Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 15.
(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
Commentari • 494
- 1. Nulla - osta rilasciato dall’ente parco e silenzio assensoRita Claudia Calderini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 209.99579
[…] Tra le due norme non sussiste una relazione di specialità, pertanto il conflitto tra le due disposizioni va risolto alla luce della successione nel tempo tra due norme generali in forza del quale la legge posteriore abroga la legge anteriore con essa incompatibile secondo i principi sanciti all' art. 15 codice civile. […] Ciò premesso, l'Adunanza plenaria sostiene che nel caso di specie non sussistono i presupposti applicativi per l'abrogazione implicita disciplinata all'art. 15 del codice civile. […]
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- 1. Trib. Foggia, sentenza 11/02/2021, n. 625Provvedimento: […]Leggi di più...
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