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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
GI GI, LA
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1769/2021 depositato il 17/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1537/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 18/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201990033159305000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa CTP nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, impugnando la cartella di pagamento n. 01420190033159305000, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 223,74, per mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014, incluse sanzioni ed interessi, per i seguenti motivi:
l) nullità della notifica della cartella di pagamento per mancanza della firma digitale senza l'estensione c.d. "p7m".
2) nullità della cartella per prescrizione della richiesta di pagamento. Precisa il ricorrente che la cartella oggetto di impugnazione concerne il mancato pagamento da parte dell'istante della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 per il veicolo tg. Targa_1, per un importo di € 223,74; che la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni e ciò significa che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve agire entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
che nella fattispecie trattandosi di un bollo non pagato per l'anno 2014, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2017; che peraltro la cartella in questione non era mai stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento che costituisce l'atto presupposto indispensabile per poter esigere il pagamento coattivo della tassa automobilistica mediante riscossione esattoriale. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella in epigrafe specificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato ed ha eccepito il difetto di legittimazione in relazione alla intervenuta prescrizione essendo legittimato a contrastare tale eccezione l'Ente impositore.
Quest'ultimo, ossia la Regione Puglia, a seguito di intervento volontario nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato anche il motivo relativo all'assunta prescrizione del credito.”
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n.12, n. 1537 del 2020 depositata il 18.12.2020 la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Segnatamente, i primi giudici ritenevano valida la notifica della cartella di pagamento, come pure quella del propedeutico avviso di accertamento, con conseguente valida interruzione della prescrizione invocata dall'Ufficio.
Il contribuente appellava la decisione, lamentando erronea valutazione dei documenti prodotti con particolare riferimento alla validità della notifica dell'avviso di accertamento “a monte”, posto che l'atto impositivo depositato dalla Regione Puglia riguardava, in realtà, un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per una diversa vettura, targata Targa_2 (con irrogazione della sanzione di
€ 294,72, e non per quella targata Targa_1
Invocava pertanto l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato per mancata notifica dell'indispensabile avviso di accertamento, con conseguente soccombenza della Regione Puglia anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia che ha prodotto in giudizio l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per la vettura targata Targa_1 regolarmente notificato al contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Si è costituita in giudizio altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'unico punto rimasto in contestazione afferiva all'Ente impositore.
Nelle more del giudizio veniva depositata in data 2.1.2026 rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio accettata da tutte le parti costituite con compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, verificata la regolarità degli atti di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente
GI GI, LA
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1769/2021 depositato il 17/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1537/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 18/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201990033159305000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dai primi giudici.
“Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa CTP nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, impugnando la cartella di pagamento n. 01420190033159305000, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 223,74, per mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2014, incluse sanzioni ed interessi, per i seguenti motivi:
l) nullità della notifica della cartella di pagamento per mancanza della firma digitale senza l'estensione c.d. "p7m".
2) nullità della cartella per prescrizione della richiesta di pagamento. Precisa il ricorrente che la cartella oggetto di impugnazione concerne il mancato pagamento da parte dell'istante della tassa automobilistica relativa all'anno 2014 per il veicolo tg. Targa_1, per un importo di € 223,74; che la tassa automobilistica si prescrive in 3 anni e ciò significa che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve agire entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
che nella fattispecie trattandosi di un bollo non pagato per l'anno 2014, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2017; che peraltro la cartella in questione non era mai stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento che costituisce l'atto presupposto indispensabile per poter esigere il pagamento coattivo della tassa automobilistica mediante riscossione esattoriale. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella in epigrafe specificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato ed ha eccepito il difetto di legittimazione in relazione alla intervenuta prescrizione essendo legittimato a contrastare tale eccezione l'Ente impositore.
Quest'ultimo, ossia la Regione Puglia, a seguito di intervento volontario nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato anche il motivo relativo all'assunta prescrizione del credito.”
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n.12, n. 1537 del 2020 depositata il 18.12.2020 la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Segnatamente, i primi giudici ritenevano valida la notifica della cartella di pagamento, come pure quella del propedeutico avviso di accertamento, con conseguente valida interruzione della prescrizione invocata dall'Ufficio.
Il contribuente appellava la decisione, lamentando erronea valutazione dei documenti prodotti con particolare riferimento alla validità della notifica dell'avviso di accertamento “a monte”, posto che l'atto impositivo depositato dalla Regione Puglia riguardava, in realtà, un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per una diversa vettura, targata Targa_2 (con irrogazione della sanzione di
€ 294,72, e non per quella targata Targa_1
Invocava pertanto l'accoglimento dell'appello, la riforma della decisione di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato per mancata notifica dell'indispensabile avviso di accertamento, con conseguente soccombenza della Regione Puglia anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia che ha prodotto in giudizio l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per la vettura targata Targa_1 regolarmente notificato al contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Si è costituita in giudizio altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'unico punto rimasto in contestazione afferiva all'Ente impositore.
Nelle more del giudizio veniva depositata in data 2.1.2026 rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio accettata da tutte le parti costituite con compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 23.01.2026 la causa veniva discussa e introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, verificata la regolarità degli atti di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Antonio Sardiello