Sentenza 3 marzo 1989
Massime • 2
Nell'Assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 cod. civ., lo inadempimento dell'Obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in Mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone lo art. 1915 cod. civ. che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 cod. civ.. ( V 3749/80, mass n 407600; ( V 1078/78, mass n 390440; ( V 4203/77, mass n 387841; ( Conf 3901/74, mass n 372445).*
Nell'Assicurazione stipulata "per conto altrui o per conto di chi spetta" (art. 1891 cod. civ.), la validità ed operatività del rapporto fra i contraenti prescinde dal consenso o dalla ratifica dello assicurato, il quale rimane estraneo alla formazione del contratto, pur traendo dal medesimo il diritto al pagamento della indennità, e soltanto il suo rifiuto di profittare del contratto, e, cioè, la sua rinuncia a quel diritto, può incidere esclusivamente come fatto estintivo ex nunc degli obblighi dello assicuratore stesso. ( Conf 1150/77, mass n 384814).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1989, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1989 |
Testo completo
Nell'Assicurazione stipulata "per conto altrui o per conto di chi spetta" (art. 1891 cod. civ.), la validità ed operatività del rapporto fra i contraenti prescinde dal consenso o dalla ratifica dello assicurato, il quale rimane estraneo alla formazione del contratto, pur traendo dal medesimo il diritto al pagamento della indennità, e soltanto il suo rifiuto di profittare del contratto, e, cioè, la sua rinuncia a quel diritto, può incidere esclusivamente come fatto estintivo ex nunc degli obblighi dello assicuratore stesso. ( Conf 1150/77, mass n 384814).*