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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.07.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SS, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli
(NA), alla via Giuseppe Di Vittorio n.2, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2 C.F._2
AN SS, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli
(NA), alla via Giuseppe Di Vittorio n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania
(NA) il 21.01.2022 e che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.07.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 14.07.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
3. Il figlio verrà collocato prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Giugliano in Campania alla via Via Della Torre n. 31;
4. Il signor sposterà la propria residenza altrove, comunicando Pt_1 preventivamente alla GN il proprio cambio di residenza. La GN , CP_1 CP_1 ugualmente, si impegna a comunicare al signor gli eventuali cambi di Pt_1 residenza in maniera preventiva;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, 2 alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. Il signor i obbliga a corrispondere alla GN , Parte_3 Controparte_2 entro il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, sull'IBAN comunicato dalla GN oltre alla quota di diritto dell'Assegno Unico CP_1
Universale INPS in favore della GN (la GN percepirà il 100% CP_1 CP_1 dell'AUU INPS). Inoltre si impegna a partecipare al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo d'intesa del COA di Napoli Nord1 del 25.10.2019 che si intende qui come ripetuto e trascritto;
7. Premessa la possibilità per il signor di vedere il proprio figlio liberamente, dato il lavoro che lo porta Pt_1
a lavorare fuori regione ed avendo come disponibilità generale solo quella dei week end dal sabato alla domenica sera, il tutto nei pieno rispetto della privacy della GN e con comunicazioni da effettuarsi almeno 24/48 ore prima. In caso CP_1 di disaccordo o problematiche le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora: che per
i giorni dal venerdì sera ore 20:00 circa fino alla domenica pomeriggio ore 17:00 circa il piccolo potrà stare con il padre con possibilità di pernottamento presso Per_1
l'abitazione paterna e con impegno del padre ad accompagnarlo presso l'abitazione materna la domenica alle ore 17:00;
7. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro maggio/giugno di ogni anno;
8. I compleanni del minore saranno festeggiati ad anni alternati, mentre in occasione dei compleanni dei genitori l'altro genitore si obbliga a non interferire così che le minori potranno stare con il festeggiato;
9. I genitori si obbligano a garantire un sano e costruttivo rapporto con i parenti dell'altra parte nel prioritario interesse del minore;
10. le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3 11. Le parti prestano il consenso per passaporto e rinnovo documenti;
12. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad ogni ulteriore pretesa;
13. Spese legali compensate”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: C.F._1 Parte_4 C.F._2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA)
(atto n.5, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese;
d) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv.
D'Ario ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.07.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SS, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli
(NA), alla via Giuseppe Di Vittorio n.2, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2 C.F._2
AN SS, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli
(NA), alla via Giuseppe Di Vittorio n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania
(NA) il 21.01.2022 e che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.07.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 14.07.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
3. Il figlio verrà collocato prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Giugliano in Campania alla via Via Della Torre n. 31;
4. Il signor sposterà la propria residenza altrove, comunicando Pt_1 preventivamente alla GN il proprio cambio di residenza. La GN , CP_1 CP_1 ugualmente, si impegna a comunicare al signor gli eventuali cambi di Pt_1 residenza in maniera preventiva;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, 2 alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. Il signor i obbliga a corrispondere alla GN , Parte_3 Controparte_2 entro il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, sull'IBAN comunicato dalla GN oltre alla quota di diritto dell'Assegno Unico CP_1
Universale INPS in favore della GN (la GN percepirà il 100% CP_1 CP_1 dell'AUU INPS). Inoltre si impegna a partecipare al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo d'intesa del COA di Napoli Nord1 del 25.10.2019 che si intende qui come ripetuto e trascritto;
7. Premessa la possibilità per il signor di vedere il proprio figlio liberamente, dato il lavoro che lo porta Pt_1
a lavorare fuori regione ed avendo come disponibilità generale solo quella dei week end dal sabato alla domenica sera, il tutto nei pieno rispetto della privacy della GN e con comunicazioni da effettuarsi almeno 24/48 ore prima. In caso CP_1 di disaccordo o problematiche le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora: che per
i giorni dal venerdì sera ore 20:00 circa fino alla domenica pomeriggio ore 17:00 circa il piccolo potrà stare con il padre con possibilità di pernottamento presso Per_1
l'abitazione paterna e con impegno del padre ad accompagnarlo presso l'abitazione materna la domenica alle ore 17:00;
7. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro maggio/giugno di ogni anno;
8. I compleanni del minore saranno festeggiati ad anni alternati, mentre in occasione dei compleanni dei genitori l'altro genitore si obbliga a non interferire così che le minori potranno stare con il festeggiato;
9. I genitori si obbligano a garantire un sano e costruttivo rapporto con i parenti dell'altra parte nel prioritario interesse del minore;
10. le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3 11. Le parti prestano il consenso per passaporto e rinnovo documenti;
12. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad ogni ulteriore pretesa;
13. Spese legali compensate”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: C.F._1 Parte_4 C.F._2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA)
(atto n.5, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese;
d) provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv.
D'Ario ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.9.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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