Articolo 15 del Codice civile
Articolo 14Articolo 16
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19 aprile 1942
Art. 15.

(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).

L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.

La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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