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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA DEFINITIVA
nell'appello iscritto al n. 731 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CIOLINA ANGELO ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA B. GASTALDI, 1 00197 ROMA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LA Controparte_1 P.IVA_2
SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
CORSO FRANCIA 25 TORINO;
- parte appellata e contro
1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti PAOLA STRADA e GIUSEPPE F.M. LA P.IVA_3
SCALA, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Francia n. 25;
- parte appellata
Oggetto: Contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 5042/2021, resa inter partes dal Tribunale di Torino, I
Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitrò – R.G. n. 5646/2019, pubblicata il 17.11.2021, - In via preliminare/pregiudiziale:
■ ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione passiva nella presente causa di
[...]
in virtù della intervenuta successione a titolo particolare di CP_1 Controparte_1
nel diritto controverso in ragione della cessione dei contenziosi civili relativi ai giudizi
[...] già pendenti alla data del 26/06/2017, di sui all'art. 3 sub 3.1.2 b (vii) del contratto di cessione d'azienda sottoscritto tra la cedente e la Cessionaria Controparte_2 [...]
, per tutte le motivazioni di in narrativa esposte;
- Subordinatamente, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra esposto, in via preliminare/pregiudiziale:
■ ACCERTARE E DICHIARARE la legittimazione passiva nella presente causa di
[...]
, a fronte delle nullità Controparte_2
e/o illegittime vicende afferenti ai contestati rapporti, per tutte le motivazioni in narrativa esposte, ed in accoglimento delle conclusioni tutte (nessuna esclusa) rassegnate nella memoria n. 1 ex art. 183, comma VI c.p.c., ivi da intendersi richiamati ed a cui integralmente ci si riportata. - Nel merito
■ RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 5042/2021, resa inter partes dal Tribunale di
Torino, I Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitrò – R.G. n. 5646/2019, pubblicata il 17.11.2021, non notificata e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le domande di parte attrice/appellante già formulate in primo grado e non accolte e per l'effetto:
2 ■ ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa;
■ ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta, nonché sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge:
a) sull'usurarietà del contratto di mutuo, anche in ragione del costo complessivo dell' “affare”
a fronte del collegamento negoziale tra i litigiosi rapporti e b) sull'indeterminatezza e/o indeterminabilità del TAEG/ISC; in violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1322, 1325, 1343, 1344,1346, 1350,
1394,1418, 1419, 1428, 1429 e ss., 1815, 2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, 116, 117 TUB, sulla base delle motivazioni e deduzioni di cui in narrativa;
c) sull'illegittimità dell'anatocismo del piano di ammortamento “alla francese”, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1419, 1421, 1815,
2033, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 644 c.p., art. 2 L. 108/96, 117, 120 TUB, sulla base delle motivazioni e deduzioni di cui in narrativa;
d) sulle domande azionate dall'appellante avuto riguardo al contratto di Interest Rates Swap
“IRS AMMORTATO” n. 7213872 del 25/06/2009, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1175, 1176, 2° comma, 1218,
1228, 1322, 1325, 1337,1343, 1344, 1346, 1350, 1375, 1394, 1428, 1429 e ss., 1439, 1709,
1710, 1713, 1856 C.C., art. 644 c.p., nonché degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del
Regolamento di Attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 58/1998, come dedotto in narrativa.
■ DICHIARARE che deve avere dall'appellata la somma di euro 69.799,33, Parte_1 derivante dalle illegittimità tutte promananti dal contratto di IRS AMMORTATO” n. 7213872 del 25/06/2009 (e/o dal finanziamento n. rep. n. 9283, racc. 5923 del 23/06/2009), o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, anche ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per tutte le motivazioni e deduzioni in narrativa esposte;
■ ACCOGLIERE le domande di parte attrice, come precisate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., avanzate nel corso del giudizio di primo grado e precisamente:
3 “I – Nel merito, riguardo al contratto di finanziamento ipotecario rep. n. 9283, racc. 5923 del
23/06/2009:
1. accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario ed anatocistico illegittimamente applicate e, di conseguenza
2. accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c. e 644 c.p.;
3. accertare e dichiarare la violazione degli artt. 644 c.p., 1284, 1283, 1325, 1418, 1419,
1428, 1429 e ss., 1815 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della L. 7 marzo 1996 n. 108, con conseguente nullità delle convenzioni affette dalle anomalie contestate in narrativa, nonché accertare e dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto per violazione dell'art. 1346 c.c., 116 e 117 TUB così come in narrativa;
4. accertare e dichiarare l'ultralegalità ed usurarietà del tasso di interessi applicati sul rapporto di mutuo contestato, nonché accertare e dichiarare l'indeterminatezza del
TAEG/ISC in considerazione dell'acclusione di tutte le voci di costo, interessi ed oneri deducibili nel contratto la violazione delle regole sulla trasparenza bancaria (art. 116-117-
118 TUB);
5. accertare e dichiarare l'illiceità della causa della clausola floor apposta nel contratto di mutuo, per tutte le ragioni in narrativa;
6. accertare e dichiarare tutte le somme che la banca deve dare all'odierna attrice come conseguenza delle lamentate anomalie, siccome dedotte nell'ambito della narrativa;
7. condannare la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme CP_2
indebitamente versate;
8. condannare la banca convenuta a restituire alla società attrice tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultima, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca;
9. condannare la a risarcire alla società attrice i danni patrimoniali da essa subiti a CP_2
seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della convenuta, CP_2
nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
II – Nel merito, riguardo al contratto di interest rates swap “IRS AMMORTATO” n. 7213872 del 25/06/2009:
1. accertare e dichiarare, la violazione delle norme di cui all'art. 1322, 1325, 1343, 1344,
1346, 1350, 1394, 1428, 1429 e ss., 1439 c.c., art. 644 c.p., nonché degli artt. 26, 27, 28,
4 29, 30 e 31 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la nullità, anche ai sensi dell'art. 1418 c.c. e seguenti, annullabilità, invalidità e inopponibilità all'attrice delle operazioni per cui è causa;
2. accertare e dichiarare lo scompenso dei flussi di cassa sui tassi applicati, aventi effetto remunerativo per la banca a sfavore del cliente con conseguente scompenso della bilateralità razionale dell'alea;
3. accertare e dichiarare che l'interest rates swap “IRS AMMORTATO” n. 7213872 del
25/06/2009 è stato inadatto alla funzione causale prefissata, attesa altresì la mancata individuazione prognostica degli scenari probabilistici e le presunte conseguenze derivate;
4. accertare e dichiarare il collegamento negoziale dei due contratti di interest rates swap
“IRS AMMORTATO” n. 7213872 del 25/06/2009 e finanziamento ipotecario rep. n. 9283, racc. 5923 del 23/06/2009;
5. accertare e dichiarare che, atteso l'upfront e l egativo il predetto contratto di IRS Pt_2
è da considerarsi swap strutturato “non par”;
6. accertare e dichiarare, riguardo al conteso contratto derivato IRS, la mancanza di informativa: con riferimento al “fair value”, “fair price”, nonché con riferimento al livello di rischiosità delle operazioni economiche contese, dipese dalle negoziazioni O.T.C. di riferimento, per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto,
7. accertare e dichiarare il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2427bis c.c. per le ragioni dedotte in narrativa;
8. accertare e dichiarare, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 1218, 1228, 1337,
1709, 1710, 1713, 1856 c.c.; nonché agli artt. 1175,1176, 2° comma e 1375 c.c., artt. 21 e
23 del D.Lgs. n. 58/1998, artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998; nonché dei Reg. per tutto quanto descritto in CP_3
narrativa;
9. accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale, nonché il grave inadempimento della convenuta in relazione alle negoziazioni per cui è causa e CP_2
conseguentemente, disporre, anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto quadro di negoziazione e/o comunque delle singole operazioni;
10. accertare e dichiarare tutte le somme che la banca deve dare all'odierna attrice come conseguenza delle lamentate anomalie, siccome dedotte nell'ambito della narrativa;
11. condannare la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme CP_2
sino ad ora percepite in seguito alle operazioni di cui sopra oltre a interessi e rivalutazione monetaria nella misura che verrà accertata nel corso della espletanda istruttoria, nonché
5 dichiarare non dovuta ogni ulteriore somma addebitata in ordine alle operazioni di cui sopra sino alla scadenza nella misura che verrà accertata in causa;
12. condannare la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme CP_2
indebitamente versate;
In ogni caso:
13. accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta ha integrato un CP_2 illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti nella misura quantificata e/o che verrà accertata nel corso del presente giudizio, ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa”. - In Via Istruttoria
■ RINNOVARE la consulenza tecnico contabile, previa nomina di un nuovo perito, al fine di:
- accertare il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ipotecario rep. n. 9283, racc. 5923 del 23/06/2009 ed il contratto di “IRS AMMORTATO” n. 7213872 del 25/06/2009
e accertare e calcolare le clausole del contratto di finanziamento, che stabiliscono la corresponsione di interessi usurari ed affette da illegittimo anatocismo, anche avuto riguardo alle spese, voci di costo ed oneri (compresi gli oneri del derivato di copertura) connessi all'erogazione del credito di ambo i contratti (fra cui spese assicurative);
- accertare e calcolare l'usurarietà del TAEG, tenendo conto sia del costo del derivato di copertura, che del costo occulto per anatocismo del rapporto di finanziamento e, per l'effetto depurare il piano di ammortamento originario dalla quota interessi, determinando in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso ex art. 1815 comma
2, determinando altresì il nuovo piano di ammortamento vincolante per il mutuatario e per la mutuante;
- accertare e quantificare i costi occulti che genera la modalità di rimborso francese, da considerarsi ai fini della legge antiusura;
- accertare e ricalcolare il Taeg che tenga conto: sia del costo del derivato di copertura, sia del costo occulto per anatocismo, sia del tasso effettivo di mora, espungendo ogni illegittimità riscontrata e difformità nei termini dell'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali di ambo i litigiosi rapporti;
in ogni caso in accoglimento dei quesiti istruttori formulati dall'esponente nel corso della rispettiva memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Con riserva di meglio specificare i quesiti da sottoporre al CTU - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
6 Per parte appellata INTESA SANPAOLO: “In via preliminare: confermare la sentenza n.
5042 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 17 novembre 2021 nella parte in cui ha accertato e dichiarato la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del diritto di
[...]
per i motivi esposti in atti;
Controparte_1 sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda proposta nei confronti della in quanto non Controparte_2
proposta nel primo grado di giudizio e pertanto rientrante nel divieto di proporre, con l'appello, domande nuove previsto dall'art. 345 c.p.c. nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza n. 5042 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Torino in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
Per parte appellata : “In via preliminare: confermare la Controparte_2
sentenza n. 5042 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 17 novembre 2021 nella parte in cui ha accertato e dichiarato la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del diritto di per i motivi esposti in atti;
Controparte_1 sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda proposta nei confronti della in quanto non Controparte_2
proposta nel primo grado di giudizio e pertanto rientrante nel divieto di proporre, con l'appello, domande nuove previsto dall'art. 345 c.p.c. nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza n. 5042 pubblicata dal Tribunale di Parte_1
Torino in data 17 novembre 2021 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamato, quanto alla ricostruzione in fatto della vicenda e ai motivi di gravame, la sent. non definitiva n. 775/2024 depositata il 16.09.2024, residua da decidere il secondo motivo di impugnazione, per il quale è stata disposta la rimessione in istruttoria per lo svolgimento
7 di apposita CTU contabile, e per la regolazione delle spese, anche nei rapporti con
[...]
Controparte_4
1.1 – Con tale motivo, parte appellante denuncia come il sistema di ammortamento c.d. alla francese, prescelto con il mutuo, determini un effetto anatocistico in violazione sia dell'art. 1283 c.c., incida sulla determinatezza-determinabilità della pattuizione degli interessi, con le conseguenze dell'art. 117 TUB, ed infine comporti un superamento del tasso soglia, se alla capitalizzazione degli interessi che l'ammortamento alla francese naturalmente produce si aggiungono le spese e i costi ulteriori dell'operazione, comprensivi dei costi e delle spese per il derivato sottoscritto poco dopo la conclusione del mutuo.
Il Giudice di primo grado avrebbe, invece, omesso di riconoscere la capitalizzazione occulta operata dalla banca convenuta: l'ammortamento francese, diversamente da quello c.d. alla italiana, produce alla fine del rapporto, a parità di tasso d'interesse applicato, un esborso totale di interessi nel complesso maggiore, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e tanto emergerebbe dalla perizia di parte. Ciò comporterebbe l'indeterminatezza ed incertezza circa uno degli elementi dell'accordo con l'effetto della contemporanea presenza di due tassi nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario, con la conseguente violazione dell'art. 1284 c.c. e 117 TUB.
I conteggi allegati dalla società appellante evidenziano che il TAEG, ivi comprendendo le spese, le voci di costo e gli oneri relativi all'interest rate swap, risulterebbe pari ad 8,12 punti percentuali, evidentemente superiore al tasso usurario vigente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, pari al 6,67%.
Inoltre, si aggiunge, mancherebbe la previsione pattizia del TAE, indispensabile nella specie proprio considerando l'effetto anatocistico che l'ammortamento alla francese e la conseguente difformità tra il tasso annuo nominale e il tasso effettivo che comprende anche la parte capitalizzata degli interessi.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione applicata e la non debenza dell'importo di € 69.777,62, da restituirsi da INTESA SAN PAOLO.
1.2 – Occorre ancora una volta ribadire che il contratto di mutuo fondiario del 23.06.2009 tra e l'allora (poi fusa per incorporazione Parte_1 Controparte_5
nella ) è stato concluso prima delle modifiche al TUB Controparte_2
contenute nel d.lgs. 141/2010 e non potrebbe in ogni caso essere fatto rientrare nella
8 nozione di “credito al consumo”, come disciplinata dagli artt. 121 ss. TUB nel testo vigente ratione temporis, essendo stato stipulato da una società esercente un'attività di impresa.
Non vi era, quindi, la necessità di indicare il TAE come requisito di validità del contratto, posto che la relativa previsione normativa, contenuta nell'art. 124 TUB in vigore all'epoca, si riferiva ai soli contratti di credito al consumo, né è dato di rinvenire altra norma specifica che imponesse una tale previsione contrattuale a pena di nullità. Del resto, la circostanza che il contratto rechi in allegato e richiami espressamente il piano di ammortamento, che contiene la indicazione dell'importo di ciascuna delle rate trimestrali distinte per capitale e interessi (nonché la indicazione, via via, delle somme ancora dovute), rende conoscibile al mutuatario i contenuti dell'impegno contrattuale assunto anche per quel che riguarda gli accessori, ai fini della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto secondo l'art. 1346 c.c.
1.3 – Riguardo al presunto effetto anatocistico che dal sistema di ammortamento prescelto sarebbe derivato, il Tribunale si è pronunciato respingendo la contestazione col dire che la società attrice si sarebbe limitata “a criticare genericamente il metodo dell'ammortamento alla francese. Metodo che … non sottende alcun effetto anatocistico, giacchè gli interessi vengono calcolati esclusivamente sul debito residuo, il quale si riduce nel tempo per effetto del pagamento delle quote di capitale, ma non si incrementa degli interessi perché questi ultimi vengono via via pagati”.
A ben vedere, l'appellante, già dal primo grado, non si è limitato a denunciare soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo dell'ammortamento alla francese, di un effetto anatocistico, ma ha prodotto una CTP in cui, dopo aver esaminato il problema con riguardo a tale tipo di ammortamento in generale, vengono effettuati i conteggi nel caso concreto, applicando le formule descritte in astratto (“sviluppo matematico del piano di ammortamento in regime semplice” e “sviluppo matematico del piano di ammortamento in regime composto”); e da tali conteggi emergerebbe un anatocismo per €
69.777,62. I risultati della perizia di parte vengono richiamati anche in questo grado d'appello, riportando le cifre alla tab. di pag. 15 dell'elaborato.
1.4 – Questa Corte, sul rilievo che dalla sola disamina del piano di ammortamento non appariva possibile verificare se, per come esso si sviluppa con la quota capitale di ciascuna rata che viene indicata in un importo progressivamente crescente e con un tasso variabile indicizzato all'Euribor, il meccanismo producesse o meno un effetto anatocistico, e se
9 fossero dunque corretti i rilievi di parte appellante, e che comunque, non era di alcuna utilità,
a tale scopo, il richiamo alla Cass., Sez. Unite, n. 15.130/2024, riferita ad un caso di ammortamento alla francese su mutuo a tasso fisso e rata costante, ossia con modalità differenti da quelle concordate dalle parti nel caso di specie: ha disposto un supplemento di
CTU, previa rimessione del processo in istruttoria.
Le risultanze della CTU esperita sono inequivoche, e l'ipotesi di calcolo del differenziale ipotetico tra l'interesse emergente dall'applicazione della capitalizzazione composta e l'interesse calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice viene formulata dal consulente solo per mero tuziorismo (“Per completezza, sebbene lo scrivente non condivida le argomentazioni del C.T. di Parte appellante …”), al solo fine di verificare la correttezza dei conteggi del CTP della società appellante.
Nel piano di ammortamento alla francese, il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.
In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale.
In termini di matematica finanziaria, nell'ammortamento alla francese il rimborso graduale prevede che, a fronte del capitale S preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore corrisponda n rate posticipate di ammortamento alle varie scadenze, in modo tale che le rate siano tutte di uguale importo R, secondo il principio di equivalenza finanziaria, ovvero mediante l'uguaglianza dei valori attuali:
dove:
S è il capitale concesso a credito;
R è la rata di rimborso (data da Capitale più Interesse maturato);
è la somma di n termini in progressione geometrica con primo termine v e ragione v1.
10 Nel caso di ammortamenti di tipo francese a rata costante per tutta la durata del prestito, con tasso variabile come nel caso in esame, la rata R viene determinata all'inizio del pagamento del prestito secondo la nota relazione al tasso concordato i (noto al tempo della concessione dell'importo S).
Quando il tasso del prestito si modifica da i a i', ad esempio all'epoca k, la rata viene lasciata forzatamente costante, ma le quote interesse successive variano adeguandosi al nuovo tasso di interesse applicato e le quota capitale sono ancora ottenute come differenza tra l'ammontare complessivo della rata e l'importo del capitale residuo a seguito dell'assolvimento della rata precedente.
Un effetto della variabilità dei tassi è l'incidenza sulla numerosità delle rate;
infatti, essa diminuirà al diminuire dei tassi e, al contrario, aumenterà all'aumentare dei tassi.
Ciò in quanto, nel primo caso, le quote capitali saranno più alte e concorreranno ad estinguere prima il debito;
viceversa, con tassi crescenti l'ammontare del rimborso della quota capitale sarà minore, dilatandone il tempo di rimborso.
In sintesi, nel caso a rata costante per il periodo di validità di ogni singolo tasso, essa viene calcolata con il metodo francese e rimane invariata fino al momento del manifestarsi del nuovo tasso. La nuova rata viene calcolata sulla base del debito residuo alla prima scadenza successiva alla variazione di tasso.
Poiché ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue (l'interesse viene comunque calcolato sul capitale di volta in volta residuo), non si produce alcun effetto di capitalizzazione degli interessi e il sistema di calcolo degli interessi previsto per questo tipo di ammortamento (a prescindere dal fatto che l'interesse sia a tasso fisso oppure a tasso variabile o misto) non integra una violazione dell'art 1283 c.c., né un profilo di indeterminatezza originaria del tasso concordato o di erroneità del TAE indicato in contratto, rilevanti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 1346 c.c. – 117 TUB e dell'art. 125 bis, co. 6, TUB, se si tratta di crediti verso consumatori.
Deve perciò concludersi che il metodo di ammortamento “alla francese”, pur se convenuto su mutuo a tasso variabile, non comporta l'applicazione di interessi composti, né attraverso di esso si produce alcun fenomeno anatocistico, anche in termini di costi occulti e di conseguente indeterminatezza dell'impegno negoziale del mutuatario, rilevante ex artt.
1346 c.c. e 117 TUB.
11 1.5 – All'esito della consulenza contabile, dunque, anche il secondo (e residuo) motivo di appello dovrà essere respinto.
2. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari sul parametro indeterminabile – complessità media (non è possibile accertare il valore dell'IRS del quale si chiedeva, tra l'altro, dichiararsi l'invalidità), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Spese di CTU a carico dell'appellante soccombente.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e
contro
Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sent. n. 5042/2021 emessa dal Tribunale di Torino Controparte_6
in data 17.11.2021, con atto di citazione notificato in data 17.05.2022, come residuate dopo la sentenza non definitiva n. 775/2024:
a) respinge definitivamente l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di spese che liquida, per CP_1 Controparte_4 ciascuna parte, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di Parte_1
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13;
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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