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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 28/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. AO G. AN, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°973/2022 R.G. tra:
, , , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, rappresentati e difesi dall' avv. Tonia D'Oronzo, nel cui studio domiciliano
[...]
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Arigliano, nel cui studio domicilia
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento mansioni superiori FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/03/2022, i ricorrenti , quali eredi della defunta Pt_1 Persona_1
, sostenevano che la loro dante causa aveva lavorato, dall'1/12/14, presso gli sportelli del
[...] servizio CUP – Cassa Ticket ASL BR del presidio ospedaliero di ST, con mansioni di operatore addetto al front office/bac office e con inquadramento nel livello B del CCNL Sanità Privata AIOP.
Successivamente, nell'anno 2018, la lavoratrice veniva colpita da una grave patologia che ne determinava il decesso avvenuto nel febbraio 2021.
Ritenuto dagli eredi che le mansioni svolte dalla genitrice fossero inquadrabili in un livello superiore, con il presente giudizio rivendicano il riconoscimento della categoria C.
In relazione alla richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori, che, a loro dire, determinava una differenza retributiva di € 195,86 mensili, chiedevano la condanna di parte resistente al pagamento di complessivi € 15.864,76, scaturenti da € 195,86 x 81 mensilità, pari al periodo lavorativo indicato.
A sostegno di tale richiesta seguiva in ricorso una dettagliata esposizione delle mansioni svolte dalla presso il P.O. di ST. Per_1
La resistente dapprima rimaneva contumace e successivamente si costituiva in CP_2 giudizio contestando le ragioni avverse, decadendo comunque da ogni possibile attività istruttoria.
Per converso parte ricorrente procedeva all'escussione dei testimoni indicati, tutti collegati al presidio di ST e colleghi della i quali sostanzialmente confermavano le mansioni dalla Per_1 stessa svolte e riferite in ricorso.
In corso di causa il giudicante proponeva accordo conciliativo con il versamento di € 5.000,00 omnia, proposta accettata da parte resistente, ma rifiutata dai ricorrenti.
In seguito a distribuzione tabellare la causa è stata assegnata alla dott.ssa che, con Persona_2 delega del 29/04/2025, ha trasferito il contenzioso al sottoscritto giudicante.
La causa è giunta all'odierna udienza per la trattazione e decisione.
**************
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
I fatti enunciati in ricorso in relazione alle mansioni svolte dalla presso il P.O. di ST, hanno Per_1 trovato piena conferma nell'attività testimoniale acquisita, ma dalla valutazione delle numerose e dettagliate attività svolte non si ricavano i presupposti necessari per individuare nelle attività svolte funzioni di categoria superiore a quello che è stato l'effettivo inquadramento.
Tutte le attività espletate si inquadrano perfettamente nel livello B poiché corrispondono a quelle indicate e disciplinate dall'art. 52 del CCNL di categoria richiamato dalle parti.
Il testo contrattuale prevede: “Categoria B: Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: -conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
……..-autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”
A tale categoria appartengono, per esplicito riferimento della normativa contrattuale gli impiegati d'ordine. Per contro, nella categoria C rivendicata rientrano gli impiegati amministrativi di concetto e l'art. 51 del CCNL, in riferimento al livello C, prevede “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le qualifiche di questa posizione comportano: - l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di una attività omogenea……”
Inoltre, non può invocarsi proficuamente l'applicazione dell'art. 47 CCNL, ai fini dell'acquisizione del superiore livello, poiché non è stata contestata la circostanza che la sig.ra non abbia mai Per_1 seguito percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio che le facessero maturare la necessaria maggiore professionalità richiesta per il livello C.
Le funzioni svolte dalla lavoratrice, come emerso e confermato dall'istruttoria acquisita, si sostanziavano in mansioni amministrative d'ordine che non richiedono alcuna particolare conoscenza teorica specialistica, né capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attività a lei affidate, competenze queste che attengono invece alla figura dell'impiegato di concetto.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata con la conseguenziale statuizione sulle spese del giudizio come quantificate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP AO G. AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 973/2022 R.G., proposta da Parte_1
, , nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
- Rigetta la domanda confermando che l'attività svolta da rientra nella Persona_1 categoria B del CCNL Sanità Privata AIOP.
- Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 28/10/2025
Il GOP
AO G. AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. AO G. AN, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°973/2022 R.G. tra:
, , , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
, rappresentati e difesi dall' avv. Tonia D'Oronzo, nel cui studio domiciliano
[...]
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Arigliano, nel cui studio domicilia
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento mansioni superiori FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/03/2022, i ricorrenti , quali eredi della defunta Pt_1 Persona_1
, sostenevano che la loro dante causa aveva lavorato, dall'1/12/14, presso gli sportelli del
[...] servizio CUP – Cassa Ticket ASL BR del presidio ospedaliero di ST, con mansioni di operatore addetto al front office/bac office e con inquadramento nel livello B del CCNL Sanità Privata AIOP.
Successivamente, nell'anno 2018, la lavoratrice veniva colpita da una grave patologia che ne determinava il decesso avvenuto nel febbraio 2021.
Ritenuto dagli eredi che le mansioni svolte dalla genitrice fossero inquadrabili in un livello superiore, con il presente giudizio rivendicano il riconoscimento della categoria C.
In relazione alla richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori, che, a loro dire, determinava una differenza retributiva di € 195,86 mensili, chiedevano la condanna di parte resistente al pagamento di complessivi € 15.864,76, scaturenti da € 195,86 x 81 mensilità, pari al periodo lavorativo indicato.
A sostegno di tale richiesta seguiva in ricorso una dettagliata esposizione delle mansioni svolte dalla presso il P.O. di ST. Per_1
La resistente dapprima rimaneva contumace e successivamente si costituiva in CP_2 giudizio contestando le ragioni avverse, decadendo comunque da ogni possibile attività istruttoria.
Per converso parte ricorrente procedeva all'escussione dei testimoni indicati, tutti collegati al presidio di ST e colleghi della i quali sostanzialmente confermavano le mansioni dalla Per_1 stessa svolte e riferite in ricorso.
In corso di causa il giudicante proponeva accordo conciliativo con il versamento di € 5.000,00 omnia, proposta accettata da parte resistente, ma rifiutata dai ricorrenti.
In seguito a distribuzione tabellare la causa è stata assegnata alla dott.ssa che, con Persona_2 delega del 29/04/2025, ha trasferito il contenzioso al sottoscritto giudicante.
La causa è giunta all'odierna udienza per la trattazione e decisione.
**************
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
I fatti enunciati in ricorso in relazione alle mansioni svolte dalla presso il P.O. di ST, hanno Per_1 trovato piena conferma nell'attività testimoniale acquisita, ma dalla valutazione delle numerose e dettagliate attività svolte non si ricavano i presupposti necessari per individuare nelle attività svolte funzioni di categoria superiore a quello che è stato l'effettivo inquadramento.
Tutte le attività espletate si inquadrano perfettamente nel livello B poiché corrispondono a quelle indicate e disciplinate dall'art. 52 del CCNL di categoria richiamato dalle parti.
Il testo contrattuale prevede: “Categoria B: Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: -conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
……..-autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”
A tale categoria appartengono, per esplicito riferimento della normativa contrattuale gli impiegati d'ordine. Per contro, nella categoria C rivendicata rientrano gli impiegati amministrativi di concetto e l'art. 51 del CCNL, in riferimento al livello C, prevede “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le qualifiche di questa posizione comportano: - l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di una attività omogenea……”
Inoltre, non può invocarsi proficuamente l'applicazione dell'art. 47 CCNL, ai fini dell'acquisizione del superiore livello, poiché non è stata contestata la circostanza che la sig.ra non abbia mai Per_1 seguito percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio che le facessero maturare la necessaria maggiore professionalità richiesta per il livello C.
Le funzioni svolte dalla lavoratrice, come emerso e confermato dall'istruttoria acquisita, si sostanziavano in mansioni amministrative d'ordine che non richiedono alcuna particolare conoscenza teorica specialistica, né capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attività a lei affidate, competenze queste che attengono invece alla figura dell'impiegato di concetto.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata con la conseguenziale statuizione sulle spese del giudizio come quantificate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP AO G. AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 973/2022 R.G., proposta da Parte_1
, , nei confronti di così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
- Rigetta la domanda confermando che l'attività svolta da rientra nella Persona_1 categoria B del CCNL Sanità Privata AIOP.
- Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 28/10/2025
Il GOP
AO G. AN