Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 5/6/2025, davanti al giudice dott. Alberto La Mantia, sono presenti l'Avv. Denevi in sostituzione dell'Avv. Carniglia per gli attori e l'Avv. Gioffrè Pt_1
CP per il convenuto .
I difensori discutono la causa e precisano le conclusioni nel seguente modo: per gli attori: come nelle note conclusive depositate per il convenuto: Piaccia al Tribunale dichiarare che i confini tra i due fondi sono quelli indicati nella CTU, ciò a seguito delle intese intercorse tra le parti e formalizzate con scrittura 21/2/2023, compensando tra le parti le spese di giudizio rispettivamente sostenute fino a tale data e condannando i signori alla rifusione delle spese di Pt_1
difesa e di CTU maturate successivamente. Con ordine ai competenti Uffici della
Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto di provvedere alle trascrizioni ed aggiornamenti delle planimetrie catastali, ove necessario.
L'Avv. Denevi contesta le note conclusive avversarie e la condanna alle spese di giudizio per l'attività successiva alla transazione, rilevando che la CTU è stata necessaria ai fini del frazionamento e della trascrizione richiesta solo ora da controparte e che il CTU ha svolto una attività che avrebbe svolto comunque un tecnico nominato dalle parti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
II Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 2399/2021 promossa da:
12.03.1958 e , c.f. , nato a [...], il Parte_3 C.F._2
10.09.1991, entrambi elettivamente domiciliati in Chiavari, Corso Dante n. 67/2 presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Carniglia, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
-attori- contro
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Gioffrè e Alex Acquarone in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi n. 3/15, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Gioffrè
-convenuto-
FATTO E DIRITTO
e , con atto di citazione del 02.03.2021, ritualmente Parte_2 Parte_3 notificato, agivano nei confronti di , esponendo, tra l'altro: CP_2
- di essere proprietari dell'immobile sito in Chiavari, Corso Lima n. 8/3, contraddistinto al
N.C.E.U. del Comune di Chiavari, fg. 13, mappale 189, sub. 6, cat. A2, cl. 4, graffato con il mappale 1459/1 corte “terreno”, con accessi indipendenti, di mq 435, acquistato dalla
Società “Techouseuno S.r.l.” in forza di atto a rogito Notaio rep. 37337 e n. racc. Per_1
14495, in data 07.10.2016 (v. doc. 1);
- che la loro proprietà confinava con l'immobile ed il relativo terreno sito in Chiavari, Corso
Lima n. 22, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Chiavari, fg. 13, mappale 189, sub.
7, cat. A/2, classe 4, a cui è graffata corte di mq 143, già di proprietà dei Sig.ri
[...]
in forza di atto di acquisto a rogito Notaio rep. 40.703, Pt_4 CP_2 Per_2
datato 11.07.2008 (v. doc. 4) e oggi di esclusiva proprietà del Sig. , a seguito CP_2
di atto di cessione di diritti immobiliari in suo favore da parte della ex moglie
[...]
rogito Notaio , rep. 27.654 e racc. 8630, del 09.04.2019 (v. doc. 2); Pt_4 Per_3
- di avere riscontrato nel mese di dicembre 2016 che il Sig. aveva spostato CP_2
unilateralmente ed illegittimamente una recinzione di delimitazione dei confini tra le due proprietà, senza previo contradditorio, riducendo in tal modo la porzione di terreno di proprietà di essi attori, come accertato da un tecnico all'uopo incaricato;
- che non era stato possibile addivenire ad una risoluzione bonaria della vertenza e che la procedura di mediazione avviata dai Sigg.ri si era conclusa negativamente, a causa Pt_1
della mancata adesione del Sig. ; CP_2
Concludevano, quindi, nel senso riportato alla pagina 5 dell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta del 25.05.2021 si costituiva il convenuto, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto il confine era quello risultante dall'attuale stato dei luoghi, ovvero quello delimitato dalla recinzione presente in loco ancora prima che le attuali parti in causa acquistassero i rispettivi immobili.
Asseriva sul punto che tale confine era sempre stato accettato e rispettato da entrambe le parti e precisava altresì che anche gli attori occupavano di fatto una parte di terreno catastalmente non di loro proprietà, in quanto la recinzione era collocata in posizione più avanzata rispetto al confine risultante dalle mappe catastali (v. doc. 2).
Chiedeva, per contro, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, non gravato da alcun diritto altrui, della porzione di terreno compresa tra quella risultante dai confini catastali e l'attuale recinzione, facente formalmente parte del terreno di proprietà degli attori (Catasto Terreni del Comune di Chiavari, fg. 13, particella 1459.
Chiedeva, infine, sempre in via subordinata e ulteriormente riconvenzionale, di regolare il confine tra gli immobili in oggetto, con accertamento in proprio favore delle porzioni di terreno e di corte, poste all'esterno della recinzione, così come risultanti dalle difformi risultanze catastali ed individuate dal rilevo allegato (v. doc. 2), porzioni allo stato indebitamente godute dagli attori.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6°c, c.p.c. ed assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 7.09.2022, le part erano invitate ad addivenire ad una risoluzione conciliativa della vertenza, mediante un'equa divisione della porzione contesa.
Nelle more del procedimento le parti medesime giungevano ad un accordo sul posizionamento del confine tra le due proprietà, così come formalizzato nella scrittura privata datata 21.02.2023, debitamente sottoscritta.
Veniva, quindi, disposta CTU sul quesito di cui all'ordinanza del 29/1/2025, con conferimento dell'incarico al EO. , dopo di che la causa era rinviata per Parte_5 gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. *******
Preso atto che le parti, con la scrittura privata del 21.02.2023, sottoscritta dal Sig. Parte_2
(anche in nome e per conto del figlio, ) e dal Sig. , hanno
[...] Parte_3 CP_2
raggiunto un accordo sul posizionamento del confine tra le rispettive proprietà e che la Ctu espletata non ha rilevato differenze nel posizionamento del confine tra quanto descritto nel suddetto accordo e lo stato in essere dei luoghi all'atto del sopralluogo effettuato, si ritiene che non sussista più alcuna ragione di contrasto tra le parti e che il confine tra le due proprietà corrisponda a quanto indicato nel grafico sub B allegato alla consulenza tecnica a firma EO. , depositata in data 08.04.2025. Parte_5
Come si evince dalla relazione peritale, infatti, all'atto del sopralluogo, “le parti tutte, in occasione della sottoscrizione del verbale delle operazioni peritali, hanno riconosciuto che lo stato dei luoghi corrisponde esattamente al contenuto dell'accordo sottoscritto in data
21.02.2023, come da verbale allegato sub. A alla presente” (cfr. relazione peritale, pag. 6).
Le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto, in forza dell'accordo raggiunto dalle parti, sono, pertanto, da ritenersi superate, senza perciò che vi sia luogo a provvedere sulle stesse.
In virtù del contenuto del sopra menzionato accordo e delle questioni di carattere tecnico inerenti alla presente vertenza, ricorrono le condizioni per compensare le spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese della svolta CTU vanno poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, anche in considerazioni delle ragioni che hanno reso necessario l'espletamento di detto incombente.
Non vi è infine luogo a provvedere in ordine alla sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione, non essendo stata adeguatamente dimostrata la rituale CP convocazione del sig. , anche alla luce di quanto emerge dalle produzioni 6 e 7.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
- dichiara che il confine tra l'immobile di proprietà di e , sito Parte_2 Parte_3
in Chiavari, Corso Lima n. 8/3, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Chiavari, fg. 13, mappale 189, sub. 6, cat. A2, cl. 4, graffato con il mappale 1459/1 corte “terreno” e l'immobile di proprietà del convenuto , sito in Chiavari, Corso Lima n. 22, CP_2
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Chiavari, fg. 13, mappale 189, sub. 7, cat. A/2, classe 4, e la relativa corte di mq 143, corrisponde a quello risultante dal grafico sub B, allegato alla consulenza redatta dal EO. , depositata in data 8.04.2025; Parte_5
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico degli attori e del convenuto, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU, così come già liquidate con decreto dell'8.4.2025.
Manda alle competenti Autorità, su regolare richiesta di parte interessata, di eseguire le necessarie trascrizioni ed i necessari aggiornamenti.
Genova, 5/6/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia