, pure indimostrati, di cui alla pag.2 del ricorso ex art.702 bis cpc e cioè “sulla base dei litri di latte lavorati”).
Quanto, invece, al motivo di gravame con cui la appellante si duole della mancata ammissione della dedotta prova per testi (volta a dimostrare il riscontro e la successiva riparazione della perdita occulta come collocati temporalmente nell'aprile 2016) deve affermarsene la carenza di interesse per quanto infra esposto.
Ritiene questa Corte, infatti, che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere dimostrata l'esistenza di una perdita occulta, poi riparata nell'aprile 2016.
La verosimile presenza della perdita occulta risulta indicata da nelle comunicazioni in data CP_1
20.1.2016, 11.4.2016 e 30.5.2016 (neppure essendo rilevante, ai fini che qui espressamente rilevano, il fatto che l'appellante abbia negato di aver ricevuto dette comunicazioni).
Nella nota 20.1.2016 ha reso noto che a seguito della lettura del contatore in data 11.12.2015 CP_1
“è stato rilevato un consumo molto elevato, che supera di 3 volte il suo consumo medio”: ha poi precisato che “tale consumo potrebbe essere il segnale di una perdita idrica occulta del suo impianto”.
Analogamente nelle comunicazioni 11.4.2016 e 30.5.2016 il Gestore ha segnalato l'esistenza di
“consumi elevati in quanto superiori a 5 volte il consumo medio regionale per tipologia” invitando l'utente a verificare l'esistenza di eventuali perdite idriche occulte.
Ora, se si pone mente al fatto che i consumi registrati da hanno cessato di essere “anomali” CP_1
dopo la ricezione delle fatture n. 2016000570088531 del 25.3.2016 (relativa a consumi dal
26.01.2013 all'11.12.2015: consumo pro die 14,88) e n. 2016000580115886 del 27.5.2016 (relativa a consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016: consumo pro die 9,79), è agevole ritenere che Parte_1
(che, dopo aver ricevuto la fattura emessa da il 25.3.2016, già con reclamo inoltrato via pec CP_1
in data 9.5.2016 aveva comunicato di aver riscontrato la perdita) abbia provveduto nell'immediatezza a porvi rimedio.
6 Del resto, quanto sopra esposto trova pronto riscontro nella disamina della fattura n.201600058021-
6697 del 29.6.2016, ove per il periodo compreso tra l'11.5.2016 e il 20.09.2016 è stato registrato un consumo pro die di (appena) mc 3,13.
Deve essere, pertanto, accolto il gravame nella parte in cui ha lamentato la erroneità della sentenza per non aver ritenuto il Giudice di primo grado comprovata l'esistenza della perdita.
È invece infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
Va qui evidenziato, invero, che alcuna dimostrazione è stata fornita dalla circa la presenza Parte_1
di bolle d'aria delle tubazioni asseritamente riconducibili al fatto che “l'operatore, prima di installare il nuovo contatore, non avrebbe fatto sfiatare adeguatamente le tubazioni” così cagionando il fenomeno del c.d. colpo d'ariete in forza del quale il contatore avrebbe registrato dette bolle d'aria come liquido passante.
È poi appena il caso di osservare che le variazioni (e/o oscillazioni) nella registrazione dei consumi ben possano essere ricondotte alle fasi (anche stagionali) della produzione non essendo inutile ricordare che il contatore è a servizio di una attività produttiva quale deve ritenersi il caseificio).
È, per contro, meritevole di accoglimento il motivo di gravame di cui al superiore punto III (ove l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato l'inadempimento di in riferimento agli obblighi sulla stessa gravanti ex art. B.16 del RII e artt.
6.1. e 6.2 della CP_1
Carta dei Servizi).
Ai sensi dell'art.B.16 del RII “il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del
Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno” (v. art.
6.2 della Carta dei Servizi per il quale “le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture di data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno”).
Deve, pertanto, affermarsi l'obbligo di di eseguire almeno due volte l'anno la rilevazione CP_1
effettiva dei consumi nonché quello di emettere fattura almeno due volte l'anno.
Detti obblighi sono funzionali a garantire all'utente di essere messo periodicamente a conoscenza dei propri consumi e del debito che sta maturando nei confronti del gestore del servizio idrico, sia al fine di potere adempiere tempestivamente la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo in ragione degli effettivi consumi periodicamente effettuati, sia al fine di poter adeguare i consumi alle
7 proprie esigenze e alle proprie capacità economiche e soprattutto, di potersi avvedere di consumi anomali determinati da cause astrattamente a sé imputabili (tra cui, per esempio come accaduto nella specie, la rottura del proprio impianto con conseguente perdita occulta).
Nel caso di specie, è evidente l'inadempimento di considerato che dal 26.1.2013 al CP_1
dicembre 2015 ha omesso sia di effettuare la rilevazione dei consumi effettivi, sia di emettere correlativa fattura: poi, neppure, ha dimostrato di aver trasmesso alla cliente le segnalazioni CP_1
di consumi anomali (v. doc.9 di parte reclamata) rilevandosi che, contestatane la ricezione da parte della in proseguo del giudizio non ha comprovato alcunché. Parte_1
Trattasi di inadempimento che ha concorso a determinare la mancata adeguazione dei consumi di cui si è detto ovvero le verifiche tese al riscontro di eventuali mal funzionamenti e/o perdite degli impianti.
Tuttavia, deve ritenersi che a causare gli eventi appena descritti ha concorso anche la condotta colposa dell'utente, costituente, come quella di inadempimento degli obblighi posti dal regolamento CP_1
del servizio idrico a carico delle parti del rapporto contrattuale.
Difatti, in forza dell'art.B.35 del Regolamento (rubricato “letture, verifiche e guasti interni”), “è diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua …. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore…”.
Trattasi di disposizioni di natura contrattuale che non fanno altro che esplicitare il contenuto dell'obbligo, che è posto a carico di tutte le parti di qualsivoglia rapporto contrattuale, di comportarsi nel corso dell'esecuzione del rapporto secondo correttezza e buona fede, ex artt.1175 e 1375 c.c.
In sostanza, la appellante avrebbe dovuto procedere, agendo con la necessaria, quanto elementare, diligenza e correttezza, periodicamente all'autolettura del contatore, al fine di verificare i propri consumi, ciò che le avrebbe senz'altro consentito di avvedersi in prima persona che i consumi via via registrati dal contatore erano anomali.
Le due condotte delle parti, entrambe costituenti inadempimento degli obblighi contrattuali sulle stesse rispettivamente incombenti, debbono essere inquadrate nell'ambito applicativo della regola di cui all'art. 1227, I co, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
8 danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Trattasi, difatti, di principio che opera anch'esso sul piano causale, sul presupposto dell'esistenza di condotte colpose di ambo le parti cui sia causalmente imputabile, appunto, un determinato evento.
Nella fattispecie in disamina, e avuto espresso riguardo alle circostanze del caso concreto (valutate nella loro globalità) deve ritenersi in via equitativa che le conseguenze dei riscontrati inadempimenti ben possano essere ripartiti in misura paritaria tra le parti.
Portato di quanto precede è che, relativamente alle somme oggetto delle fatture n. 2016000570088531 del 25.03.2016 (di € 63.725,74 - consumi dal 26.01.2013 all'11.12.2015) e n. 2016000580115886 del
27.05.2016 (di € 6684,79 - consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016), tutte sostanzialmente precedenti alla riparazione (si rileva che non ha neppure dimostrato quando la prima di dette fatture sia CP_1
stata recapitata all'utente cosicché ben può fondatamente ritenersi che ella abbia ricevuto detta fattura in data assolutamente prossima al momento in cui ha inoltrato il reclamo con pec in data 9.5.2016)
l'appellante deve essere tenuta a corrispondere il 50% di detti importi. Parte_1
Alcunché, per contro, deve essere disposto con riferimento alle fatture n. 2016000580216697 del
29.09.2016 di € 1.815,24 (relativa a consumi dall'11.05.2016 al 20.09.2016) e n. 201900651885 del
23.05.2019 (€ 12.179,34 relativa a consumi dal 19.01.2017 al 22.03.2019 a titolo di conguaglio e dal
22.03.2019 al 02.05.2019 a titolo di acconto): quanto alla prima (che indica consumi successivi alla avvenuta riparazione della perdita) si evidenzia che è stato la stessa a riferire che “in detta Parte_1
fattura si apprezza un considerevole calo dei consumi quasi in linea con quelli congrui dell'utenza”; quanto alla seconda è sufficiente qui ribadire che alcuna prova è stata dimostrata circa la presenza di bolle d'aria nell'impianto come ascrivibili alla non corretta sostituzione del misuratore.
Né alcunché deve essere disposto in riferimento alla fattura per scarichi produttivi del 31.8.2017.
Ed invero, a fronte della deduzione di per cui l'utente non le aveva mai comunicato – ex CP_1
art.C.34.3 del R.I.I. – i parametri caratterizzanti lo scarico, compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati dal pozzo e dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura e dei quantitativi da fatturare di tal che ella aveva dovuto applicare “la tariffa di categoria, e per poter quantificare i volumi prelevati da fonti alternative e scaricati in pubblica fognatura, aveva dovuto utilizzare i dati del 2009, ossia gli ultimi
9 dati a sua disposizione come forniti dal precedente utente – IE RL – al quale era subentrata nel 2013 la ricorrente”, nulla ha replicato così esponendosi al giudizio di infondatezza Parte_1
della pretesa.
All'esito di tutto quanto precede, l'appellante deve essere ritenuta tenuta al pagamento Parte_1
del 50% delle somme di cui alle fatture n.2016000570088531 del 25.03.2016 e n. 2016000580115886 del 27.05.2016; delle somme, per l'intero, di cui alle fatture n. 2016000580216697 del 29.09.2016;
n. 201900651885 del 23.05.2019 e n. n. 201900651885 del 23.05.2019.
Effettuati gli opportuni calcoli, per detti titoli, il debito della è pari a complessivi € Parte_1
77.102,15.
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e l'ordinanza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo dichiararsi il debito di nella somma di € 77.102,15. Parte_1
Alcunché deve essere disposto in riferimento alla domanda di condanna (anche di interessi moratori) avanzata da CP_1
Ed invero, come già rilevato dal Giudice di primo grado la costituzione di in quella sede è CP_1
avvenuta tardivamente con conseguente preclusione della proposta domanda riconvenzionale: anche nel presente grado del giudizio dette pretese sono, pertanto, inammissibili.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato: portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato
10 la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, le ragioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di ½, ponendo la restante metà a carico della stante la soccombenza prevalente sulle questioni dalla medesima proposte Parte_1
(liquidazione effettuata in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle argomentazioni difensive già rese nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
- accerta e dichiara che per i titoli per cui è causa la Parte_1
è debitrice nei confronti di della somma di € 77.102,15; CP_1
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'appellante alla Parte_1
rifusione del residuo ½ in favore di che liquida (nel residuo) per il primo grado in € CP_1
4216,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3526,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari in forza di procura speciale alle liti Notaio 22.10.2021. Persona_1
- appellata -
In punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 10 gennaio 2025
CONCLUSIONI
1 Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma del provvedimento impugnato, se necessario previo espletamento delle prove dedotte nel giudizio di primo grado e non accolte: a) Dichiarare infedeli ed erronee le seguenti fatture per le causali in narrativa tale che siano dovute per il complessivo importo di € 12.344,69 o CP_1
quella diversa somma calcolata in corso di causa: n. 2016000570088531 del 25.03.2016 di €
63.725,74; n. 2016000580115886 del 27.05.2016 di € 6.684,79; n. 2016000580216697 del
29.09.2016 di € 1.815,24; b) Dichiarare infedele ed erronea la fattura n. 201900651885 del
23.05.2019 di € 12.179,34 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per l'importo di € 5.801,30;
c) Dichiarare infedele ed erronea la fattura n. 160001701 del 31.08.2017 di € 27.902,27 per le causali in narrativa tale che sia dovuta per l'importo di € 11.458,50; d) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_2
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 01/12/2022, emessa dal Tribunale Controparte_2
Civile di Sassari nella persona del Giudice Dottoressa Stefania Deiana, a conclusione del procedimento avente n. R.G. 1514/2020; per l'effetto, b) confermare in ogni sua parte e per i motivi dedotti in narrativa l'ordinanza del 01/12/2022; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di accogliere il proposto appello e dover riformare, anche parzialmente,
l'ordinanza, c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei con- CP_1
fronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, d) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per CP_1
ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: e) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 17 giugno 2020, la società Parte_1
(infra, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Sassari la soc.
[...] Parte_1 CP_3
[..
[...] chiedendo dichiararsi erronei e infedeli gli importi di cui alle fatture emesse da quest'ultima
[...]
meglio ivi indicate relative alla somministrazione idrica a servizio dell'utenza sita in Thiesi, adibita a caseificio.
Segnatamente ha contestato: le fatture n. 2016000570088531 del 25.03.2016 di € 63.725,74 (relativa a consumi dal 26.01.2013 all'11.12.2015); n. 2016000580115886 del 27.05.2016 di € 6684,79
(relativa a consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016) e n. 2016000580216697 del 29.09.2016 di €
1.815,24 (relativa a consumi dall'11.05.2016 al 20.09.2016): tali fatture, emesse a conguaglio dopo un lungo periodo di fatturazione in acconto, riportavano consumi anomali come ascrivibili ad una perdita dell'impianto, riparata nell'aprile 2016.
A tal proposito ha lamentato la mancata effettuazione delle letture periodiche da parte di e CP_1
la mancata tempestiva segnalazione dei consumi anomali, in violazione degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della
Carta del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e dell'art. B.16 del Regolamento del S.I.I.
Ha, indi, contestato le somme pretese con la fattura n. 201900651885 del 23.05.2019 (€ 12.179,34 relativa a consumi dal 19.01.2017 al 22.03.2019 a titolo di conguaglio e dal 22.03.2019 al 02.05.2019
a titolo di acconto) denunziando che i consumi registrati dopo la sostituzione del contatore (effettuata in data 11.05.2017) risultavano falsati dal c.d. colpo d'ariete ovvero dalla presenza di aria nelle tubazioni, non adeguatamente sfiatate dal personale all'atto della sostituzione stessa. CP_1
Infine, ha contestato la non debenza delle somme di cui alla fattura n. 160001701 del 31.08.2017 (di
€ 27.902,27), relativa agli scarichi produttivi per gli anni 2013-2016, anch'essa falsata dalla perdita del 2016.
Rimasti privi di effetto i reclami inoltrati al Gestore, ha chiesto dichiararsi erronee le fatture de quibus affermandosi il suo debito ammontare al minor importo di € 29.631,49, vinte le spese.
ha contestato integralmente le domande della ricorrente adducendo la correttezza del CP_1
suo operato: ha replicato che le fatture erano state emesse per consumi effettivi regolarmente registrati dal contatore e ha richiamato l'onere di manutenzione dell'impianto interno e di controllo dei consumi gravante sull'utente ai sensi del Regolamento del S.I.I.
Premesso che aveva inviato talune comunicazioni evidenzianti consumi anomali, ha negato qualsiasi responsabilità in riferimento al mancato riscontro della pretesa perdita anche contestando che si fosse verificato il fenomeno del c.d. colpo d'ariete.
3 Con riferimento alla fattura per scarichi produttivi ha dedotto che l'utente non le aveva mai comunicato – ex art. C.34.3 del R.I.I. – i parametri caratterizzanti lo scarico, compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati dal pozzo e dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura e dei quantitativi da fatturare: pertanto ella aveva dovuto applicare “la tariffa di categoria, utilizzando i dati del 2009, ossia gli ultimi dati a sua disposizione come forniti dal precedente utente – IE RL – al quale era subentrata nel 2013 la ricorrente”.
Ha concluso per il rigetto della pretesa.
Il Tribunale, con ordinanza 23.06.2022 ha disatteso le istanze istruttorie introdotte dalla ricorrente e ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da ma non anche da CP_1 Pt_1
[...]
Con ordinanza 1.12.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda della ricorrente e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che 1) non vi era contestazione sulla corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli registrati dal contatore;
2) generiche dovevano ritenersi le doglianze relativamente all'anomalia dei consumi (non avendo fornito “alcun concreto elemento di Parte_1
valutazione tale da consentire di verificare consistenza ed entità della ritenuta anomalia”) e neppure essendovi dimostrazione della effettiva “esistenza della perdita, mai accertata in contraddittorio col gestore”; 3) infatti, la media giornaliera dei consumi indicata nella fattura del 25.3.2016 (circa 14 mc/giorno) non si discostava significativamente da quella registrata successivamente alla riparazione della perdita e alla sostituzione del contatore (circa 12 mc/giorno), neppure essendo stata fornita dimostrazione circa la presenza e/o transito di aria nel nuovo misuratore;
4) infine, l'obbligo di segnalare consumi anomali da parte del gestore non esonerava l'utente dall'onere di controllare i proprio consumi ovvero dal pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi effettivi.
Avverso detta ordinanza ha interposto appello la soc. con il quale ha lamentato: Parte_1
I) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto che l'appellante non avesse dato dimostrazione dei propri assunti dovendo, per contro, rilevarsi che era stato il Tribunale a non averle dato modo di provare i fatti oggetto di causa.
4 In ogni caso, egli aveva dato dimostrazione della consistenza della anomalia lamentata come ascrivibile ad una perdita occulta;
II) la erroneità della decisione in ordine alla ritenuta correttezza dei consumi riportati nella fattura n.
2016000570088531 del 25.03.2016 siccome congrui in riferimento a quelli oggetto della fattura n.
201900651885 del 23.05.2019, anche questi ultimi falsati in riferimento al fenomeno del c.d. colpo
d'ariete.
III) Ha poi ulteriormente lamentato l'inadempimento di per aver disatteso l'obbligo di CP_1
informare l'utente dei picchi nei consumi (art.
6.2 della Carta del servizio idrico), non avendo ella neppure mai ricevuto le segnalazioni indicanti i consumi anomali.
Ha concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni CP_1
sopra trascritte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Quanto al motivo di gravame di cui al superiore punto I merita osservare che correttamente il
Tribunale di primo grado non ha disposto la CTU invocata dalla Parte_1
In primis si osserva che alcuna dimostrazione ha fornito la appellante circa la “presenza di aria passante nei tubi in occasione della sostituzione del misuratore dell'utenza in data 11.5.2017” (e su cui v. infra).
In secundis merita evidenziare che in caso di riferita perdita interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, l'utente può (solo) chiedere una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria: il guasto deve essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal gestore con proprio personale tecnico (v. art.B35.2 del RII).
Ora, nella specie, si rileva che la appellante mai ha neppure dedotto che l'acqua fuoriuscita dal tubo rotto non sia confluita nella rete fognaria.
5 Tale osservazione rende ragione del giudizio (che va in questa sede confermato) di “superfluità” espresso dal Tribunale con riferimento alla invocata CTU dalla ricorrente (e ciò anche vieppiù avuto riguardo agli assunti della stessa di cui alla pag.4, righi 11 e ss del ricorso ex art.702 bis cpc;
è poi appena il caso di rilevare che mai avrebbe potuto essere disposta la CTU in riferimento ai parametri, pure indimostrati, di cui alla pag.2 del ricorso ex art.702 bis cpc e cioè “sulla base dei litri di latte lavorati”).
Quanto, invece, al motivo di gravame con cui la appellante si duole della mancata ammissione della dedotta prova per testi (volta a dimostrare il riscontro e la successiva riparazione della perdita occulta come collocati temporalmente nell'aprile 2016) deve affermarsene la carenza di interesse per quanto infra esposto.
Ritiene questa Corte, infatti, che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere dimostrata l'esistenza di una perdita occulta, poi riparata nell'aprile 2016.
La verosimile presenza della perdita occulta risulta indicata da nelle comunicazioni in data CP_1
20.1.2016, 11.4.2016 e 30.5.2016 (neppure essendo rilevante, ai fini che qui espressamente rilevano, il fatto che l'appellante abbia negato di aver ricevuto dette comunicazioni).
Nella nota 20.1.2016 ha reso noto che a seguito della lettura del contatore in data 11.12.2015 CP_1
“è stato rilevato un consumo molto elevato, che supera di 3 volte il suo consumo medio”: ha poi precisato che “tale consumo potrebbe essere il segnale di una perdita idrica occulta del suo impianto”.
Analogamente nelle comunicazioni 11.4.2016 e 30.5.2016 il Gestore ha segnalato l'esistenza di
“consumi elevati in quanto superiori a 5 volte il consumo medio regionale per tipologia” invitando l'utente a verificare l'esistenza di eventuali perdite idriche occulte.
Ora, se si pone mente al fatto che i consumi registrati da hanno cessato di essere “anomali” CP_1
dopo la ricezione delle fatture n. 2016000570088531 del 25.3.2016 (relativa a consumi dal
26.01.2013 all'11.12.2015: consumo pro die 14,88) e n. 2016000580115886 del 27.5.2016 (relativa a consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016: consumo pro die 9,79), è agevole ritenere che Parte_1
(che, dopo aver ricevuto la fattura emessa da il 25.3.2016, già con reclamo inoltrato via pec CP_1
in data 9.5.2016 aveva comunicato di aver riscontrato la perdita) abbia provveduto nell'immediatezza a porvi rimedio.
6 Del resto, quanto sopra esposto trova pronto riscontro nella disamina della fattura n.201600058021-
6697 del 29.6.2016, ove per il periodo compreso tra l'11.5.2016 e il 20.09.2016 è stato registrato un consumo pro die di (appena) mc 3,13.
Deve essere, pertanto, accolto il gravame nella parte in cui ha lamentato la erroneità della sentenza per non aver ritenuto il Giudice di primo grado comprovata l'esistenza della perdita.
È invece infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
Va qui evidenziato, invero, che alcuna dimostrazione è stata fornita dalla circa la presenza Parte_1
di bolle d'aria delle tubazioni asseritamente riconducibili al fatto che “l'operatore, prima di installare il nuovo contatore, non avrebbe fatto sfiatare adeguatamente le tubazioni” così cagionando il fenomeno del c.d. colpo d'ariete in forza del quale il contatore avrebbe registrato dette bolle d'aria come liquido passante.
È poi appena il caso di osservare che le variazioni (e/o oscillazioni) nella registrazione dei consumi ben possano essere ricondotte alle fasi (anche stagionali) della produzione non essendo inutile ricordare che il contatore è a servizio di una attività produttiva quale deve ritenersi il caseificio).
È, per contro, meritevole di accoglimento il motivo di gravame di cui al superiore punto III (ove l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato l'inadempimento di in riferimento agli obblighi sulla stessa gravanti ex art. B.16 del RII e artt.
6.1. e 6.2 della CP_1
Carta dei Servizi).
Ai sensi dell'art.B.16 del RII “il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del
Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno” (v. art.
6.2 della Carta dei Servizi per il quale “le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture di data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno”).
Deve, pertanto, affermarsi l'obbligo di di eseguire almeno due volte l'anno la rilevazione CP_1
effettiva dei consumi nonché quello di emettere fattura almeno due volte l'anno.
Detti obblighi sono funzionali a garantire all'utente di essere messo periodicamente a conoscenza dei propri consumi e del debito che sta maturando nei confronti del gestore del servizio idrico, sia al fine di potere adempiere tempestivamente la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo in ragione degli effettivi consumi periodicamente effettuati, sia al fine di poter adeguare i consumi alle
7 proprie esigenze e alle proprie capacità economiche e soprattutto, di potersi avvedere di consumi anomali determinati da cause astrattamente a sé imputabili (tra cui, per esempio come accaduto nella specie, la rottura del proprio impianto con conseguente perdita occulta).
Nel caso di specie, è evidente l'inadempimento di considerato che dal 26.1.2013 al CP_1
dicembre 2015 ha omesso sia di effettuare la rilevazione dei consumi effettivi, sia di emettere correlativa fattura: poi, neppure, ha dimostrato di aver trasmesso alla cliente le segnalazioni CP_1
di consumi anomali (v. doc.9 di parte reclamata) rilevandosi che, contestatane la ricezione da parte della in proseguo del giudizio non ha comprovato alcunché. Parte_1
Trattasi di inadempimento che ha concorso a determinare la mancata adeguazione dei consumi di cui si è detto ovvero le verifiche tese al riscontro di eventuali mal funzionamenti e/o perdite degli impianti.
Tuttavia, deve ritenersi che a causare gli eventi appena descritti ha concorso anche la condotta colposa dell'utente, costituente, come quella di inadempimento degli obblighi posti dal regolamento CP_1
del servizio idrico a carico delle parti del rapporto contrattuale.
Difatti, in forza dell'art.B.35 del Regolamento (rubricato “letture, verifiche e guasti interni”), “è diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua …. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore…”.
Trattasi di disposizioni di natura contrattuale che non fanno altro che esplicitare il contenuto dell'obbligo, che è posto a carico di tutte le parti di qualsivoglia rapporto contrattuale, di comportarsi nel corso dell'esecuzione del rapporto secondo correttezza e buona fede, ex artt.1175 e 1375 c.c.
In sostanza, la appellante avrebbe dovuto procedere, agendo con la necessaria, quanto elementare, diligenza e correttezza, periodicamente all'autolettura del contatore, al fine di verificare i propri consumi, ciò che le avrebbe senz'altro consentito di avvedersi in prima persona che i consumi via via registrati dal contatore erano anomali.
Le due condotte delle parti, entrambe costituenti inadempimento degli obblighi contrattuali sulle stesse rispettivamente incombenti, debbono essere inquadrate nell'ambito applicativo della regola di cui all'art. 1227, I co, c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
8 danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Trattasi, difatti, di principio che opera anch'esso sul piano causale, sul presupposto dell'esistenza di condotte colpose di ambo le parti cui sia causalmente imputabile, appunto, un determinato evento.
Nella fattispecie in disamina, e avuto espresso riguardo alle circostanze del caso concreto (valutate nella loro globalità) deve ritenersi in via equitativa che le conseguenze dei riscontrati inadempimenti ben possano essere ripartiti in misura paritaria tra le parti.
Portato di quanto precede è che, relativamente alle somme oggetto delle fatture n. 2016000570088531 del 25.03.2016 (di € 63.725,74 - consumi dal 26.01.2013 all'11.12.2015) e n. 2016000580115886 del
27.05.2016 (di € 6684,79 - consumi dall'11.12.2015 all'11.05.2016), tutte sostanzialmente precedenti alla riparazione (si rileva che non ha neppure dimostrato quando la prima di dette fatture sia CP_1
stata recapitata all'utente cosicché ben può fondatamente ritenersi che ella abbia ricevuto detta fattura in data assolutamente prossima al momento in cui ha inoltrato il reclamo con pec in data 9.5.2016)
l'appellante deve essere tenuta a corrispondere il 50% di detti importi. Parte_1
Alcunché, per contro, deve essere disposto con riferimento alle fatture n. 2016000580216697 del
29.09.2016 di € 1.815,24 (relativa a consumi dall'11.05.2016 al 20.09.2016) e n. 201900651885 del
23.05.2019 (€ 12.179,34 relativa a consumi dal 19.01.2017 al 22.03.2019 a titolo di conguaglio e dal
22.03.2019 al 02.05.2019 a titolo di acconto): quanto alla prima (che indica consumi successivi alla avvenuta riparazione della perdita) si evidenzia che è stato la stessa a riferire che “in detta Parte_1
fattura si apprezza un considerevole calo dei consumi quasi in linea con quelli congrui dell'utenza”; quanto alla seconda è sufficiente qui ribadire che alcuna prova è stata dimostrata circa la presenza di bolle d'aria nell'impianto come ascrivibili alla non corretta sostituzione del misuratore.
Né alcunché deve essere disposto in riferimento alla fattura per scarichi produttivi del 31.8.2017.
Ed invero, a fronte della deduzione di per cui l'utente non le aveva mai comunicato – ex CP_1
art.C.34.3 del R.I.I. – i parametri caratterizzanti lo scarico, compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati dal pozzo e dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura e dei quantitativi da fatturare di tal che ella aveva dovuto applicare “la tariffa di categoria, e per poter quantificare i volumi prelevati da fonti alternative e scaricati in pubblica fognatura, aveva dovuto utilizzare i dati del 2009, ossia gli ultimi
9 dati a sua disposizione come forniti dal precedente utente – IE RL – al quale era subentrata nel 2013 la ricorrente”, nulla ha replicato così esponendosi al giudizio di infondatezza Parte_1
della pretesa.
All'esito di tutto quanto precede, l'appellante deve essere ritenuta tenuta al pagamento Parte_1
del 50% delle somme di cui alle fatture n.2016000570088531 del 25.03.2016 e n. 2016000580115886 del 27.05.2016; delle somme, per l'intero, di cui alle fatture n. 2016000580216697 del 29.09.2016;
n. 201900651885 del 23.05.2019 e n. n. 201900651885 del 23.05.2019.
Effettuati gli opportuni calcoli, per detti titoli, il debito della è pari a complessivi € Parte_1
77.102,15.
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e l'ordinanza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo dichiararsi il debito di nella somma di € 77.102,15. Parte_1
Alcunché deve essere disposto in riferimento alla domanda di condanna (anche di interessi moratori) avanzata da CP_1
Ed invero, come già rilevato dal Giudice di primo grado la costituzione di in quella sede è CP_1
avvenuta tardivamente con conseguente preclusione della proposta domanda riconvenzionale: anche nel presente grado del giudizio dette pretese sono, pertanto, inammissibili.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato: portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato
10 la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, le ragioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di ½, ponendo la restante metà a carico della stante la soccombenza prevalente sulle questioni dalla medesima proposte Parte_1
(liquidazione effettuata in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle argomentazioni difensive già rese nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
- accerta e dichiara che per i titoli per cui è causa la Parte_1
è debitrice nei confronti di della somma di € 77.102,15; CP_1
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'appellante alla Parte_1
rifusione del residuo ½ in favore di che liquida (nel residuo) per il primo grado in € CP_1
4216,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3526,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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