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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
nata in [...] l'[...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna ROSSATO
contro
, nato il [...] in [...], c.f.: , contumace Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato nel fascicolo telematico.
1) Pronunciarsi la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in India in data 23.08.2015 poi trascritto nel
[...]
relativo registro degli atti di matrimonio del Comune di residenza in Italia: Comune di
Castelgomberto, al n. 10, Parte II, s. C. anno 2016 (doc. in atti 2); ordinarsi le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
2)Quanto all'affido-visite e al mantenimento dei figli minori (nata a Persona_1
Valdagno il 21-05-2016) e (nato a [...] il [...]) confermarsi i Persona_2
provvedimenti provvisori che per praticità vengono qui riportati e fatti propri:
b) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2
collocamento e residenza presso la stessa;
c) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il sabato o la domenica
dalle ore 10 alle ore 17, dandone preavviso alla madre con un anticipo di 48 ore;
d) fa obbligo a i contribuire al mantenimento dei figli con la somma Controparte_1
di euro 600 (euro 300 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere Parte_1
al 50% le spese straordinarie ai medesimi relative, come regolamentate dal protocollo
del Tribunale di Vicenza;
3)Disporsi che l'Assegno Unico Universale venga percepito per intero dalla signora
Parte_1
4) Spese di causa interamente rifuse (provvedendo anche sull'istanza di liquidazione per il PSS depositata in corso di causa in data 06.09.24).
2 5) In via istruttoria: in caso di costituzione del convenuto o di appello o nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria, si intendano qui richiamate tutte le istanze istruttorie già formulate in atti. Inoltre, nell'eventualità di costituzione del convenuto e di affido condiviso, incaricarsi i Servizi Sociali – Consultori Familiari e Tutela Minori – Sede di
Valdagno (VI), di valutare le capacità genitoriali del convenuto, allo stato dei rapporti tra padre e figli medesimi, e di regolamentare, i rapporti di visita tra il padre e i figli onerandoli di notiziare il Tribunale di Vicenza. Per_1 Per_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.12.2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in India il 23.8.2015; che l'atto di matrimonio era Controparte_1
stato trascritto nei registri dello Stato di Civile del Comune di Castelgomberto dove si era sempre svolta la vita matrimoniale;
che dall'unione erano nati i figli Per_2
(16.5.2019) e 21.5.2016); che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile Per_1
crisi a causa delle condotte del marito il quale, a partire dall'anno 2020, aveva cominciato a compiere nei suoi confronti atti di violenza morale, fisica e verbale;
che,
nel settembre del 2023, essa ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale con i due figli per sottrarsi ai soprusi del coniuge, trovando dapprima rifugio presso alcuni parenti a Castelgomberto e successivamente presso i propri genitori in provincia di Mantova;
che da allora aveva interrotto ogni rapporto Controparte_1
con la moglie ed anche mancato di versare alcunché per il mantenimento dei due minori;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
che fosse disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva ad essa ricorrente;
che fosse determinato in euro 600 mensili (euro 300 per ciascun figlio)
il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese
3 straordinarie.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio e neppure Controparte_1
compariva all'udienza del 29.2.2024, fissata per la discussione sull'istanza, avanzata dalla ricorrente, di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della prole ex art. 473 bis 15 c.p.c. ed all'udienza del 18.6.2024, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
Con ordinanza resa in data 1.3.2024 il Giudice Relatore, in via temporanea ed urgente,
affidava i due figli minori delle parti in via esclusiva a Parte_1
regolamentava il diritto di visita del padre e faceva obbligo a di Controparte_1
contribuire al mantenimento della prole con la somma mensile di euro 600, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza resa in data 19.6.2024 il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di ammetteva in parte le prove testimoniali richieste Controparte_1
dalla ricorrente ed ordinava all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi (o in mancanza i CUD) del resistente.
All'udienza del 3.12.2024 venivano escussi due testi di parte ricorrente.
Acquisita agli atti la documentazione fatta pervenire dall'Agenzia delle Entrate, in data
22.5.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in Parte_1
conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di
4 intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza che i coniugi vivono vite autonome e separate dal settembre del 2023.
La domanda di addebito della separazione è stata formalmente rinunciata dalla ricorrente all'udienza del 18.6.2024.
La domanda di affidamento esclusivo dei minori e Persona_2 Persona_3
avanzata dalla madre è fondata e va accolta. Parte_1
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse
(confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale manifestato dal padre verso i figli.
Come riferito dai testi escussi nel corso del giudizio, successivamente al trasferimento dei due minori e della loro madre in provincia di Mantova, ha Controparte_1
interrotto completamente i rapporti con i figli ed ha demandato interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione degli stessi, mancando di contribuire al loro mantenimento, nella misura determinata dal Tribunale.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per aver privato i figli e dell'affettività paterna e Per_2 Per_1
dimostrato totale insensibilità nei confronti degli stessi, disinteressandosi della loro crescita e delle loro necessità.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta
5 della madre di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
Il diritto di visita del padre, ove quest'ultimo intenda esercitarlo, potrà svolgersi nei tempi e con le modalità di cui ai provvedimenti provvisori ovvero il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 17, con preavviso alla madre di almeno 48 ore.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere,
istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori,
anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità
di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei figli correlate alla loro età, della condizione della madre (la quale, scaduto il suo ultimo contratto di lavoro, sta cercando
6 una nuova occupazione nel mantovano, dove ormai vive stabilmente con i due figli) e della capacità potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario) comprovata dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2022 e dei CUD relativi all'anno 2023 fatti pervenire dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene di confermare in euro 300 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle Controparte_1
spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, vista la nota spese, con pagamento in favore dell'Erario in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio e spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in India il 23.8.2015, atto trascritto nei registri dello CP_1
Stato di Civile del Comune di Castelgomberto al n. 10, parte II, serie C, anno 2016;
b)affida i minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2
collocamento e residenza presso la stessa;
c)dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 17, dandone preavviso alla madre con un anticipo di 48 ore;
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli con la somma Controparte_1
di euro 600 (euro 300 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di Parte_1
sostenere al 50% le spese straordinarie ai medesimi relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
7 e)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 3.373 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA ed oltre alle spese prenotate a debito come da foglio notizie, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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