Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 183/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 27 maggio 2025
PROC. N. 183/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 27 maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 calce, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Lattanzio e dall'avv. Pasquale Rizzi, con i quali domicilia in Larino presso l'avv. Italo Pascarella alla via Marinelli n. 7. opponente contro
– C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA , in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Persona_1
Zurlo, n°11.
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2024 del 17 gennaio Parte_1
2024, domandandone la revoca e premettendo di essere l'unica erede della propria madre Per_2
[...
, deceduta nel 2014, a seguito della rinuncia all'eredità ad opera del fratello , Parte_2
ugualmente destinatario – quale debitore solidale – del decreto ingiuntivo.
CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando nel merito l'opposizione e domandando la conferma del provvedimento monitorio.
2.Preliminarmente, il decreto ingiuntivo va revocato poiché la rinuncia all'eredità da parte del coerede (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) determina l'accrescimento in Parte_2 capo all'odierna opponente dell'intero debito previdenziale.
3.Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, ritiene il Tribunale che la documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio sia conforme ai dettami di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c. e che, dunque, correttamente sia stata utilizzata dal Giudice per la concessione del decreto ingiuntivo.
Non si ritengono poi meritevoli di accoglimento le doglianze inerenti alle modalità di comunicazione del provvedimento di ricostruzione della posizione previdenziale della de cuius e delle successive richieste di pagamento, atteso che, posteriormente all'invio a quest'ultima del provvedimento di riliquidazione nel 2010, l'odierna opponente è stata notiziata dell'indebito da CP_ restituire con le due raccomandate di cui al doc. 3 e 4 del fascicolo Sarebbe stato suo onere adoperarsi presso l' per accertare le ragioni della richiesta restitutoria e – se del caso – adire le CP_1
vie legali senza attendere la notifica del decreto ingiuntivo.
4.L'opponente è poi a domandare l'applicazione dell'art. 52, n. 2, della L. n. 88/1989 e dell'art. 13, n. 1, della L. n. 412/1991, ossia la sanabilità ed irripetibilità dell'indebito in assenza di dolo dell'interessato.
Tuttavia, deve trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto per cui Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022 (Rv. 665837 - 01), secondo il quale “In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che la de cuius godeva di due trattamenti pensionistici, uno per pensione ai superstiti categoria SR/OO441379, con decorrenza 04/1980 e una di invalidità ordinaria IR/82003497 con decorrenza 02/1971. Nel 2010, a seguito di un controllo, è emerso che alla medesima erano state attribuite due integrazioni al trattamento minimo, mentre normativamente, in caso di pluralità di pensioni, l'integrazione spetta su un unico trattamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 463/1983, convertito in Legge n. 638/1983.
Inoltre, l'art. 11 della Legge n.537/1993 ha previsto che “L'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione”.
Questa è la ragione per la quale – stante l'incompatibilità della doppia integrazione al minimo delle pensioni della de cuius aventi decorrenza da epoca precedente all'entrata in vigore del D.L.
CP_ n.463/1983 – l' ha chiesto la restituzione dell'indebito al netto delle somme prescritte.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero CP_ credito rivendicato dall' in via monitoria, ossia €.17.730,82, oltre interessi legali dal 1 ottobre 2015
(data della costituzione in mora) al saldo.
5.Nulla sulle spese, stante la dichiarazione resa dalla parte opponente ai sensi dell'articolo 152 disp. att.
c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo.
CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., l'importo di euro 17.730,82, oltre interessi legali dal 1 ottobre 2015 al saldo.
3. Nulla sulle spese.
Larino, 27 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella