Articolo 1908 del Codice civile
Articolo 1907Articolo 1909
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19 aprile 1942
Art. 1908.

(Valore della cosa assicurata).

Nell'accertare il danno non si puo' attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate puo' essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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